15.2020.117
Minimo di esistenza. Esecuzione per pigioni diretta contro un coniuge senza attività lucrativa. Richiesta di accertamenti sui redditi dell’altro coniuge
12 febbraio 2021Italiano5 min
A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1, in solido con il marito PI 2,
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Incarto n.
15.2020.117
Lugano
12 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 12 ottobre 2020 di
RI 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’attestato di carenza di beni
emesso il 7 ottobre 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1, in solido con il marito PI 2,
per l’incasso delle pigioni da novembre 2019 a febbraio 2020 e per altre spese,
ammontanti complessivamente a fr. 8'935.70, il 7 ottobre 2020 l’CO 1
ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escussa:
Redditi
Coniuge o concubino
fr.
3'800.00
Totale
fr.
3'800.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Suppl. figlio
fr.
400.00
Supp. figlio
fr.
400.00
Affitto
fr.
1'150.00
Assicurazione malattia debitore e figli
fr.
300.00
Assicurazione malattia coniuge
fr.
200.00
Totale
fr.
4'150.00
B. Accertata
l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, lo stesso 7
ottobre 2020 l’Ufficio ha emesso l’attestato di carenza beni per fr. 9'633.75.
C. Con
ricorso del 12 ottobre 2020, RI 1 chiede la revisione del calcolo elaborato nel
verbale di pignoramento alfine di ottenere a suo favore “una minima quota di pignoramento sulle
entrate nette dei debitori”.
D. PI
1 non ha presentato osservazioni, mentre l’UE si è opposto
al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 7 ottobre 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3.
La
ricorrente si duole che nella determinazione del minimo vitale siano state
conteggiate troppe spese. Infatti le stesse ammontano a fr. 4'150.–,
importo che supera di fr. 350.– le entrate, motivo per il quale l’ammontare
del minimo vitale determinato dall’UE non può corrispondere alla situazione
reale dei debitori, in quanto se così fosse essi non potrebbero far fronte ai
loro costi di sostentamento.
4.
Nel
caso di specie i redditi della famiglia dell’escussa sono ascrivibili alla sola
attività professionale del marito PI 2. L’esecuzione n. __________ è però
diretta nei confronti non di quest’ultimo bensì della sola PI 1, la quale non
percepisce alcun reddito, siccome non esercita un’attività professionale. Ora, quand’anche l’ammontare del
minimo di esistenza della famiglia dell’escussa fosse inferiore al reddito di fr. 3'800.–
mensili percepito dal marito, l’eccedenza non potrebbe essere pignorata nella procedura
esecutiva promossa contro la moglie.
5.
Per
lo stesso motivo è inutile accertare se il marito dell’escussa vanta nei
confronti del proprio datore di lavoro eventuali crediti per salari arretrati
oppure se egli percepisce ulteriori redditi da un’attività indipendente di
compravendita di auto usate, atteso che sebbene dovessero essere accertati, i
relativi crediti e redditi non potrebbero essere pignorati nell’esecuzione
promossa nei confronti della moglie, che può vertere solo su beni e crediti di
pertinenza di lei. Infondato, il ricorso va pertanto respinto.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.