15.2020.123
Avvisi di pignoramento. Escusso che dice di essere al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità. Contestazione dei crediti fiscali posti in esecuzione
1 dicembre 2020Italiano3 min
ripetere esecuzioni il cui esito è solo di produrre danni economici inutili e controproducenti;
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.123
Lugano
1° dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’“opposizione” (recte: ricorso) 25 novembre 2020 di
RI
1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 20 novembre 2020 nelle esecuzioni
n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente
rispettivamente da:
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone
Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 20 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Lugano, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino procedono contro
RI 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta e quella cantonale del 2018,
rispettivamente di fr. 65.10 e fr. 96.95, oltre agli accessori;
che
non avendo l’escusso interposto opposizione ai precetti esecutivi, il 20 novembre
Fatti
2020 l’UE ha emesso i relativi avvisi di pignoramento per il 2 dicembre 2020;
che
con “opposizione” del 25 novembre
2020 RI 1 afferma di non riconoscere il “falso
pignoramento” facendo valere di essere al beneficio di una rendita
dell’assicurazione invalidità (AI), che pretende di non coprire il proprio
fabbisogno vitale;
che
il ricorrente si duole delle difficoltà causategli dalle esecuzioni promosse
nei suoi confronti in caso di ricerca di un lavoro o di un appartamento da
affittare;
che
a suo dire è “inutile e assurdo”
ripetere esecuzioni il cui esito è solo di produrre danni economici inutili e controproducenti;
ch’egli
ritiene illegale tassare il fabbisogno vitale;
che
il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale può
avere quale oggetto solo un provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un
ufficio dei fallimenti;
Considerandi
che
l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – non è quindi competente per
determinarsi su censure concernenti decisioni di altre autorità;
che
in particolare non è abilitata a verificare la validità delle tassazioni
fiscali relative alla pretesa posta in esecuzione;
che
incombeva invece a RI 1 interporre opposizione alle esecuzioni in questione per
contestare le imposte federale diretta e cantonale del 2018 di cui gli
escutenti chiedono il pagamento;
che
per il resto è proprio in sede di pignoramento che l’UE verificherà se l’unico bene
del ricorrente è effettivamente la sua rendita AI, nel qual caso dichiarerà il
pignoramento infruttuoso e rilascerà agli
escutenti un attestato di carenza di beni (art. 91, 92 cpv. 1 n. 9a
e 115 cpv. 1 LEF);
che
la censura d’impignorabilità invocata dal ricorrente è pertanto prematura e di
conseguenza irricevibile;
che
non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilanza valutare l’opportunità
dell’esecuzione, per il resto formalmente corretta, bensì al creditore;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.