15.2020.119
Ricorsi contro un avviso di pignoramento e una comminatoria di fallimento
14 dicembre 2020Italiano10 min
entrambi i procedimenti. Nelle sue del 10 dicembre 2020 l’UE di Mendrisio ha invece
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Incarti n.
15.2020.119
15.2020.121
Lugano
14 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sui ricorsi interposti il 16 novembre 2020 da
RI 1
RI 2, __________
(patrocinati dall’__________ PA
1, __________)
contro
l’avviso di pignoramento emesso il 4 novembre 2020
dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio nell’esecuzione n. __________, rispettivamente contro la comminatoria di
fallimento emessa il 5 novembre 2020 nell’esecuzione n. __________ dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, promosse
nei confronti dei ricorrenti da
PI 1,
IT-__________
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in
fatto: A. Sulla scorta del
precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 gennaio 2017 dall’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Mendrisio, PI 1 ha escusso RI 1 per
l’incasso di fr. 400'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1°
gennaio 2016 (indicando quale causa del credito il “Contratto di mutuo. Debitore solidale con: RI 2 – __________”) e fr. 133'200.– oltre agli interessi del 5% dal 23 gennaio 2017
(per “riconoscimento di
debito”).
B. Con
un ulteriore precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Mendrisio dello stesso giorno, PI 1 ha escusso anche PI 2 per
l’incasso di fr. 400'000.–
(indicando quale causa del credito il “contratto di mutuo. Debitore
solidale con:RI 1 – __________”), fr. 133'200.–
(per “riconoscimento di
debito”) e fr. 25'000.– (per “risarcimento danni (art. 106 CO)”), oltre agli
interessi del 5% dal 1° gennaio 2016 per tutte e tre le pretese.
C. Entrambi
gli escussi hanno interposto opposizione totale ai rispettivi precetti esecutivi,
ma il 22 giugno 2017 essi hanno versato all’escutente fr. 433'181.65 a
saldo della prima pretesa.
D. Nella
causa a procedura ordinaria avviata il 23 gennaio 2018 da PI 1 nei confronti di
RI 1 e RI 2, il 30 ottobre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha
condannato i convenuti in solido a versare all’attore fr. 132'200.– oltre
agli interessi del 5% dal 23 gennaio 2017. Entro tali limiti ha rigettato (in
via definitiva) l’opposizione ai precetti esecutivi notificati nei loro
confronti, ha accolto la domanda riconvenzionale di RI 2 accertando l’inesistenza
della terza pretesa di fr. 25'000.– (per danni di mora) e ha posto le
spese processuali dell’azione principale, di fr. 7'500.–, a carico dei
convenuti in solido, tenuti a rifondere all’attore, sempre solidalmente, fr. 11'000.–
per ripetibili, e ha posto le spese processuali della domanda riconvenzionale,
di fr. 3'000.–, a carico dell’attore, obbligato a rifondere ai convenuti fr. 5'000.–
per ripetibili.
E. Il
4 novembre 2020 l’UE di Mendrisio ha emesso nei confronti di RI 1 un avviso di
pignoramento per fr. 155'238.85, spese e interessi compresi, previsto per
il 15 gennaio 2020 (recte: 2021).
F. Il
giorno successivo l’UE di Lugano, nel cui circondario RI 2 aveva nel frattempo
spostato il domicilio e quindi il foro esecutivo (art. 53 LEF), ha emesso la
comminatoria di fallimento n. __________ per fr. 133'200.– oltre agli
interessi del 5% dal 23 gennaio 2017 e alle spese esecutive.
G. Con
ricorsi separati del 16 novembre 2020, RI 1 e RI 2 hanno impugnato i rispettivi
provvedimenti appena menzionati, chiedendone l’annullamento, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, protestate spese e ripetibili.
H. Con
ordinanze del 23 novembre 2020, il presidente della Camera ha concesso effetto
sospensivo a entrambi i ricorsi.
Fatti
I. Con
osservazioni del 27 novembre 2020 PI 1 si è rimesso al giudizio della Camera in
entrambi i procedimenti. Nelle sue del 10 dicembre 2020 l’UE di Mendrisio ha invece
concluso per la reiezione del ricorso di RI 1, mentre l’UE di Lugano, con
osservazioni del 1° dicembre 2020, si è rimesso al giudizio della Camera, pur
ritenendo corretta l’immediata notifica della comminatoria di fallimento a RI 2.
Considerando
Considerandi
In diritto:
1.
Interposti all’autorità di vigilanza
cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10
giorni dalla notifica degli atti impugnati emessi il 4 novembre dall’UE di
Mendrisio e il 5 novembre 2020 dall’UE di Lugano, i ricorsi sono in linea di
principio ricevibili (art. 17 LEF). Vertendo su atti esecutivi analoghi emessi
in esecuzioni promosse dallo stesso creditore contro debitori solidali, le due
procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e
76.
cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i
dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2.
L’unico
rimedio giuridico contro le sentenze di rigetto dell’opposizione emesse in
procedura sommaria (art. 80 segg. LEF) è, dal 1° gennaio 2011, il reclamo (art. 309 lett.
b n. 3 e 319 lett. a CPC), che ha carattere straordinario e per legge non
preclude né l’efficacia né l’esecuzione della decisione impugnata (art. 325 e
336.
cpv. 1 lett. a CPC).
2.1
Prima
di continuare l’esecuzione l’ufficio non è quindi tenuto a esigere dall’escutente
un’attestazione di passaggio in giudicato o di esecutività né la prova della
notifica all’escusso della sentenza di rigetto dell’opposizione (già prima del
2011: DTF 130 III 659 consid. 2.2; 126 III 479 segg.; sentenze del Tribunale
federale 5A_78/ 2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2, della CEF 15.2011.101 del
20.
dicembre 2011 pag. 2, massimata in RtiD 2012 II 901 n. 61c, dell’Obergericht bernese
del 19 febbraio 2019, in BlSchK 2019, 224 seg., dell’Obergericht di Zurigo
PS140079 del 4 giugno 2014 consid. 2 e dell’Aufsichtsbehörde di Basilea-Citta del 21 agosto 2013 in BlSchK 2014, 227). Tale deroga alla cifra n. 2 delle spiegazioni a
tergo del modulo n. 4 “Domanda di proseguire l’esecuzione” permette di non
aumentare in modo eccessivo il carico lavorativo delle Preture e delle
Giudicature di pace – senza assoluta garanzia circa l’esattezza dell’attestazione,
che può essere contestata (cfr. art. 9 CC) – e di non rallentare troppo il
corso dell’esecuzione. I diritti dell’escusso sono salvaguardati con la facoltà
garantitagli, da una parte, d’inoltrare un ricorso (art. 17 LEF) contro l’avviso
di pignoramento e di evitare l’esecuzione del pignoramento chiedendo l’effetto
sospensivo in virtù dell’art. 36 LEF (promemoria n. 11 dell’Ispettorato di
esecuzione e fallimenti del luglio 2011 relativa alla verifica della domande di
proseguire l’esecuzione dopo il 1° gennaio 2011), e dall’altra di presentare
reclamo contro la decisione di rigetto e di chiedere l’effetto sospensivo (art.
325.
cpv. 1 CPC), che se gli è concesso ne sospende l’esecutività (art. 336 cpv.
1.
lett. a CPC) e pertanto anche il procedimento esecutivo (sentenza 5A_78/2017
già citata).
2.2
Nell’esecuzione
in via di fallimento, invece, ove l’opposizione sia stata rigettata in via provvisoria,
la comminatoria di fallimento non può essere emessa prima che l’escutente
dimostri che il termine per inoltrare l’azione di disconoscimento di debito è
trascorso infruttuoso o che tale azione è stata ritirata o definitivamente respinta (cfr. DTF 101 III 41 seg.). Di fronte a una domanda di
proseguire l’esecuzione fondata su una sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione, qualora l’escusso
sia una persona iscritta nel registro di commercio in una delle qualità
previste dall’art. 39 LEF, prima di notificare la comminatoria di fallimento l’ufficio
d’esecuzione deve verificare, invitando l’escutente a produrre le relative
prove, che il termine per inoltrare l’azione di disconoscimento del debito è
trascorso infruttuoso o che tale azione è stata ritirata o definitivamente
respinta. Per contro, in caso di rigetto definitivo
la comminatoria di fallimento va subito notificata non appena l’escutente ha
presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione (sentenza della CEF 15.2018.68 del 21 agosto 2018, consid. 4.1 e i
rinvii; promemoria n. 11 già citato).
2.3
Nel
riferirsi implicitamente alla giurisprudenza e al promemoria appena citati, gli
UE di Mendrisio e Lugano non si sono avveduti che la decisione di rigetto dell’opposizione presentata da PI 1 non
è stata emanata, come invece indicato nel registro dell’UE di Mendrisio
relativo all’esecuzione contro RI 1, in una procedura sommaria (art. 80 segg.
LEF) bensì ordinaria (art. 79
LEF). Orbene, a differenza del reclamo (art. 325 CPC), l’appello sospende per legge l’efficacia (regiudicata) e l’esecutività
della decisione impugnata (art. 315 cpv. 1 CPC) fino alla notifica
della sentenza di appello, gli effetti della decisione essendo sospesi in ogni
caso fino alla scadenza del termine d’appello (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5A_714/2019 del 3 giugno 2020, la cui pubblicazione nelle DTF è
prevista), fatta eccezione del caso in cui l’autorità giudiziaria superiore ha
autorizzato l’esecuzione anticipata della decisione impugnata (art. 315 cpv. 2
e 336 cpv. 1 lett. b CPC). Quando l’opposizione è stata rigettata in via
definitiva in una procedura ordinaria, l’ufficio d’esecuzione non può quindi
emettere l’avviso di pignoramento o la comminatoria di fallimento prima della
produzione di un’attestazione di esecutività della decisione impugnata (art.
336.
cpv. 2 CPC) o di un’autorizzazione di esecuzione anticipata (art. 315 cpv.
2.
CPC) in conformità della giurisprudenza citata in precedenza e della
cifra n. 2 delle spiegazioni a tergo del modulo n. 4 (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 33 ad art. 79 LEF;
Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 15 ad art. 79 LEF).
2.4
Nella
fattispecie in esame, gli UE hanno emesso i provvedimenti impugnati prima della scadenza del termine d’appello
di trenta giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) contro la sentenza 30 ottobre
2020.
del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. OR.2018.16),
notificata ai ricorrenti il 2 novembre 2020. L’avviso di pignoramento e la
comminatoria di fallimento vanno pertanto annullati, tanto più che nel
frattempo i ricorrenti hanno interposto appello alla decisione pretorile
(comunicazione del 2 dicembre 2020). PI 1 allude invero alla facoltà del
creditore di ottenere misure conservative come l’iscrizione di una restrizione
del diritto di RI 1 di disporre dei suoi fondi (art. 101 cpv. 1 LEF) o un inventario
dei beni di RI 2 (art. 162 LEF). L’adozione di misure del genere presuppone
tuttavia che la decisione di rigetto sia esecutiva, ciò che non è il caso nella
fattispecie. All’escutente è comunque riservata la possibilità di chiedere all’autorità
giudiziaria superiore l’autorizzazione di esecuzione
anticipata della sentenza appellata (sopra consid. 2.3), che se gli è
concessa gli consentirà di esigere il pignoramento e l’emissione della
comminatoria di fallimento – così come le relative misure conservative – prima
della fine della procedura d’appello.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto e di conseguenza l’avviso di
pignoramento n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio è annullato.
2.
Il
ricorso di RI 2 è accolto e di conseguenza la comminatoria di fallimento n. __________
dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è annullata.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.