Lexipedia

Decisione

15.2020.115

Ricorso contro il calcolo del minimo esistenziale. Assenza di motivazione. Irricevibilità

16 novembre 2020Italiano3 min

il 22 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.115

Lugano

16 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 2 novembre 2020 da

RI

1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 22 ottobre

2020 nelle (cinque) esecuzioni del gruppo n. 9 promosse nei confronti del

ricorrente;

ritenuto in fatto e considerando in

diritto:

che

Fatti

il 22 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al

pignoramento dei beni di RI 1 a favore dei creditori del gruppo n. 9;

che

nel verbale delle operazioni di pignoramento il suo reddito da giardiniere è

stato indicato in fr. 2'358.60 e il suo minimo esistenziale in complessivi

fr. 2'200.– (minimo di base di fr. 1'200.–; quota di fr. 715.–

dell’affitto condiviso con __________; pasti fuori domicilio per

fr. 211.–; trasferte fino al luogo di lavoro con i trasporti pubblici per

fr. 74.–), determinando un’eccedenza pignorabile di fr. 158.60

mensili;

che

RI 1 ha firmato il verbale;

che

con scritto 2 novembre 2020 indirizzato all’autorità di vigilanza cantonale, RI

1 ha chiesto se non fosse possibile “derogare”

alla decisione di pignoramento appena citata, tornando al minimo d’esistenza di

fr. 2'503.– stabilito in un precedente pignoramento in luogo del nuovo di

fr. 2'200.–;

che

nelle sue osservazioni del 4 novembre 2020 l’UE ha rilevato di aver eseguito il

Considerandi

pignoramento sulla base della documentazione prodotta dall’escusso, il quale

non ha addotto alcun nuovo giustificativo a sostegno della sua domanda

ricorsuale;

che

giusta l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) l’atto di ricorso deve

indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova;

che

nel caso in esame RI 1 non ha indicato alcuna motivazione a conforto della sua

domanda di “deroga”, se non che

con questa nuova decisione egli si troverà “davvero

seriamente ancora di più in difficoltà economica”;

ch’egli

non ha neppure menzionato alcun mezzo di prova;

che

se lo scritto in questione non fosse indirizzato a questa Camera ci si potrebbe

addirittura chiedere se si tratta davvero di un ricorso;

che,

comunque sia, in mancanza di una motivazione che permetta di capire perché la

nuova decisione dell’UE sarebbe errata, il ricorso non può ch’essere dichiarato

irricevibile senza necessità di notificare ai creditori né il ricorso né la

decisione odierna, visto il suo esito (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.