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Decisione

15.2020.100

Richiesta di non dare notizia dell’esecuzione a terzi. Stralcio dell’istanza di conciliazione dell’escutente volta a far accertare la propria pretesa e rigettare l’opposizione

12 aprile 2021Italiano7 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 aprile 2020 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.100

Lugano

12 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 29 settembre 2020 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro la decisione 22 settembre 2020 di annullamento della domanda

del ricorrente di non dare notizia a terzi dell’esecuzione n. __________

promossa nei suoi confronti da

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 aprile 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Mendrisio, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 893'293.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2017, indicando quale causa del

credito: “Danni causati da

licenziamento illegittimo e abusivo”. Al­l’atto della

notificazione del precetto esecutivo, l’escusso vi ha interposto opposizione.

B. Il

13 agosto 2020, RI 1 ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a

terzi dell’esecuzione appena citata. Lo stesso giorno l’UE ha informato l’escutente

di tale domanda e l’ha invitato a comunicargli, entro il 4 settembre 2020, l’eventuale

avvio di una procedura volta al rigetto dell’opposizione o il pagamen­to del

credito posto in esecuzione, producendo le relative prove. Con scritto del 24

agosto 2020, PI 1 si è opposto alla domanda di non divulgazione e ha informato

l’UE di aver incaricato un legale di avviare una procedura volta all’eliminazione

del­l’op­­posizione interposta dall’escusso e di avere tempo sino al 22 aprile

2021 per promuoverla. Preso atto di tale risposta, l’UE ha accolto la domanda

di RI 1 il 10 settembre 2020.

C. Sennonché

il 21 settembre 2021, PI 1 ha comunicato al­l’UE di aver nel frattempo

presentato alla Pretura del Distretto di Lugano un’istanza volta ad accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione e a far rigettare l’opposizione in via

definitiva. Come da lui richiesto, il giorno successivo l’UE ha “annullato” la

domanda di non divulgazione presentata dall’escusso.

D. Con

ricorso del 29 settembre 2020, RI 1 è insorto contro quest’ultima decisione e

ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, di annullarla e di

ammettere nuovamente la sua domanda di non dar notizia dell’esecuzione a terzi.

E. Con

ordinanza del 2 ottobre 2020, il presidente della Camera ha concesso al ricorso

effetto sospensivo.

F. Con

osservazioni del 20 ottobre 2020 PI 1 si è opposto al ricorso e l’UE è giunto

alla stessa conclusione nelle sue del 26 ottobre 2020.

G. Il

12 gennaio 2021 il Segretario assessore della Pretura di Luga­no, sezione 3, ha

stralciato dal ruolo la causa avviata da PI 1 dopo che costui non si era

presentato all’udienza di conciliazione. Ha posto i costi della procedura di fr. 1'000.–

a carico dell’attore.

H. In

risposta all’ordinanza emessa il 19 febbraio 2021 dal Presiden­te della Camera,

con scritto del 4 marzo 2021 PI 1 ha comunicato di aver presentato una nuova

istanza di conciliazione il 1° marzo dinanzi alla Pretura di Lugano.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 22 settembre 2020 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente fa valere di avere promosso un’azione di disconoscimento del debito

posto in esecuzione già il 15 settembre 2020, ovvero prima dell’istanza di

conciliazione presentata dall’escuten­­te (il 16 settembre 2020). Egli sostiene

pertanto che la procedura di conciliazione non possa espletare alcun effetto

giuridico, neppure ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, sicché la

sua domanda di non dar notizia dell’esecuzione a terzi dev’essere (nuovamente)

Considerandi

ammessa.

2.1

Secondo

l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 (RU

2018.

4583; FF 2015 2641 4779), “gli

uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali

il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la

notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni

impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura

di eliminazione del­l’opposizione (art. 79-84)”, fermo restando che “se tale prova è for­nita in un secondo tempo o l’esecuzione è

proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”.

2.2

In

una recente sentenza di principio destinata a pubblicazione (5A_656/2019 del 22

giugno 2020), il Tribunale federale ha giudicato, fondandosi sull’interpretazione letterale della norma, che ha stabilito corrispondere alla volontà del legislatore, che l’esame dell’ufficio d’esecuzione deve limitarsi al criterio (oggettivo) del­l’i­­noltro di

una procedura volta al rigetto dell’opposizione giusta gli art. 79 a 84 LEF, a prescindere dal suo esito. Ne

segue che un’a­­zio­ne del genere, anche se il tribunale adito non è

entrato in materia (come nella fattispecie sottoposta al Tribunale federale) o

l’ha respinta, osta alla domanda di non divulgazione dell’escusso, purché sia

stata “avviat[a] a tempo debito”.

2.3

Contrariamente

a quanto sostiene il ricorrente, è pertanto senza rilievo il fatto ch’egli

abbia promosso l’azione di disconoscimento del debito

posto in esecuzione un giorno prima che PI 1 presentasse l’istanza di

conciliazione volta ad accertare l’esisten­­za della sua pretesa. Anche lo

stralcio, il 12 gennaio 2021, della seconda causa risulta senza effetti dal

profilo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. Decisivo

rimane il fatto che, conformemente al testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d

LEF, PI 1 ha avviato il 16 settembre 2020 un’istanza di conciliazione intesa

all’accertamento della sua pretesa di fr. 893'293.– e al rigetto

definitivo dell’opposizione all’esecuzione n. __________ (ordinanza 18

settembre 2020 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 3,

acclusa alle osservazioni dell’UE). Ne discende che il ricorso, infondato, dev’essere

respinto.

2.4

Dato

che il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF, di un anno a contare

dalla notifica del precetto esecutivo all’escusso (avvenuta nella fattispecie

il 23 aprile 2020), non è ancora trascor­so, può rimanere indecisa la questione

– lasciata aperta a sua volta dal Tribunale federale (consid. 3.5) – di sapere

se in caso di perenzione dell’esecuzione il ricorrente potrebbe chiedere

nuovamente la non divulgazione dell’esecuzione senz’aspettare il trascorso del

termine di cinque anni stabilito all’art. 8a cpv. 4 LEF. Ad ogni modo,

ad attenersi al testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, si deve

constatare che PI 1 ha inoltrato la prima istanza di conciliazione “a tempo

debito”, ovvero prima della scadenza del termine di perenzione.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.