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Decisione

15.2020.124

Sequestro di salario. Minimo di esistenza. Spese non ricorrenti. Spese di ortodonzia per i figli

1 dicembre 2020Italiano5 min

oltre agli accessori, e del sequestro (n. __________) decretato il 24 agosto 2020 dal Giudice di pace del Circolo di

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.124

Lugano

1° dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 29 settembre 2020 di

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro i verbali di sequestro emessi il 24 settembre 2020 nelle

procedure n. __________ e __________ promosse dalle ricorrenti nei confronti di

PI 1,

IT-__________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che in esecuzione del sequestro (n. __________) decretato il 21

agosto 2020 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nei confronti di PI

Fatti

1 a favore dello Stato del Cantone Ticino a garanzia delle imposte cantonali

del 2001, 2002 (rimanenza), 2013, 2014 e 2018, di complessivi fr. 7'451.60

oltre agli accessori, e del sequestro (n. __________) decretato il 24 agosto 2020 dal Giudice di pace del Circolo di

Bellinzona sempre contro PI 1 a garanzia dell’imposta federale diretta del 2001

di fr. 320.35, il 24 settembre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di

Bellinzona ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escusso, sposato con __________, casalinga senza

entrate, e padre di __________ (2003) e __________ (2007), sulla base del

seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

5'167.25

Impiegato __________

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'360.00

Importo di base ridotto del 20% in proporzione al costo della vita in Italia

Supplemento figlio __________

fr.

480.00

Importo di base ridotto del 20%

Supplemento figlia __________

fr.

480.00

Importo di base ridotto del 20%

Affitto

fr.

861.75

Affitto € 800.00 valuta 24.9.2020

Riscaldamento

fr.

90.43

€ 83.95 valuta 24.9.2020

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

1'365.00

__________

-__________ 5'250 km/mese a 0.260 fr./km

Spese particolari per l’istru­zione di __________

fr.

23.75

€ 264.60 (costi sostenuti nel mese corrente ma

Considerandi

ripartiti su 12 mesi)

Spese mediche e dentali per __________

fr.

802.37

Ortodonzia costo totale

CHF

2'407.10: concesse tre rate a partire dal 01.10.2020

Spese particolari per l’istru­zione di __________

fr.

11.25

€ 125.30 (costi sostenuti nel mese corrente ma ripartiti

su 12 mesi)

Totale

fr.

5'685.55

che

l’UE ha quindi dichiarato il salario impignorabile siccome inferiore al minimo

esistenziale dell’escusso e della sua famiglia;

che

con ricorso del 29 settembre 2020, lo Stato del Cantone Ticino e la

Confederazione Svizzera hanno chiesto che il costo delle cure ortodontiche per __________,

il cui pagamento è stato previsto in tre rate mensili di fr. 802.37, non

fosse più considerato nel minimo esistenziale a partire dal quarto mese e l’eccedenza

così liberata venisse sequestrata;

che

l’escusso non ha presentato osservazioni al ricorso;

che

nelle sue del 26 novembre 2020 l’UE ha sostenuto che il sequestro dev’essere

dichiarato infruttuoso se al momento in cui è eseguito non esiste il bene

indicato sul decreto di sequestro;

che

il principio citato dall’UE è corretto, siccome può essere sequestrato solo

quanto è esplicitamente menzionato sul decreto di sequestro (cfr. art. 274

cpv. 2 n. 4 e 276 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 15.2020.45-48 del 10 luglio

2020.

consid. 4);

che

l’UE misconosce tuttavia come nel caso concreto il credito di salario dell’escusso

in realtà esistesse e andasse sequestrato per 12 mesi in virtù dell’art. 93

cpv. 2 LEF (per il rinvio dell’art. 275) nella misura in cui eccedesse il

minimo vitale di PI 1 e della sua famiglia;

che

per determinare l’eventuale esistenza di un’eccedenza occorreva pertanto rateare

mensilmente il costo delle cure ortodontiche (come peraltro fatto per le spese

particolari per l’istruzione dei figli), aggiungendo fr. 200.60 (fr. 2'407.10

¸ 12) al

minimo esistenziale (anziché fr. 802.37 per tre mesi) per un totale di fr. 5'083.80

mensili, inferiore al salario netto dell’escusso di fr. 5'167.25;

che

il credito di salario sequestrato risulta così limitatamente pignorabile, tanto

più che verte anche sulla probabile tredicesima (v. sentenza della CEF 15.2008.7

del 31 marzo 2008 consid. 1.1, massimata in RtiD 2008 II 728 n. 66c);

che

per garantire un pagamento più veloce delle fatture dell’orto­dontista l’UE

verserà interamente le prime trattenute all’escusso o direttamente all’ortodontista

fino a concorrenza di fr. 2'407.10;

che

in questa misura il ricorso va pertanto parzialmente accolto;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1 Di

conseguenza, il calcolo del minimo esistenziale di PI 1 è riformato nel senso

che la posta “spese mediche e dentali” è ridotta da fr. 802.37 a fr. 200.60

e il totale mensile diminuisce a fr. 5'083.80.

1.2 Le

prime trattenute di salario sono utilizzate per pagare le fatture dell’ortodontista

fino a concorrenza di fr. 2'407.10 complessivi.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– IT-.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.