15.2020.118
Rifiuto di differire un’asta malgrado la contestazione dell’elenco oneri. Divieto delle manifestazioni pubbliche e private con più di cinque persone (RG 5696)
18 gennaio 2021Italiano10 min
dal Consiglio di Stato con decreto del 20 novembre 2020 ostasse alla tenuta dell’asta.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.118
Lugano
18 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 novembre 2020 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il rifiuto di differire l’asta prevista per il 18 novembre
2020, deciso l’11 novembre 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti del ricorrente dalla
PI 1,
(rappresentata dal lic. iur. PA 2 )
procedura
che interessa anche:
PI 3
(patrocinata dall’avv. )
Comune di
(rappresentato dall’ )
PI 2
(patrocinata dall’avv. )
PI 4
(rappresentato dalla )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ in realizzazione di pegno
immobiliare emesso il 3 agosto 2018 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Mendrisio, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'100'000.– oltre
agli interessi del 10% dal 1° gennaio 2018, indicando quale causa del credito
la “Cartella ipotecaria
registrale di 1.o grado di nominali CHF 1'100'000.00 oltre interessi pari a 10
%, con diritto di subingresso, RFD __________, Via __ ______, _____ _______”.
B. Il
25 settembre 2020, l’UE ha depositato le condizioni d’incanto e l’elenco oneri
– poi rettificato il 5 ottobre 2020 – relativo al fondo gravato da pegno,
fissando l’asta per il 19 novembre 2020.
C. Il
10 novembre 2020, RI 1 ha chiesto il differimento dell’asta facendo valere che
l’elenco oneri era stato contestato da un artigiano, alludendo alla vendita a
trattative private a un potenziale interessato residente all’estero e
sostenendo che il divieto di assembramento di più di cinque persone stabilito
dal Consiglio di Stato con decreto del 20 novembre 2020 ostasse alla tenuta dell’asta.
L’UE ha respinto la domanda il giorno successivo.
D. Con
ricorso del 16 novembre 2020, RI 1 ha postulato in via principale, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, il differimento dell’asta sino all’emissione
di un’ordinanza che ammetta manifestazioni con oltre cinque persone,
rispettivamente fino alla revoca della risoluzione RG 5696 del Consiglio di
Stato, e in via subordinata il differimento sino a una data stabilita a
discrezione dall’UE.
E. Con
ordinanza del 18 novembre 2020 il presidente della Camera ha concesso al
ricorso effetto sospensivo provvisorio e parziale nel senso di annullare l’asta
prevista per il 19 novembre 2020 e ha impartito alla PI 1 un termine di dieci
giorni per esprimersi sul mantenimento dell’effetto sospensivo fino alla decisione
sul ricorso. Essa ha chiesto la revoca dell’effetto sospensivo con presa di
posizione del 30 novembre 2020.
F. Con
osservazioni del 25 novembre 2020 il Comune di ______ si è rimesso al giudizio
della Camera, come pure la PI 3 nelle sue del 2 dicembre, tranne chiedere un
aggiornamento dell’elenco oneri riguardo alla propria pretesa. Nelle sue
osservazioni del 30 novembre la PI 1 si è opposta al ricorso anche nel merito e
così ha fatto anche l’ing. PI 4 nelle sue del 24 novembre. Da parte sua, la PI
2 ha comuni-cato di non avere particolari osservazioni sul ricorso. L’11
dicembre 2020, infine, l’UE ha concluso per la reiezione del ricorso.
G. Con
replica spontanea del 10 dicembre 2020, il ricorrente ha contestato gli
allegati della banca sia formalmente – allegando che la stessa ha ceduto la sua
pretesa a terzi – sia nel merito, postulando la reiezione dell’istanza di
revoca dell’effetto sospensivo, mentre con duplica spontanea del 17 dicembre la
PI 1 ha negato di aver ceduto la propria pretesa. Il 15 dicembre, il ricorrente
ha ammesso un suo errore in merito all’allegata cessione di credito, ma per il
resto ha ribadito le sue domande.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
l’11 novembre 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2. Il
ricorrente si duole anzitutto che nel respingere la sua domanda di differimento
dell’asta l’UE si è basato unicamente sul fatto che l’azione di contestazione
dell’elenco oneri inoltrata da “un artigiano” non influisce sulla base d’asta
e sul prezzo d’aggiudicazione senza considerare l’altra ipotesi contemplata
dall’art. 141 cpv. 1 LEF in cui l’incanto può essere differito, ovvero quella
di un pregiudizio di altri interessi legittimi. A mente sua, è ovvio che l’esito
della contestazione dell’elenco oneri, relativa all’ammontare effettivo della
pretesa della banca per interessi, influenzi le offerte di potenziali
interessati all’incanto, in quanto per prassi la banca formula offerte fino a
compensazione del proprio credito, obbligando di fatto gli altri interessati a
offrire importi maggiori.
Oltre
che meramente speculativa e non sopportata da riscontri concreti e oggettivi,
la tesi del ricorrente è oltretutto illogica. Se stesse quanto egli allega, la
banca escutente dovrebbe formulare all’asta, qualora sia tenuta prima della
risoluzione dell’asta, un’offerta di fr. 1'419'541.35, pari al credito
suo attualmente iscritto nell’elenco oneri (doc. 4 accluso al ricorso), mentre
se si aspettasse la decisione sulla lite e se l’artigiano dovesse ottenere
ragione, la banca limiterebbe la sua offerta a fr. 1'102.026.60, cioè alla
somma della sua pretesa amputata dei fr. 317'472.25 iscritti nell’elenco
quali interessi. La censura del ricorrente si avvera così infondata secondo la sua
stessa logica, siccome l’asta immediata ge-nererebbe un ricavo della
realizzazione del fondo maggiore di quanto potrebbe essere aspettando la fine
della lite.
3. Il
ricorrente critica inoltre l’interpretazione che l’UE ha dato alla risoluzione
RG 5696 emessa dal Consiglio di Stato del Canton Ticino il 10 novembre 2020,
ribadendo che il divieto delle manifestazioni pubbliche e private con più di
Considerandi
cinque persone si applica anche alle aste. Sostiene inoltre che l’UE non aveva
la competenza d’interpretare la risoluzione e avrebbe dovuto, ad ogni modo,
comunicare in modo chiaro e inequivocabile l’assenza di limitazioni di partecipazione
all’asta. Il ricorrente ritiene pacifico che la risoluzione governativa avrebbe
comportato una limitazione del numero di partecipanti all’incanto e pertanto un
ricavo minore a pregiudizio suo e dei suoi creditori. Precisa di non chiedere
un differimento sine die, ma solo fino al chiarimento, mediante o interpretazione della
risoluzione o sua abrogazione, della questione della partecipazione all’asta.
3.1
Come
qualsiasi testo di legge, anche la risoluzione governativa 5696 del 10 novembre
2020.
non sfugge a interpretazione. Quella proposta dal ricorrente, fondata sull’art.
2, non ne escludeva altre, dal momento che la norma non vietava esplicitamente
le aste pubbliche e prevedeva eccezioni, in particolare per le “assemblee inderogabili di enti di diritto
pubblico”, che annoverano senz’altro le aste
organizzate dagli uffici d’esecuzione, come risulta dalla “nota COVID-19” del
20.
novembre 2020 (pag. 4 a metà) acclusa alle osservazioni della banca (doc. 2).
Ci si potrebbe invero interrogare se il Consiglio di Stato ticinese fosse
competente per emanare direttive in tale ambito, dal momento che il diritto
esecutivo materiale è disciplinato dal diritto federale (ossia dalla LEF e
dalle relative ordinanze, art. 64 Cost.). Basta per ora constatare che la
risoluzione rinvia alle “disposizioni
federali” e che l’art. 6c cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza
COVID-19 sulla situazione particolare (RS 818.101.26) esenta anch’esso le “assemblee inderogabili di enti di diritto
pubblico” da limitazioni del numero di partecipanti.
3.2
Contrariamente all’Istruzione precedente (n. 7),
emanata il 16 aprile 2020 durante la «situazione straordinaria», l’Istruzione n. 8 diffusa il 28
settembre 2020 dall’Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento
(esecuzioni e fallimenti nella «situazione particolare») non considera più gli
incanti pubblici «classici» come non conformi al divieto di assembramento né improbabile
trovare un numero sufficientemente folto di offerenti per garantire il principio
della massimizzazione dei ricavi (cfr. n. 18 e 19). L’autorità ha infatti
tenuto conto del cambiamento di situazione (da «straordinaria» a «particolare»)
e del fatto che gli uffici d’esecuzione, come gli altri gestori di strutture
accessibili al pubblico, hanno predisposto dei piani di protezione e provveduto,
laddove necessario, alla registrazione dei dati di contatto (art. 4 e 5 della
summenzionata Ordinanza COVID-19 sulla situazione particolare). Che la tenuta
di aste immobiliari non sia vietata risulta anche dal fatto che in tutta la
Svizzera ne sono state pubblicate e indette di nuovo a partire dall’agosto del
2020.
senza interventi da parte delle autorità governative federali e cantonali.
3.3
Chiarita
l’inapplicabilità del divieto degli assembramenti di più di cinque persone alle
aste pubbliche, secondo le stesse allegazioni del ricorrente cade la necessità
di un differimento dell’asta. Neppure il principio di massimizzazione dei
ricavi prescritto dall’art. 134 cpv. 1 LEF (applicabile in materia di
realizzazione di pegno immobiliare per il rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF) osta
in sé alla tenuta dell’incanto poiché nel caso concreto nulla indizia per un
calo del numero dei partecipanti all’asta e pertanto del ricavo, la popolazione
essendosi nel frattempo adattata alla nuova situazione creatasi con la
pandemia. Nemmeno è necessario comunicare nel bando d’asta che il divieto degli
assembramenti di più di cinque persone non si applica alle aste pubbliche
perché ciò discende già dall’assenza di restrizioni nello stesso bando. Il
ricorso va di conseguenza respinto.
4.
A
scanso di equivoci, occorre rilevare che l’Ordinanza federale è stata modificata
il 14 gennaio 2021 e la risoluzione governativa ticinese il giorno successivo
(RG 190). Gli adeguamenti in questione non hanno tuttavia mutato la questione
per quanto attiene alle aste pubbliche. In occasione della fissazione dell’asta
e immediatamente prima della sua tenuta l’UE verificherà però la situazione e
la possibilità di rispettare le norme di distanziazione e d’igiene
interpellando se necessario le autorità preposte.
5.
Giova
ancora precisare che il motivo per cui è stato concesso effetto sospensivo al
ricorso – l’assenza di decisione dell’UE sull’altra domanda di
sospensione dell’asta, formulata dalla PI 2 16 novembre 2020 – è nel frattempo
venuto meno con il ritiro della richiesta.
6.
Stante
l’esito del giudizio odierno, diventa d’altronde inutile statuire sulla domanda
di revoca dell’effetto sospensivo contenuta nella presa di posizione della
banca del 30 novembre 2020.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
;
– __________
__________, __________;
– __________,
__________;
– __________ __________ __________;
– __________,
__________.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.