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Decisione

15.2019.91

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria. Rinuncia alla realizzazione in caso di dubbia copertura delle spese esecutive

23 gennaio 2020Italiano7 min

ereditarie fu PI 2 e fu __________ composte, oltre che dell’escusso, di PI 4, e nella comunione ereditaria fu PI 9 composta, oltre che dell’escusso, di PI 3

Source ti.ch

PI 3PI 3PI 3PI 4PI 4

Incarto n.

15.2019.91

Lugano

23 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella procedura

avviata con istanza 24 ottobre 2019 dall’IS 1, con cui chiede di determinare il

modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

IS 1 († 2017), già in __________

nelle eredità giacenti fu __________e fu __________, composte oltre all’escusso PI 1 di:

PI 4, __________

PI 8, __________

PI 5, __________

e nell’eredità giacente fu PI 9, composta oltre all’escusso PI 1 di:

__________ (1901), d’ignota dimora

__________ (1908), d’ignota dimora

__________ (1904), d’ignota dimora

__________ (1951, † 2000)

__________, (1946), __________

__________ (1945), d’ignota dimora

PI 4

(1942), __________

PI 8

(1941), __________

PI 5

(1945), __________

__________ (1945), __________

__________ (1948), __________

__________ (1961), __________

__________ (1954, † 2015)

__________ (1907, †

2003)

nelle

varie esecuzioni promosse contro l’escusso da

Confederazione

Svizzera, Berna

Stato

del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati

dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle 28 esecuzioni

promosse per oltre fr. 90'000.– complessivi nei confronti di PI 1, nel

frattempo deceduto il 3 novembre 2017, il 7 dicembre 2018 l’IS 1 ha pignorato i

diritti spettanti alla comunione ereditaria dell’escus­so nelle comunioni

ereditarie fu PI 2 e fu __________ composte, oltre che dell’escusso, di PI 4, e nella comunione ereditaria fu PI 9 composta, oltre che dell’escusso, di PI 3

L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla prima comunione i fondi__________

siti sul territorio del Comune di __________ e quali beni appartenenti alla

seconda comunione i fondi n. __________ e __________ sempre in territorio di __________.

Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha menzionato quale valore di stima dei

fondi il loro valore di stima ufficiale, pari a fr. 254.– per la prima

comunione e a fr. 5'258.– per la seconda.

B. Avendo i creditori presentato le domande di

vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a due udienze tenutesi ambedue il 28 agosto 2019 a

norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale

nessuna con­ciliazione è potuta

essere raggiunta in assenza dei creditori e di parte degli eredi fu PI 9. In questo

frangente l’ufficio ha attribuito ai fondi di proprietà delle comunioni ereditarie

fu PI 2 e fu __________ un valore di stima di fr. 200.– e

pertanto di fr. 50.– alla quota di ¼ di spettanza della comunione ereditaria

del debitore. Ai fondi di proprietà della comunione ereditaria fu PI 9 l’UE ha attribuito un valore di

stima di fr. 11'000.– mentre

in assenza delle necessarie informazioni non è riuscito a determinare la quota

parte di spettanza della comunione ereditaria del debitore, pur ipotizzando che

la sua partecipazione possa corrispondere a 1⁄15.

C. Il

5 settembre 2019, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote

ereditarie pignorate. Nel termine

impartito gli è pervenuta una sola proposta da parte dell’ere­de PI 8, che ha

comunicato il proprio interesse all’acquisto dei fondi n. __________ e __________

al prezzo di fr. 7'500.–.

D. Il

16 ottobre 2019 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita

ai pubblici incanti. Come in sede di conciliazione l’UE ha attribuito all’intera sostanza

ereditaria un valore com­plessivo

di fr. 11'200.– e all’interessenza del debitore un valore di fr. 783.–.

Considerato

in

diritto:

1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca

tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando

poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10

cpv. 1 ODiC). L’autorità

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della

comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei

diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota

pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione

del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

Considerandi

2.

Nel

caso di specie, in occasione della presentazione dell’istanza l’Ufficio ha stabilito,

come detto, il valore complessivo delle quote ereditarie della comunione del

debitore in fr. 783.–, ossia fr. 50.– per la quota di ¼

nelle comunioni ereditarie fu PI 2 e fu PI 5 e fr. 733.–

per la partecipazione alla comunione ereditaria fu PI 9, pari a 1⁄15 del valore di stima dei fondi della comunione fu PI 9 (di

fr. 11'000.–). Si può pertan­to ritenere che il valore delle quote

pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC

perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione

alternativa dello scioglimento delle comunioni ereditarie e della

liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in

concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e

considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto,

siccome l’importo totale dei crediti a beneficio di pignoramento è decisamente

superiore al valore di stima delle quote dell’escusso. L’istanza

è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione a mezzo di

pubblici incanti della quota in questione.

Ci

si potrebbe invero interrogare se a fronte dei valori di stima alquanto modesti

non si sarebbe dovuto rinunciare al pignoramento sulla scorta dell’art. 92 cpv.

2.

LEF, la copertura delle spese esecutive, anche per il grande numero di

esecuzioni (già dal solo verbale di pignoramento risultano spese per oltre fr.

2'500.–), non parendo garantita, o perlomeno rinunciare alla realizzazione in

applicazione analogica dell’art. 127 LEF (cfr. DTF 83 III 134 e 88 III 106). La

decisione al riguardo spetta però in linea di massima ai creditori, che pure in

caso di dubbia copertura possono comunque, salvo manifesto abuso, esigere la

vendita anticipando le spe­se di realizzazione

presumibili (Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite,

2005, n. 6 ad art. 127 LEF; sentenza della CEF 15.2005. 145/147

del 21 febbraio 2005 consid. 5. i.f.).

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti

delle interessenze spettanti alla comunione ereditaria fu PI 1 di ¼ nella

divisione della comunione ereditaria fu PI 2

e fu __________ e di

1⁄15 nella

divisione della comunione ereditaria fu PI 9.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Faido, e

per il suo tramite a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.