15.2020.13
Stato di riparto provvisorio. Impedimenti a procedervi. Azione di contestazione della graduatoria
14 luglio 2020Italiano16 min
confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 1'909'407.–, il 1° settembre 2010 l’Ufficio
Source ti.ch
Incarti n.
15.2020.13
15.2020.17
15.2020.18
Lugano
14 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Bozzini
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 30 gennaio 2020 della
RI 1
(patrocinata dall’avv. PR 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro lo stato di riparto provvisorio emesso il 21 gennaio 2020 nelle
esecuzioni n. __________4 e __________6 promosse rispettivamente dalla
ricorrente e da
RI 2,
(patrocinata dall’avv. PR 2, )
nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’avv. PA 2, )
e sui ricorsi del 31 gennaio 2020 di PI 1 (inc. 15.2020.17) e della
moglie RI 2 (inc. 15.2020.18) avverso lo stesso stato di riparto provvisorio;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________4 promossa dalla società panamense RI 1 (in seguito “RI 1”) nei
confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 1'909'407.–, il 1° settembre 2010 l’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato diversi beni, tra cui il ricavo di fr. 2'028'000.–
relativo alla vendita della particella n. __________
RFD di __________ e le
particelle n. __________ e __________ RFD di __________,
indicando nel relativo verbale che gli stessi sono oggetto di sequestro penale
ordinato dal Ministero pubblico del Canton Ticino in un procedimento aperto
contro l’escusso.
B. Il
4 ottobre 2010 l’UE ha inviato alle parti il verbale di pignoramento, che
menziona anche la partecipazione della moglie dell’escusso, PI 2, quale creditrice pignorante per una pretesa di fr. 1'647'931.20
(esecuzione n. __________6).
C. Il
3 maggio 2012 l’Ufficio ha realizzato le particelle n. __________ e __________
per fr. 1'200'000.–, che in parte sono serviti a pagare i crediti ipotecari e le spese, mentre la rimanenza è stata
tenuta a disposizione del Ministero pubblico in quanto oggetto di sequestro
penale.
D. L’11
ottobre 2019 l’UE ha proceduto a un nuovo pignoramento (provvisorio) a favore della
RI 1 relativamente a un’ulteriore esecuzione (__________1) promossa nei
confronti di PI 1 a convalida del sequestro n. __________. La RI 1 vi partecipa
pure in via provvisoria in ragione dei sequestri n. __________ e __________ decretati
a suo favore. L’UE ha in particolare
pignorato nuovamente la somma di fr. 2'028'000.– relativa alla
vendita della particella n. __________ RFD di __________ e la rimanenza di fr. 427'749.–
del ricavo dalla vendita dei fondi n. __________ e __________ già menzionati,
nonché ulteriori fr. 270'955.27 depositati su un conto bancario intestato
al Ministero pubblico, anch’essi oggetto di sequestro penale.
E. Il
19 dicembre 2019 il Ministero pubblico ha dissequestrato i predetti averi,
ordinando alla B__________, presso la quale erano depositati, di bonificarli
sul conto dell’UE, compresi gli interessi e dedotte eventuali spese di chiusura
dei conti.
F. Ricevuti
in totale fr. 2'739'889.13, tenuto conto delle spese esecutive di fr. 1'063.90
il 21 gennaio 2020 l’UE ha allestito il seguente stato di riparto provvisorio:
Riparto ai creditori
Saldo
Quota riparto:
esecuzione n. __________4
(pignoramento definitivo)
RI 1 – __________
rappr. __________
__________ – __________
CHF. 3'392'832.45
CHF. 1'451'577.37
esecuzione n. __________6
(pignoramento definitivo)
RI 2, __________
rappr. da PR 2, __________
__________
CHF. 2'970'994.90
CHF. 1'287'247.86
TOTALE
CHF. 2'738'825.23
G. Con
ricorso del 30 gennaio 2020 la RI 1 si aggrava contro il provvedimento appena citato, chiedendone, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, la modifica nel senso di
distribuire a essa fr. 1'460'204.67 e ad RI 2 nulla. In subordine la
ricorrente postula l’annullamento dello stato di riparto provvisorio e in via
ancor più subordinata la modifica nel senso di distribuire a essa fr. 1'460'204.67
e ad RI 2 fr. 1'278'620.56.
H. Il
31 gennaio 2020 il presidente di questa Camera ha sospeso l’esecuzione dello
stato di riparto provvisorio sino alla decisione sul ricorso.
I. Quello
stesso giorno anche PI 1 e RI 2 hanno presentato due distinti ricorsi contro lo
stesso provvedimento. Il primo postula che sia trattenuta in deposito la quota
spettante alla RI 1 fino all’evasione della causa di disconoscimento del debito
avviata nell’ambito dell’esecuzione n. __________, ma – a suo dire – avente per
oggetto il medesimo credito di cui all’__________4. La seconda formula la stessa domanda, oltre a chiedere a suo favore un dividendo di fr. 1'287'247.86.
L. Mediante
osservazioni del 14 febbraio 2020 la RI 1 domanda la reiezione dei ricorsi
appena menzionati. Con osservazioni dello stesso giorno PI 1 chiede la
reiezione del gravame della RI 1, mentre non si oppone all’accoglimento di
quello di RI 2. Quest’ultima, mediante osservazioni di stessa data, postula che
venga respinta l’impugnativa della RI 1 e sia accolta quella del marito. L’UE,
da parte sua, tramite osservazioni del 18 febbraio 2020, si è rimesso al
giudizio della Camera, pur ritenendo in sostanza di aver agito correttamente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla
procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti
davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione
o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento
di fatto dei ricorsi è il medesimo, avendo tutte le parti interessate impugnato
lo stesso provvedimento emesso nelle esecuzioni che le riguarda. Si giustifica
pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
2.
Interposti
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di
ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 23
gennaio 2020 per la RI 1 e RI 2 e il 27 gennaio 2020 per PI 1, i ricorsi
inviati il 30 daRI 1 e RI 2 e il 31 gennaio 2020 da PI 1 sono in linea di
principio ricevibili (art. 17 LEF).
3.
La
RI 1 si duole dello stato di riparto provvisorio, sostenendo che RI 2 non ha
diritto ad alcun importo, siccome entra in considerazione un’azione di
contestazione della graduatoria giusta l’art. 148 LEF. Fa valere in particolare
di aver già presentato un’azione revocatoria nei confronti della stessa, con la
quale ha chiesto di annullare l’asserito credito di partecipazione derivante
dalla contestata convenzione matrimoniale sottoscritta da PI 1 e RI 2 l’8
luglio 2004. A detta della RI 1, l’UE dovrebbe comunque versarle l’importo di
sua spettanza, RI 2 non avendo alcun titolo per contestare la partecipazione al
pignoramento della prima. In subordine, postula l’annullamento dello stato di
riparto provvisorio, ricordando che il Tribunale federale aveva stabilito nella
DTF 142 III 174 che non erano dati i presupposti per procedere a una
ripartizione provvisoria, perché era ancora sospesa la questione di sapere se
lo Stato, in virtù dei sequestri penali, avrebbe partecipato al pignoramento in
questione.
Nelle
proprie osservazioni, RI 2 ritiene che il ricorso della RI 1 debba essere respinto
già solo per il fatto che fa riferimento a questioni di merito, ovvero all’esistenza
della propria pretesa, ciò che, a suo dire, deve semmai essere oggetto di un’azione
di contestazione della graduatoria, indipendentemente dal fatto che il riparto
sia provvisorio o definitivo. Rileva pure che secondo la sentenza del 17 luglio
2019.
della Corte di appello e di revisione penale PI 1 non è stato condannato
al pagamento di alcun risarcimento equivalente, sicché non sussiste più alcun
impedimento a procedere al riparto provvisorio.
Da
parte sua, PI 1 si oppone anch’esso al ricorso, osservando che il credito della
RI 1 non può essere ritenuto in alcun modo definitivo, avendo egli introdotto
un’azione di disconoscimento del debito. Reputa per contro che il credito di
sua moglie sia definitivo e che tutti gli argomenti ricorsuali sollevati in
proposito dalla RI 1 riguardino questioni di merito che esulano dalla
competenza delle autorità esecutive.
4.
Nel
suo ricorso RI 2 fa valere che, contrariamente a quanto indicato nella
decisione impugnata, il pignoramento eseguito a favore dell’esecuzione n. __________4
dev’essere considerato tuttora come provvisorio anziché definitivo, dal momento
che per lo stesso (contestato) credito fondato sullo stesso (contestato)
riconoscimento di debito la RI 1 ha pure avviato l’esecuzione n. __________1
contro PI 1, la quale è però attualmente sospesa da un’azione di
disconoscimento del debito giusta l’art. 83 cpv. 2 LEF presso la Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. __________). A suo parere, l’esito di tale
azione avrà forza di cosa giudicata anche al di fuori della procedura per cui è
stata promossa, ragione per cui rende provvisorio pure il pignoramento oggetto
dell’impugnativa e osta dunque all’esecuzione del riparto provvisorio a
favore della RI 1.
Nel
proprio gravame PI 1 solleva la medesima censura appena esposta, chiedendo che
l’UE trattenga in deposito la quota di riparto spettante alla RI 1 fino all’evasione
della causa di disconoscimento del debito.
Dal
suo canto, nelle osservazioni ai predetti ricorsi la RI 1 fa valere che l’azione
di disconoscimento in questione riguarda unicamente l’esecuzione n. __________1,
motivo per cui non ha per effetto di ostacolare il corso dell’esecuzione n. __________4.
Essa è quindi del parere che il pignoramento eseguito a suo favore nell’ambito
di tale esecuzione sia senz’altro definitivo, motivo per cui un “congelamento”
della sua quota non può entrare in linea di conto. Aggiunge pure di aver
introdotto il 12 febbraio 2020 nei confronti di RI 2 un’azione di contestazione
dello stato di riparto provvisorio giusta l’art. 148 LEF, la quale è
attualmente sospesa dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
(inc. OR.2020.28), in attesa del passaggio in giudicato della decisione nella
presente causa.
5.
Questione
cardine sollevata dai ricorsi al vaglio è sapere in sostanza se vi siano
impedimenti a procedere a una ripartizione provvisoria nel gruppo costituito
delle esecuzioni n. __________4 e __________6.
5.1
Giusta
l’art. 144 LEF, la ripartizione ha luogo tosto che siano realizzati tutti i
beni colpiti da un medesimo pignoramento (cpv. 1). Si possono fare anche prima
delle ripartizioni provvisorie (cpv. 2). Presupposto fondamentale per
procedere a un riparto provvisorio è che il numero dei creditori partecipanti e
i loro crediti siano conosciuti. Non deve sussistere il pericolo che la ripartizione
provvisoria possa intralciare la distribuzione finale (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 4 ad § 29), in particolare per quanto riguarda il pagamento integrale dei crediti
privilegiati prima di versamenti ai creditori chirografari. Una ripartizione
provvisoria non entra dunque in considerazione se ad esempio sono ancora pendenti
i termini per la partecipazione al pignoramento (art. 110 e segg. LEF),
pignoramenti provvisori (art. 83 LEF), rivendicazioni (art. 106 e segg. LEF) –
ammesse fino alla ripartizione del ricavo dalla realizzazione dei beni
pignorati (art. 106 cpv. 2 LEF) – o azioni di contestazione della graduatoria
(art. 148 LEF). Sino al chiarimento di tali questioni non è invero possibile
stabilire definitivamente a quanto ammonta il ricavo, né se e in quale misura
quest’ultimo dev’essere ripartito a favore di eventuali titolari di diritti di
pegno oppure se non vi abbiano diritto soltanto singoli creditori privilegiati (Stöckli/Possa
in: SchKG,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 144 LEF; Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 17 ad art.
144.
LEF; Schöniger in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 88 ad art. 144 LEF; Rey-Mermet in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 11-13 ad art. 144 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 18-19 ad
art. 144 LEF). Se, com’è generalmente il
caso, la graduatoria non è ancora stata depositata, anche semplici contestazioni
di crediti che potrebbero poi sfociare in cause di contestazione della
graduatoria ostano a una siffatta distribuzione, fatta comunque salva la
possibilità di deposito del dividendo spettante ai crediti contestati in
analogia con quanto stabilito dall’art. 144 cpv. 5 LEF per i crediti a
beneficio di un pignoramento provvisorio (Schöniger, op. cit., n.
88-89 ad art. 144; Schmid, op. cit. loc.
cit.; Rey-Mermet, op. cit., n. 11 ad art. 144).
5.2
Nel
caso in rassegna, va anzitutto costatato che, come emerge dall’estratto della
sentenza della Corte di appello e di revisione penale (CARP) del 17 luglio 2019
(doc. 3 allegato alle osservazioni di RI 2 al ricorso della RI 1), PI 1 non è
stato condannato al pagamento di alcun risarcimento equivalente a favore dello
Stato, ciò che la RI 1 non contesta. Non sussiste più quindi l’impedimento
rilevato dal Tribunale federale nella sentenza del 15 gennaio 2016, secondo cui
allora non era possibile procedere a un riparto provvisorio, siccome anche
lo Stato partecipava di diritto al pignoramento in via provvisoria, in
applicazione analogica dell’art. 281 LEF, per un credito risarcitorio giusta l’art.
71.
cpv. 1 CP (DTF 142 III 180 consid. 3.4.2), che all’epoca non era ancora stato determinato in via
definitiva, ma la cui sorte, alla luce della sentenza della CARP,
è ora chiara. Ne consegue che la censura sollevata al riguardo dalla RI 1
risulta infondata.
5.3
Per
quanto attiene all’azione di disconoscimento del debito pendente, che PI 1 e RI
2.
fanno valere come ulteriore impedimento al
riparto provvisorio a favore della RI 1, basti dire ch’essa concerne in realtà
l’esecuzione n. __________1,
la quale non fa parte del gruppo formato dalle esecuzioni n. __________4 e __________6) per cui l’UE ha allestito lo stato di riparto
provvisorio impugnato. Non avendo presentato un’analoga azione nell’ambito
dell’esecuzione n. __________4, dopo che l’opposizione interpostavi è stata
rigetta in via provvisoria il 18 dicembre 2009 il pignoramento eseguito dall’Ufficio a favore di quest’ultima il 1° settembre
2010.
è dunque definitivo, a prescindere dal fatto che le due esecuzioni in
questione riguardino verosimilmente lo stesso credito, giacché la RI 1 non lo
contesta.
5.3.1
È
ad ogni modo salva la facoltà per PI 1, se dovesse veder accolta l’azione di
disconoscimento di debito nell’esecuzione n. __________1,
di chiedere al giudice del foro dell’esecuzione di annullare l’esecuzione n. __________4 in base alla decisione di disconoscimento del debito e alla prova
documentale dell’identità del credito posto in ambedue le esecuzioni (art. 85
LEF). Ad onta del suo testo l’art. 85 LEF permette infatti, “in ogni tempo” (dalla
notifica del precetto esecutivo [cfr. art. 85a cpv. 1 nLEF] allo
stadio della ripartizione nell’esecuzione speciale o dell’apertura del
fallimento [DTF 140 III 43 segg. consid. 3.2]), di far annullare
le esecuzioni non solo estinte bensì anche
inesistenti (DTF 140 III 45 consid. 3.3.1 e i rinvii; sentenza della CEF
14.2015
22 dell’11 maggio 2015 consid. 5), in particolare sulla scorta
di una decisione di merito (DTF 110 II 357 consid. 2/a, citata da Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 85 LEF:
nella fattispecie si trattava invero di una sentenza di accertamento dell’inesistenza
di debito in procedura ordinaria, ma non vi sono validi motivi per non
estenderne la portata alle decisioni di disconoscimento di debito giusta l’art.
83.
cpv. 2 LEF).
Qualora
la distribuzione a favore del gruppo formato dalle esecuzioni n. __________4 e __________6) dovesse invece intervenire prima dell’ipotetico
accoglimento dell’azione di disconoscimento di debito, rimarrebbe comunque a PI
1.
la via dell’azione di ripetizione per indebito pagamento (art. 86 LEF),
mentre in caso di reiezione dell’azione egli potrebbe, al fine di evitare di
pagare due volte, introdurre l’azione di annullamento dell’esecuzione n. __________1
a norma dell’art. 85 LEF, sostenendo che il debito si è estinto mediante
pagamento della prima esecuzione o che il ricavo realizzato in quest’ultima
copre la pretesa dell’escutente (Gilliéron,
op. cit., n. 33 ad art. 85 LEF).
5.3.2
In
altre parole, l’azione di disconoscimento di debito non costituisce un motivo perentorio
di sospendere la ripartizione nelle altre esecuzioni che non ne sono oggetto.
5.4
Va
infine rilevato che con le osservazioni ai ricorsi dei coniugi RI 2, la RI 1 ha
dimostrato di aver introdotto un’azione di contestazione della graduatoria
giusta l’art. 148 LEF nei confronti di RI 2 avente per oggetto la graduatoria
implicitamente contenuta nello stato di riparto provvisorio impugnato (v. art.
146.
cpv. 1 LEF), sicché, come esposto sopra (consid. 5.1), è dato un
impedimento a procedere a una ripartizione provvisoria, l’esito dell’azione in
questione potendo condurre finanche a escludere il credito di RI 2. Di
conseguenza, sebbene per altre ragioni, il ricorso della RI 1 va accolto limitatamente
alla domanda formulata in via subordinata (v. petitum n. III/1 del
ricorso), mentre i gravami di PI 1 e RI 2 sono da respingere.
6.
A
scanso di equivoci, l’UE va reso attento al fatto che non tutte le somme girate
dal Ministero pubblico sul suo conto sono oggetto del pignoramento eseguito il
1° settembre 2010 a favore delle esecuzioni n. __________4 e __________.
L’importo di fr. 270'955.27 è stato
infatti pignorato (provvisoriamente) soltanto l’11 ottobre 2019 a favore
dell’esecuzione n. __________1, avviata dalla RI 1 a convalida del sequestro n.
__________. A tale pignoramento essa partecipa in via provvisoria anche per i
sequestri n. __________ e __________ (sopra, consid. D). Le esecuzioni n. __________4 e __________6 non fanno invece parte di tale gruppo. L’UE ne
dovrà tenere conto in occasione della futura ripartizione
provvisoria o definitiva da effettuarsi quando la contestazione della RI 1 sarà
stata definitivamente liquidata.
D’altronde,
ove il credito di RI 2 fosse confermato in tutto o in parte, l’UE dovrà calcolare
precisamente la percentuale del dividendo, ritenuto che, stante l’entità della
somma da ripartire, è necessaria una precisione di almeno 3 cifre decimali,
come dimostra la censura sollevata dalla RI 1 e rimasta incontestata dai
resistenti, secondo cui il suo credito rappresenta il 53.315%
della somma dei crediti e non il 53% calcolato dall’UE, che determina a suo
scapito e a favore di RI 2 una differenza di fr. 8'609.20 (la quale si
riduce a fr. 109.55 con un grado di precisione di 3 cifre decimali).
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso della RI 1 è accolto limitatamente alla domanda in via
subordinata (petitum n. III/1). Di conseguenza è annullato lo stato di
riparto provvisorio allestito dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a favore
delle esecuzioni n. __________4 e __________6.
2.
Il
ricorso di PI 1 è respinto.
3.
Il
ricorso di RI 2 è respinto.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
– avv.
;
– avv.
;
– avv. , , .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.