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Decisione

15.2020.123

Avvisi di pignoramento. Escusso che dice di essere al beneficio di una rendita dell’assicurazione invalidità. Contestazione dei crediti fiscali posti in esecuzione

1 dicembre 2020Italiano3 min

ripetere esecuzioni il cui esito è solo di produrre danni economici inutili e controproducenti;

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.123

Lugano

1° dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’“opposizione” (recte: ricorso) 25 novembre 2020 di

RI

1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 20 novembre 2020 nelle esecuzioni

n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente

rispettivamente da:

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone

Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emes­si il 20 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di

Lugano, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Cantone Ticino procedono contro

RI 1 per l’incasso dell’imposta federale diretta e quella cantonale del 2018,

rispettivamente di fr. 65.10 e fr. 96.95, oltre agli accessori;

che

non avendo l’escusso interposto opposizione ai precetti esecutivi, il 20 novembre

Fatti

2020 l’UE ha emesso i relativi avvisi di pignoramento per il 2 dicembre 2020;

che

con “opposizione” del 25 novembre

2020 RI 1 afferma di non riconoscere il “falso

pignoramento” facendo valere di essere al beneficio di una rendita

dell’assicurazione invalidità (AI), che pretende di non coprire il proprio

fabbisogno vitale;

che

il ricorrente si duole delle difficoltà causategli dalle esecuzioni promosse

nei suoi confronti in caso di ricerca di un lavoro o di un appartamento da

affittare;

che

a suo dire è “inutile e assurdo”

ripetere esecuzioni il cui esito è solo di produrre danni economici inutili e controproducenti;

ch’egli

ritiene illegale tassare il fabbisogno vitale;

che

il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale può

avere quale oggetto solo un provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un

ufficio dei fallimenti;

Considerandi

che

l’autorità di vigilanza – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – non è quindi competente per

determinarsi su censure concernenti decisioni di altre autorità;

che

in particolare non è abilitata a verificare la validità delle tassazioni

fiscali relative alla pretesa posta in esecuzione;

che

incombeva invece a RI 1 interporre opposizione alle esecuzioni in questione per

contestare le imposte federale diretta e cantonale del 2018 di cui gli

escutenti chiedono il pagamento;

che

per il resto è proprio in sede di pignoramento che l’UE verificherà se l’unico bene

del ricorrente è effettivamente la sua rendita AI, nel qual caso dichiarerà il

pignoramento infruttuoso e rilascerà agli

escutenti un attestato di carenza di beni (art. 91, 92 cpv. 1 n. 9a

e 115 cpv. 1 LEF);

che

la censura d’impignorabilità invocata dal ricorrente è pertanto prematura e di

conseguenza irricevibile;

che

non spetta né all’ufficio d’esecuzione né all’autorità di vigilan­za valutare l’opportunità

dell’esecuzione, per il resto formalmente corretta, bensì al creditore;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.