15.2020.115
Ricorso contro il calcolo del minimo esistenziale. Assenza di motivazione. Irricevibilità
16 novembre 2020Italiano3 min
il 22 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al
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Incarto n.
15.2020.115
Lugano
16 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 2 novembre 2020 da
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 22 ottobre
2020 nelle (cinque) esecuzioni del gruppo n. 9 promosse nei confronti del
ricorrente;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto:
che
Fatti
il 22 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto al
pignoramento dei beni di RI 1 a favore dei creditori del gruppo n. 9;
che
nel verbale delle operazioni di pignoramento il suo reddito da giardiniere è
stato indicato in fr. 2'358.60 e il suo minimo esistenziale in complessivi
fr. 2'200.– (minimo di base di fr. 1'200.–; quota di fr. 715.–
dell’affitto condiviso con __________; pasti fuori domicilio per
fr. 211.–; trasferte fino al luogo di lavoro con i trasporti pubblici per
fr. 74.–), determinando un’eccedenza pignorabile di fr. 158.60
mensili;
che
RI 1 ha firmato il verbale;
che
con scritto 2 novembre 2020 indirizzato all’autorità di vigilanza cantonale, RI
1 ha chiesto se non fosse possibile “derogare”
alla decisione di pignoramento appena citata, tornando al minimo d’esistenza di
fr. 2'503.– stabilito in un precedente pignoramento in luogo del nuovo di
fr. 2'200.–;
che
nelle sue osservazioni del 4 novembre 2020 l’UE ha rilevato di aver eseguito il
Considerandi
pignoramento sulla base della documentazione prodotta dall’escusso, il quale
non ha addotto alcun nuovo giustificativo a sostegno della sua domanda
ricorsuale;
che
giusta l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200) l’atto di ricorso deve
indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova;
che
nel caso in esame RI 1 non ha indicato alcuna motivazione a conforto della sua
domanda di “deroga”, se non che
con questa nuova decisione egli si troverà “davvero
seriamente ancora di più in difficoltà economica”;
ch’egli
non ha neppure menzionato alcun mezzo di prova;
che
se lo scritto in questione non fosse indirizzato a questa Camera ci si potrebbe
addirittura chiedere se si tratta davvero di un ricorso;
che,
comunque sia, in mancanza di una motivazione che permetta di capire perché la
nuova decisione dell’UE sarebbe errata, il ricorso non può ch’essere dichiarato
irricevibile senza necessità di notificare ai creditori né il ricorso né la
decisione odierna, visto il suo esito (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.