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Decisione

15.2020.117

Minimo di esistenza. Esecuzione per pigioni diretta contro un coniuge senza attività lucrativa. Richiesta di accertamenti sui redditi dell’altro coniuge

12 febbraio 2021Italiano5 min

A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1, in solido con il marito PI 2,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.117

Lugano

12 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 12 ottobre 2020 di

RI 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’attestato di carenza di beni

emesso il 7 ottobre 2020 nell’esecuzione

n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in

fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 nei confronti di PI 1, in solido con il marito PI 2,

per l’incasso delle pigioni da novembre 2019 a febbraio 2020 e per altre spese,

ammontanti complessivamente a fr. 8'935.70, il 7 ottobre 2020 l’CO 1

ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escussa:

Redditi

Coniuge o concubino

fr.

3'800.00

Totale

fr.

3'800.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Suppl. figlio

fr.

400.00

Supp. figlio

fr.

400.00

Affitto

fr.

1'150.00

Assicurazione malattia debitore e figli

fr.

300.00

Assicurazione malattia coniuge

fr.

200.00

Totale

fr.

4'150.00

B. Accertata

l’impignorabilità del reddito sulla base del predetto computo, lo stesso 7

ottobre 2020 l’Ufficio ha emesso l’attestato di carenza beni per fr. 9'633.75.

C. Con

ricorso del 12 ottobre 2020, RI 1 chiede la revisione del calcolo elaborato nel

verbale di pignoramento alfine di ottene­re a suo favore “una minima quota di pignoramento sulle

entrate nette dei debitori”.

D. PI

1 non ha presentato osservazioni, mentre l’UE si è opposto

al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 7 ottobre 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3.

La

ricorrente si duole che nella determinazione del minimo vitale siano state

conteggiate troppe spese. Infatti le stesse ammontano a fr. 4'150.–,

importo che supera di fr. 350.– le entrate, motivo per il quale l’ammontare

del minimo vitale determinato dall’UE non può corrispondere alla situazione

reale dei debitori, in quanto se così fosse essi non potrebbero far fronte ai

loro costi di sostentamento.

4.

Nel

caso di specie i redditi della famiglia dell’escussa sono ascrivibili alla sola

attività professionale del marito PI 2. L’esecuzione n. __________ è però

diretta nei confronti non di que­st’ultimo bensì della sola PI 1, la quale non

percepisce alcun reddito, siccome non esercita un’attività professionale. Ora, quand’anche l’ammontare del

minimo di esistenza della famiglia dell’escussa fosse inferiore al reddito di fr. 3'800.–

mensili percepito dal marito, l’eccedenza non potrebbe essere pignorata nella procedura

esecutiva promossa contro la moglie.

5.

Per

lo stesso motivo è inutile accertare se il marito dell’escussa vanta nei

confronti del proprio datore di lavoro eventuali crediti per salari arretrati

oppure se egli percepisce ulteriori redditi da un’atti­vità indipendente di

compravendita di auto usate, atteso che sebbene dovessero essere accertati, i

relativi crediti e redditi non potrebbero essere pignorati nell’esecuzione

promossa nei confronti della moglie, che può vertere solo su beni e crediti di

pertinenza di lei. Infondato, il ricorso va pertanto respinto.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.