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Decisione

15.2019.89

Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Procedura d’appello pendente all’estero contro la sentenza in base alla quale l’escutente ha ottenuto il rigetto definitivo dell’esecuzione

16 dicembre 2019Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. L’opposizione

interposta dall’escussa essendo stata rigetta in via definitiva con sentenza

emessa il 12 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, l’8

ottobre 2019 l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento.

C. Con

ricorso del 18 ottobre 2019, la RI 1 ha chiesto alla Camera di annullare “e/o” sospendere la

comminatoria di fallimento.

D. Con

osservazioni del 23 ottobre 2019 l’UE ha proposto di valutare la possibilità di

dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori, sulla

scorta dell’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200).

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il

9 ottobre 2019, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. A

sostegno della sua richiesta di annullamento “e/o” sospensione della

comminatoria di fallimento, la ricorrente fa valere di aver inoltrato al

Tribunale d’appello di Milano un appello contro la sentenza con cui il

Tribunale di Como ha rigettato l’opposizione interposta contro il decreto

ingiuntivo, su cui l’escutente fonda le proprie pretese. Evidenzia d’altronde

di aver presentato contestualmente una richiesta di sospensione della

provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la cui discussione era

prevista per il 3 dicembre 2019.

3. Giusta

l’art. 159 LEF, ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via

di fallimento, l’ufficio d’e­­secuzione gli commina senza

indugio il fallimento. Nel caso in esa­me, è indubbio che la RI 1 è soggetta

all’esecuzione in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 9 LEF) e che la sua

opposizio­ne al precetto

esecutivo è stata rigettata in via definitiva con la sentenza 12 settembre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2019.2498),

ora passata in giudicato, acclusa alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’escuten­­te il 7 ottobre 2019. Corretta, quindi, la decisione dell’UE di emettere

la comminatoria di fallimento, tanto più che, come risulta implicitamente dalle

stesse allegazioni della ricorrente, la sentenza italiana di rigetto dell’opposizione

al decreto ingiuntivo era ancora provvisoriamente esecutiva al momento dell’inoltro

Considerandi

del ricorso. Di conseguenza nulla giustifica al momento attuale l’annullamento

o la sospensione della comminatoria.

4.

Se la sentenza italiana dovesse poi

essere annullata o la sua prov­visoria

esecutività sospesa, la RI 1 potrà sempre chie-

dere l’annullamento, rispettivamente la sospensione, degli atti ese­cutivi successivi al

rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo o persino

dell’intera esecuzione. Siccome si tratta al momento soltanto d’ipotesi, può

essere lasciato indeciso il quesito di sapere se l’annullamento (o la

sospensione) degli atti

esecutivi successivi al rigetto può essere richiesto direttamente all’ufficio d’esecuzione

e se del caso, su ricorso, all’autorità di vigilanza (in tal senso: DTF

56.

III 151 segg.; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 84 ad art. 80 LEF) oppure se è

necessaria un’azione giudiziaria di annullamento o sospensione dell’esecuzione

a norma dell’art. 85 LEF (così: Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8a e 8b ad art. 80 LEF, che cita l’obiter dictum della DTF 110 II 357 con­sid. 2). In virtù dell’art. 159 LEF, ad ogni modo, l’UE

deve continuare l’esecuzione senza indugio, proprio perché la pretesa

dell’escutente si fonda su una decisione per ora esecutiva, cioè atta ad essere eseguita, pur in modo provvisorio

(ossia sotto riser­va di una ripetizione dell’indebito pagamento giusta

l’art. 86 LEF).

5.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.