15.2020.129
Inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore. Spostamento dei beni inventariati nei nuovi locali presi in locazione dal debitore dopo lo sfratto
8 febbraio 2021Italiano8 min
locali adibiti a parco divertimenti dati in locazione alla RI 1 in via __________.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.129
Lugano
8 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 16 novembre 2020 della
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione del 3 novembre 2020 con cui ha implicitamente
respinto la richiesta della ricorrente di porre in sicurezza, autorizzandola a
spostarli in altri locali da lei presi in locazione, i beni oggetto dell’inventario
n. __________ a tutela del diritto di ritenzione del locatore eseguito il 24
agosto 2020 a favore della
PI 1,
(patrocinata dall’avv. dott. PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A domanda della locatrice PI 1, il 24 agosto 2020 l’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto all’allestimento dell’inventario
degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione della richiedente arredanti i
locali adibiti a parco divertimenti dati in locazione alla RI 1 in via __________.
Sono stati inventariati diversi giochi, mobili di arredamento, così come un
impianto elettrico e un climatizzatore (poi rivendicati dalla procedente) per
un valore di stima di fr. 125'680.– complessivi, tra cui un “Soft Play equipment”
(struttura di gioco in gomma con va-sche, palline e scivoli) valutato in fr. 70'000.–.
Il credito vantato dall’escutente ammonta a fr. 71'727.07 per le pigioni
scadute dei tre primi trimestri del 2020 e di fr. 37'641.15 per la pigione
in corso dell’ultimo trimestre.
B. A
fronte dell’obbligo di abbandonare i locali locati entro il 31 ottobre 2020 a
seguito della disdetta del contratto di locazione, la RI 1 ha chiesto all’UE
con scritto del 30 ottobre 2020 di adottare misure cautelari giusta l’art. 98
LEF atte a mettere in sicurezza i beni inventariati e a permetterle di
continuare a fruirne, prendendoli in custodia o depositandoli momentaneamente
in un locale individuato da lei presso il Centro commerciale amministrativo __________
a __________. Ha altresì postulato un intervento dell’UE atto in ogni caso “a puntualizzare nel dettaglio tutti i beni
inventariati in modo tale da garantire la necessaria precisione circa il loro
contenuto”, ritenendolo responsabile per eventuali
danni arrecati alle parti.
C. Nella
sua risposta del 3 novembre 2020, l’UE ha precisato che nessuna domanda formale
era stata presentata prima di quella del 30 ottobre 2020, che i beni in
questione erano indicati nel dettaglio nell’inventario, che in assenza di
ricorso essi risultavano pignorabili e che un collocamento o un deposito dei
beni in custodia presso l’escussa o un terzo era ipotizzabile solo dopo il
definitivo rigetto delle opposizioni alle (due) esecuzioni di convalida dell’inventario
o previa autorizzazione della procedente.
D. Con
ricorso del 16 novembre 2020, la RI 1 chiede che tutti i beni inventariati
siano lasciati in sua custodia e possesso e ch’essa possa prelevarli e
utilizzarli a condizione di firmare una dichiarazione in cui siano indicati l’indirizzo
esatto del nuovo luogo di deposito e il divieto, con comminatoria delle
sanzioni penali previste dall’art. 169 CP, di poi allontanare gli oggetti prima
che sia pagato il credito o fornite garanzie sufficienti.
E. Nelle
osservazioni rispettivamente del 25 e 30 novembre 2020, sia l’PI 1 sia l’UE hanno
postulato l’integrale reiezione del ricorso.
F. Con
replica spontanea del 9 dicembre 2020 e duplica spontanea del 15 gennaio 2021, le
parti hanno ribadito le proprie conclusioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 5 novembre 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2. La
ricorrente fa valere che i beni inventariati sono indispensabili alla propria
attività e che senza di essi è destinata al fallimento. Critica la motivazione
dell’UE, secondo cui misure cautelari nel senso dell’art. 98 LEF sono possibili
solo dopo il rigetto dell’opposizione all’esecuzione di convalida dell’inventario,
rilevando che la ratio della giurisprudenza federale citata dall’organo
esecutivo è la tutela degli interessi dell’escusso, che deve poter mantenere il
possesso dei beni inventariati prima che la pretesa del procedente sia
verificata da un giudice. Non riguarda pertanto il caso in cui, come nella
fattispecie, è il debitore medesimo a chiedere l’emanazione di una misura
Considerandi
cautelare, volta a garantire che dopo la riconsegna dei locali in seguito alla
disdetta del contratto di locazione, gli oggetti non vengano lasciati alla
libera mercé del creditore. A mente della ricorrente, il proprio interesse,
tutelato dalla giurisprudenza, impone l’adozione di una misura cautelare, anche
perché, come risulta dallo stesso verbale d’inventario, i beni inventariati
sono stati posti sotto la sua responsabilità. Chiede pertanto ch’essi siano
lasciati in custodia e possesso suo, con l’impegno a indicare l’indirizzo
esatto del nuovo luogo di deposito e a poi non allontanarli prima del pagamento
del credito o della fornitura di adeguate garanzie.
3.
Il
ricorso poggia su un equivoco. La ratio dell’art. 98 LEF è di garantire che i beni
mobili pignorati non vengano alienati, distratti o distrutti prima della loro
realizzazione a favore dei creditori (de
Gottrau in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 98 LEF). Le misure cautelari tutelano quindi principalmente gli interessi di
questi ultimi e solo indirettamente quelli del debitore, limitatamente alla
riduzione del suo debito grazie alla realizzazione dei beni pignorati.
4.
L’inventario
a tutela del diritto di ritenzione del locatore ha gli effetti di un
pignoramento (DTF 146 III 309 consid. 2.3.4; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 283
LEF; Stoffel/Oulevey in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n.
38.
ad art. 283 LEF). Il debitore non può quindi disporre dei beni
inventariati senza autorizzazione dell’ufficiale (art. 96 cpv. 1 LEF). Gli è in
particolare fatto divieto di traslocare i beni inventariati (Gilliéron, op.
cit., n. 42 ad art. 283, con riferimento al modulo n. 40)
e in caso d’inosservanza il creditore può esigere di far reintegrare i beni nei
locali appigionati (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 283; Stoffel/Oulevey, op. cit., n. 39 ad art.
283).
4.1
Il
divieto di disporre dell’art. 96 LEF non è però assoluto: l’ufficiale può
autorizzare l’escusso a disporre dei beni pignorati giuridicamente o
materialmente (ad esempio affidandogliene la gestione) qualora l’autorizzazione
non sia suscettibile di ledere i diritti dei creditori (de Gottrau in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 6 ad art. 96 LEF). La stessa
eccezione vale anche per i beni inventariati a tutela del diritto di ritenzione
del locatore dal momento che l’inventario ha gli effetti di un pignoramento
(sopra consid. 4).
4.2
Nel
caso in esame l’UE ha ritenuto di non essere abilitato a collocare i beni
inventariati in custodia dell’escusso (o di un terzo) prima del rigetto
definitivo dell’eventuale opposizione. La giurisprudenza citata in appoggio
alla sua decisione (sentenza della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015 consid. 6,
che rinvia alla DTF 127 III 112 consid. 3) riguarda però
la questione delle misure conservative giusta l’art. 98 LEF, ossia misure a
tutela degli interessi del creditore. Non si confà al caso in rassegna, in cui
si pone invece il problema degli interessi della debitrice (sopra consid. 3),
che andava analizzato sotto il profilo dell’art. 96 LEF (sopra consid. 4.1).
Tale
esame spetta in prima battuta all’UE. Anche se l’autorità di vigilanza è
autorizzata a riformare le decisioni degli uffici d’esecuzione (art. 21 LEF)
anche dal punto di vista dell’opportunità (art. 17 cpv. 1 LEF), nel caso
specifico l’eventuale autorizzazione al trasferimento degli oggetti
inventariati in nuovi locali presuppone il preventivo accertamento delle
condizioni in cui potrebbe avvenire tale trasferimento (in punto al trasporto,
all’assicurazione dei beni trasferiti e alla sicurezza dei locali di
destinazione) e alla predisposizione di un’adeguata sorveglianza da parte dello
stesso UE, che deve inoltre vegliare al mantenimento del diritto di ritenzione
dell’escutente con un’adeguata informazione del nuovo locatore (v. art. 268a
cpv. 1 CO). Risulta così opportuno retrocedere gli atti all’UE affinché abbia a
riesaminare la domanda della ricorrente ai sensi delle considerazioni appena
espresse.
5.
Tutta
la (lunga) discussione delle parti sulle condizioni della locazione (pretesi
difetti, ammontare della pigione, compensazione, reciproche manchevolezze,
ecc.) esula del tutto dall’oggetto del ricorso, limitato alla questione
dell’uso dei beni inventariati dopo la fine del contratto. Sfugge di
conseguenza all’esame di questa Camera.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza la causa è
retrocessa all’Ufficio d’esecuzione di Lugano perché abbia a riesa-minare la
domanda della ricorrente ai sensi del considerando 4.2.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– avv.
;
– avv.
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.