15.2019.90
Graduatoria nel fallimento. Verifica delle insinuazioni. Insinuazione durante il termine di contestazione della graduatoria. Rinvio TF
6 ottobre 2021Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
15.2019.90
15.2019.105
Rinvio TF
Lugano
6 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
Statuendo nella causa relativa ai ricorsi presentati
il 17 ottobre e l’8 novembre 2019 dalla
RI 1
(patrocinata dalle avv. RA 1 e __________, )
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
o meglio contro l’ammissione, il 28 febbraio 2017, della pretesa della
PI 2 IT-
(ora patrocinata dagli avv. PA 1
, )
nella graduatoria emessa il 13
febbraio 2017 nella procedura di fallimento diretta nei confronti della
PI 1,
così come, sempre in relazione alla stessa
insinuazione, contro la modifica della graduatoria depositata il 29 ottobre
2019;
e ora giudicando nuovamente sui ricorsi conformemente alla sentenza 26 aprile 2021 della II Corte di diritto civile del Tribunale federale (5A_344/2020)
che ha accolto il ricorso in materia civile interposto dalla PI 2 contro la
sentenza emanata il 16 marzo 2020 dalla Camera;
ritenuto
in fatto: A. Nella
procedura di fallimento aperta il 4 febbraio 2016 nei confronti della PI 1, il
29 agosto 2016 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha depositato la
graduatoria, in cui ha ammesso in terza classe in particolare la pretesa di
fr. 1'114'034.– insinuata dalla RI 1 (n° d’ordine 14).
B. Il
13 febbraio 2017, l’UF ha poi depositato una prima modifica della graduatoria,
in cui ha segnatamente contestato interamente il credito di
fr. 1'498'451.55 insinuato tardivamente dalla PI 2 il 20 gennaio 2017 “in quanto dai documenti in nostro possesso risulta palese che il
debitore non è la PI 1, __________” (n° d’ordine 12).
Ha comunicato la sua decisione alla PI 2 con avviso speciale del 9 febbraio
2017.
C. Il
28 febbraio 2017, la PI 2 ha trasmesso all’UF per posta elettronica ulteriore
documentazione a sostegno della propria pretesa. Con e-mail dello stesso
giorno, l’UF ha comunicato alla società che “in via del
tutto eccezionale” la sua insinuazione veniva ammessa
per complessivi fr. 1'498'451.55 “relativi al
credito base + interessi”. Tale decisione non è stata
comunicata agli altri creditori né pubblicata.
D. A
richiesta della RI 1, il 7 ottobre 2019 l’UF le ha trasmesso copia della
graduatoria, da cui si evince che il credito di fr. 1'498'451.55 della PI
2 risulta ormai riconosciuto integralmente.
E. Con un primo ricorso del 17 ottobre 2019, la RI 1
ha chiesto la riforma della graduatoria nel senso della cancellazione del
credito della PI 2, e in subordine della sua ammissione limitatamente a
fr. 1'061'090.–. Il successivo 22 ottobre l’UF ha riconsiderato il proprio
provvedimento e “stralciato”
il credito insinuato dalla PI 2, “peraltro mai
formalmente ammesso”, accludendo una copia rettificata
della graduatoria (indicante quale data di stampa il 22 ottobre 2019) in cui
non figura più l’insinuazione in questione. Il 28 ottobre 2019, la RI 1 ha
chiesto alla Camera di stralciare il ricorso dai ruoli, in quanto divenuto
senza oggetto.
F. Il
29 ottobre 2019, l’UF ha depositato e pubblicato per la terza volta la
graduatoria (indicante quale data di stampa il 22 ottobre 2019). In modo
inaspettato, la pretesa della PI 2, di fr. 1'498'451.55, risulta
integralmente ammessa.
G. Con un nuovo ricorso dell’8 novembre 2019, la RI
1 ha postulato la pubblicazione del deposito della graduatoria a lei
notificata il 23 ottobre 2019, in subordine la riforma e la pubblicazione della
graduatoria nel senso della cancellazione del credito della PI 2, e in via
ancora più subordinata nel senso della sua ammissione limitatamente a
fr. 1'061'090.–.
H. Il
13 novembre 2019, il presidente della Camera ha congiunto i ricorsi.
Fatti
I. Nelle
sue osservazioni del 10 dicembre 2019 relative a ambedue i ricorsi, l’UF si è
rimesso alla decisione della Camera, mentre la PI 2 è rimasta silente. Con
replica spontanea del 12 dicembre 2019, la RI 1 ha contestato le osservazioni
dell’UF e confermato le proprie conclusioni.
L. Con
sentenza del 16 marzo 2020 la Camera ha dichiarato il primo ricorso senza
oggetto, mentre ha parzialmente accolto il secondo, nel senso dell’annullamento
della modifica della graduatoria pubblicata il 29 ottobre 2019, il credito
della PI 2 rimanendo così non ammesso.
M. Adita
dalla PI 2 con un ricorso in materia civile del 7 maggio 2020, la II
Corte di diritto civile del Tribunale federale ha annullato i dispositivi n. 2,
2.1 e 2.2 della decisione cantonale inerenti al secondo ricorso con sentenza
del 26 aprile 2021 (5A_344/ 2020) e rinviato la causa alla Camera per un nuovo
giudizio, ponendo le spese giudiziarie di fr. 2'500.– a carico della RI 1,
tenuta a rifondere alla PI 2 un’indennità di fr. 2'500.– per ripetibili della
sede federale.
N. Entro il termine assegnatogli il 1° settembre 2021, l’amministratore
unico della fallita, RA 2, non ha comunicato i motivi della sua contestazione dell’insinuazione della PI 2
Considerato
in diritto: 1. Nella sentenza annullata la Camera ha specificato che l’UF non
poteva ammettere la pretesa della PI 2 senza motivazione, seppur “in via del tutto eccezionale”, e senza
verificare che l’insinuazione fosse sufficientemente documentata (art. 59 cpv.
1 RUF). Al riguardo ha considerato che la lettera del 9 giugno 2014 acclusa
all’e-mail del 28 febbraio 2017 con cui la PI 2 aveva completato la propria
insinuazione non era idonea a mutare la prima decisione dell’UF, secondo cui “il debitore non è la PI 1”, siccome emana sempre dal-la __________ S.p.A.,
ovvero la controparte della PI 2 nel contratto del 3 giugno 2014 prodotto a
conforto dell’insinuazione (doc. 11), la quale si è limitata a promettere che la
__________ SA di __________ (successivamente
divenuta PI 1) avrebbe effettuato e garantito il prezzo di € 1'405'000.–
pattuito. La Camera ha ritenuto però
che non sussisteva alcun impegno diretto di quest’ultima società e, per svista,
che il firmatario della lettera, PI 3, non era più in quel momento amministratore
della società svizzera.
Nella sentenza dello scorso 26 aprile la II Corte di diritto civile
del Tribunale federale ha invece appurato che tale accertamento era arbitrario
in quanto in manifesto contrasto con le risultanze dell’estratto del registro
di commercio, secondo cui nel 2004 PI 3 era (ancora) amministratore unico della
società svizzera con diritto di firma individuale. La Corte ha quindi accolto
il ricorso e annullato la decisione della Camera, rinviandole la causa per nuovo
giudizio, nella misura in cui il fatto che PI 3 fosse anche amministratore
della __________ SA, abilitato quindi a rappresentarla, è
suscettibile d’influire sull’esito del giudizio relativo alla verosimiglianza
della pretesa.
Considerandi
2.
All’insinuazione
del 20 gennaio 2017, la PI 2 ha accluso una proposta di piano di comunicazione
2014-2018 da lei offerta alla __________ S.p.A. per diverse prestazioni
pubblicitarie sul giornale “PI 2 M__________” e sul sito “www.__________.it” a un costo mensile di € 24'000.– (€ 288'000.– all’anno) più IVA. Nella
lettera del 9 giugno 2014 (doc. 24 accluso al secondo ricorso) acclusa
all’e-mail del 28 febbraio 2017 (doc. 23), PI
3, quale “Amministratore
Delegato __________ S.p.A.”, ha comunicato alla PI 2 che il pagamento dell’importo convenuto nel
contratto firmato il 3 giugno 2014, pari a € 1'405'000.– complessivi per
il periodo da giugno 2014 a giugno 2018, sarebbe stato “effettuato
e garantito” dalla società del gruppo __________ SA, il primo acconto di € 100'000.– essendo da corrispondere con
valuta del 16 luglio 2014. Da una ricevuta
della banca __________ annessa all’insinuazione originaria si evince che
l’acconto è stato accreditato alla PI 2 dal conto della società svizzera
alla data prevista.
3.
Nella
sua qualità di amministratore unico della società svizzera
(nonché di azionista unico, v. il verbale d’interrogatorio dell’11 febbraio
2016), PI 3 aveva la facoltà d’impegnarla. Invero, il
fatto ch’egli abbia informato la controparte che il pagamento sarebbe stato
effettuato dalla società svizzera non può in sé, a prima vista, considerarsi
come un’assunzione del debito della società italiana da quella svizzera. Pare
una semplice modalità di paga-mento, tanto che le tre fatture prodotte con
l’insinuazione originaria sono tutte intestate alla __________ S.p.A. PI 3 ha
però aggiunto che il pagamento sarebbe stato “garantito” dalla società svizzera, ancorché senza precisare il tipo di garanzia
(indipendente, fideiussione, assunzione cumulativa di debito). Prima facie, ad ogni modo, tramite PI 3 la __________ SA (successivamente divenuta PI 1) si è impegnata a adempiere il
contratto accanto alla società madre
italiana. Un’accettazione espressa dell’offerta di garanzia da parte
della PI 2 non era necessaria visto che comportava solo vantaggi per lei.
3.1
Ciò
posto, non si può nascondere qualche dubbio sul fatto che un impegno di
garanzia di tale portata – si parla di un debito di quasi un milione e mezzo di
euro – sia stato assunto con una letterina intestata alla debitrice principale
e firmata da PI 3 nella sua qualità di amministratore delegato di quest’ultima.
Sta però di fatto ch’egli aveva la facoltà d’impegnare la (futura) fallita e
che l’amministratore unico al momento del fallimento – RA 2 – non ha spiegato i
motivi per cui ha contestato l’insinuazione della PI 2 (sopra ad N). In
siffatte circostanze, l’UF non aveva particolari motivi, prima facie,
per respingerla.
3.2
In
ambedue i ricorsi, la RI 1 si duole pure che l’UF ha ammesso il credito per un
importo – di fr. 1'498'451.55 –
superiore a quello risultante dagli atti prodotti dalla PI 2 A suo parere, la
terza fattura per l’anno 2016/2017 (doc. 18 accluso al secondo ricorso) indica
un importo, di € 576'000.–, pari al doppio di quanto previsto contrattualmente,
ossia € 288'000.– all’anno (oltre all’IVA). In realtà, l’indicazione del
periodo contabile sulla terza fattura è manifestamente errato, giacché il
contratto 3 giugno 2014 (doc. 15) è stato concluso per il
periodo dal giugno del 2014 al giugno del 2018. La terza fattura di riferisce
così ovviamente al biennio 2016-2018, talché la somma di € 576'000.–
risulta conforme a quanto pattuito. La lettera del 9 giugno 2014 (doc. 24) con
cui la fallita ha garantito quanto dovuto dalla società sorella italiana
menziona del resto lo stesso periodo e il prezzo complessivo (arrotondato) di €
1'405'000.– (pari a 4 x € 288'000.– + IVA del 22%) e corrisponde anche alla
somma insinuata, de-dotto l’acconto di € 100'000.– (doc. 14), pari ai fr.
1'451'860.– calcolati dall’UF al tasso di conversione dell’1.11216 (v.
annotazione a mano sull’insinuazione, doc. 14).
3.3
La
ricorrente ha infine pure contestato gli interessi di mora riconosciuti
dall’UF, facendo valere che in mancanza di una quantifica-zione del saggio
d’interesse nell’insinuazione, stante il principio dispositivo l’organo
esecutivo non avrebbe potuto ammettere più di quanto chiesto e provato dalla PI
2.
La censura è fondata. Non solo l’insinuante non ha menzionato il tasso
d’interesse – che non figura nel contratto e non necessariamente è del 5% annuo
(art. 104 cpv. 1 CO) trattandosi di un atto disciplinato dal diritto italiano –
ma non ha neppure indicato in modo preciso da quando decorrono gli interessi,
la dicitura “dalla emissione della fattura” non essendo univoca dal
momento che sono state emesse tre fatture.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso del 17 ottobre 2019 è senza oggetto.
2.
Il
ricorso inoltrato dalla RI 1 l’8 novembre 2019 è parzialmente accolto.
2.1
Di conseguenza la
modifica della graduatoria pubblicata il 29 ottobre
2019.
è riformata nel senso che l’insinuazione della PI 2 (n. 12) è
ammessa limitatamente a fr. 1'451'860.–.
2.2
I dispositivi n.
2.
a 2.2 della presente decisione sono comunicati ai creditori mediante
pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale
del Cantone Ticino a cura dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– avv. RA 1, __________, __________;
– avv. PA 1, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.