15.2019.9
Condizioni d’asta. Mancanza di motivazione di alcune censure contenute nel ricorso. Doppio turno d’asta di blocchi di quote di comproprietà per piani
13 febbraio 2019Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.9
Lugano
13 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso interposto il 28 gennaio 2019 da
RI 1, __________
RI 2, __________
RI 3, __________
(patrocinati dall’__________ PA 1 e dalla
MLaw __________
, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro le condizioni d’asta depositate il 18 gennaio 2019 nelle esecuzioni
n. __________ e __________ promosse nei confronti dei due primi ricorrenti dalla
PI 1, __________
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che l’PI 1 procede contro i fratelli e RI 1 e RI 2 per l’incasso di fr. 921'959.60
oltre agli interessi del 5.75% dal 1° luglio 2000 sulla scorta dei precetti
esecutivi n. __________ e __________ emessi l’11 luglio 2000 dall’Ufficio di
esecuzione (UE) di Bellinzona in realizzazione del pegno immobiliare gravante
la particella n. __________ RFD di __________, poi costituita in proprietà per
piani (PPP), composta di dieci unità (n. __________ a __________), cinque in
comproprietà di RI 1 (19/20) e della RI 3 (già __________)
(1/20) – n. __________-__________ e __________-__________) – e le altre
cinque di proprietà di RI 2;
che
a quasi 19 anni dall’inoltro dell’esecuzione, il 18 gennaio 2019 l’UE di
Bellinzona ha depositato l’elenco oneri e le condizioni d’asta per i suddetti
dieci fondi;
che
con il ricorso in esame, del 28 gennaio 2019, entrambi gli escussi e la RI 3
impugnano le condizioni d’asta, facendo anzitutto valere che il nome della
terza proprietaria di parte dei fondi, la RI 3, è stato scritto in maniera
errata, omettendo l’acronimo “Sagl”;
che
Fatti
i ricorrenti non spiegano però quale incidenza possa avere tale imprecisione
sulla validità dell’atto impugnato, sicché la censura, insufficientemente
motiva, è irricevibile (art. 7 cpv. 2 lett. b della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,
RL 280.200]);
che
per il medesimo motivo sono pure inammissibili le censure relative al prezzo di
partenza (piede d’asta) – che a loro dire “non risulta ad ogni modo corretto” senz’altra spiegazione – e al punto n. 5 delle condizioni d’asta, che
a loro parere, immotivato, dovrebbe essere modificato per aumentare l’importo
minimo di rilancio delle offerte da fr. 20'000.– a fr. 40'000.–;
che
relativamente all’organizzazione di un doppio turno d’asta, il primo di due
blocchi di PPP – l’uno per le quote di (com)proprietà di RI 1 e della RI 3 e l’altro
per quelle di proprietà di RI 2 – e il
secondo per tutte le PPP, il 31 gennaio 2019 l’UE ha modificato le
condizioni d’asta nel senso auspicato dai ricorrenti, con il nulla osta della
procedente, di modo che il ricorso risulta su questo punto senza oggetto e può
essere stralciato dal ruolo (art. 24b cpv. 1 LPR);
che
Considerandi
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è dichiarato senza
oggetto e di conseguenza è stralciato dal ruolo.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione (anticipata per e-mail) a:
– ;
– .
Comunicazione (anticipata per e-mail) all’Ufficio di esecuzione,
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.