15.2020.127
Avviso di pignoramento. Decisione di rigetto definitivo dell’opposizione in procedura ordinaria impugnata al Tribunale federale. Esecuzione promossa quale mezzo di coazione. Nullità?
23 febbraio 2021Italiano8 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 dicembre 2017 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.127
Lugano
23 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 26 novembre 2020 di
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 23 novembre 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 dicembre 2017 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 ha escusso
RI 1 per l’incasso di un “indennizzo” di fr. 200'000.– oltre
agli interessi del 5% dal 3 ottobre 2017. L’escussa ha interposto opposizione
all’esecuzione.
B. Adito
il 1° febbraio 2018 da RI 1 con una petizione volta alla condanna della PI 1 al pagamento in suo favore di fr. 68'687.25
e fr. 52'273.05 oltre agli interessi di mora, con sentenza del 15 marzo
2019 (inc. OR.2018.26) il Pretore del Di-stretto di Lugano, sezione 1, ha
respinto l’azione e parzialmente accolto la domanda riconvenzionale della
convenuta intesa all’ottenimento dall’attrice di fr. 164'297.85 oltre
agli interessi, condannandola a pagare alla PI 1 fr. 76'755.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° gennaio 2018 e negli stessi limiti rigettando l’opposizione
da lei interposta alla predetta esecuzione. Le spese processuali relative alla
domanda principale, di fr. 5'500.–, sono state poste a carico di RI 1,
tenuta a rifondere alla PI 1 fr. 8'400.– per ripetibili, mentre le spese
processuali riferite alla domanda riconvenzionale, anch’esse di fr. 5'500.–,
sono state poste a carico delle parti metà ciascuna, compensate le ripetibili.
C. Con sentenza dell’8
aprile 2020 (inc. 12.2019.73) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l’appello presentato da RI 1
contro la decisione pretorile.
D. Contro la sentenza appena
citata, il 28 maggio 2020 RI 1 ha inoltrato un ricorso in materia civile al
Tribunale federale, postulando l’accoglimento integrale della sua azione e
parziale della domanda riconvenzionale, limitatamente a fr. 6'600.– oltre
agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018, sia nel merito che per la richiesta
di rigetto definitivo dell’opposizione.
E. Il
23 novembre 2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 30 novembre a
concorrenza di fr. 105'911.70, spese e interessi compresi.
F. Con
ricorso del 26 novembre 2020, RI 1 ha chiesto, previa concessione dell’effetto
sospensivo, che non venisse eseguito il pignoramento e che fosse accertata la
nullità dell’esecuzione n. __________ e della “fattura n. __________”.
G. Statuendo
con ordinanza del 27 novembre 2020 il presidente della Camera ha concesso al
ricorso provvisoriamente effetto sospensivo parziale, nel senso di limitare il
pignoramento a fr. 88'761.70 e di sospendere la procedura esecutiva dopo l’esecuzione
del pignoramento.
H. Con
osservazioni dell’11 dicembre 2020 la PI 1 ha chiesto la reiezione sia della
domanda di effetto sospensivo sia del ricorso, conclusione quest’ultima cui è
giunto anche l’UE nelle sue del 14 dicembre 2020. Nella sua replica spontanea
del 28 dicembre 2020, la ricorrente ha invece ribadito la propria conclusione.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
avvenuta il 24 novembre 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2. La
ricorrente allega anzitutto che il credito vantato dall’escutente non è ancora “cresciuto in giudicato” siccome il Tribunale federale non ha ancora statuito sul ricorso in
materia civile da lei presentato il 28 maggio 2020. Pare desumerne
Considerandi
implicitamente un impedimento al pignoramento.
2.1
Misconosce
tuttavia che il ricorso in materia civile al Tribunale federale non
sospende né l’esecutività né il passaggio in giudicato della decisione
impugnata finché il giudice dell’istruzione non vi abbia conferito l’effetto sospensivo
(art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286, consid. 2.3), ciò che non risulta essere
il caso nella fattispecie. In altre parole, il ricorso in questione non osta al
pignoramento. In sé la censura è pertanto infondata.
2.2
Prima
di emettere l’avviso di pignoramento l’ufficio d’esecuzione deve esaminare d’ufficio
se l’opposizione interposta dall’escusso è stata rigettata e in quale misura.
Il proseguimento di un’esecuzione sospesa da opposizione è infatti nullo (DTF
142.
III 600 consid. 2.1; 130 III 398 consid. 1.2.2). Nel caso in esame, il
Pretore ha rigettato l’opposizione della ricorrente in via definitiva
limitatamente a fr. 76'755.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018. L’UE ha emesso l’avviso di
pignoramento per fr. 105'911.70 aggiungendo alla somma decisa dal Pretore,
come richiesto dall’escutente nella domanda di continuazione dell’esecuzione,
le spese giudiziarie stabilite in suo favore nella decisione del 15 marzo 2019,
pari a fr. 8'400.– per le ripetibili relative alla domanda principale e a fr. 2'750.–
per le spese processuali riferite alla domanda riconvenzionale (fr. 5'500.–/2,
v. sopra ad B), oltre alle ripetibili attribuite dalla seconda Camera civile,
di fr. 6'000.–.
Sennonché tali spese, per
evidenti motivi cronologici, non fanno parte delle somme indicate nel precetto
esecutivo e non sono considerate dalla giurisprudenza come spese esecutive nel
senso dell’art. 68 LEF – a differenza delle spese e ripetibili stabilite in
cause a procedura sommaria
previste dalla LEF (come l’azione di rigetto dell’opposizione a tenore degli
art. 80 segg. LEF) –, sicché non possono essere aggiunte all’importo della
pretesa posta in esecuzione (DTF 119 III 65 segg.).
2.3
Il pignoramento può quindi
essere eseguito solo fino a concorrenza di fr. 76'755.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° gennaio 2018, ad esclusione delle spese di fr. 17'150.–
(fr. 8'400.– + fr. 2'750.– + fr. 6'000.–) prese in conto dall’UE.
Il ricorso va di conseguenza accolto in questi limiti. Contrariamente a quanto
crede l’escutente, secondo la giurisprudenza appena citata la debitrice è
infatti legittimata a pretendere che la creditrice promuova un’ulteriore
esecuzione per l’incasso dei fr. 17'150.–. Non è d’altronde di rilievo che
la somma di fr. 105'911.70 calcolata dall’UE non esorbiti da quella di fr. 200'000.– oggetto
del precetto esecutivo, perché l’opposizione è stata rigettata per soli fr. 76'755.–.
3.
La
ricorrente si prevale anche della nullità dell’esecuzione, sulla scorta di una
decisione della Pretura penale del 1° luglio 2020, con cui una dipendente dell’escutente
e il presidente del consiglio d’amministrazione sono stati condannati per
coazione proprio in connessione con l’esecuzione in questione. Il giudice
penale non ne ha però accertato la nullità e la ricorrente non ha sollevato l’eccezione
di nullità nella procedura di merito, benché i fatti penalmente rilevanti si
siano verificati (tra il 13 e il 18 dicembre 2017) già prima dell’inoltro dell’azione
civile. Le autorità esecutive (l’UE e la CEF) sono pertanto vincolate dalla
decisione con cui il Pretore del Distretto di Lugano ha accertato l’esistenza
del credito, che si fonda del resto su un motivo (la violazione di un
divieto di concorrenza) non specificatamente discusso in sede penale e giunge a
ridimensionare l’importo del credito vantato dall’escutente. La pretesa nullità
dell’esecuzione è pertanto tutto tranne che manifesta, perlomeno dopo l’emanazione
della decisione del giudice civile competente. Su questo punto il ricorso va
integralmente respinto.
4.
La
ricorrente evoca infine vagamente la possibile decadenza del sequestro ottenuto
dalla PI 1, ma non formula alcuna
conclusione al riguardo. La censura si avvera così irricevibile.
5.
Con
l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di revoca dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto,
nel senso che il pignoramento è limitato a fr. 76'755.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2018.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– avv.
;
– avv.
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.