15.2019.91
Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria. Rinuncia alla realizzazione in caso di dubbia copertura delle spese esecutive
23 gennaio 2020Italiano7 min
ereditarie fu PI 2 e fu __________ composte, oltre che dell’escusso, di PI 4, e nella comunione ereditaria fu PI 9 composta, oltre che dell’escusso, di PI 3
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PI 3PI 3PI 3PI 4PI 4
Incarto n.
15.2019.91
Lugano
23 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella procedura
avviata con istanza 24 ottobre 2019 dall’IS 1, con cui chiede di determinare il
modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
IS 1 († 2017), già in __________
nelle eredità giacenti fu __________e fu __________, composte oltre all’escusso PI 1 di:
PI 4, __________
PI 8, __________
PI 5, __________
e nell’eredità giacente fu PI 9, composta oltre all’escusso PI 1 di:
__________ (1901), d’ignota dimora
__________ (1908), d’ignota dimora
__________ (1904), d’ignota dimora
__________ (1951, † 2000)
__________, (1946), __________
__________ (1945), d’ignota dimora
PI 4
(1942), __________
PI 8
(1941), __________
PI 5
(1945), __________
__________ (1945), __________
__________ (1948), __________
__________ (1961), __________
__________ (1954, † 2015)
__________ (1907, †
2003)
nelle
varie esecuzioni promosse contro l’escusso da
Confederazione
Svizzera, Berna
Stato
del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati
dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle 28 esecuzioni
promosse per oltre fr. 90'000.– complessivi nei confronti di PI 1, nel
frattempo deceduto il 3 novembre 2017, il 7 dicembre 2018 l’IS 1 ha pignorato i
diritti spettanti alla comunione ereditaria dell’escusso nelle comunioni
ereditarie fu PI 2 e fu __________ composte, oltre che dell’escusso, di PI 4, e nella comunione ereditaria fu PI 9 composta, oltre che dell’escusso, di PI 3
L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla prima comunione i fondi__________
siti sul territorio del Comune di __________ e quali beni appartenenti alla
seconda comunione i fondi n. __________ e __________ sempre in territorio di __________.
Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha menzionato quale valore di stima dei
fondi il loro valore di stima ufficiale, pari a fr. 254.– per la prima
comunione e a fr. 5'258.– per la seconda.
B. Avendo i creditori presentato le domande di
vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a due udienze tenutesi ambedue il 28 agosto 2019 a
norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale
nessuna conciliazione è potuta
essere raggiunta in assenza dei creditori e di parte degli eredi fu PI 9. In questo
frangente l’ufficio ha attribuito ai fondi di proprietà delle comunioni ereditarie
fu PI 2 e fu __________ un valore di stima di fr. 200.– e
pertanto di fr. 50.– alla quota di ¼ di spettanza della comunione ereditaria
del debitore. Ai fondi di proprietà della comunione ereditaria fu PI 9 l’UE ha attribuito un valore di
stima di fr. 11'000.– mentre
in assenza delle necessarie informazioni non è riuscito a determinare la quota
parte di spettanza della comunione ereditaria del debitore, pur ipotizzando che
la sua partecipazione possa corrispondere a 1⁄15.
C. Il
5 settembre 2019, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote
ereditarie pignorate. Nel termine
impartito gli è pervenuta una sola proposta da parte dell’erede PI 8, che ha
comunicato il proprio interesse all’acquisto dei fondi n. __________ e __________
al prezzo di fr. 7'500.–.
D. Il
16 ottobre 2019 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita
ai pubblici incanti. Come in sede di conciliazione l’UE ha attribuito all’intera sostanza
ereditaria un valore complessivo
di fr. 11'200.– e all’interessenza del debitore un valore di fr. 783.–.
Considerato
in
diritto:
1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca
tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando
poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10
cpv. 1 ODiC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della
comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei
diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione
del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
Considerandi
2.
Nel
caso di specie, in occasione della presentazione dell’istanza l’Ufficio ha stabilito,
come detto, il valore complessivo delle quote ereditarie della comunione del
debitore in fr. 783.–, ossia fr. 50.– per la quota di ¼
nelle comunioni ereditarie fu PI 2 e fu PI 5 e fr. 733.–
per la partecipazione alla comunione ereditaria fu PI 9, pari a 1⁄15 del valore di stima dei fondi della comunione fu PI 9 (di
fr. 11'000.–). Si può pertanto ritenere che il valore delle quote
pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC
perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione
alternativa dello scioglimento delle comunioni ereditarie e della
liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in
concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e
considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto,
siccome l’importo totale dei crediti a beneficio di pignoramento è decisamente
superiore al valore di stima delle quote dell’escusso. L’istanza
è quindi da accogliere nel senso di ordinare la realizzazione a mezzo di
pubblici incanti della quota in questione.
Ci
si potrebbe invero interrogare se a fronte dei valori di stima alquanto modesti
non si sarebbe dovuto rinunciare al pignoramento sulla scorta dell’art. 92 cpv.
2.
LEF, la copertura delle spese esecutive, anche per il grande numero di
esecuzioni (già dal solo verbale di pignoramento risultano spese per oltre fr.
2'500.–), non parendo garantita, o perlomeno rinunciare alla realizzazione in
applicazione analogica dell’art. 127 LEF (cfr. DTF 83 III 134 e 88 III 106). La
decisione al riguardo spetta però in linea di massima ai creditori, che pure in
caso di dubbia copertura possono comunque, salvo manifesto abuso, esigere la
vendita anticipando le spese di realizzazione
presumibili (Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite,
2005, n. 6 ad art. 127 LEF; sentenza della CEF 15.2005. 145/147
del 21 febbraio 2005 consid. 5. i.f.).
3.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
delle interessenze spettanti alla comunione ereditaria fu PI 1 di ¼ nella
divisione della comunione ereditaria fu PI 2
e fu __________ e di
1⁄15 nella
divisione della comunione ereditaria fu PI 9.
2.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Faido, e
per il suo tramite a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.