15.2019.89
Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Procedura d’appello pendente all’estero contro la sentenza in base alla quale l’escutente ha ottenuto il rigetto definitivo dell’esecuzione
16 dicembre 2019Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.89
Lugano
16 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 18 ottobre 2019 della
RI 1
(rappresentata dal gerente RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa l’8 ottobre 2019 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, IT-__________
ritenuto
in fatto: A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di
complessivi fr. 72'135.21 sulla base di un decreto ingiuntivo e di una
decisione emessi dal Tribunale di Como rispettivamente il 30 luglio 2015 e l’8
gennaio 2019.
Fatti
B. L’opposizione
interposta dall’escussa essendo stata rigetta in via definitiva con sentenza
emessa il 12 settembre 2019 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, l’8
ottobre 2019 l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento.
C. Con
ricorso del 18 ottobre 2019, la RI 1 ha chiesto alla Camera di annullare “e/o” sospendere la
comminatoria di fallimento.
D. Con
osservazioni del 23 ottobre 2019 l’UE ha proposto di valutare la possibilità di
dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori, sulla
scorta dell’art. 9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il
9 ottobre 2019, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. A
sostegno della sua richiesta di annullamento “e/o” sospensione della
comminatoria di fallimento, la ricorrente fa valere di aver inoltrato al
Tribunale d’appello di Milano un appello contro la sentenza con cui il
Tribunale di Como ha rigettato l’opposizione interposta contro il decreto
ingiuntivo, su cui l’escutente fonda le proprie pretese. Evidenzia d’altronde
di aver presentato contestualmente una richiesta di sospensione della
provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la cui discussione era
prevista per il 3 dicembre 2019.
3. Giusta
l’art. 159 LEF, ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via
di fallimento, l’ufficio d’esecuzione gli commina senza
indugio il fallimento. Nel caso in esame, è indubbio che la RI 1 è soggetta
all’esecuzione in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 9 LEF) e che la sua
opposizione al precetto
esecutivo è stata rigettata in via definitiva con la sentenza 12 settembre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2019.2498),
ora passata in giudicato, acclusa alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dall’escutente il 7 ottobre 2019. Corretta, quindi, la decisione dell’UE di emettere
la comminatoria di fallimento, tanto più che, come risulta implicitamente dalle
stesse allegazioni della ricorrente, la sentenza italiana di rigetto dell’opposizione
al decreto ingiuntivo era ancora provvisoriamente esecutiva al momento dell’inoltro
Considerandi
del ricorso. Di conseguenza nulla giustifica al momento attuale l’annullamento
o la sospensione della comminatoria.
4.
Se la sentenza italiana dovesse poi
essere annullata o la sua provvisoria
esecutività sospesa, la RI 1 potrà sempre chie-
dere l’annullamento, rispettivamente la sospensione, degli atti esecutivi successivi al
rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo o persino
dell’intera esecuzione. Siccome si tratta al momento soltanto d’ipotesi, può
essere lasciato indeciso il quesito di sapere se l’annullamento (o la
sospensione) degli atti
esecutivi successivi al rigetto può essere richiesto direttamente all’ufficio d’esecuzione
e se del caso, su ricorso, all’autorità di vigilanza (in tal senso: DTF
56.
III 151 segg.; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 84 ad art. 80 LEF) oppure se è
necessaria un’azione giudiziaria di annullamento o sospensione dell’esecuzione
a norma dell’art. 85 LEF (così: Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8a e 8b ad art. 80 LEF, che cita l’obiter dictum della DTF 110 II 357 consid. 2). In virtù dell’art. 159 LEF, ad ogni modo, l’UE
deve continuare l’esecuzione senza indugio, proprio perché la pretesa
dell’escutente si fonda su una decisione per ora esecutiva, cioè atta ad essere eseguita, pur in modo provvisorio
(ossia sotto riserva di una ripetizione dell’indebito pagamento giusta
l’art. 86 LEF).
5.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.