15.2020.122
Minimo di esistenza. Pignoramento di una rendita per infortunio. Inizio di un’attività lucrativa indipendente. Revisione del pignoramento. Gratuito patrocinio
1 dicembre 2020Italiano7 min
riconosciuti un minimo di base per coppia di fr. 1'700.– e una pigione di fr. 1'600.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.122
Lugano
1° dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 20 novembre 2020 di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 12 ottobre 2020 a favore
del gruppo di esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________ e __________)
Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Bezirksgericht Schwyz, Schwyz (es. n. __________)
(rappresentato dallo Staatsanwaltschaft
Innerschwyz, Schwyz)
PI 4, __________ (n. __________)
PI 5, __________ (es. n. __________)
(rappresentato dal servizio RA 3, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 7 agosto 2020, in occasione dell’esecuzione del pignoramento
a favore delle esecuzioni appena citate, l’escusso RI 1 ha dichiarato all’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Bellinzona di aver rinnovato la sua richiesta d’indennità
per malattia alla __________, di recarsi circa cinque volte all’anno alla
clinica __________ di Zurigo per i controlli medici e di non pagare i premi
della cassa malati, precisando che sua moglie è casalinga e non ha entrate;
che
l’UE ha quindi accertato che l’escusso percepisce un’indennità per infortunio
Fatti
di fr. 5'247.55 mensili e nel suo minimo esistenziale può vedersi
riconosciuti un minimo di base per coppia di fr. 1'700.– e una pigione di fr. 1'600.–
mensili;
che
il 12 ottobre 2020 l’UE ha diffidato la __________ a trattenere da subito dalla rendita
dell’escusso la somma eccedente il suo minimo esistenziale, stabilito in fr. 3'300.–
mensili, e ha notificato a RI 1 di aver determinato la trattenuta di salario
secondo il seguente calcolo:
Redditi
Debitore
fr.
5'247.55
SUVA Lucerna (infortunio)
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
1'600.00
che
venuto a conoscenza tramite la __________ del fatto che l’indennità veniva
ormai versata alla PI 6 di __________, nuova datrice di lavoro dell’escusso,
il 22 ottobre 2020 l’UE ha allestito d’ufficio un nuovo verbale delle
operazioni di pignoramento, che ricalca sostanzialmente quello del 7 agosto,
fatta eccezione della sostituzione della __________ con la PI 6, e ha diffidato
quest’ultima a trattenere da subito dal salario dell’escusso
la somma eccedente il suo minimo esistenziale, stabilito sempre in fr. 3'300.–
mensili;
che
con ricorso del 20 novembre 2020, RI 1 ha chiesto, in via
principale, di annullare la decisione di pignoramento e di riformare il calcolo
del minimo esistenziale riconoscendogli diverse altre spese per un totale di fr. 6'013.50,
e in via subordinata di ordinare all’UE una rivalutazione del pignoramento in
funzione della sua situazione finanziaria attuale;
che
il ricorrente ha postulato inoltre la concessione dell’effetto sospensivo, cui
l’UE ha dichiarato di non opporsi con scritto del 24 novembre 2020, e l’ammissione
all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;
che
il ricorrente contesta anzitutto di aver presenziato all’allestimento del
verbale delle operazioni di pignoramento del 12 ottobre 2020 contrariamente a
quanto indicato sulla decisione di pignoramento impugnata;
ch’egli
contesta l’indennità della __________ indicata come reddito, facendo valere che
il caso è stato chiuso a fine luglio e che ora egli lavora per la PI 6 di __________
come montatore e supervisore per cinque mezze giornate alla settimana, dal
salario di fr. 6'350.– lordi essendo dedotte le indennità malattia versate
dall’assicurazione del suo nuovo datore (di fr. 1'270.– nell’agosto e nel
settembre e di fr. 635.– nell’ottobre del 2020, doc. C);
che
per via del nuovo lavoro, il ricorrente afferma di aver dovuto prendere una
camera a __________ durante la settimana e di necessitare di una macchina per
recarsi al lavoro alla sede della datrice di lavoro a __________ e sui
cantieri;
ch’egli
chiede pertanto di aggiungere al proprio minimo d’esistenza fr. 470.– per
la camera a __________, fr. 680.– per le trasferte, fr. 220.– per i
pasti fuori casa, fr. 943.50 per i premi della cassa malati, fr. 150.–
per costi di telefonia e fr. 258.– per il controllo delle urine,
necessario affinché possa mantenere la licenza di condurre, per un totale di fr. 6'013.50
comprese le spese già computate dall’UE;
che
il ricorrente asserisce a torto di non aver presenziato all’allestimento del
verbale delle operazioni di pignoramento, dal momento ch’egli l’ha firmato il 7
agosto 2020;
Considerandi
che
né in quell’occasione né nei mesi successivi RI 1 ha comunicato all’UE di aver
concluso un contratto di lavoro con la PI 6, e neppure gli ha consegnato la
documentazione necessaria a adattare il suo minimo esistenziale alla nuova
situazione;
che
ciò nonostante l’UE rimane tenuto a commisurare il pignoramento alle mutate
circostanze (art. 93 cpv. 3 LEF);
che
la decisione impugnata va quindi annullata e l’incarto retrocesso all’ufficio
d’esecuzione per nuova decisione sulla scorta della documentazione prodotta
dal ricorrente, se del bisogno previo un suo nuovo interrogatorio (art. 21 cpv.
4.
LPR);
che
la nuova decisione avrà effetto retroattivo alla data della decisione annullata
(sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017, consid. 6, massimata in RtiD
2018.
I 784 n. 54a);
che
con la decisione odierna la domanda di effetto sospensivo diventa senza
oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che
l’ammissione al gratuito patrocinio – di cui la ricorrente chiede il beneficio –
è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG;
RL 3.1.1.7);
che la designazione di un patrocinatore d’ufficio
è quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di
successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3
LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c
CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017
consid. 7.1);
che
secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio
escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma,
essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di
un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi
indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse,
il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti
interessi in gioco (sentenza del Tribunale federale 5A_ 919/2012 dell’11 febbraio
2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.43 del
9.
ottobre 2014, RtiD 2015 II 920 n. 65c consid. 12.1);
che
nella fattispecie non è data la necessità oggettiva di patrocinio, siccome il
ricorrente avrebbe potuto senza difficoltà produrre all’UE i giustificativi delle
(nuove) spese di cui chiede l’inserimento nel minimo esistenziale senza bisogno
dell’intervento di un avvocato (in tal senso,
segnatamente: sentenze della CEF 15.2020.35 del 1° luglio 2020 pagg.
3-4, 15.2018.94 del 25 gennaio 2019 pag. 3, 15.2014.48 del 25 luglio 2014
consid. 9.2);
che
la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va dunque
respinta;
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione im-pugnata
e annullata e l’incarto retrocesso all’Ufficio d’esecuzione per nuova decisione
sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente in questa sede, se
del bisogno previo un suo nuovo interrogatorio.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
4.
Notificazione
a:
– ;
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– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.