15.2019.90
Ricorso contro la graduatoria di fallimento
6 ottobre 2021Italiano12 min
graduatoria, in cui ha ammesso in terza classe in particolare la pretesa di fr. 1'114'034.–
Source ti.ch
Incarti n.
15.2019.90
15.2019.105
Lugano
16 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi presentati il 17 ottobre e l’8
novembre 2019 dalla
RI 1
(patrocinata dalle __________ RA 1 e __________,
__________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
o meglio contro l’ammissione, il 28 febbraio 2017, della pretesa della
PI 2 IT__________
(patrocinata dall’__________ RA 2, IT-__________)
nella graduatoria emessa il 13
febbraio 2017 nella procedura di fallimento diretta nei confronti della
PI 1, __________
e, sempre in relazione alla stessa insinuazione, contro la modifica
della graduatoria depositata il 29 ottobre 2019;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nella
procedura di fallimento aperta il 4 febbraio 2016 nei confronti della PI 1, il
29 agosto 2016 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha depositato la
graduatoria, in cui ha ammesso in terza classe in particolare la pretesa di fr. 1'114'034.–
insinuata dalla RI 1 (n° d’ordine 14).
B. Il
13 febbraio 2017, l’UF ha poi depositato una prima modifica della graduatoria,
in cui ha segnatamente contestato interamente il credito di fr. 1'498'451.55
insinuato tardivamente dalla PI 2 il 20 gennaio 2017 “in quanto dai documenti in nostro possesso risulta
palese che il debitore non è la PI 1, __________” (n°
d’ordine 12). Ha comunicato la sua decisione alla PI 2 con avviso speciale del
9 febbraio 2017.
C. Il
28 febbraio 2017, la PI 2 ha trasmesso all’UF per posta elettronica ulteriore
documentazione a sostegno della propria pretesa. Con e-mail dello stesso
giorno, l’UF ha comunicato alla società che “in via del tutto eccezionale” la sua insinuazione veniva ammessa per complessivi fr. 1'498'451.55
“relativi al credito base +
interessi”. Tale decisione non è stata comunicata agli
altri creditori né pubblicata.
D. A
richiesta della RI 1, il 7 ottobre 2019 l’UF le ha trasmesso copia della
graduatoria, con le indicazioni “Depositata il 29.08.2016 al 17.09.2016”, “Rinnovato il deposito il
13.02.2017 al 04.03.2017” e “Data stampa: 7
ottobre 2019”, da cui si evince che il credito di fr. 1'498'451.55
della PI 2 risulta ormai riconosciuto integralmente.
E. Con un primo ricorso del 17 ottobre 2019, la RI 1
ha chiesto la riforma della graduatoria nel senso della cancellazione del
credito della PI 2, e in subordine della sua ammissione limitatamente a fr. 1'061'090.–.
Il successivo 22 ottobre l’UF ha riconsiderato il proprio provvedimento e “stralciato” il
credito insinuato dalla PI 2, “peraltro
mai formalmente ammesso”, accludendo una copia
rettificata della graduatoria (indicante quale data di stampa il 22 ottobre
2019) in cui non figura più l’insinuazione in questione. Il 28 ottobre 2019, la
RI 1 ha chiesto alla Camera di stralciare il ricorso dai ruoli, in quanto
divenuto senza oggetto.
F. Il
29 ottobre 2019, l’UF ha depositato e pubblicato per la terza volta la
graduatoria (indicante quale data di stampa il 22 ottobre 2019). In modo
inaspettato, la pretesa della PI 2, di fr. 1'498'451.55, risulta
integralmente ammessa.
G. Con un nuovo ricorso dell’8 novembre 2019, la RI
1 ha postulato la pubblicazione del deposito della graduatoria a lei
notificata il 23 ottobre 2019, in subordine la riforma e la pubblicazione della
graduatoria nel senso della cancellazione del credito della PI 2, e in via ancora
più subordinata nel senso della sua ammissione limitatamente a fr. 1'061'090.–.
H. Il
13 novembre 2019, il presidente della Camera ha congiunto i ricorsi.
I. Nelle
sue osservazioni del 10 dicembre 2019 relative a ambedue i ricorsi, l’UF si è
rimesso alla decisione della Camera, mentre la PI 2 è rimasta silente.
L. Con
replica spontanea del 12 dicembre 2019, la RI 1 ha contestato le osservazioni
dell’UF e confermato le proprie conclusioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla comunicazione degli atti
impugnati avvenuta, per quanto concerne la graduatoria modificata stampata il 7
ottobre 2019, quello stesso 7 ottobre, e per quanto attiene alla graduatoria
oggetto della terza pubblicazione il 30 ottobre 2019, i ricorsi sono sotto
questo profilo ricevibili (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
Nel
primo ricorso la RI 1 ha fatto valere una violazione dell’art. 244 LEF,
rimproverando all’UF di aver accolto l’insinuazione della PI 2 pur in assenza
di documenti giustificativi, la lettera 9 giugno 2014 della __________ alla PI
2.
non configurando un riconoscimento di debito della PI 1, alla quale non è neppure
stata inviata in copia. La ricorrente lamenta anche un errore di somma, l’importo
risultante dal contratto allegato alla lettera ammontando a fr. 1'061'090.–
(e non a fr. 1'498'451.55) e l’UF avendo calcolato d’ufficio gli interessi
senza indicazioni precise della PI 2.
Nel
secondo ricorso, la RI 1 ribadisce le censure esposte nel primo e si duole
inoltre del carattere arbitrario del contenuto della terza pubblicazione
rispetto a quanto comunicato con la decisione di riconsiderazione, così come
della violazione del principio di affidamento e degli art. 35 e 249 LEF, nella
misura in cui con la terza pubblicazione l’UF ha posto l’onere della
contestazione della graduatoria a suo carico anziché a carico della PI 2.
3.
Nelle
sue osservazioni ai ricorsi, l’UF riconosce che l’insinuazione della PI 2 è
stata ammessa nella graduatoria “in
maniera irrituale” dopo il secondo deposito senza una
nuova pubblicazione della modifica. Sembra tuttavia considerare che il suo
errore non sia stato quello di ammettere il credito quanto piuttosto di non
avere provveduto a una nuova pubblicazione della graduatoria rettificata.
3.1
Orbene,
la richiesta implicita della PI 2 all’UF di rivalutare la sua decisione
negativa sulla scorta della documentazione trasmessa con l’e-mail del 28
febbraio 2017 è stata formulata durante il periodo di deposito della
graduatoria (dal 13 febbraio al 4 marzo 2017). La richiesta non poteva
interpretarsi come un’insinuazione tardiva (giusta l’art. 251 LEF), che del
resto non permette di rimettere in discussione una decisione per ipotesi
definitiva (sentenza della CEF 15.2009.104
del 28 dicembre 2009, RtiD 2011 I 734 n. 43c, consid. 3.4). Non entrava
quindi in linea di conto una pubblicazione giusta l’art. 69 RUF citato dall’UF,
bensì secondo l’art. 65 RUF, in virtù del quale l’amministrazione del
fallimento può modificare la propria decisione durante il termine di contestazione della graduatoria finché un’azione non è stata promossa contro la massa o contro un creditore, a patto di
pubblicarla.
3.2
Sulla
motivazione del cambiamento della sua decisione l’UF non spende una parola. Va
da sé che l’insinuazione della PI 2 non poteva essere ammessa senza
motivazione, seppur “in via
del tutto eccezionale” (sopra ad C), perché l’amministrazione
del fallimento deve trattare tutti i
creditori allo stesso modo, senza possibilità di concedere eccezioni ad alcuni e non ad altri. Per
legge (art. 245 LEF) essa deve infatti decidere in modo oggettivo, equidistante
e imparziale (DTF 93 III 66 consid. 2/b) su ogni insinuazione, pur sulla scorta
di un esame sommario ma completo (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 5a ed. 2012, n. 1962; Jaques in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 245 LEF; cfr. pure Hierholzer in: Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 2 ad art. 250 LEF). Può ammettere un’insinuazione
solo se appare sufficientemente documentata (art. 59 cpv. 1 RUF).
Ebbene,
la lettera del 9 giugno 2014 (doc. 21 accluso al ricorso) acclusa all’e-mail
del 28 febbraio 2017 (doc. 20) non era e non è idonea a mutare la prima
decisione dell’UF, secondo cui “il
debitore non è la PI 1” (sopra ad C). Emana infatti
sempre dalla __________ S.p.A., ovvero la controparte della PI 2 nel contratto
del 3 giugno 2014 prodotto a conforto dell’insinuazione (doc. 11), che si
limita a promettere che una certa società PI 3 di __________ avrebbe effettuato
e garantito i € 1'405'000.– pattuiti. Non vi è però alcun impegno diretto da
quest’ultima società e il firmatario della lettera, __________, non era più
amministratore della società svizzera. Nulla giustificava in definitiva la
modifica della decisione iniziale dell’UF.
3.3
L’amministrazione
del fallimento – sia puntualizzato a scanso di equivoci – non può neppure
ammettere le pretese dei creditori che paventano l’inoltro di un’azione di
contestazione della graduatoria con l’obiettivo
di evitare di essere convenuto, come rappresentante della massa, nell’azione di contestazione della
graduatoria (art. 250 cpv. 1 LEF) e riportare così sugli altri creditori
l’onere di contestare la pretesa ammessa (art. 250 cpv. 2 LEF). L’amministrazione
del fallimento non può infatti sfuggire in tal modo al suo dovere di decidere
in modo oggettivo, equidistante e imparziale su ogni insinuazione (sopra
consid. 3.2).
Certo,
l’amministrazione del fallimento potrebbe trovarsi in difficoltà se la difesa
degli interessi della massa richiede il ricorso a un legale e le liquidità a
disposizione sono insufficienti. Potrebbe però interpellare i creditori per
ottenere l’anticipazione dei fondi necessari (cfr. DTF 60 III 60-61) o l’intervento
di uno o di alcuni di loro come intervenienti adesivi (art. 74 segg. CPC; Hierholzer, op.
cit., n. 68 ad art. 250; Gilliéron,
op. cit., n. 2000). Secondo una giurisprudenza datata (DTF
29.
II 396 segg.; 30 II 353 consid. 2-3), seguita da diversi autori (Hierholzer, op. cit., n. 40 ad art. 250;
Sprecher in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 19 ad art. 250 LEF; Brunner/Reutter/Schönmann/Talbot,
Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 3a ed. 2019, pag. 20), la massa non
potrebbe autorizzare i creditori nel senso dell’art. 260 LEF a far valere il
suo diritto di stare in giudizio (come convenuta), ma potrebbe solo ammettere
la pretesa e ridepositare la graduatoria a norma dell’art. 66 cpv. 1 e 2 RUF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, 2001, n. 83 ad art. 250 LEF, il quale rileva al n. 17 che le DTF 29 II 396 e 30 II 353 citate sopra sono al riguardo superate). Sennonché, giusta l’art. 63 cpv. 2 RUF (adottato successivamente alle
decisioni citate), il diritto della massa di continuare i processi pendenti al
momento dell’apertura del fallimento in merito all’accertamento di crediti
vantati nei confronti del fallito può essere ceduto ai creditori ai sensi dell’art.
260.
LEF. Perché ciò non dovrebbe essere possibile per i processi di
contestazione della graduatoria aperti dopo la dichiarazione del fallimento non
è dato di capire. Ad ogni modo non vi sono validi motivi per cui l’amministrazione
del fallimento possa sistematicamente ammettere nella graduatoria insinuazioni insufficientemente documentate soltanto
per evitare di essere convenuta in una causa di contestazione della
graduatoria.
3.4
A
ben vedere, il primo ricorso era però senza oggetto perché la decisione dell’UF
di ammettere la pretesa della PI 2 era inopponibile ai creditori finché la
modifica della graduatoria non è stata depositata e pubblicata (art. 65 cpv. 2 RUF).
4.
Il
secondo ricorso è invece senz’altro ricevibile, dal momento che la misura
criticata con il primo è stata oggetto di deposito di una graduatoria
modificata e di pubblicazione il 29 ottobre 2019.
4.1
Nelle
sue osservazioni ai ricorsi, l’UF sostiene che il terzo deposito della
graduatoria, destinato a comunicare l’ammissione della pretesa della PI 2
sarebbe stato “concordato
presunto e chiarito con la ricorrente, seppure solo via comunicazione
telefonica”, sicché il secondo ricorso sarebbe il
frutto di un “fraintendimento
tra le parti quanto alla comprensione dei rispettivi intenti”.
Rimane
il fatto che la ricorrente, in buona fede, non poteva comprendere la decisione
di riconsiderazione del 22 ottobre 2019 in modo diverso dalla rinuncia dell’UF
ad ammettere la nota pretesa, da una parte perché se l’intenzione dell’organo
esecutivo fosse di confermare l’ammissione contestata dalla ricorrente non si
capisce quale sarebbe l’oggetto della “riconsiderazione”, e dall’altra poiché
la graduatoria comunicata con la decisione di riconsiderazione non contemplava
più la pretesa litigiosa. Vero è che la rinuncia ad ammetterla non avrebbe
necessitato un nuovo deposito della graduatoria ma una semplice comunicazione
ai creditori (art. 65 cpv. 2 a
contrario e 69 RUF per analogia). Nondimeno la
posizione dell’UF non poteva comprendersi in un senso diverso da quello inteso
dalla ricorrente, tanto che la Camera aveva già preparato il decreto di
stralcio della prima procedura di ricorso prima che fosse inoltrato il secondo
ricorso. In ogni caso non si può ragionevolmente, nelle circostanze descritte,
ritenere che la ricorrente abbia accettato che la graduatoria fosse nuovamente
depositata e pubblicata nella versione da lei contestata con il primo ricorso.
4.2
Ciò
posto, la modifica della graduatoria nella versione oggetto del terzo deposito
va annullata per i motivi esposti a proposito del primo ricorso (sopra consid. 3.2).
Contrariamente a quanto postula la ricorrente non è necessario un ulteriore
deposito della graduatoria, ma basta una semplice comunicazione ai creditori
(sopra consid. 4.1).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso del 17 ottobre 2019 è senza oggetto.
2.
Il
ricorso inoltrato dalla RI 1 l’8 novembre 2019 è parzialmente accolto.
2.1
Di conseguenza la
modifica della graduatoria pubblicata il 29 ottobre 2019 è annullata, di modo
che l’insinuazione della PI 2 (n. 12) rimane non ammessa.
2.2
I dispositivi n.
2.
a 2.2 della presente decisione sono comunicati ai creditori mediante
pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale
del Cantone Ticino a cura dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.