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Decisione

15.2019.92

Pignoramento di un trattore. Impignorabilità di quanto necessario per l’esercizio della professione. Rigetto dell’opposizione parziale. Interessi e spese esecutive. Sospensione dell’esecuzione

30 gennaio 2020Italiano11 min

Ticino e il RI 1 hanno chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera il rigetto definitivo delle

Source ti.ch

Incarto n.

15.2019.92

Lugano

30 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 28 ottobre 2019 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca,

o meglio contro il pignoramento emesso il 9 ottobre 2019 nelle esecuzioni n. __________,

__________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 2, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________

e __________ emessi il 21 febbraio 2018 dall’Ufficio di esecuzione (UE)

di Biasca, lo Stato del Cantone Ticino procede contro RI 1 per l’incasso. delle

imposte cantonali 2014 e 2015, oltre agli interessi e alle tas­se di diffida,

mentre il PI 2 l’ha escussa con precetto esecutivo n. __________ del 16 aprile

2018 per l’incasso dell’imposta comunale del 2015, oltre agli interessi e alla

tassa di diffida.

B. Avendo

RE 1 pagato agli escutenti solo il capitale dei crediti posti in esecuzione,

con tre istanze distinte del 23 maggio e del 1° giugno 2018 lo Stato del Canton

Ticino e il RI 1 hanno chiesto alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera il rigetto definitivo delle

opposizioni interposte dall’escussa ai precetti esecutivi limitatamente

agli interessi e alla tassa di diffida.

C. Statuendo

con tre sentenze separate del 18 ottobre 2018, il Giudice di pace ha accolto tutte e tre le istanze e ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla convenuta a concorrenza di fr. 104.50 e fr. 88.45 per le due prime esecuzioni

dello Stato e di fr. 93.60 per l’esecuzione del

Comune, ponendo a suo carico in ogni causa le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.–

a favore dei procedenti. Il 29 novembre 2018 l’escussa ha presentato a

questa Camera tre reclami contro le decisioni del Giudice di pace.

D. A

seguito della presentazione delle domande di proseguimento delle esecuzioni, il

9 novembre 2018 l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 29 novembre

2018 per fr. 308.35 nella prima esecuzione,

fr. 292.05 nella seconda e fr. 259.45 nella terza, in ognuna spese e interessi compresi.

E. Con

sentenza del 3 maggio 2019 (inc. 14.2018.198-200) questa

Camera ha respinto i tre reclami presentati dall’escussa

contro le decisioni del Giudice di pace.

F. Non avendo potuto eseguire il pignoramento alle date previste del 29

novembre e del 7 dicembre 2018, il 14 maggio 2019 l’UE ha

nuovamente convocato l’escussa presso i propri uffici. RI 1 ha chiesto di

annullare questa convocazione, in quanto la decisione di questa Camera non

sarebbe passata in giudicato.

G. Il

13 agosto 2019 l’UE ha invitato l’escussa a saldare le procedure esecutive

oppure a presentarsi entro il 23 agosto 2019 presso lo stesso per l’allestimento

del verbale di pignoramento.

H. In

risposta a una richiesta formulata dall’escussa il 21 agosto 2019, il

successivo 17 settembre l’UE le ha trasmesso il conteggio delle spese delle tre

esecuzioni, richiedendole il versamento di complessivi fr. 800.75 entro il

4 ottobre 2019 a saldo delle procedure.

I. Non

avendo l’escussa pagato l’importo richiesto, il 9 ottobre 2019 l’UE ha

pignorato il trattore agricolo S__________, del 1994 e collaudato nel 2013,

targato TI __________.

L. Con

il ricorso in esame RI 1 chiede che vengano annullate le spese di pignoramento

del 29 novembre 2018 e “tolti

gli interessi come dalla sentenza” del 3 maggio 2019

di questa Camera, che l’UE allestisca tre fatture

distinte, ossia una per ogni pro­cedura esecutiva, che fornisca il

dettaglio di tutte le spese e sospenda l’esecuzione del Comune di Biasca, a suo

dire suo debitore per oltre fr. 3'000.–. Essa si lamenta inoltre del fatto

che è stato pignorato un mezzo di lavoro, che per legge è impignorabile.

M. Gli

escutenti non hanno presentato osservazioni al ricorso, mentre l’UE vi si è opposto.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 17 ottobre 2019 dall’UE di Biasca, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Nel ricorso RI 1 lamenta il fatto che il trattore

pignorato costituisce un mezzo di lavoro impignorabile per legge. Da parte sua, l’UE osserva che gli arnesi di

lavoro sono impignorabili solo se permettono al debitore di conseguire un reddito

pignorabile e rileva che l’escussa dispone di un altro trattore agricolo.

3. Giusta

l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli

strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia

per l’esercizio della professione. Dalle verifiche effettuate dall’UE risulta

che la ricorrente dispone di un altro trattore agricolo, targato TI __________,

che non è oggetto di pignoramento. La ricorrente non pretende per avventura di

avere bisogno di due trattori per svolgere la propria attività professionale. Ne

consegue che la decisione dell’UE risulta corretta.

4. La

ricorrente postula che vengano annullate le spese del pignoramento del 29

novembre 2018. Nelle proprie osservazioni l’UE evidenzia di aver già stornato

le spese relative alla prima convocazione, ossia quella per il 29 novembre

2018.

4.1 Sta

di fatto che le spese esecutive per ciascuna

delle due esecuzioni dello Stato ammontano attualmente a fr. 104.40 (ossia

fr. 40.– per la redazione e l’invio del precetto esecutivo, oltre a

fr. 13.30 per i costi postali, fr. 7.– per il tentativo di notifica

supplementare del precetto più fr. 30.– per il costo dell’intervento della

polizia, fr. 5.– per la registrazione della domanda di proseguire l’esecu­­zione

e fr. 8.– per l’avviso di pignoramento, oltre a fr. 1.– per l’invio

postale). Le spese esecutive relative all’esecuzione del Comune ammontano anch’esse

a fr. 104.40, cui si sono aggiunte le

spese di comunicazione all’escussa del ritiro della domanda di proseguire del

20 novembre 2018 (fr. 8.–), la tassa e il costo del nuovo avviso di

pignoramento del 26 giugno 2019 (fr. 8.– + fr. 1.–) e la tassa di

registrazione della nuova domanda di proseguire l’esecuzione di pari

data (fr. 5.–), per un totale di fr. 131.60. Ne discende che il

ricorso al riguardo si appalesa privo di oggetto.

4.2 A

scanso di equivoci occorre però ricordare che le decisioni di rigetto dell’opposizione

sono immediatamente esecutive non appe­na sono state notificate all’escusso. Un

eventuale reclamo ne sospende l’esecutività solo se l’autorità giudiziaria

superiore vi concede effetto sospensivo (art. 325 CPC). Siccome RI 1 non aveva

chiesto l’effetto sospensivo con il reclamo interposto contro le decisioni di

rigetto dell’opposizione del 18 ottobre 2018 (sopra ad C), il pignoramento

andava eseguito subito senz’aspet­­tare la decisione della Camera (DTF 126 III 480

consid. 2; 130 III 658 consid. 2.1). Era d’altronde doppiamente errata la

decisione di aspettare il passaggio in giudicato di quest’ultima decisione, dal

momento che il ricorso in materia di diritto civile al Tribunale federale, alla

stregua del reclamo all’autorità cantonale, di per sé non sospende l’esecuzione

della decisione impugnata ove il giudice d’istruzione non vi conceda effetto

sospensivo (art. 103 cpv. 3 LTF; sentenza della CEF 15.2016.36/ 40 del 19

luglio 2016 consid. 5.3). Non si giustificava quindi di annullare la prima

convocazione per il pignoramento previsto per il 29 novembre 2018 e di stornare

le relative spese. La decisione di annullamento è però definitiva e non può più

essere rimessa in discussione.

5. RI

1 chiede anche che vengano “tolti

gli interessi come dalla sentenza” del 3 maggio 2019

di questa Camera. Orbene, con quella decisione la Camera

ha respinto i reclami presentati dal­l’e­­scussa (sopra ad

E). Gli interessi sono quindi rimasti quelli stabiliti dal Giudice di pace del

Circolo di Riviera nelle decisioni di

rigetto dell’opposizione del 18 ottobre 2018 (sopra doc. C).

5.1 Tuttavia,

anziché di riportare nel suo sistema informatico le somme menzionate nel

dispositivo di quelle decisioni (fr. 104.50, 88.45 e 64.30 senza interessi), l’UE vi ha registrato

gli acconti versati dal­l’e­­scussa ai procedenti (fr. 609.– al 1° marzo 2018, fr. 605.– al 3

marzo 2018 e fr. 784.05 al 20 aprile 2018). Il problema è che l’ap­­plicativo

in uso nel Ticino (“THEMIS”) imputa gli acconti dapprima agli interessi e alle

spese e solo per il saldo al capitale, conformemente alla regola dell’art. 85

cpv. 1 CO applicabile anche in materia

esecutiva (sentenza della CEF 15.2003.198 del 30 dicembre 2003 consid. 3.2 e

14.2017.166 dell’11 gennaio 2018 consid. 5.2/b).

5.2 Ne

consegue che nella fattispecie il saldo scoperto del capitale ha continuato – a

livello informatico – a generare interessi di mora, motivo per cui il conteggio

dettagliato consegnato all’escussa il 17 settembre 2019 indica quali somme da

pagare (fatta astrazione delle spese) fr. 109.80 nella prima esecuzione n.

__________ (ossia fr. 712.70 ./. fr. 609.– + fr. 6.10), in luogo

di fr. 104.50, fr. 93.30 nella seconda n. __________ (fr. 692.55

./. fr. 605 + fr. 5.75), anziché fr. 88.45, e fr. 68.45

nella terza n. __________ (fr. 848.35 ./. fr. 784.05 + 4.15) in luogo

di fr. 64.30. L’ufficio d’esecuzione è però tenuto ad attenersi al

dispositivo delle sentenze di rigetto dell’opposizione esecutive, a prescindere

dalla loro correttezza sostanziale, e l’au­­torità di vigilanza deve annullare

o limitare i provvedimenti di continuazione dell’esecuzione che sono fondati su

un precetto esecutivo contro il quale è stata interposta un’opposizione poi non

validamente o non completamente rigettata (in ultimo

luogo: sentenza della CEF 15.2018. 95 del

24 aprile 2019).

5.3 Il

ricorso va di conseguenza parzialmente accolto, nel senso che va ordinato all’UE

di procedere nuovamente alla registrazione del rigetto delle opposizioni in

THEMIS, limitandolo esattamente agli importi indicati nelle decisioni di

rigetto del Giudice di pace.

6. La

ricorrente chiede ancora che l’UE allestisca tre fatture distinte, ossia una

per ogni procedura esecutiva, e dettagli tutte le spese. A tale domanda, già

formulata da lei con scritto del 21 agosto 2019, l’UE ha risposto il 17 settembre 2019 (sopra ad H), invero in

modo incompleto, perché ha trasmesso una fattura unica per le tre esecuzioni e

tre conteggi distinti (su un unico figlio), ma che non dettaglia la posta

“spese esecutive” né indica la composizione della posta “altre spese”. RI 1 si

è lamentata dell’in­­completezza della risposta con scritto del 2 ottobre 2019.

Non risulta dall’incarto che l’UE si sia

determinato al riguardo, tanto che nelle proprie osservazioni al ricorso

ha già anticipato che provvederà a redigere tre fatture separate.

6.1 Per

quanto concerne il dettaglio delle spese esecutive basta rinviare al

considerando 4.1 che precede. Quanto alle “altre spese”, di fr. 55.– per

ogni procedura, sono composte della tassa di giudizio

di fr. 40.– per il rigetto dell’opposizione e dell’indennità di fr. 15.–

assegnata dal Giudice di pace all’istante. Non è quindi necessario rinviare l’incarto

all’UE su questo punto, se non per quanto

attiene alla richiesta di emissione di una fattura separata per ogni esecuzione.

6.2 Rimane

ad ogni buon conto salva la possibilità per la ricorrente di chiedere all’UE,

in base all’art. 3 OTLEF, di allestire a spese di lei un conteggio

particolareggiato delle spese indicante gli articoli dell’ordinanza che sono

stati applicati.

7. L’escussa

chiede infine che venga sospesa l’esecuzione promos­sa nei suoi confronti dal

Comune di Biasca, in quanto lo stesso sarebbe suo debitore per oltre fr. 3'000.–.

Ella pare quindi eccepire l’estinzione del proprio debito fiscale per

compensazione con il credito che lei asserisce di vantare nei confronti del

Comune. Si tratta di una questione sostanziale (che concerne cioè il credito

posto in esecuzione in sé e non l’esecuzione), che esula dalla competenza dell’UE

e dell’autorità di vigilanza. Spettava alla ricorrente eccepire (e dimostrare:

art. 81 LEF) l’eccezione di compensazione in sede di rigetto dell’opposizione

dinnanzi al Giudice di pace o con un’azione giudiziaria (art. 85 o 85a LEF).

La domanda di sospensione dell’esecuzione è pertanto inammissibile in

questa sede.

8. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

e di conseguenza è ordinato all’Ufficio d’esecuzione

di correggere nel suo sistema informatico la registrazione del rigetto delle

opposizioni alle esecuzioni n. __________, __________

e __________ conformemente a

quanto indicato nei considerandi 5.2 e 5.3 e di emettere una fattura separata

per ogni esecuzione.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.

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