Lexipedia

Decisione

15.2020.127

Avviso di pignoramento. Decisione di rigetto definitivo dell’opposizione in procedura ordinaria impugnata al Tribunale federale. Esecuzione promossa quale mezzo di coazione. Nullità?

23 febbraio 2021Italiano8 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 dicembre 2017 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.127

Lugano

23 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 26 novembre 2020 di

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 23 novembre 2020 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 dicembre 2017 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso

RI 1 per l’incasso di un “indenniz­zo” di fr. 200'000.– oltre

agli interessi del 5% dal 3 ottobre 2017. L’escussa ha interposto opposizione

all’esecuzione.

B. Adito

il 1° febbraio 2018 da RI 1 con una petizione volta alla condanna della PI 1 al pagamento in suo favore di fr. 68'687.25

e fr. 52'273.05 oltre agli interessi di mora, con sentenza del 15 marzo

2019 (inc. OR.2018.26) il Pretore del Di-stretto di Lugano, sezione 1, ha

respinto l’azione e parzialmente accolto la domanda riconvenzionale della

convenuta intesa all’ot­­tenimento dall’attrice di fr. 164'297.85 oltre

agli interessi, condannandola a pagare alla PI 1 fr. 76'755.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° gennaio 2018 e negli stessi limiti rigettando l’opposizione

da lei interposta alla predetta esecuzione. Le spese processuali relative alla

domanda principale, di fr. 5'500.–, sono state poste a carico di RI 1,

tenuta a rifondere alla PI 1 fr. 8'400.– per ripetibili, mentre le spese

processuali riferite alla domanda riconvenzionale, anch’esse di fr. 5'500.–,

sono state poste a carico delle parti metà ciascuna, compensate le ripetibili.

C. Con sentenza dell’8

aprile 2020 (inc. 12.2019.73) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l’appello presentato da RI 1

contro la decisione pretorile.

D. Contro la sentenza appena

citata, il 28 maggio 2020 RI 1 ha inoltrato un ricorso in materia civile al

Tribunale federale, postulando l’accoglimento integrale della sua azione e

parziale della domanda riconvenzionale, limitatamente a fr. 6'600.– oltre

agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018, sia nel merito che per la richiesta

di rigetto definitivo dell’opposizione.

E. Il

23 novembre 2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 30 novembre a

concorrenza di fr. 105'911.70, spese e interessi compresi.

F. Con

ricorso del 26 novembre 2020, RI 1 ha chiesto, previa concessione dell’effetto

sospensivo, che non venisse eseguito il pignoramento e che fosse accertata la

nullità dell’esecu­­zione n. __________ e della “fattura n. __________”.

G. Statuendo

con ordinanza del 27 novembre 2020 il presidente della Camera ha concesso al

ricorso provvisoriamente effetto sospensivo parziale, nel senso di limitare il

pignoramento a fr. 88'761.70 e di sospendere la procedura esecutiva dopo l’esecuzione

del pignoramento.

H. Con

osservazioni dell’11 dicembre 2020 la PI 1 ha chiesto la reiezione sia della

domanda di effetto sospensivo sia del ricorso, conclusione quest’ultima cui è

giunto anche l’UE nelle sue del 14 dicembre 2020. Nella sua replica spontanea

del 28 dicembre 2020, la ricorrente ha invece ribadito la propria conclusione.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

avvenuta il 24 novembre 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. La

ricorrente allega anzitutto che il credito vantato dall’escutente non è ancora “cresciuto in giudicato” siccome il Tribunale federale non ha ancora statuito sul ricorso in

materia civile da lei presentato il 28 maggio 2020. Pare desumerne

Considerandi

implicitamente un impedimento al pignoramento.

2.1

Misconosce

tuttavia che il ricorso in materia civile al Tribunale federale non

sospende né l’esecutività né il passaggio in giudicato della decisione

impugnata finché il giudice dell’istruzione non vi abbia conferito l’effetto sospensivo

(art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3), ciò che non risulta essere

il caso nella fattispecie. In altre parole, il ricorso in questione non osta al

pignoramento. In sé la censura è pertanto infondata.

2.2

Prima

di emettere l’avviso di pignoramento l’ufficio d’esecuzione deve esaminare d’ufficio

se l’opposizione interposta dall’escusso è stata rigettata e in quale misura.

Il proseguimento di un’esecu­­zione sospesa da opposizione è infatti nullo (DTF

142.

III 600 consid. 2.1; 130 III 398 consid. 1.2.2). Nel caso in esame, il

Pretore ha rigettato l’opposizione della ricorrente in via definitiva

limitatamente a fr. 76'755.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018. L’UE ha emesso l’avviso di

pignoramento per fr. 105'911.70 aggiungendo alla somma decisa dal Pretore,

come richiesto dall’e­­scutente nella domanda di continuazione dell’esecuzione,

le spese giudiziarie stabilite in suo favore nella decisione del 15 marzo 2019,

pari a fr. 8'400.– per le ripetibili relative alla domanda principale e a fr. 2'750.–

per le spese processuali riferite alla domanda riconvenzionale (fr. 5'500.–/2,

v. sopra ad B), oltre alle ripetibili attribuite dalla seconda Camera civile,

di fr. 6'000.–.

Sennonché tali spese, per

evidenti motivi cronologici, non fanno parte delle somme indicate nel precetto

esecutivo e non sono considerate dalla giurisprudenza come spese esecutive nel

senso dell’art. 68 LEF – a differenza delle spese e ripetibili stabilite in

cause a procedura sommaria

previste dalla LEF (come l’azione di rigetto dell’opposizione a tenore degli

art. 80 segg. LEF) –, sicché non possono essere aggiunte all’importo della

pretesa posta in esecuzione (DTF 119 III 65 segg.).

2.3

Il pignoramento può quindi

essere eseguito solo fino a concorren­za di fr. 76'755.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° gennaio 2018, ad esclusione delle spese di fr. 17'150.–

(fr. 8'400.– + fr. 2'750.– + fr. 6'000.–) prese in conto dall’UE.

Il ricorso va di conseguenza accolto in questi limiti. Contrariamente a quanto

crede l’escutente, secondo la giurisprudenza appena citata la debitrice è

infatti legittimata a pretendere che la creditrice promuova un’ulteriore

esecuzione per l’incasso dei fr. 17'150.–. Non è d’altronde di rilievo che

la somma di fr. 105'911.70 calcolata dall’UE non esorbiti da quella di fr. 200'000.– oggetto

del precetto esecutivo, perché l’opposizio­­ne è stata rigettata per soli fr. 76'755.–.

3.

La

ricorrente si prevale anche della nullità dell’esecuzione, sulla scorta di una

decisione della Pretura penale del 1° luglio 2020, con cui una dipendente dell’escutente

e il presidente del consiglio d’amministrazione sono stati condannati per

coazione proprio in connessione con l’esecuzione in questione. Il giudice

penale non ne ha però accertato la nullità e la ricorrente non ha sollevato l’ec­­cezione

di nullità nella procedura di merito, benché i fatti penalmente rilevanti si

siano verificati (tra il 13 e il 18 dicembre 2017) già prima dell’inoltro dell’azione

civile. Le autorità esecutive (l’UE e la CEF) sono pertanto vincolate dalla

decisione con cui il Pretore del Distretto di Lugano ha accertato l’esistenza

del credito, che si fonda del resto su un motivo (la violazione di un

divieto di concorrenza) non specificatamente discusso in sede penale e giunge a

ridimensionare l’importo del credito vantato dall’escutente. La pretesa nullità

dell’esecuzione è pertanto tutto tranne che manifesta, perlomeno dopo l’emanazione

della decisione del giudice civile competente. Su questo punto il ricorso va

integralmente respinto.

4.

La

ricorrente evoca infine vagamente la possibile decadenza del sequestro ottenuto

dalla PI 1, ma non formula alcuna

conclusione al riguardo. La censura si avvera così irricevibile.

5.

Con

l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di revoca del­l’effetto

sospensivo diventa senza oggetto.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto,

nel senso che il pignoramento è limitato a fr. 76'755.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– avv.

;

– avv.

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.