15.2020.104
Precetti esecutivi. Ricorso unico di due coniugi contro due precetti esecutivi emessi nei loro confronti singolarmente. Termine per emendare il ricorso non rispettato. Irricevibilità
28 giugno 2021Italiano4 min
escusso RI 2 per l’incasso di spese giudiziarie del Tribunale federale di fr. 500.–,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.104
Lugano
28
giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 12 ottobre
2020 di
RI 2, __________
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 29 settembre 2020 nelle esecuzioni
n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente,
rispettivamente del ricorrente, dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dalla
Cassa del Tribunale federale svizzero, Losanna)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre
Fatti
2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione Svizzera ha
escusso RI 2 per l’incasso di spese giudiziarie del Tribunale federale di fr. 500.–,
oltre a interessi e spese, e con un__________) di stessa data il marito RI 1 per altre spese giudiziarie di fr. 20'100.–
(relative a 49 sentenze del Tribunale federale), oltre a spese e interessi;
che
la moglie ha interposto opposizione al precetto esecutivo, mentre il curatore
del marito no;
che
con unico ricorso del 12 ottobre 2020, RI 1 e RI 2 hanno chiesto alla Camera di
annullare ambedue le esecuzioni, di “tacitare il creditore con la sospensione procedurale fin all’accertamento
degli abusi procedurali cantonali e federali”, di
addossare le spese al Cantone, d’infliggere multe disciplinari ai curatori del
marito, al suo patrocinatore nella procedura d’istituzione della curatela e
al presidente dell’autorità di protezione, e di assegnare ai ricorrenti diversi risarcimenti, indennità d’inconvenienza
e rimborso di spese redazionali;
che
con ordinanza del 13 ottobre 2020 il presidente della Camera ha assegnato a RI
2 un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso togliendone
tutte le censure riferite alla sola posizione del marito RI 1 e i relativi
documenti, senza nulla aggiungere, pena l’irricevibilità del ricorso;
che
avverso tale ordinanza i coniugi RI 1 sono insorti al Tribunale federale con un
ricorso del 24 ottobre 2020 (5A_895/2020);
che
con sentenza del 28 aprile 2021, il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso
inammissibile;
che
non avendo RI 2 dato seguito all’invito contenuto nell’ordinanza
del 13 ottobre 2020 né entro il termine impartito (non sospeso dal ricorso al
Tribunale federale, cui non è stato concesso effetto sospensivo), né entro
dieci giorni dalla ricezione della sentenza del 28 aprile 2021, il ricorso va
dichiarato irricevibile secondo l’avvertenza figurante al dispositivo n. 2 dell’ordinanza
cantonale;
che
il ricorso di RI 1 è pure irricevibile, siccome non è legittimato a inoltrare
Considerandi
ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore
(sentenze del Tribunale
federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3 e della CEF
14.2020.24
del 6 marzo 2020 consid. 1.2);
che
siccome egli continua ad agire in dispregio della decisione di curatela,
occorre avvertirlo formalmente un’ultima volta che futuri suoi ricorsi o
reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore
formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30
aprile 2021, pag. 2);
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile.
2.
Il
ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri
suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore
formalità.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
a:
– avv.
__________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;
– Ufficio d’esecuzione,
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.