15.2020.112
Richiesta di non dare notizia dell’esecuzione a terzi. Azione di accertamento del credito posto in esecuzione avviata senza richiesta (accessoria) di rigetto definitivo dell’opposizione
18 febbraio 2021Italiano7 min
d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 2'274'445.58
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.112
Lugano
18 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 12 ottobre 2020 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il rigetto della richiesta del ricorrente volta alla non
divulgazione a terzi dell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti
dalla
PI 1,
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
Ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 maggio 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 2'274'445.58
oltre agli interessi del 5% dal 5 luglio 2012, indicando quale causa del
credito “Danni per difetti e
r[e]scissione del contratto”. L’escusso ha interposto
opposizione all’esecuzione il 26 maggio 2020.
B. Il
4 settembre 2020 RI 1 ha inoltrato all’UE una domanda di non dare notizia dell’esecuzione
a terzi (ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF). L’UE ne ha informato
l’escutente il 21 set-tembre 2020 e l’ha invitata a comunicargli entro il 13
ottobre 2020 l’eventuale avvio di una causa volta al rigetto dell’opposizione o
pagamento del suo credito, con le relative prove, rendendolo attento che nel
caso contrario l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi
in virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF.
C. Sulla
scorta della risposta 1° ottobre 2020 della PI 1, il giorno successivo l’UE ha
respinto la domanda dell’escusso, adducendo quale motivo il fatto che l’escutente
aveva dimostrato di aver inoltrato una causa a procedura ordinaria con petizione
del 28 settembre 2020 alla Pretura di Lugano, sezione 3;
D. Con il ricorso del 12 ottobre 2020, RI 1 chiede
alla Camera di annullare la decisione appena citata e di far ordine all’UE di
non divulgare l’esecuzione a terzi. Sia l’escutente (con osservazioni del 29
ottobre 2020) sia l’UE (nelle sue del 3 novembre 2020) postulano la reiezione
del ricorso.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Interposto all’autorità di vigilanza
cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 2 ottobre 2020 dall’UE di
Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.
Il
ricorrente fa valere a sostegno dell’impugnativa che nella sua petizione la PI
1.
non ha postulato il rigetto dell’opposizione e non avrebbe neppure potuto
farlo perché già in sede di conciliazione non aveva formulato una simile
richiesta. In tali circostanze, a suo parere, l’UE non avrebbe potuto
respingere la sua domanda di non divulgazione dell’esecuzione.
3.
Secondo
l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 (RU
2018.
4583; FF 2015 2641 4779), “gli
uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali
il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la
notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni
impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver
avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art.
79-84)”, fermo restando che “se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione
è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a
terzi”.
3.1
Nella
fattispecie, la PI 1 non ha concluso per il rigetto (de-finitivo) dell’opposizione all’esecuzione n. __________ nelle
conclusioni della sua petizione del 28 settembre 2020 (doc. H accluso
al ricorso) (né in quelle dell’istanza
di conciliazione del 23 dicembre 2019 [doc. B] ma non l’avrebbe potuto fare
perché non aveva ancora promosso l’esecuzione). L’escutente non ha pertanto provato
“di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione
(art. 79-84)” nel senso dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, dal momento che
la sua azione non tende (anche) a far rigettare l’opposizione interposta dalla
ricorrente.
3.2
Nelle
sue osservazioni al ricorso la PI 1 sostiene di aver promosso un’azione a norma
dell’art. 79 LEF, ma cita in modo troncato il suo testo, omettendo di
riprodurne il secondo periodo, secondo cui il creditore “può chiedere la
continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che
tolga espressamente l’opposizione”. Ora, soltanto l’azione in cui il creditore
postula anche il rigetto dell’opposizione è un’azione secondo l’art. 79 LEF –
senza una simile conclusione è una normale azione creditoria (art. 88 CPC) –,
qualificabile come “procedura
di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)” nel
senso dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF (così:
sentenza del Tribunale cantonale di Friborgo del 3 dicembre 2019, RFJ 2019 pag.
450.
consid. 2.3; Christof Bernauer, Der neue Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG in der
Praxis, AJP/PJA 2019 pag. 700 ad III/A). L’interpretazione letterale dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF
corrisponde alla volontà del legislatore, che ha voluto limitare l’esame dell’ufficio
d’esecuzione al criterio (oggettivo) dell’inoltro di una procedura volta al
rigetto dell’opposizione (sentenza del Tribunale federale 5A_656/2019 del 22
giugno 2020 consid. 3.2.1 [destinata a pubblicazione]). L’ufficio non dev’essere
costretto a valutare se il credito di cui è chiesto l’accertamento è identico
a quello posto in esecuzione.
3.3
Che
il creditore sia poi legittimato, in caso di accoglimento dell’azione di
accertamento dell’esistenza della propria pretesa, a chiedere in un secondo
tempo il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso (art. 80
LEF), non fa dell’azione inoltrata senza richiesta (accessoria) di rigetto dell’opposizione
una “procedura di eliminazione
dell’opposizione (art. 79-84)” nel senso dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. Semmai, la comunicazione dell’esecuzione
a terzi potrà essere sospesa dopo che il creditore avrà trasmesso all’ufficio d’esecuzione
la prova della promozione, in un secondo tempo, dell’azione di rigetto dell’opposizione
(come risulta dal testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, v. sopra
consid. 3).
4.
Dalle considerazioni appena esposte
discende che l’UE ha respinto a torto la domanda di RI 1 intesa a non dare no-tizia
dell’esecuzione a terzi, dal momento che la PI 1 non ha dimostrato di aver
promosso una “procedura di
eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)” nel senso
dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. Il ricorso merita
di conseguenza accoglimento.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1
Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata.
1.2
È
ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di non dare più notizia dell’esecuzione
n. __________ a terzi.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.