15.2019.96
Avviso d’incanto. Perenzione dell’esecuzione. Concessione di una dilazione di pagamento al condebitore solidale
20 febbraio 2020Italiano7 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 settembre 2017 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2019.96
Lugano
20 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 21 novembre 2019 della
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso d’incanto emesso il 20 novembre 2019 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio delle imposte
alla fonte, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 settembre 2017 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino procede contro la RI
1 per l’incasso di fr. 36'537.38 oltre ad accessori.
B. Non
avendo l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, a richiesta dell’escutente
l’UE ha pignorato il 14 dicembre 2017 il credito vantato dalla società escussa
nei confronti d’PI 2, di fr. 38'050.50.
C. L’8
febbraio 2018 l’UE ha comunicato all’escussa la domanda di realizzazione e il
successivo 15 febbraio essa ha chiesto il differimento della realizzazione
giusta l’art. 123 LEF, che le è stato concesso il giorno successivo. Non avendo
però la debitrice rispettato i termini di pagamento stabiliti dall’UE, il 20
novembre 2019 esso ha emesso l’avviso d’incanto del credito pignorato per il 4
dicembre 2019 alle ore 10.30.
D. Con
“reclamo” (recte: ricorso) del 21 novembre 2019 e complemento di stessa data, la RI 1 chiede
l’annullamento dell’avviso d’incanto “come dell’incanto stesso”. Con decreto del
26 novembre 2019 il Presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo
al ricorso.
E. Con
osservazioni rispettivamente del 29 novembre e del 9 dicembre 2019 lo Stato del
Cantone Ticino e l’UE si sono opposti al ricorso. La ricorrente ha da parte suo
confermato le sue conclusioni con replica spontanea del 12 dicembre 2019.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 20 novembre 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
La
ricorrente sostiene che l’esecuzione è perenta in quanto i termini degli art.
116.
e 117 LEF per chiedere la realizzazione sono trascorsi. Fa infatti valere
che l’escutente le ha concesso una rateazione, che a suo dire equivale al
ritiro della domanda di realizzazione e rende inesigibile il credito
complessivo. A mente del creditore, invece, la dilazione del 12 aprile 2019,
come pure quella precedente del 4 dicembre 2017, sono state da lui concesse al
solo PI 2 personalmente, e non anche alla società escussa, allo scopo di
sospendere il procedimento penale nei confronti di lui. Con la replica
spontanea l’escussa argomenta di rispondere solidalmente del credito posto in
esecuzione con il suo rappresentante PI 2 e che la concessione di una dilazione
ad una delle parti solidalmente responsabili profitta a tutte le altre.
3.
Per
l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni
mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di
un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né
più tardi di due anni dal pignoramento. L’esecuzione nella quale la domanda di
realizzazione non è stata presentata nel termine legale stabilito dall’art. 116
LEF o che, dopo il suo ritiro, non è stata tempestivamente rinnovata diventa
perente per legge (art. 121 LEF), ovvero senza necessità di una decisione
costitutiva dell’ufficio d’esecuzione. Esso è però obbligato ad accertarne la
caducità d’ufficio e in ogni tempo in virtù dell’art. 22 LEF (DTF 69 III 50;
sentenza del Tribunale federale 7B.250/2003
del 29 gennaio 2004, consid. 3.1;
Frey in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 121 LEF; Bettschart in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6
ad art. 121 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 12
ad art. 121 LEF).
3.1
Nella
fattispecie il pignoramento del credito vantato dalla società
escussa nei confronti d’PI 2 è avvenuto il 14 dicembre 2017 e già il 31 gennaio
2018.
lo Stato del Cantone Ticino ha presentato la domanda di vendita. La stessa
risulta quindi in principio del tutto tempestiva.
3.2
Come
correttamente evidenziato dalla ricorrente la concessione da parte del
procedente di una dilazione di pagamento all’escusso dopo la presentazione
della domanda di vendita equivale al ritiro della
medesima (Rüetschi in: SchKG, Kurzkommentar,
2a ed. 2014, n. 3 ad art. 121 LEF; Frey, op. cit., n. 6 ad art. 121; Gilliéron, op.
cit., n. 15 ad art. 121; Bettschart,
op.
cit., n. 10 ad art. 116 e n. 2 ad art. 121).
3.2.1
In
concreto il 12 aprile 2019 il creditore ha comunicato al patrocinatore d’PI 2, che
patrocina pure la ricorrente, che in via del tutto eccezionale “l’imposta alla fonte relativa alla pratica in oggetto
dovrà essere versata dal suo cliente PI 2 nel seguente modo: 23 rate da CHF 651.00, la prima da versare entro il 30.04.2019,
saldo di CHF 650.75 entro il 31.03.2021”. Ora, è fuor di dubbio che la
dilazione di pagamento è stata concessa a __________ personalmente e non anche a favore della RI 1, che non è menzionata,
come del resto già espressamente evidenziato dal creditore il 4
dicembre 2017 in riferimento a una precedente dilazione di pagamento concessa
allo stesso PI 2. La questione da risolvere è dunque quella di sapere se di questa
dilazione possa beneficiare anche la ricorrente nella sua qualità di debitrice
solidale con PI 2 nei confronti del procedente.
3.2.2
Secondo
l’art. 145 cpv. 1 CO il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le
eccezioni derivanti dai suoi rapporti personali con il medesimo o dalla causa
stessa o dall’oggetto dell’obbligazione solidale. Dall’art. 145 cpv. 1 CO
emerge a contrario che un debitore solidale non può opporre al creditore
eccezioni che riguardano il rapporto di quest’ultimo con un altro debitore
solidale (Graber in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a
ed. 2010, n. 4 ad art. 145 CO e riferimenti ivi). In particolare un debitore
non si può appellare alla circostanza che il creditore abbia concesso una
dilazione di pagamento ad un altro debitore solidale (Graber, op.
cit., loc. cit.; Krauskopf,
Zürcher Kommentar, Art. 143-150 OR, 3a ed. 2016, n. 15 e 23 ad art.
145.
CO; Kratz, Berner Kommentar,
Art. 143-150 OR, n. 123 ad art. 145 CO in relazione con il n. 122; Ingeborg Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., 2000,
n. 88.20). La dilazione del 12 aprile 2019 non profitta dunque
alla ricorrente. Infondato, il ricorso va respinto.
4.
Per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.