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Decisione

15.2019.9

Condizioni d’asta. Mancanza di motivazione di alcune censure contenute nel ricorso. Doppio turno d’asta di blocchi di quote di comproprietà per piani

13 febbraio 2019Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti non spiegano però quale incidenza possa avere tale imprecisione

sulla validità dell’atto impugnato, sicché la censura, insufficientemente

motiva, è irricevibile (art. 7 cpv. 2 lett. b della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,

RL 280.200]);

che

per il medesimo motivo sono pure inammissibili le censure relative al prezzo di

partenza (piede d’asta) – che a loro dire “non risulta ad ogni modo corretto” senz’altra spiegazione – e al punto n. 5 delle condizioni d’asta, che

a loro parere, immotivato, dovrebbe essere modificato per aumentare l’importo

minimo di rilancio delle offerte da fr. 20'000.– a fr. 40'000.–;

che

relativamente all’organizzazione di un doppio turno d’asta, il primo di due

blocchi di PPP – l’uno per le quote di (com)proprie­tà di RI 1 e della RI 3 e l’altro

per quelle di proprietà di RI 2 – e il

secondo per tutte le PPP, il 31 gennaio 2019 l’UE ha modificato le

condizioni d’asta nel senso auspicato dai ricorrenti, con il nulla osta della

procedente, di modo che il ricorso risulta su questo punto senza oggetto e può

essere stralciato dal ruolo (art. 24b cpv. 1 LPR);

che

Considerandi

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è dichiarato senza

oggetto e di conseguenza è stralciato dal ruolo.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione (anticipata per e-mail) a:

– ;

– .

Comunicazione (anticipata per e-mail) all’Ufficio di esecuzione,

Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.