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Decisione

15.2020.118

Rifiuto di differire un’asta malgrado la contestazione dell’elenco oneri. Divieto delle manifestazioni pubbliche e private con più di cinque persone (RG 5696)

18 gennaio 2021Italiano10 min

dal Consiglio di Stato con decreto del 20 novembre 2020 ostasse alla tenuta del­l’asta.

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.118

Lugano

18 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 novembre 2020 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro il rifiuto di differire l’asta prevista per il 18 novembre

2020, deciso l’11 novembre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei

confronti del ricorrente dalla

PI 1,

(rappresentata dal lic. iur. PA 2 )

procedura

che interessa anche:

PI 3

(patrocinata dall’avv. )

Comune di

(rappresentato dall’ )

PI 2

(patrocinata dall’avv. )

PI 4

(rappresentato dalla )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ in realizzazione di pegno

immobiliare emesso il 3 agosto 2018 dall’Ufficio d’esecu­zione (UE) di

Mendrisio, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'100'000.– oltre

agli interessi del 10% dal 1° gennaio 2018, indicando quale causa del credito

la “Cartella ipotecaria

registrale di 1.o grado di nominali CHF 1'100'000.00 oltre interessi pari a 10

%, con diritto di subingresso, RFD __________, Via __ ______, _____ _______”.

B. Il

25 settembre 2020, l’UE ha depositato le condizioni d’incanto e l’elenco oneri

– poi rettificato il 5 ottobre 2020 – relativo al fondo gravato da pegno,

fissando l’asta per il 19 novembre 2020.

C. Il

10 novembre 2020, RI 1 ha chiesto il differimento del­l’asta facendo valere che

l’elenco oneri era stato contestato da un artigiano, alludendo alla vendita a

trattative private a un potenziale interessato residente all’estero e

sostenendo che il divieto di assembramento di più di cinque persone stabilito

dal Consiglio di Stato con decreto del 20 novembre 2020 ostasse alla tenuta del­l’asta.

L’UE ha respinto la domanda il giorno successivo.

D. Con

ricorso del 16 novembre 2020, RI 1 ha postulato in via principale, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, il differimento dell’asta sino all’emissione

di un’ordinanza che ammet­ta manifestazioni con oltre cinque persone,

rispettivamente fino alla revoca della risoluzione RG 5696 del Consiglio di

Stato, e in via subordinata il differimento sino a una data stabilita a

discrezione dall’UE.

E. Con

ordinanza del 18 novembre 2020 il presidente della Camera ha concesso al

ricorso effetto sospensivo provvisorio e parziale nel senso di annullare l’asta

prevista per il 19 novembre 2020 e ha impartito alla PI 1 un termine di dieci

giorni per esprimersi sul mantenimento dell’effetto sospensivo fino alla decisione

sul ricorso. Essa ha chiesto la revoca dell’effetto sospensivo con presa di

posizione del 30 novembre 2020.

F. Con

osservazioni del 25 novembre 2020 il Comune di ______ si è rimesso al giudizio

della Camera, come pure la PI 3 nelle sue del 2 dicembre, tranne chiedere un

aggiornamento dell’elenco oneri riguardo alla propria pretesa. Nelle sue

osservazioni del 30 novembre la PI 1 si è opposta al ricorso anche nel merito e

così ha fatto anche l’ing. PI 4 nelle sue del 24 novembre. Da parte sua, la PI

2 ha comuni-cato di non avere particolari osservazioni sul ricorso. L’11

dicembre 2020, infine, l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso.

G. Con

replica spontanea del 10 dicembre 2020, il ricorrente ha contestato gli

allegati della banca sia formalmente – allegando che la stessa ha ceduto la sua

pretesa a terzi – sia nel merito, postulando la reiezione dell’istanza di

revoca dell’effetto sospensivo, mentre con duplica spontanea del 17 dicembre la

PI 1 ha negato di aver ceduto la propria pretesa. Il 15 dicembre, il ricorrente

ha ammesso un suo errore in merito all’allegata cessione di credito, ma per il

resto ha ribadito le sue domande.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

l’11 novembre 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF).

2. Il

ricorrente si duole anzitutto che nel respingere la sua domanda di differimento

dell’asta l’UE si è basato unicamente sul fatto che l’azione di contestazione

dell’elenco oneri inoltrata da “un artigia­no” non influisce sulla base d’asta

e sul prezzo d’aggiudicazione senza considerare l’altra ipotesi contemplata

dall’art. 141 cpv. 1 LEF in cui l’incanto può essere differito, ovvero quella

di un pregiudizio di altri interessi legittimi. A mente sua, è ovvio che l’esito

della contestazione dell’elenco oneri, relativa all’ammontare effettivo della

pretesa della banca per interessi, influenzi le offerte di potenziali

interessati all’incanto, in quanto per prassi la banca formula offerte fino a

compensazione del proprio credito, obbligando di fatto gli altri interessati a

offrire importi maggiori.

Oltre

che meramente speculativa e non sopportata da riscontri concreti e oggettivi,

la tesi del ricorrente è oltretutto illogica. Se stesse quanto egli allega, la

banca escutente dovrebbe formulare all’asta, qualora sia tenuta prima della

risoluzione dell’asta, un’of­ferta di fr. 1'419'541.35, pari al credito

suo attualmente iscritto nel­l’elenco oneri (doc. 4 accluso al ricorso), mentre

se si aspettasse la decisione sulla lite e se l’artigiano dovesse ottenere

ragione, la banca limiterebbe la sua offerta a fr. 1'102.026.60, cioè alla

som­ma della sua pretesa amputata dei fr. 317'472.25 iscritti nell’elen­­co

quali interessi. La censura del ricorrente si avvera così infondata secondo la sua

stessa logica, siccome l’asta immediata ge-nererebbe un ricavo della

realizzazione del fondo maggiore di quanto potrebbe essere aspettando la fine

della lite.

3. Il

ricorrente critica inoltre l’interpretazione che l’UE ha dato alla risoluzione

RG 5696 emessa dal Consiglio di Stato del Canton Ticino il 10 novembre 2020,

ribadendo che il divieto delle manifestazioni pubbliche e private con più di

Considerandi

cinque persone si applica anche alle aste. Sostiene inoltre che l’UE non aveva

la competenza d’interpretare la risoluzione e avrebbe dovuto, ad ogni mo­do,

comunicare in modo chiaro e inequivocabile l’assenza di limitazioni di partecipazione

all’asta. Il ricorrente ritiene pacifico che la risoluzione governativa avrebbe

comportato una limitazione del numero di partecipanti all’incanto e pertanto un

ricavo minore a pregiudizio suo e dei suoi creditori. Precisa di non chiedere

un differimento sine die, ma solo fino al chiarimento, mediante o interpretazione della

risoluzione o sua abrogazione, della questione della partecipazione all’asta.

3.1

Come

qualsiasi testo di legge, anche la risoluzione governativa 5696 del 10 novembre

2020.

non sfugge a interpretazione. Quella proposta dal ricorrente, fondata sull’art.

2, non ne escludeva altre, dal momento che la norma non vietava esplicitamente

le aste pubbliche e prevedeva eccezioni, in particolare per le “assemblee inderogabili di enti di diritto

pubblico”, che annoverano senz’altro le aste

organizzate dagli uffici d’esecuzione, come risulta dalla “nota COVID-19” del

20.

novembre 2020 (pag. 4 a metà) acclusa alle osservazioni della banca (doc. 2).

Ci si potrebbe invero interrogare se il Consiglio di Stato ticinese fosse

competente per emanare direttive in tale ambito, dal momento che il diritto

esecutivo materiale è disciplinato dal diritto federale (ossia dalla LEF e

dalle relative ordinanze, art. 64 Cost.). Basta per ora constatare che la

risoluzione rinvia alle “disposizioni

federali” e che l’art. 6c cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza

COVID-19 sulla situazione particolare (RS 818.101.26) esenta anch’esso le “assemblee inderogabili di enti di diritto

pubblico” da limitazioni del numero di partecipanti.

3.2

Contrariamente all’Istruzione precedente (n. 7),

emanata il 16 apri­le 2020 durante la «situazione straordinaria», l’Istruzione n. 8 diffusa il 28

settembre 2020 dall’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento

(esecuzioni e fallimenti nella «situazione particolare») non considera più gli

incanti pubblici «classici» come non conformi al divieto di assembramento né improbabile

trovare un numero sufficientemente folto di offerenti per garantire il principio

della massimizzazione dei ricavi (cfr. n. 18 e 19). L’autorità ha infatti

tenuto conto del cambiamento di situazione (da «straordinaria» a «particolare»)

e del fatto che gli uffici d’esecuzione, come gli altri gestori di strutture

accessibili al pubblico, hanno predisposto dei piani di protezione e provveduto,

laddove necessario, alla registrazione dei dati di contatto (art. 4 e 5 della

summenzionata Ordinanza COVID-19 sulla situazione particolare). Che la tenuta

di aste immobiliari non sia vietata risulta anche dal fatto che in tutta la

Svizzera ne sono state pubblicate e indette di nuovo a partire dall’agosto del

2020.

senza interventi da parte delle autorità governative federali e cantonali.

3.3

Chiarita

l’inapplicabilità del divieto degli assembramenti di più di cinque persone alle

aste pubbliche, secondo le stesse allegazioni del ricorrente cade la necessità

di un differimento dell’asta. Neppure il principio di massimizzazione dei

ricavi prescritto dall’art. 134 cpv. 1 LEF (applicabile in materia di

realizzazione di pegno immobiliare per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF) osta

in sé alla tenuta dell’incanto poiché nel caso concreto nulla indizia per un

calo del numero dei partecipanti all’asta e pertanto del ricavo, la popolazione

essendosi nel frattempo adattata alla nuova situazione creatasi con la

pandemia. Nemmeno è necessario comunicare nel bando d’asta che il divieto degli

assembramenti di più di cinque persone non si applica alle aste pubbliche

perché ciò discende già dall’assenza di restrizioni nello stesso bando. Il

ricorso va di conseguenza respinto.

4.

A

scanso di equivoci, occorre rilevare che l’Ordinanza federale è stata modificata

il 14 gennaio 2021 e la risoluzione governativa ticinese il giorno successivo

(RG 190). Gli adeguamenti in questione non hanno tuttavia mutato la questione

per quanto attiene alle aste pubbliche. In occasione della fissazione dell’asta

e immediatamente prima della sua tenuta l’UE verificherà però la situazione e

la possibilità di rispettare le norme di distanziazione e d’igiene

interpellando se necessario le autorità preposte.

5.

Giova

ancora precisare che il motivo per cui è stato concesso effetto sospensivo al

ricorso – l’assenza di decisione dell’UE sull’al­tra domanda di

sospensione dell’asta, formulata dalla PI 2 16 novembre 2020 – è nel frattempo

venuto meno con il ritiro della richiesta.

6.

Stante

l’esito del giudizio odierno, diventa d’altronde inutile statuire sulla domanda

di revoca dell’effetto sospensivo contenuta nella presa di posizione della

banca del 30 novembre 2020.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

;

– __________

__________, __________;

– __________,

__________;

– __________ __________ __________;

– __________,

__________.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.