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Decisione

15.2020.120

Comminatoria di fallimento. Ricorso in materia civile pendente al TF contro il rigetto dell’opposizione. Debiti privati del titolare di una ditta individuale

20 novembre 2020Italiano6 min

n. __________ promossa il 1° aprile 2019 da PI 1 contro il padre RI 1 per l’incasso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.120

Lugano

20 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 15 novembre 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 20 ottobre 2020 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1 __________

(rappresentata dalla madre RA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa il 1° aprile 2019 da PI 1 contro il padre RI 1 per l’incasso

di contributi di mantenimento di complessivi fr. 14'045.–, l’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Lugano gli ha notificato la comminatoria di fallimento il 20 ottobre

2020, appurato che l’opposizione da lui interposta era stata rigettata in via

definitiva con sentenza del Pretore del Distretto di Lugano del 12 marzo 2020

(inc. SO.2020.649), che il reclamo da lui presentato a questa Camera era stato

respinto con decisione del 31 agosto 2020 (inc. 14.2020.45) e che il Tribunale

federale, il 12 ottobre 2020, aveva respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta

nel ricorso in materia civile depositato da lui l’8 ottobre 2020 (inc.

5D_266/2020).

B. Con

ricorso del 15 novembre 2020, RI 1 chiede l’an­nullamento della comminatoria di

fallimento previo conferimento dell’effetto sospensivo fino al passaggio in

giudicato della decisione del Tribunale federale nella causa di rigetto dell’opposizione

oppure della decisione della Pretura di Lugano relativa a un’azio­­ne creditoria

da lui promossa contro la moglie per fr. 86'896.65, relativa alle spese di

una casa a Lugano di cui è comproprietario con la moglie (inc. OR.2019.86).

C. Con

osservazioni del 17 novembre 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LPR. Stante l’esito del giudizio

odierno, il ricorso non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Otto­mann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio

d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso in esame, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento facendo valere

che il debito non riguarda la sua attività lavorativa bensì alimenti, e che un

suo fallimento lo porrebbe nell’impossibilità di “ripianare gli eventuali debiti in questione” e di provvedere al proprio sostentamento.

2.1 Ora,

Considerandi

il criterio determinante ai sensi dell’art. 39 LEF perché l’ese­cuzione sia

continuata in via di fallimento è soltanto il fatto che l’escusso sia iscritto

a registro di commercio in una delle qualità enumerate in questa norma, a

prescindere dal carattere privato o commerciale del credito posto in esecuzione

(DTF 120 III 4; sentenza della CEF 15.2006.46 del 13 giugno 2006 consid.

2.2, massimata in RtiD 2007 I 835 n. 52c; Acocella

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

4.

ad art. 39 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 25 ad art. 39 LEF; Rigot

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 39 LEF). In altre parole

il titolare di una ditta individuale iscritta a registro di commercio, come la __________ del ricorrente, dev’essere

escus­so in via di fallimento anche per i suoi debiti privati. La sua

censura è pertanto infondata.

2.2

Tra

le conseguenze di un fallimento, ammesse dal legislatore, vi è anche l’eventualità,

in pratica assai frequente, che il debitore non possa più, o non interamente,

far fronte ai propri impegni e al proprio sostentamento. Non spetta all’ufficio

d’esecuzione né al­l’autorità di vigilanza valutare l’opportunità dell’esecuzione,

per il resto formalmente corretta, bensì al creditore. Anche su questo punto il

provvedimento impugnato resiste alla critica.

2.3

A

scanso di equivoci va d’altronde ricordato che il ricorso in materia civile al

Tribunale federale di per sé non sospende né l’esecu­zione né l’efficacia

della decisione impugnata finché non gli è stato conferito effetto sospensivo

(art. 103 LTF; sentenze del Tribunale federale 5A_714/2019 del 3 giugno 2020,

consid. 2.3.5, e della CEF 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016 consid. 5). Siccome

nel caso specifico il Tribunale federale ha respinto la domanda di conferimento

dell’effetto sospensivo presentata dal ricorrente (sopra ad A), nulla osta al

proseguimento dell’esecuzione.

2.4

Infine,

il fatto che RI 1 vanti un credito nei confronti della moglie in una procedura

giudiziaria non ha alcun influsso giuridico sull’esecuzione promossa dalla

figlia. Il ricorso va di conseguenza respinto.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.