15.2020.124
Sequestro di salario. Minimo di esistenza. Spese non ricorrenti. Spese di ortodonzia per i figli
1 dicembre 2020Italiano5 min
oltre agli accessori, e del sequestro (n. __________) decretato il 24 agosto 2020 dal Giudice di pace del Circolo di
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.124
Lugano
1° dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 29 settembre 2020 di
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro i verbali di sequestro emessi il 24 settembre 2020 nelle
procedure n. __________ e __________ promosse dalle ricorrenti nei confronti di
PI 1,
IT-__________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che in esecuzione del sequestro (n. __________) decretato il 21
agosto 2020 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nei confronti di PI
Fatti
1 a favore dello Stato del Cantone Ticino a garanzia delle imposte cantonali
del 2001, 2002 (rimanenza), 2013, 2014 e 2018, di complessivi fr. 7'451.60
oltre agli accessori, e del sequestro (n. __________) decretato il 24 agosto 2020 dal Giudice di pace del Circolo di
Bellinzona sempre contro PI 1 a garanzia dell’imposta federale diretta del 2001
di fr. 320.35, il 24 settembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Bellinzona ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escusso, sposato con __________, casalinga senza
entrate, e padre di __________ (2003) e __________ (2007), sulla base del
seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
5'167.25
Impiegato __________
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'360.00
Importo di base ridotto del 20% in proporzione al costo della vita in Italia
Supplemento figlio __________
fr.
480.00
Importo di base ridotto del 20%
Supplemento figlia __________
fr.
480.00
Importo di base ridotto del 20%
Affitto
fr.
861.75
Affitto € 800.00 valuta 24.9.2020
Riscaldamento
fr.
90.43
€ 83.95 valuta 24.9.2020
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
1'365.00
__________
-__________ 5'250 km/mese a 0.260 fr./km
Spese particolari per l’istruzione di __________
fr.
23.75
€ 264.60 (costi sostenuti nel mese corrente ma
Considerandi
ripartiti su 12 mesi)
Spese mediche e dentali per __________
fr.
802.37
Ortodonzia costo totale
CHF
2'407.10: concesse tre rate a partire dal 01.10.2020
Spese particolari per l’istruzione di __________
fr.
11.25
€ 125.30 (costi sostenuti nel mese corrente ma ripartiti
su 12 mesi)
Totale
fr.
5'685.55
che
l’UE ha quindi dichiarato il salario impignorabile siccome inferiore al minimo
esistenziale dell’escusso e della sua famiglia;
che
con ricorso del 29 settembre 2020, lo Stato del Cantone Ticino e la
Confederazione Svizzera hanno chiesto che il costo delle cure ortodontiche per __________,
il cui pagamento è stato previsto in tre rate mensili di fr. 802.37, non
fosse più considerato nel minimo esistenziale a partire dal quarto mese e l’eccedenza
così liberata venisse sequestrata;
che
l’escusso non ha presentato osservazioni al ricorso;
che
nelle sue del 26 novembre 2020 l’UE ha sostenuto che il sequestro dev’essere
dichiarato infruttuoso se al momento in cui è eseguito non esiste il bene
indicato sul decreto di sequestro;
che
il principio citato dall’UE è corretto, siccome può essere sequestrato solo
quanto è esplicitamente menzionato sul decreto di sequestro (cfr. art. 274
cpv. 2 n. 4 e 276 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio
2020.
consid. 4);
che
l’UE misconosce tuttavia come nel caso concreto il credito di salario dell’escusso
in realtà esistesse e andasse sequestrato per 12 mesi in virtù dell’art. 93
cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 275) nella misura in cui eccedesse il
minimo vitale di PI 1 e della sua famiglia;
che
per determinare l’eventuale esistenza di un’eccedenza occorreva pertanto rateare
mensilmente il costo delle cure ortodontiche (come peraltro fatto per le spese
particolari per l’istruzione dei figli), aggiungendo fr. 200.60 (fr. 2'407.10
¸ 12) al
minimo esistenziale (anziché fr. 802.37 per tre mesi) per un totale di fr. 5'083.80
mensili, inferiore al salario netto dell’escusso di fr. 5'167.25;
che
il credito di salario sequestrato risulta così limitatamente pignorabile, tanto
più che verte anche sulla probabile tredicesima (v. sentenza della CEF 15.2008.7
del 31 marzo 2008 consid. 1.1, massimata in RtiD 2008 II 728 n. 66c);
che
per garantire un pagamento più veloce delle fatture dell’ortodontista l’UE
verserà interamente le prime trattenute all’escusso o direttamente all’ortodontista
fino a concorrenza di fr. 2'407.10;
che
in questa misura il ricorso va pertanto parzialmente accolto;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza, il calcolo del minimo esistenziale di PI 1 è riformato nel senso
che la posta “spese mediche e dentali” è ridotta da fr. 802.37 a fr. 200.60
e il totale mensile diminuisce a fr. 5'083.80.
1.2 Le
prime trattenute di salario sono utilizzate per pagare le fatture dell’ortodontista
fino a concorrenza di fr. 2'407.10 complessivi.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– IT-.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.