15.2020.120
Comminatoria di fallimento. Ricorso in materia civile pendente al TF contro il rigetto dell’opposizione. Debiti privati del titolare di una ditta individuale
20 novembre 2020Italiano6 min
n. __________ promossa il 1° aprile 2019 da PI 1 contro il padre RI 1 per l’incasso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.120
Lugano
20 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 15 novembre 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1 __________
(rappresentata dalla madre RA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 1° aprile 2019 da PI 1 contro il padre RI 1 per l’incasso
di contributi di mantenimento di complessivi fr. 14'045.–, l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano gli ha notificato la comminatoria di fallimento il 20 ottobre
2020, appurato che l’opposizione da lui interposta era stata rigettata in via
definitiva con sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 12 marzo 2020
(inc. SO.2020.649), che il reclamo da lui presentato a questa Camera era stato
respinto con decisione del 31 agosto 2020 (inc. 14.2020.45) e che il Tribunale
federale, il 12 ottobre 2020, aveva respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta
nel ricorso in materia civile depositato da lui l’8 ottobre 2020 (inc.
5D_266/2020).
B. Con
ricorso del 15 novembre 2020, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento previo conferimento dell’effetto sospensivo fino al passaggio in
giudicato della decisione del Tribunale federale nella causa di rigetto dell’opposizione
oppure della decisione della Pretura di Lugano relativa a un’azione creditoria
da lui promossa contro la moglie per fr. 86'896.65, relativa alle spese di
una casa a Lugano di cui è comproprietario con la moglie (inc. OR.2019.86).
C. Con
osservazioni del 17 novembre 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR. Stante l’esito del giudizio
odierno, il ricorso non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio
d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso in esame, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento facendo valere
che il debito non riguarda la sua attività lavorativa bensì alimenti, e che un
suo fallimento lo porrebbe nell’impossibilità di “ripianare gli eventuali debiti in questione” e di provvedere al proprio sostentamento.
2.1 Ora,
Considerandi
il criterio determinante ai sensi dell’art. 39 LEF perché l’esecuzione sia
continuata in via di fallimento è soltanto il fatto che l’escusso sia iscritto
a registro di commercio in una delle qualità enumerate in questa norma, a
prescindere dal carattere privato o commerciale del credito posto in esecuzione
(DTF 120 III 4; sentenza della CEF 15.2006.46 del 13 giugno 2006 consid.
2.2, massimata in RtiD 2007 I 835 n. 52c; Acocella
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
4.
ad art. 39 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 25 ad art. 39 LEF; Rigot
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 39 LEF). In altre parole
il titolare di una ditta individuale iscritta a registro di commercio, come la __________ del ricorrente, dev’essere
escusso in via di fallimento anche per i suoi debiti privati. La sua
censura è pertanto infondata.
2.2
Tra
le conseguenze di un fallimento, ammesse dal legislatore, vi è anche l’eventualità,
in pratica assai frequente, che il debitore non possa più, o non interamente,
far fronte ai propri impegni e al proprio sostentamento. Non spetta all’ufficio
d’esecuzione né all’autorità di vigilanza valutare l’opportunità dell’esecuzione,
per il resto formalmente corretta, bensì al creditore. Anche su questo punto il
provvedimento impugnato resiste alla critica.
2.3
A
scanso di equivoci va d’altronde ricordato che il ricorso in materia civile al
Tribunale federale di per sé non sospende né l’esecuzione né l’efficacia
della decisione impugnata finché non gli è stato conferito effetto sospensivo
(art. 103 LTF; sentenze del Tribunale federale 5A_714/2019 del 3 giugno 2020,
consid. 2.3.5, e della CEF 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016 consid. 5). Siccome
nel caso specifico il Tribunale federale ha respinto la domanda di conferimento
dell’effetto sospensivo presentata dal ricorrente (sopra ad A), nulla osta al
proseguimento dell’esecuzione.
2.4
Infine,
il fatto che RI 1 vanti un credito nei confronti della moglie in una procedura
giudiziaria non ha alcun influsso giuridico sull’esecuzione promossa dalla
figlia. Il ricorso va di conseguenza respinto.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.