15.2019.92
Pignoramento di un trattore. Impignorabilità di quanto necessario per l’esercizio della professione. Rigetto dell’opposizione parziale. Interessi e spese esecutive. Sospensione dell’esecuzione
30 gennaio 2020Italiano11 min
Ticino e il RI 1 hanno chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera il rigetto definitivo delle
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.92
Lugano
30 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 ottobre 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca,
o meglio contro il pignoramento emesso il 9 ottobre 2019 nelle esecuzioni n. __________,
__________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
PI 2, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________
e __________ emessi il 21 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE)
di Biasca, lo Stato del Cantone Ticino procede contro RI 1 per l’incasso. delle
imposte cantonali 2014 e 2015, oltre agli interessi e alle tasse di diffida,
mentre il PI 2 l’ha escussa con precetto esecutivo n. __________ del 16 aprile
2018 per l’incasso dell’imposta comunale del 2015, oltre agli interessi e alla
tassa di diffida.
B. Avendo
RE 1 pagato agli escutenti solo il capitale dei crediti posti in esecuzione,
con tre istanze distinte del 23 maggio e del 1° giugno 2018 lo Stato del Canton
Ticino e il RI 1 hanno chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera il rigetto definitivo delle
opposizioni interposte dall’escussa ai precetti esecutivi limitatamente
agli interessi e alla tassa di diffida.
C. Statuendo
con tre sentenze separate del 18 ottobre 2018, il Giudice di pace ha accolto tutte e tre le istanze e ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla convenuta a concorrenza di fr. 104.50 e fr. 88.45 per le due prime esecuzioni
dello Stato e di fr. 93.60 per l’esecuzione del
Comune, ponendo a suo carico in ogni causa le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.–
a favore dei procedenti. Il 29 novembre 2018 l’escussa ha presentato a
questa Camera tre reclami contro le decisioni del Giudice di pace.
D. A
seguito della presentazione delle domande di proseguimento delle esecuzioni, il
9 novembre 2018 l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 29 novembre
2018 per fr. 308.35 nella prima esecuzione,
fr. 292.05 nella seconda e fr. 259.45 nella terza, in ognuna spese e interessi compresi.
E. Con
sentenza del 3 maggio 2019 (inc. 14.2018.198-200) questa
Camera ha respinto i tre reclami presentati dall’escussa
contro le decisioni del Giudice di pace.
F. Non avendo potuto eseguire il pignoramento alle date previste del 29
novembre e del 7 dicembre 2018, il 14 maggio 2019 l’UE ha
nuovamente convocato l’escussa presso i propri uffici. RI 1 ha chiesto di
annullare questa convocazione, in quanto la decisione di questa Camera non
sarebbe passata in giudicato.
G. Il
13 agosto 2019 l’UE ha invitato l’escussa a saldare le procedure esecutive
oppure a presentarsi entro il 23 agosto 2019 presso lo stesso per l’allestimento
del verbale di pignoramento.
H. In
risposta a una richiesta formulata dall’escussa il 21 agosto 2019, il
successivo 17 settembre l’UE le ha trasmesso il conteggio delle spese delle tre
esecuzioni, richiedendole il versamento di complessivi fr. 800.75 entro il
4 ottobre 2019 a saldo delle procedure.
I. Non
avendo l’escussa pagato l’importo richiesto, il 9 ottobre 2019 l’UE ha
pignorato il trattore agricolo S__________, del 1994 e collaudato nel 2013,
targato TI __________.
L. Con
il ricorso in esame RI 1 chiede che vengano annullate le spese di pignoramento
del 29 novembre 2018 e “tolti
gli interessi come dalla sentenza” del 3 maggio 2019
di questa Camera, che l’UE allestisca tre fatture
distinte, ossia una per ogni procedura esecutiva, che fornisca il
dettaglio di tutte le spese e sospenda l’esecuzione del Comune di Biasca, a suo
dire suo debitore per oltre fr. 3'000.–. Essa si lamenta inoltre del fatto
che è stato pignorato un mezzo di lavoro, che per legge è impignorabile.
M. Gli
escutenti non hanno presentato osservazioni al ricorso, mentre l’UE vi si è opposto.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 17 ottobre 2019 dall’UE di Biasca, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nel ricorso RI 1 lamenta il fatto che il trattore
pignorato costituisce un mezzo di lavoro impignorabile per legge. Da parte sua, l’UE osserva che gli arnesi di
lavoro sono impignorabili solo se permettono al debitore di conseguire un reddito
pignorabile e rileva che l’escussa dispone di un altro trattore agricolo.
3. Giusta
l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli
strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia
per l’esercizio della professione. Dalle verifiche effettuate dall’UE risulta
che la ricorrente dispone di un altro trattore agricolo, targato TI __________,
che non è oggetto di pignoramento. La ricorrente non pretende per avventura di
avere bisogno di due trattori per svolgere la propria attività professionale. Ne
consegue che la decisione dell’UE risulta corretta.
4. La
ricorrente postula che vengano annullate le spese del pignoramento del 29
novembre 2018. Nelle proprie osservazioni l’UE evidenzia di aver già stornato
le spese relative alla prima convocazione, ossia quella per il 29 novembre
2018.
4.1 Sta
di fatto che le spese esecutive per ciascuna
delle due esecuzioni dello Stato ammontano attualmente a fr. 104.40 (ossia
fr. 40.– per la redazione e l’invio del precetto esecutivo, oltre a
fr. 13.30 per i costi postali, fr. 7.– per il tentativo di notifica
supplementare del precetto più fr. 30.– per il costo dell’intervento della
polizia, fr. 5.– per la registrazione della domanda di proseguire l’esecuzione
e fr. 8.– per l’avviso di pignoramento, oltre a fr. 1.– per l’invio
postale). Le spese esecutive relative all’esecuzione del Comune ammontano anch’esse
a fr. 104.40, cui si sono aggiunte le
spese di comunicazione all’escussa del ritiro della domanda di proseguire del
20 novembre 2018 (fr. 8.–), la tassa e il costo del nuovo avviso di
pignoramento del 26 giugno 2019 (fr. 8.– + fr. 1.–) e la tassa di
registrazione della nuova domanda di proseguire l’esecuzione di pari
data (fr. 5.–), per un totale di fr. 131.60. Ne discende che il
ricorso al riguardo si appalesa privo di oggetto.
4.2 A
scanso di equivoci occorre però ricordare che le decisioni di rigetto dell’opposizione
sono immediatamente esecutive non appena sono state notificate all’escusso. Un
eventuale reclamo ne sospende l’esecutività solo se l’autorità giudiziaria
superiore vi concede effetto sospensivo (art. 325 CPC). Siccome RI 1 non aveva
chiesto l’effetto sospensivo con il reclamo interposto contro le decisioni di
rigetto dell’opposizione del 18 ottobre 2018 (sopra ad C), il pignoramento
andava eseguito subito senz’aspettare la decisione della Camera (DTF 126 III 480
consid. 2; 130 III 658 consid. 2.1). Era d’altronde doppiamente errata la
decisione di aspettare il passaggio in giudicato di quest’ultima decisione, dal
momento che il ricorso in materia di diritto civile al Tribunale federale, alla
stregua del reclamo all’autorità cantonale, di per sé non sospende l’esecuzione
della decisione impugnata ove il giudice d’istruzione non vi conceda effetto
sospensivo (art. 103 cpv. 3 LTF; sentenza della CEF 15.2016.36/ 40 del 19
luglio 2016 consid. 5.3). Non si giustificava quindi di annullare la prima
convocazione per il pignoramento previsto per il 29 novembre 2018 e di stornare
le relative spese. La decisione di annullamento è però definitiva e non può più
essere rimessa in discussione.
5. RI
1 chiede anche che vengano “tolti
gli interessi come dalla sentenza” del 3 maggio 2019
di questa Camera. Orbene, con quella decisione la Camera
ha respinto i reclami presentati dall’escussa (sopra ad
E). Gli interessi sono quindi rimasti quelli stabiliti dal Giudice di pace del
Circolo di Riviera nelle decisioni di
rigetto dell’opposizione del 18 ottobre 2018 (sopra doc. C).
5.1 Tuttavia,
anziché di riportare nel suo sistema informatico le somme menzionate nel
dispositivo di quelle decisioni (fr. 104.50, 88.45 e 64.30 senza interessi), l’UE vi ha registrato
gli acconti versati dall’escussa ai procedenti (fr. 609.– al 1° marzo 2018, fr. 605.– al 3
marzo 2018 e fr. 784.05 al 20 aprile 2018). Il problema è che l’applicativo
in uso nel Ticino (“THEMIS”) imputa gli acconti dapprima agli interessi e alle
spese e solo per il saldo al capitale, conformemente alla regola dell’art. 85
cpv. 1 CO applicabile anche in materia
esecutiva (sentenza della CEF 15.2003.198 del 30 dicembre 2003 consid. 3.2 e
14.2017.166 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2/b).
5.2 Ne
consegue che nella fattispecie il saldo scoperto del capitale ha continuato – a
livello informatico – a generare interessi di mora, motivo per cui il conteggio
dettagliato consegnato all’escussa il 17 settembre 2019 indica quali somme da
pagare (fatta astrazione delle spese) fr. 109.80 nella prima esecuzione n.
__________ (ossia fr. 712.70 ./. fr. 609.– + fr. 6.10), in luogo
di fr. 104.50, fr. 93.30 nella seconda n. __________ (fr. 692.55
./. fr. 605 + fr. 5.75), anziché fr. 88.45, e fr. 68.45
nella terza n. __________ (fr. 848.35 ./. fr. 784.05 + 4.15) in luogo
di fr. 64.30. L’ufficio d’esecuzione è però tenuto ad attenersi al
dispositivo delle sentenze di rigetto dell’opposizione esecutive, a prescindere
dalla loro correttezza sostanziale, e l’autorità di vigilanza deve annullare
o limitare i provvedimenti di continuazione dell’esecuzione che sono fondati su
un precetto esecutivo contro il quale è stata interposta un’opposizione poi non
validamente o non completamente rigettata (in ultimo
luogo: sentenza della CEF 15.2018. 95 del
24 aprile 2019).
5.3 Il
ricorso va di conseguenza parzialmente accolto, nel senso che va ordinato all’UE
di procedere nuovamente alla registrazione del rigetto delle opposizioni in
THEMIS, limitandolo esattamente agli importi indicati nelle decisioni di
rigetto del Giudice di pace.
6. La
ricorrente chiede ancora che l’UE allestisca tre fatture distinte, ossia una
per ogni procedura esecutiva, e dettagli tutte le spese. A tale domanda, già
formulata da lei con scritto del 21 agosto 2019, l’UE ha risposto il 17 settembre 2019 (sopra ad H), invero in
modo incompleto, perché ha trasmesso una fattura unica per le tre esecuzioni e
tre conteggi distinti (su un unico figlio), ma che non dettaglia la posta
“spese esecutive” né indica la composizione della posta “altre spese”. RI 1 si
è lamentata dell’incompletezza della risposta con scritto del 2 ottobre 2019.
Non risulta dall’incarto che l’UE si sia
determinato al riguardo, tanto che nelle proprie osservazioni al ricorso
ha già anticipato che provvederà a redigere tre fatture separate.
6.1 Per
quanto concerne il dettaglio delle spese esecutive basta rinviare al
considerando 4.1 che precede. Quanto alle “altre spese”, di fr. 55.– per
ogni procedura, sono composte della tassa di giudizio
di fr. 40.– per il rigetto dell’opposizione e dell’indennità di fr. 15.–
assegnata dal Giudice di pace all’istante. Non è quindi necessario rinviare l’incarto
all’UE su questo punto, se non per quanto
attiene alla richiesta di emissione di una fattura separata per ogni esecuzione.
6.2 Rimane
ad ogni buon conto salva la possibilità per la ricorrente di chiedere all’UE,
in base all’art. 3 OTLEF, di allestire a spese di lei un conteggio
particolareggiato delle spese indicante gli articoli dell’ordinanza che sono
stati applicati.
7. L’escussa
chiede infine che venga sospesa l’esecuzione promossa nei suoi confronti dal
Comune di Biasca, in quanto lo stesso sarebbe suo debitore per oltre fr. 3'000.–.
Ella pare quindi eccepire l’estinzione del proprio debito fiscale per
compensazione con il credito che lei asserisce di vantare nei confronti del
Comune. Si tratta di una questione sostanziale (che concerne cioè il credito
posto in esecuzione in sé e non l’esecuzione), che esula dalla competenza dell’UE
e dell’autorità di vigilanza. Spettava alla ricorrente eccepire (e dimostrare:
art. 81 LEF) l’eccezione di compensazione in sede di rigetto dell’opposizione
dinnanzi al Giudice di pace o con un’azione giudiziaria (art. 85 o 85a LEF).
La domanda di sospensione dell’esecuzione è pertanto inammissibile in
questa sede.
8. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto
e di conseguenza è ordinato all’Ufficio d’esecuzione
di correggere nel suo sistema informatico la registrazione del rigetto delle
opposizioni alle esecuzioni n. __________, __________
e __________ conformemente a
quanto indicato nei considerandi 5.2 e 5.3 e di emettere una fattura separata
per ogni esecuzione.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.