15.2020.100
Richiesta di non dare notizia dell’esecuzione a terzi. Stralcio dell’istanza di conciliazione dell’escutente volta a far accertare la propria pretesa e rigettare l’opposizione
12 aprile 2021Italiano7 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 aprile 2020 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.100
Lugano
12 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 29 settembre 2020 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la decisione 22 settembre 2020 di annullamento della domanda
del ricorrente di non dare notizia a terzi dell’esecuzione n. __________
promossa nei suoi confronti da
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 aprile 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Mendrisio, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 893'293.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2017, indicando quale causa del
credito: “Danni causati da
licenziamento illegittimo e abusivo”. All’atto della
notificazione del precetto esecutivo, l’escusso vi ha interposto opposizione.
B. Il
13 agosto 2020, RI 1 ha presentato all’UE una domanda di non dar notizia a
terzi dell’esecuzione appena citata. Lo stesso giorno l’UE ha informato l’escutente
di tale domanda e l’ha invitato a comunicargli, entro il 4 settembre 2020, l’eventuale
avvio di una procedura volta al rigetto dell’opposizione o il pagamento del
credito posto in esecuzione, producendo le relative prove. Con scritto del 24
agosto 2020, PI 1 si è opposto alla domanda di non divulgazione e ha informato
l’UE di aver incaricato un legale di avviare una procedura volta all’eliminazione
dell’opposizione interposta dall’escusso e di avere tempo sino al 22 aprile
2021 per promuoverla. Preso atto di tale risposta, l’UE ha accolto la domanda
di RI 1 il 10 settembre 2020.
C. Sennonché
il 21 settembre 2021, PI 1 ha comunicato all’UE di aver nel frattempo
presentato alla Pretura del Distretto di Lugano un’istanza volta ad accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione e a far rigettare l’opposizione in via
definitiva. Come da lui richiesto, il giorno successivo l’UE ha “annullato” la
domanda di non divulgazione presentata dall’escusso.
D. Con
ricorso del 29 settembre 2020, RI 1 è insorto contro quest’ultima decisione e
ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, di annullarla e di
ammettere nuovamente la sua domanda di non dar notizia dell’esecuzione a terzi.
E. Con
ordinanza del 2 ottobre 2020, il presidente della Camera ha concesso al ricorso
effetto sospensivo.
F. Con
osservazioni del 20 ottobre 2020 PI 1 si è opposto al ricorso e l’UE è giunto
alla stessa conclusione nelle sue del 26 ottobre 2020.
G. Il
12 gennaio 2021 il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 3, ha
stralciato dal ruolo la causa avviata da PI 1 dopo che costui non si era
presentato all’udienza di conciliazione. Ha posto i costi della procedura di fr. 1'000.–
a carico dell’attore.
H. In
risposta all’ordinanza emessa il 19 febbraio 2021 dal Presidente della Camera,
con scritto del 4 marzo 2021 PI 1 ha comunicato di aver presentato una nuova
istanza di conciliazione il 1° marzo dinanzi alla Pretura di Lugano.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 22 settembre 2020 dall’UE di Mendrisio, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente fa valere di avere promosso un’azione di disconoscimento del debito
posto in esecuzione già il 15 settembre 2020, ovvero prima dell’istanza di
conciliazione presentata dall’escutente (il 16 settembre 2020). Egli sostiene
pertanto che la procedura di conciliazione non possa espletare alcun effetto
giuridico, neppure ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, sicché la
sua domanda di non dar notizia dell’esecuzione a terzi dev’essere (nuovamente)
Considerandi
ammessa.
2.1
Secondo
l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 (RU
2018.
4583; FF 2015 2641 4779), “gli
uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali
il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la
notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni
impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura
di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)”, fermo restando che “se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione è
proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a terzi”.
2.2
In
una recente sentenza di principio destinata a pubblicazione (5A_656/2019 del 22
giugno 2020), il Tribunale federale ha giudicato, fondandosi sull’interpretazione letterale della norma, che ha stabilito corrispondere alla volontà del legislatore, che l’esame dell’ufficio d’esecuzione deve limitarsi al criterio (oggettivo) dell’inoltro di
una procedura volta al rigetto dell’opposizione giusta gli art. 79 a 84 LEF, a prescindere dal suo esito. Ne
segue che un’azione del genere, anche se il tribunale adito non è
entrato in materia (come nella fattispecie sottoposta al Tribunale federale) o
l’ha respinta, osta alla domanda di non divulgazione dell’escusso, purché sia
stata “avviat[a] a tempo debito”.
2.3
Contrariamente
a quanto sostiene il ricorrente, è pertanto senza rilievo il fatto ch’egli
abbia promosso l’azione di disconoscimento del debito
posto in esecuzione un giorno prima che PI 1 presentasse l’istanza di
conciliazione volta ad accertare l’esistenza della sua pretesa. Anche lo
stralcio, il 12 gennaio 2021, della seconda causa risulta senza effetti dal
profilo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. Decisivo
rimane il fatto che, conformemente al testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d
LEF, PI 1 ha avviato il 16 settembre 2020 un’istanza di conciliazione intesa
all’accertamento della sua pretesa di fr. 893'293.– e al rigetto
definitivo dell’opposizione all’esecuzione n. __________ (ordinanza 18
settembre 2020 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 3,
acclusa alle osservazioni dell’UE). Ne discende che il ricorso, infondato, dev’essere
respinto.
2.4
Dato
che il termine di perenzione dell’art. 88 cpv. 2 LEF, di un anno a contare
dalla notifica del precetto esecutivo all’escusso (avvenuta nella fattispecie
il 23 aprile 2020), non è ancora trascorso, può rimanere indecisa la questione
– lasciata aperta a sua volta dal Tribunale federale (consid. 3.5) – di sapere
se in caso di perenzione dell’esecuzione il ricorrente potrebbe chiedere
nuovamente la non divulgazione dell’esecuzione senz’aspettare il trascorso del
termine di cinque anni stabilito all’art. 8a cpv. 4 LEF. Ad ogni modo,
ad attenersi al testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, si deve
constatare che PI 1 ha inoltrato la prima istanza di conciliazione “a tempo
debito”, ovvero prima della scadenza del termine di perenzione.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.