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Decisione

15.2020.122

Minimo di esistenza. Pignoramento di una rendita per infortunio. Inizio di un’attività lucrativa indipendente. Revisione del pignoramento. Gratuito patrocinio

1 dicembre 2020Italiano7 min

riconosciuti un minimo di base per coppia di fr. 1'700.– e una pigione di fr. 1'600.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.122

Lugano

1° dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 20 novembre 2020 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 12 ottobre 2020 a favore

del gruppo di esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________ e __________)

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Bezirksgericht Schwyz, Schwyz (es. n. __________)

(rappresentato dallo Staatsanwaltschaft

Innerschwyz, Schwyz)

PI 4, __________ (n. __________)

PI 5, __________ (es. n. __________)

(rappresentato dal servizio RA 3, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 7 agosto 2020, in occasione dell’esecuzione del pignoramento

a favore delle esecuzioni appena citate, l’escusso RI 1 ha dichiarato all’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Bellinzona di aver rinnovato la sua richiesta d’indennità

per malattia alla __________, di recarsi circa cinque volte all’anno alla

clinica __________ di Zurigo per i controlli medici e di non pagare i premi

della cassa malati, precisando che sua moglie è casalinga e non ha entrate;

che

l’UE ha quindi accertato che l’escusso percepisce un’inden­nità per infortunio

Fatti

di fr. 5'247.55 mensili e nel suo minimo esistenziale può vedersi

riconosciuti un minimo di base per coppia di fr. 1'700.– e una pigione di fr. 1'600.–

mensili;

che

il 12 ottobre 2020 l’UE ha diffidato la __________ a trattenere da subito dalla rendita

dell’escusso la somma eccedente il suo minimo esistenziale, stabilito in fr. 3'300.–

mensili, e ha notificato a RI 1 di aver determinato la trattenuta di salario

secondo il seguente calcolo:

Redditi

Debitore

fr.

5'247.55

SUVA Lucerna (infortunio)

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'600.00

che

venuto a conoscenza tramite la __________ del fatto che l’indennità veniva

ormai versata alla PI 6 di __________, nuo­va datrice di lavoro dell’escusso,

il 22 ottobre 2020 l’UE ha allestito d’ufficio un nuovo verbale delle

operazioni di pignoramento, che ricalca sostanzialmente quello del 7 agosto,

fatta eccezione della sostituzione della __________ con la PI 6, e ha diffidato

quest’ultima a trattenere da subito dal salario dell’escusso

la somma eccedente il suo minimo esistenziale, stabilito sempre in fr. 3'300.–

mensili;

che

con ricorso del 20 novembre 2020, RI 1 ha chiesto, in via

principale, di annullare la decisione di pignoramento e di riformare il calcolo

del minimo esistenziale riconoscendogli diverse altre spese per un totale di fr. 6'013.50,

e in via subordinata di ordinare all’UE una rivalutazione del pignoramento in

funzione della sua situazione finanziaria attuale;

che

il ricorrente ha postulato inoltre la concessione dell’effetto sospensivo, cui

l’UE ha dichiarato di non opporsi con scritto del 24 novembre 2020, e l’ammissione

all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio;

che

il ricorrente contesta anzitutto di aver presenziato all’allestimento del

verbale delle operazioni di pignoramento del 12 ottobre 2020 contrariamente a

quanto indicato sulla decisione di pignoramento impugnata;

ch’egli

contesta l’indennità della __________ indicata come reddito, facendo valere che

il caso è stato chiuso a fine luglio e che ora egli lavora per la PI 6 di __________

come montatore e supervisore per cinque mezze giornate alla settimana, dal

salario di fr. 6'350.– lordi essendo dedotte le indennità malattia versate

dall’assicurazione del suo nuovo datore (di fr. 1'270.– nell’agosto e nel

settembre e di fr. 635.– nell’ottobre del 2020, doc. C);

che

per via del nuovo lavoro, il ricorrente afferma di aver dovuto prendere una

camera a __________ durante la settimana e di necessitare di una macchina per

recarsi al lavoro alla sede della datrice di lavoro a __________ e sui

cantieri;

ch’egli

chiede pertanto di aggiungere al proprio minimo d’esisten­za fr. 470.– per

la camera a __________, fr. 680.– per le trasferte, fr. 220.– per i

pasti fuori casa, fr. 943.50 per i premi della cassa malati, fr. 150.–

per costi di telefonia e fr. 258.– per il controllo delle urine,

necessario affinché possa mantenere la licenza di condurre, per un totale di fr. 6'013.50

comprese le spese già computate dall’UE;

che

il ricorrente asserisce a torto di non aver presenziato all’allestimento del

verbale delle operazioni di pignoramento, dal momento ch’egli l’ha firmato il 7

agosto 2020;

Considerandi

che

né in quell’occasione né nei mesi successivi RI 1 ha comunicato all’UE di aver

concluso un contratto di lavoro con la PI 6, e neppure gli ha consegnato la

documentazione necessaria a adattare il suo minimo esistenziale alla nuova

situazione;

che

ciò nonostante l’UE rimane tenuto a commisurare il pignoramento alle mutate

circostanze (art. 93 cpv. 3 LEF);

che

la decisione impugnata va quindi annullata e l’incarto retrocesso all’ufficio

d’esecuzione per nuova decisione sulla scorta del­la documentazione prodotta

dal ricorrente, se del bisogno previo un suo nuovo interrogatorio (art. 21 cpv.

4.

LPR);

che

la nuova decisione avrà effetto retroattivo alla data della decisione annullata

(sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017, consid. 6, massimata in RtiD

2018.

I 784 n. 54a);

che

con la decisione odierna la domanda di effetto sospensivo diventa senza

oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

l’ammissione al gratuito patrocinio – di cui la ricorrente chiede il beneficio –

è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG;

RL 3.1.1.7);

che la designazione di un patrocinatore d’ufficio

è quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di

successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3

LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c

CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017

consid. 7.1);

che

secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio

escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma,

essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di

un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi

indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse,

il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti

interessi in gioco (sentenza del Tribunale federale 5A_ 919/2012 dell’11 febbraio

2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.43 del

9.

ottobre 2014, RtiD 2015 II 920 n. 65c consid. 12.1);

che

nella fattispecie non è data la necessità oggettiva di patrocinio, siccome il

ricorrente avrebbe potuto senza difficoltà produrre all’UE i giustificativi delle

(nuove) spese di cui chiede l’inserimento nel minimo esistenziale senza bisogno

dell’intervento di un avvocato (in tal senso,

segnatamente: sentenze della CEF 15.2020.35 del 1° luglio 2020 pagg.

3-4, 15.2018.94 del 25 gennaio 2019 pag. 3, 15.2014.48 del 25 luglio 2014

consid. 9.2);

che

la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va dunque

respinta;

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione im-pugnata

e annullata e l’incarto retrocesso all’Ufficio d’esecuzione per nuova decisione

sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente in questa sede, se

del bisogno previo un suo nuovo interrogatorio.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

4.

Notificazione

a:

– ;

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.