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Decisione

15.2020.112

Richiesta di non dare notizia dell’esecuzione a terzi. Azione di accertamento del credito posto in esecuzione avviata senza richiesta (accessoria) di rigetto definitivo dell’opposizione

18 febbraio 2021Italiano7 min

d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 2'274'445.58

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.112

Lugano

18 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 12 ottobre 2020 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro il rigetto della richiesta del ricorrente volta alla non

divulgazione a terzi dell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti

dalla

PI 1,

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

Ritenuto

in

fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 maggio 2020 dal­l’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 2'274'445.58

oltre agli interessi del 5% dal 5 luglio 2012, indicando quale causa del

credito “Danni per difetti e

r[e]scissione del contratto”. L’escusso ha interposto

opposizione all’esecuzione il 26 maggio 2020.

B. Il

4 settembre 2020 RI 1 ha inoltrato all’UE una domanda di non dare notizia dell’esecuzione

a terzi (ai sensi dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF). L’UE ne ha informato

l’escutente il 21 set-tembre 2020 e l’ha invitata a comunicargli entro il 13

ottobre 2020 l’eventuale avvio di una causa volta al rigetto dell’opposizione o

pagamento del suo credito, con le relative prove, rendendolo attento che nel

caso contrario l’esecuzione non sarebbe più stata portata a conoscenza di terzi

in virtù dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF.

C. Sulla

scorta della risposta 1° ottobre 2020 della PI 1, il giorno successivo l’UE ha

respinto la domanda dell’escusso, adducendo quale motivo il fatto che l’escutente

aveva dimostrato di aver inoltrato una causa a procedura ordinaria con petizione

del 28 settembre 2020 alla Pretura di Lugano, sezione 3;

D. Con il ricorso del 12 ottobre 2020, RI 1 chiede

alla Camera di annullare la decisione appena citata e di far ordine al­l’UE di

non divulgare l’esecuzione a terzi. Sia l’escutente (con osservazioni del 29

ottobre 2020) sia l’UE (nelle sue del 3 novembre 2020) postulano la reiezione

del ricorso.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Interposto all’autorità di vigilanza

cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato emes­so il 2 ottobre 2020 dall’UE di

Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Il

ricorrente fa valere a sostegno dell’impugnativa che nella sua petizione la PI

1.

non ha postulato il rigetto dell’opposizione e non avrebbe neppure potuto

farlo perché già in sede di conciliazione non aveva formulato una simile

richiesta. In tali circostanze, a suo parere, l’UE non avrebbe potuto

respingere la sua domanda di non divulgazione dell’esecuzione.

3.

Secondo

l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 (RU

2018.

4583; FF 2015 2641 4779), “gli

uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi per i quali

il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la

notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni

impartito dall’ufficio d’esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver

avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art.

79-84)”, fermo restando che “se tale prova è fornita in un secondo tempo o l’esecuzione

è proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest’ultima a

terzi”.

3.1

Nella

fattispecie, la PI 1 non ha concluso per il rigetto (de-finitivo) dell’opposizione all’esecuzione n. __________ nelle

conclusio­ni della sua petizione del 28 settembre 2020 (doc. H accluso

al ricorso) (né in quelle dell’istanza

di conciliazione del 23 dicembre 2019 [doc. B] ma non l’avrebbe potuto fare

perché non aveva ancora promosso l’esecuzione). L’escutente non ha pertanto provato

“di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione del­l’opposizione

(art. 79-84)” nel senso dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, dal momento che

la sua azione non tende (anche) a far rigettare l’opposizione interposta dalla

ricorrente.

3.2

Nelle

sue osservazioni al ricorso la PI 1 sostiene di aver promosso un’azione a norma

dell’art. 79 LEF, ma cita in modo troncato il suo testo, omettendo di

riprodurne il secondo periodo, secondo cui il creditore “può chiedere la

continuazione dell’esecu­zione soltanto in forza di una decisione esecutiva che

tolga espressamente l’opposizione”. Ora, soltanto l’azione in cui il creditore

postula anche il rigetto dell’opposizione è un’azione secon­do l’art. 79 LEF

senza una simile conclusione è una normale azione creditoria (art. 88 CPC) –,

qualificabile come “procedura

di eliminazione dell’opposizione (art. 79-84)” nel

senso dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF (così:

sentenza del Tribunale cantonale di Friborgo del 3 dicembre 2019, RFJ 2019 pag.

450.

consid. 2.3; Christof Bernauer, Der neue Art. 8a Abs. 3 lit. d SchKG in der

Praxis, AJP/PJA 2019 pag. 700 ad III/A). L’interpretazione letterale del­l’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF

corrisponde alla volontà del legislatore, che ha voluto limitare l’esame dell’ufficio

d’esecuzione al criterio (oggettivo) dell’inoltro di una procedura volta al

rigetto dell’opposi­zione (sentenza del Tribunale federale 5A_656/2019 del 22

giugno 2020 consid. 3.2.1 [destinata a pubblicazione]). L’ufficio non dev’essere

costretto a valutare se il credito di cui è chiesto l’accer­tamento è identico

a quello posto in esecuzione.

3.3

Che

il creditore sia poi legittimato, in caso di accoglimento del­l’a­zione di

accertamento dell’esistenza della propria pretesa, a chiedere in un secondo

tempo il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso (art. 80

LEF), non fa dell’azione inoltrata senza richiesta (accessoria) di rigetto dell’opposizione

una “procedura di eliminazione

dell’opposizione (art. 79-84)” nel senso dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. Semmai, la comunicazione dell’esecuzione

a terzi potrà essere sospesa dopo che il creditore avrà trasmesso all’ufficio d’esecuzione

la prova della promozione, in un secondo tempo, dell’azione di rigetto dell’opposizione

(come risulta dal testo dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, v. sopra

consid. 3).

4.

Dalle considerazioni appena esposte

discende che l’UE ha respin­to a torto la domanda di RI 1 intesa a non dare no-tizia

dell’esecuzione a terzi, dal momento che la PI 1 non ha dimostrato di aver

promosso una “procedura di

eliminazione del­l’opposizione (art. 79-84)” nel senso

dell’art. 8a cpv. 3 lett. d LEF. Il ricorso merita

di conseguenza accoglimento.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1

Di

conseguenza la decisione impugnata è annullata.

1.2

È

ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di non dare più notizia dell’esecuzione

n. __________ a terzi.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.