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Decisione

15.2020.129

Inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore. Spostamento dei beni inventariati nei nuovi locali presi in locazione dal debitore dopo lo sfratto

8 febbraio 2021Italiano8 min

locali adibiti a parco divertimenti dati in locazione alla RI 1 in via __________.

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.129

Lugano

8 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 16 novembre 2020 della

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la decisione del 3 novembre 2020 con cui ha implicitamente

respinto la richiesta della ricorrente di porre in sicurezza, autorizzandola a

spostarli in altri locali da lei presi in locazione, i beni oggetto dell’inventario

n. __________ a tutela del diritto di ritenzione del locatore eseguito il 24

agosto 2020 a favore della

PI 1,

(patrocinata dall’avv. dott. PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A domanda della locatrice PI 1, il 24 agosto 2020 l’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto all’allestimento del­l’inventario

degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione della richiedente arredanti i

locali adibiti a parco divertimenti dati in locazione alla RI 1 in via __________.

Sono stati inventariati diversi giochi, mobili di arredamento, così come un

impianto elettrico e un climatizzatore (poi rivendicati dalla procedente) per

un valore di stima di fr. 125'680.– complessivi, tra cui un “Soft Play equipment”

(struttura di gioco in gomma con va-sche, palline e scivoli) valutato in fr. 70'000.–.

Il credito vantato dall’escutente ammonta a fr. 71'727.07 per le pigioni

scadute dei tre primi trimestri del 2020 e di fr. 37'641.15 per la pigione

in corso dell’ultimo trimestre.

B. A

fronte dell’obbligo di abbandonare i locali locati entro il 31 ottobre 2020 a

seguito della disdetta del contratto di locazione, la RI 1 ha chiesto all’UE

con scritto del 30 ottobre 2020 di adottare misure cautelari giusta l’art. 98

LEF atte a mettere in sicurezza i beni inventariati e a permetterle di

continuare a fruirne, prendendoli in custodia o depositandoli momentaneamente

in un locale individuato da lei presso il Centro commerciale amministrativo __________

a __________. Ha altresì postulato un intervento dell’UE atto in ogni caso “a puntualizzare nel dettaglio tutti i beni

inventariati in modo tale da garantire la necessaria precisione circa il loro

contenuto”, ritenendolo responsabile per eventuali

danni arrecati alle parti.

C. Nella

sua risposta del 3 novembre 2020, l’UE ha precisato che nessuna domanda formale

era stata presentata prima di quella del 30 ottobre 2020, che i beni in

questione erano indicati nel dettaglio nell’inventario, che in assenza di

ricorso essi risultavano pignorabili e che un collocamento o un deposito dei

beni in custodia presso l’escussa o un terzo era ipotizzabile solo dopo il

definitivo rigetto delle opposizioni alle (due) esecuzioni di convalida dell’in­ventario

o previa autorizzazione della procedente.

D. Con

ricorso del 16 novembre 2020, la RI 1 chiede che tutti i beni inventariati

siano lasciati in sua custodia e possesso e ch’essa possa prelevarli e

utilizzarli a condizione di firmare una dichiarazione in cui siano indicati l’indirizzo

esatto del nuovo luogo di deposito e il divieto, con comminatoria delle

sanzioni penali previste dall’art. 169 CP, di poi allontanare gli oggetti prima

che sia pagato il credito o fornite garanzie sufficienti.

E. Nelle

osservazioni rispettivamente del 25 e 30 novembre 2020, sia l’PI 1 sia l’UE hanno

postulato l’integrale reiezione del ricorso.

F. Con

replica spontanea del 9 dicembre 2020 e duplica spontanea del 15 gennaio 2021, le

parti hanno ribadito le proprie conclusioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 5 novembre 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF).

2. La

ricorrente fa valere che i beni inventariati sono indispensabili alla propria

attività e che senza di essi è destinata al fallimento. Critica la motivazione

dell’UE, secondo cui misure cautelari nel senso dell’art. 98 LEF sono possibili

solo dopo il rigetto dell’oppo­sizione all’esecuzione di convalida dell’inventario,

rilevando che la ratio della giurisprudenza federale citata dall’organo

esecutivo è la tutela degli interessi dell’escusso, che deve poter mantenere il

possesso dei beni inventariati prima che la pretesa del procedente sia

verificata da un giudice. Non riguarda pertanto il caso in cui, come nella

fattispecie, è il debitore medesimo a chiedere l’ema­nazione di una misura

Considerandi

cautelare, volta a garantire che dopo la riconsegna dei locali in seguito alla

disdetta del contratto di locazione, gli oggetti non vengano lasciati alla

libera mercé del creditore. A mente della ricorrente, il proprio interesse,

tutelato dalla giurisprudenza, impone l’adozione di una misura cautelare, anche

perché, come risulta dallo stesso verbale d’inventario, i beni inventariati

sono stati posti sotto la sua responsabilità. Chiede pertanto ch’essi siano

lasciati in custodia e possesso suo, con l’impegno a indicare l’indirizzo

esatto del nuovo luogo di deposito e a poi non allontanarli prima del pagamento

del credito o della fornitura di adeguate garanzie.

3.

Il

ricorso poggia su un equivoco. La ratio dell’art. 98 LEF è di garantire che i beni

mobili pignorati non vengano alienati, distratti o distrutti prima della loro

realizzazione a favore dei creditori (de

Gottrau in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 98 LEF). Le misure cautelari tutelano quindi principalmente gli interessi di

questi ultimi e solo indirettamente quelli del debitore, limitatamente alla

riduzione del suo debito grazie alla realizzazione dei beni pignorati.

4.

L’inventario

a tutela del diritto di ritenzione del locatore ha gli effetti di un

pignoramento (DTF 146 III 309 consid. 2.3.4; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 283

LEF; Stoffel/Oulevey in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.

38.

ad art. 283 LEF). Il debitore non può quindi disporre dei beni

inventariati senza autorizzazione dell’ufficiale (art. 96 cpv. 1 LEF). Gli è in

particolare fatto divieto di traslocare i beni inventariati (Gilliéron, op.

cit., n. 42 ad art. 283, con riferimento al modulo n. 40)

e in caso d’inosservanza il creditore può esigere di far reintegrare i beni nei

locali appigionati (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 283; Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 39 ad art.

283).

4.1

Il

divieto di disporre dell’art. 96 LEF non è però assoluto: l’ufficiale può

autorizzare l’escusso a disporre dei beni pignorati giuridicamente o

materialmente (ad esempio affidandogliene la gestione) qualora l’autorizzazione

non sia suscettibile di ledere i diritti dei creditori (de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 6 ad art. 96 LEF). La stessa

eccezione vale anche per i beni inventariati a tutela del diritto di ritenzione

del locatore dal momento che l’inventario ha gli effetti di un pignoramento

(sopra consid. 4).

4.2

Nel

caso in esame l’UE ha ritenuto di non essere abilitato a collocare i beni

inventariati in custodia dell’escusso (o di un terzo) pri­ma del rigetto

definitivo dell’eventuale opposizione. La giurisprudenza citata in appoggio

alla sua decisione (sentenza della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015 consid. 6,

che rinvia alla DTF 127 III 112 consid. 3) riguarda però

la questione delle misure conservative giusta l’art. 98 LEF, ossia misure a

tutela degli interessi del creditore. Non si confà al caso in rassegna, in cui

si pone invece il problema degli interessi della debitrice (sopra consid. 3),

che andava analizzato sotto il profilo dell’art. 96 LEF (sopra consid. 4.1).

Tale

esame spetta in prima battuta all’UE. Anche se l’autorità di vigilanza è

autorizzata a riformare le decisioni degli uffici d’esecuzione (art. 21 LEF)

anche dal punto di vista dell’opportunità (art. 17 cpv. 1 LEF), nel caso

specifico l’eventuale autorizzazione al trasferimento degli oggetti

inventariati in nuovi locali presuppone il preventivo accertamento delle

condizioni in cui potrebbe avvenire tale trasferimento (in punto al trasporto,

all’assicurazione dei beni trasferiti e alla sicurezza dei locali di

destinazione) e alla predisposizione di un’adeguata sorveglianza da parte dello

stesso UE, che deve inoltre vegliare al mantenimento del diritto di ritenzione

dell’escutente con un’adeguata informazione del nuovo locatore (v. art. 268a

cpv. 1 CO). Risulta così opportuno retrocedere gli atti all’UE affinché abbia a

riesaminare la domanda della ricorrente ai sensi delle considerazioni appena

espresse.

5.

Tutta

la (lunga) discussione delle parti sulle condizioni della locazione (pretesi

difetti, ammontare della pigione, compensazione, reciproche manchevolezze,

ecc.) esula del tutto dall’oggetto del ricorso, limitato alla questione

dell’uso dei beni inventariati dopo la fine del contratto. Sfugge di

conseguenza all’esame di questa Camera.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la causa è

retrocessa all’Ufficio d’esecuzione di Lugano perché abbia a riesa-minare la

domanda della ricorrente ai sensi del considerando 4.2.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– avv.

;

– avv.

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.