15.2020.102
Realizzazione di quota di partecipazione in comunione indivisa
8 gennaio 2021Italiano6 min
e della madre fu PI 14 (†2019), composte anche della sorella PI 2. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alle comunioni i
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Incarto n.
15.2020.102
Lugano
8 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella procedura
avviata con istanza 5 ottobre
2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, con cui chiede di determinare il
modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escusso
PI
1
nelle eredità giacenti fu PI 15
(†2011) e fu PI 14 (†2019),
composte oltre al figlio PI 1 e alla sorella
di lui
PI 2,
nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1 da:
PI 3
PI 4
(rappresentati dall’RA 1
PI 9,
(rappresentata dall’RA 2, )
PI 10,
PI 3,
(rappresentato dalla RA 3,
PI 5
(rappresentato dal
servizio RA 4, )
PI 6
PI 8
(rappresentata dalla RA 5,
PI 11,
PI 12,
(rappresentata dalla RA 6, )
PI 13,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle 23 esecuzioni
promosse nei confronti di PI 4 per oltre fr. 116'000.– complessivi, il 14
ottobre 2009, l’8 aprile 2020 e il 16 ottobre 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE)
di Bellinzona ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nelle
comunioni ereditarie del padre fu PI 15 (†2011)
e della madre fu PI 14 (†2019), composte anche della sorella PI 2. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alle comunioni i
fondi n. __________ e __________ siti sul territorio del Comune di __________. Nei
verbali di pignoramento l’Ufficio ha attribuito ai beni delle comunioni
ereditarie il valore di stima complessivo di fr. 177'471.–.
B. Avendo i creditori presentato le domande di
vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 16 marzo 2020 a norma dell’art.
9 dell’Ordinanza del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della
quale nessuna conciliazione è
potuta essere raggiunta in assenza del debitore e di tutti i creditori eccetto uno.
C. Il
12 marzo 2020, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote
ereditarie pignorate. Nel termine
impartito gli è pervenuta la proposta della coerede PI 2 di procedere alla
vendita a trattative private dei fondi di proprietà della comunione ereditaria,
essendo il proprio rappresentante legale stato contattato da un interessato all’acquisto
della particella n. __________ di __________.
D. L’8
aprile 2020 l’Ufficio ha sottoposto ai creditori la proposta della coerede PI 2.
In considerazione dell’accordo espresso dai creditori pignoranti alla vendita a
trattative private, il 12 maggio 2020 l’UE ha assegnato alla coerede PI 2 un
termine fino al 31 agosto 2020 per procedervi.
E. In
risposta alla richiesta d’aggiornamento dell’UE, il 28 settembre 2020 PI 2 gli ha
comunicato di non aver più avuto riscontri concreti in vista dell’auspicata
vendita a trattative private e di rimettersi pertanto alla decisione dell’UE
circa il proseguimento della procedura di realizzazione.
F. Il
5 ottobre 2020 l’UE ha quindi chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita
ai pubblici incanti. Come in sede di pignoramento l’UE ha attribuito alle intere
sostanze ereditarie un valore complessivo di fr. 177'471.– e all’interessenza del debitore la metà del
medesimo, ossia fr. 88'735.50.
Considerato
in
diritto:
1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca
tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando
poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10
cpv. 1 ODiC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della
comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei
diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del
pignoramento o delle trattative di conciliazione.
Considerandi
2.
Nel caso di specie l’UE
ha correttamente determinato la quota parte dell’escusso nelle comunioni
ereditarie in un mezzo, atteso che le stesse sono composte oltre a lui della
sorella PI 2. Delle sostanze ereditarie fanno parte i fondi n. __________ e __________
RFD di __________, stimati dall’UE in fr. 177'471.–, sicché l’interessenza del debitore è stata valutata
in fr. 88'735.50. Tali accertamenti
non sono stati contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che
il valore delle quote pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art.
10.
cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la
soluzione alternativa dello scioglimento
delle comunioni ereditarie e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una
simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è
comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del
pignoramento (oltre fr. 116'000.–) è superiore al valore di stima della
quota dell’escusso. L’istanza è quindi da accogliere nel senso di
ordinarne la realizzazione a mezzo di
pubblici incanti.
3.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
dell’interessenza di
½ spettante a PI 2 nella divisione delle comunioni
ereditarie del padre PI 15 e della madre PI 14.
2.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a
tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.