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Decisione

15.2020.102

Realizzazione di quota di partecipazione in comunione indivisa

8 gennaio 2021Italiano6 min

e della madre fu PI 14 (†2019), composte anche della sorella PI 2. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alle comunioni i

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.102

Lugano

8 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella procedura

avviata con istanza 5 ottobre

2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, con cui chiede di determinare il

modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso

PI

1

nelle eredità giacenti fu PI 15

(†2011) e fu PI 14 (†2019),

composte oltre al figlio PI 1 e alla sorella

di lui

PI 2,

nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1 da:

PI 3

PI 4

(rappresentati dall’RA 1

PI 9,

(rappresentata dall’RA 2, )

PI 10,

PI 3,

(rappresentato dalla RA 3,

PI 5

(rappresentato dal

servizio RA 4, )

PI 6

PI 8

(rappresentata dalla RA 5,

PI 11,

PI 12,

(rappresentata dalla RA 6, )

PI 13,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle 23 esecuzioni

promosse nei confronti di PI 4 per oltre fr. 116'000.– complessivi, il 14

ottobre 2009, l’8 aprile 2020 e il 16 ottobre 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE)

di Bellinzona ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nelle

comunioni ereditarie del padre fu PI 15 (†2011)

e della madre fu PI 14 (†2019), composte anche della sorella PI 2. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alle comunioni i

fondi n. __________ e __________ siti sul territorio del Comune di __________. Nei

verbali di pignoramento l’Ufficio ha attribuito ai beni delle comunioni

ereditarie il valore di stima complessivo di fr. 177'471.–.

B. Avendo i creditori presentato le domande di

vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 16 marzo 2020 a norma dell’art.

9 dell’Ordinanza del Tribunale federale

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della

quale nessuna conciliazione è

potuta essere raggiunta in assenza del debitore e di tutti i creditori eccetto uno.

C. Il

12 marzo 2020, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote

ereditarie pignorate. Nel termine

impartito gli è pervenuta la proposta della coerede PI 2 di procedere alla

vendita a trattative private dei fondi di proprietà della comunione ereditaria,

essendo il proprio rappresentante legale stato contattato da un interessato all’acquisto

della particella n. __________ di __________.

D. L’8

aprile 2020 l’Ufficio ha sottoposto ai creditori la proposta della coerede PI 2.

In considerazione dell’accordo espresso dai creditori pignoranti alla vendita a

trattative private, il 12 maggio 2020 l’UE ha assegnato alla coerede PI 2 un

termine fino al 31 agosto 2020 per procedervi.

E. In

risposta alla richiesta d’aggiornamento dell’UE, il 28 settembre 2020 PI 2 gli ha

comunicato di non aver più avuto riscontri concreti in vista dell’auspicata

vendita a trattative private e di rimettersi pertanto alla decisione dell’UE

circa il proseguimento della procedura di realizzazione.

F. Il

5 ottobre 2020 l’UE ha quindi chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita

ai pubblici incanti. Come in sede di pignoramento l’UE ha attribuito alle intere

sostanze ereditarie un valore complessivo di fr. 177'471.– e all’interessenza del debitore la metà del

medesimo, ossia fr. 88'735.50.

Considerato

in

diritto:

1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca

tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando

poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10

cpv. 1 ODiC). L’autorità

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della

comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei

diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota

pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

Considerandi

2.

Nel caso di specie l’UE

ha correttamente determinato la quota parte dell’escusso nelle comunioni

ereditarie in un mezzo, atteso che le stesse sono composte oltre a lui della

sorella PI 2. Delle sostanze ereditarie fanno parte i fondi n. __________ e __________

RFD di __________, stimati dall’UE in fr. 177'471.–, sicché l’interessenza del debitore è stata valutata

in fr. 88'735.50. Tali accertamenti

non sono stati contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che

il valore delle quote pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art.

10.

cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la

soluzione alternativa dello scioglimento

delle comunioni ereditarie e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una

simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è

comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del

pignoramento (oltre fr. 116'000.–) è superiore al valore di stima della

quota dell’escusso. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di

ordinarne la realizzazione a mezzo di

pubblici incanti.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti

dell’interessenza di

½ spettante a PI 2 nella divisione delle comunioni

ereditarie del padre PI 15 e della madre PI 14.

2.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a

tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.