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Decisione

15.2020.104

Precetti esecutivi. Ricorso unico di due coniugi contro due precetti esecutivi emessi nei loro confronti singolarmente. Termine per emendare il ricorso non rispettato. Irricevibilità

28 giugno 2021Italiano4 min

escusso RI 2 per l’incasso di spese giudiziarie del Tribunale federale di fr. 500.–,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.104

Lugano

28

giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 12 ottobre

2020 di

RI 2, __________

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 29 settembre 2020 nelle esecuzioni

n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente,

rispettivamente del ricorrente, dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla

Cassa del Tribunale federale svizzero, Losanna)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________ emesso il 29 set­tembre

Fatti

2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la Confede­razione Svizzera ha

escusso RI 2 per l’incasso di spese giudiziarie del Tribunale federale di fr. 500.–,

oltre a inte­ressi e spese, e con un__________) di stessa data il marito RI 1 per altre spese giudiziarie di fr. 20'100.–

(relative a 49 sentenze del Tribunale federale), oltre a spese e interessi;

che

la moglie ha interposto opposizione al precetto esecutivo, mentre il curatore

del marito no;

che

con unico ricorso del 12 ottobre 2020, RI 1 e RI 2 hanno chiesto alla Camera di

annullare ambedue le esecuzioni, di “tacitare il creditore con la sospensione procedurale fin all’accertamento

degli abusi procedurali cantonali e federali”, di

addossare le spese al Cantone, d’infliggere multe disciplinari ai curatori del

marito, al suo patrocinatore nella procedura d’istituzio­­ne della curatela e

al presidente dell’autorità di protezione, e di assegnare ai ricorrenti diversi risarcimenti, indennità d’inconvenien­­za

e rimborso di spese redazionali;

che

con ordinanza del 13 ottobre 2020 il presidente della Camera ha assegnato a RI

2 un termine di dieci giorni per emendare il suo ricorso togliendone

tutte le censure riferite alla sola posizione del marito RI 1 e i relativi

documenti, senza nulla aggiungere, pena l’irricevibilità del ricorso;

che

avverso tale ordinanza i coniugi RI 1 sono insorti al Tribunale federale con un

ricorso del 24 ottobre 2020 (5A_895/2020);

che

con sentenza del 28 aprile 2021, il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso

inammissibile;

che

non avendo RI 2 dato seguito all’invito contenuto nell’ordinanza

del 13 ottobre 2020 né entro il termine impartito (non sospeso dal ricorso al

Tribunale federale, cui non è stato concesso effetto sospensivo), né entro

dieci giorni dalla ricezione della sentenza del 28 aprile 2021, il ricorso va

dichiarato irricevibile secondo l’avvertenza figurante al dispositivo n. 2 del­l’ordinanza

cantonale;

che

il ricorso di RI 1 è pure irricevibile, siccome non è legittimato a inoltrare

Considerandi

ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore

(sentenze del Tribunale

federale 5D_243/2020 del 14 apri­le 2021 consid. 3 e della CEF

14.2020.24

del 6 marzo 2020 consid. 1.2);

che

siccome egli continua ad agire in dispregio della decisione di curatela,

occorre avvertirlo formalmente un’ultima volta che futuri suoi ricorsi o

reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore

formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30

aprile 2021, pag. 2);

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile.

2.

Il

ricorso di RI 1 è irricevibile. Egli è avvertito che futuri

suoi ricorsi o reclami non approvati dal curatore gli verranno restituiti senz’ulteriore

formalità.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

a:

– avv.

__________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;

– Ufficio d’esecuzione,

Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.