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Decisione

15.2019.96

Avviso d’incanto. Perenzione dell’esecuzione. Concessione di una dilazione di pagamento al condebitore solidale

20 febbraio 2020Italiano7 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 settembre 2017 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2019.96

Lugano

20 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 21 novembre 2019 della

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso d’incanto emes­so il 20 novembre 2019 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio delle imposte

alla fonte, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 settembre 2017 dall’Ufficio

di esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino procede contro la RI

1 per l’incasso di fr. 36'537.38 oltre ad accessori.

B. Non

avendo l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, a richiesta dell’escutente

l’UE ha pignorato il 14 dicembre 2017 il credito vantato dalla società escussa

nei confronti d’PI 2, di fr. 38'050.50.

C. L’8

febbraio 2018 l’UE ha comunicato all’escussa la domanda di realizzazione e il

successivo 15 febbraio essa ha chiesto il differimento della realizzazione

giusta l’art. 123 LEF, che le è stato concesso il giorno successivo. Non avendo

però la debitrice rispettato i termini di pagamento stabiliti dall’UE, il 20

novembre 2019 esso ha emesso l’avviso d’incanto del credito pignorato per il 4

dicembre 2019 alle ore 10.30.

D. Con

“reclamo” (recte: ricorso) del 21 novembre 2019 e complemento di stessa data, la RI 1 chiede

l’annullamento dell’avviso d’incanto “come dell’incanto stes­so”. Con decreto del

26 novembre 2019 il Presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo

al ricorso.

E. Con

osservazioni rispettivamente del 29 novembre e del 9 dicembre 2019 lo Stato del

Cantone Ticino e l’UE si sono opposti al ricorso. La ricorrente ha da parte suo

confermato le sue conclusioni con replica spontanea del 12 dicembre 2019.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 20 novembre 2019 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

La

ricorrente sostiene che l’esecuzione è perenta in quanto i termini degli art.

116.

e 117 LEF per chiedere la realizzazione sono trascorsi. Fa infatti valere

che l’escutente le ha concesso una rateazione, che a suo dire equivale al

ritiro della domanda di realizzazione e rende inesigibile il credito

complessivo. A mente del creditore, invece, la dilazione del 12 aprile 2019,

come pure quella precedente del 4 dicembre 2017, sono state da lui concesse al

solo PI 2 personalmente, e non anche alla società escussa, allo scopo di

sospendere il procedimento penale nei confronti di lui. Con la replica

spontanea l’escussa argomenta di rispondere solidalmente del credito posto in

esecuzione con il suo rappresentante PI 2 e che la concessione di una dilazione

ad una delle parti solidalmente responsabili profitta a tutte le altre.

3.

Per

l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni

mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di

un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né

più tardi di due anni dal pignoramento. L’esecuzione nella quale la domanda di

realizzazione non è stata presentata nel termine legale stabilito dall’art. 116

LEF o che, dopo il suo ritiro, non è stata tempestivamente rinnovata diventa

perente per legge (art. 121 LEF), ovvero senza necessità di una decisione

costitutiva dell’ufficio d’esecuzione. Esso è però obbligato ad accertarne la

caducità d’ufficio e in ogni tempo in virtù dell’art. 22 LEF (DTF 69 III 50;

sentenza del Tribunale federale 7B.250/2003

del 29 gennaio 2004, consid. 3.1;

Frey in: Basler Kom­mentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 121 LEF; Bettschart in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6

ad art. 121 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 12

ad art. 121 LEF).

3.1

Nella

fattispecie il pignoramento del credito vantato dalla società

escussa nei confronti d’PI 2 è avvenuto il 14 dicembre 2017 e già il 31 gennaio

2018.

lo Stato del Cantone Ticino ha presentato la domanda di vendita. La stessa

risulta quindi in principio del tutto tempestiva.

3.2

Come

correttamente evidenziato dalla ricorrente la concessione da parte del

procedente di una dilazione di pagamento all’escusso dopo la presentazione

della domanda di vendita equivale al ritiro della

medesima (Rüetschi in: SchKG, Kurzkommentar,

2a ed. 2014, n. 3 ad art. 121 LEF; Frey, op. cit., n. 6 ad art. 121; Gilliéron, op.

cit., n. 15 ad art. 121; Bettschart,

op.

cit., n. 10 ad art. 116 e n. 2 ad art. 121).

3.2.1

In

concreto il 12 aprile 2019 il creditore ha comunicato al patrocinatore d’PI 2, che

patrocina pure la ricorrente, che in via del tutto eccezionale “l’imposta alla fonte relativa alla pratica in oggetto

dovrà essere versata dal suo cliente PI 2 nel seguente modo: 23 rate da CHF 651.00, la prima da versare entro il 30.04.2019,

saldo di CHF 650.75 entro il 31.03.2021”. Ora, è fuor di dubbio che la

dilazione di pagamento è stata concessa a __________ personalmente e non anche a favore della RI 1, che non è menzionata,

come del resto già espres­samente evidenziato dal creditore il 4

dicembre 2017 in riferimento a una precedente dilazione di pagamento concessa

allo stesso PI 2. La questione da risolvere è dunque quella di sapere se di questa

dilazione possa beneficiare anche la ricorrente nella sua qualità di debitrice

solidale con PI 2 nei confronti del procedente.

3.2.2

Secondo

l’art. 145 cpv. 1 CO il debitore solidale può opporre al creditore soltanto le

eccezioni derivanti dai suoi rapporti personali con il medesimo o dalla causa

stessa o dall’oggetto dell’obbliga­zione solidale. Dall’art. 145 cpv. 1 CO

emerge a contrario che un debitore solidale non può opporre al creditore

eccezioni che riguardano il rapporto di quest’ultimo con un altro debitore

solidale (Graber in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a

ed. 2010, n. 4 ad art. 145 CO e riferimenti ivi). In particolare un debitore

non si può appellare alla circostanza che il creditore abbia concesso una

dilazione di pagamento ad un altro debitore solidale (Graber, op.

cit., loc. cit.; Krauskopf,

Zürcher Kommentar, Art. 143-150 OR, 3a ed. 2016, n. 15 e 23 ad art.

145.

CO; Kratz, Berner Kommentar,

Art. 143-150 OR, n. 123 ad art. 145 CO in relazione con il n. 122; Ingeborg Schwenzer,

Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2a ed., 2000,

n. 88.20). La dilazione del 12 aprile 2019 non profitta dunque

alla ricorrente. Infondato, il ricorso va respinto.

4.

Per legge non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.