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Decisione

15.2020.13

Stato di riparto provvisorio. Impedimenti a procedervi. Azione di contestazione della graduatoria

14 luglio 2020Italiano16 min

confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 1'909'407.–, il 1° settembre 2010 l’Ufficio

Source ti.ch

Incarti n.

15.2020.13

15.2020.17

15.2020.18

Lugano

14 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Bozzini

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2020 della

RI 1

(patrocinata dall’avv. PR 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro lo stato di riparto provvisorio emesso il 21 gennaio 2020 nelle

esecuzioni n. __________4 e __________6 promosse rispettivamente dalla

ricorrente e da

RI 2,

(patrocinata dall’avv. PR 2, )

nei confronti di

PI 1,

(patrocinato dall’avv. PA 2, )

e sui ricorsi del 31 gennaio 2020 di PI 1 (inc. 15.2020.17) e della

moglie RI 2 (inc. 15.2020.18) avverso lo stesso stato di riparto provvisorio;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________4 promossa dalla società panamense RI 1 (in seguito “RI 1”) nei

confronti di PI 1 per l’incasso di fr. 1'909'407.–, il 1° settembre 2010 l’Ufficio

di esecuzione (UE) di Lugano ha pignorato diversi beni, tra cui il ricavo di fr. 2'028'000.–

relativo alla vendita della particella n. __________

RFD di __________ e le

particelle n. __________ e __________ RFD di __________,

indicando nel relativo verbale che gli stessi sono oggetto di sequestro penale

ordinato dal Ministero pubblico del Canton Ticino in un procedimento aperto

contro l’escusso.

B. Il

4 ottobre 2010 l’UE ha inviato alle parti il verbale di pignoramen­to, che

menziona anche la partecipazione della moglie dell’escus­­so, PI 2, quale creditrice pignorante per una pretesa di fr. 1'647'931.20

(esecuzione n. __________6).

C. Il

3 maggio 2012 l’Ufficio ha realizzato le particelle n. __________ e __________

per fr. 1'200'000.–, che in parte sono serviti a pagare i crediti ipotecari e le spese, mentre la rimanenza è stata

tenuta a disposizione del Ministero pubblico in quanto oggetto di sequestro

penale.

D. L’11

ottobre 2019 l’UE ha proceduto a un nuovo pignoramento (provvisorio) a favore della

RI 1 relativamente a un’ulteriore esecuzione (__________1) promossa nei

confronti di PI 1 a convalida del sequestro n. __________. La RI 1 vi partecipa

pure in via provvisoria in ragione dei sequestri n. __________ e __________ decretati

a suo favore. L’UE ha in particolare

pignorato nuovamente la somma di fr. 2'028'000.– relativa alla

vendita della particella n. __________ RFD di __________ e la rimanenza di fr. 427'749.–

del ricavo dalla vendita dei fondi n. __________ e __________ già menzionati,

nonché ulteriori fr. 270'955.27 depositati su un conto bancario intestato

al Ministero pubblico, anch’essi oggetto di sequestro penale.

E. Il

19 dicembre 2019 il Ministero pubblico ha dissequestrato i predetti averi,

ordinando alla B__________, presso la quale erano depositati, di bonificarli

sul conto dell’UE, compresi gli interessi e dedotte eventuali spese di chiusura

dei conti.

F. Ricevuti

in totale fr. 2'739'889.13, tenuto conto delle spese esecutive di fr. 1'063.90

il 21 gennaio 2020 l’UE ha allestito il seguente stato di riparto provvisorio:

Riparto ai creditori

Saldo

Quota riparto:

esecuzione n. __________4

(pignoramento definitivo)

RI 1 – __________

rappr. __________

__________ – __________

CHF. 3'392'832.45­

CHF. 1'451'577.37­

esecuzione n. __________6

(pignoramento definitivo)

RI 2, __________

rappr. da PR 2, __________

__________

CHF. 2'970'994.90­

CHF. 1'287'247.86­

TOTALE

CHF. 2'738'825.23­

G. Con

ricorso del 30 gennaio 2020 la RI 1 si aggrava contro il provvedimento appena citato, chiedendone, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, la modifica nel senso di

distribuire a essa fr. 1'460'204.67 e ad RI 2 nulla. In subordine la

ricorrente postula l’annullamento dello stato di riparto provvisorio e in via

ancor più subordinata la modifica nel senso di distribuire a essa fr. 1'460'204.67

e ad RI 2 fr. 1'278'620.56.

H. Il

31 gennaio 2020 il presidente di questa Camera ha sospeso l’e­­secuzione dello

stato di riparto provvisorio sino alla decisione sul ricorso.

I. Quello

stesso giorno anche PI 1 e RI 2 hanno presentato due distinti ricorsi contro lo

stesso provvedimento. Il primo postula che sia trattenuta in deposito la quota

spettante alla RI 1 fino all’evasione della causa di disconoscimento del debito

avviata nell’ambito dell’esecuzione n. __________, ma – a suo dire – avente per

oggetto il medesimo credito di cui all’__________4. La seconda formula la stessa domanda, oltre a chiedere a suo favore un dividendo di fr. 1'287'247.86.

L. Mediante

osservazioni del 14 febbraio 2020 la RI 1 domanda la reiezione dei ricorsi

appena menzionati. Con osservazioni dello stesso giorno PI 1 chiede la

reiezione del gravame della RI 1, mentre non si oppone all’accoglimento di

quello di RI 2. Quest’ultima, mediante osservazioni di stes­sa data, postula che

venga respinta l’impugnativa della RI 1 e sia accolta quella del marito. L’UE,

da parte sua, tramite osservazioni del 18 febbraio 2020, si è rimesso al

giudizio della Camera, pur ritenendo in sostanza di aver agito correttamente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla

procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione

o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento

di fatto dei ricorsi è il medesimo, avendo tutte le parti interessate impugnato

lo stesso provvedimento emesso nelle esecuzioni che le riguarda. Si giustifica

pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

2.

Interposti

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di

ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 23

gennaio 2020 per la RI 1 e RI 2 e il 27 gennaio 2020 per PI 1, i ricorsi

inviati il 30 daRI 1 e RI 2 e il 31 gennaio 2020 da PI 1 sono in linea di

principio ricevibili (art. 17 LEF).

3.

La

RI 1 si duole dello stato di riparto provvisorio, sostenendo che RI 2 non ha

diritto ad alcun importo, siccome entra in considerazione un’azione di

contestazione della graduatoria giusta l’art. 148 LEF. Fa valere in particolare

di aver già presentato un’azione revocatoria nei confronti della stessa, con la

quale ha chiesto di annullare l’asserito credito di partecipazione derivante

dalla contestata convenzione matrimoniale sottoscritta da PI 1 e RI 2 l’8

luglio 2004. A detta della RI 1, l’UE dovrebbe comunque versarle l’importo di

sua spettanza, RI 2 non avendo alcun titolo per contestare la partecipazione al

pignoramento della prima. In subordine, postula l’annullamento dello stato di

riparto provvisorio, ricordando che il Tribunale federale aveva stabilito nella

DTF 142 III 174 che non erano dati i presupposti per procedere a una

ripartizione provvisoria, perché era ancora sospesa la questione di sapere se

lo Stato, in virtù dei sequestri penali, avrebbe partecipato al pignoramento in

questione.

Nelle

proprie osservazioni, RI 2 ritiene che il ricor­so della RI 1 debba essere respinto

già solo per il fatto che fa riferimento a questioni di merito, ovvero all’esistenza

della propria pretesa, ciò che, a suo dire, deve semmai essere oggetto di un’a­­zione

di contestazione della graduatoria, indipendentemente dal fatto che il riparto

sia provvisorio o definitivo. Rileva pure che secondo la sentenza del 17 luglio

2019.

della Corte di appello e di revisione penale PI 1 non è stato condannato

al pagamento di alcun risarcimento equivalente, sicché non sussiste più alcun

impedimento a procedere al riparto provvisorio.

Da

parte sua, PI 1 si oppone anch’esso al ricorso, osservando che il credito della

RI 1 non può essere ritenuto in alcun modo definitivo, avendo egli introdotto

un’azione di disconoscimento del debito. Reputa per contro che il credito di

sua moglie sia definitivo e che tutti gli argomenti ricorsuali sollevati in

proposito dalla RI 1 riguardino questioni di merito che esulano dalla

competenza delle autorità esecutive.

4.

Nel

suo ricorso RI 2 fa valere che, contrariamente a quanto indicato nella

decisione impugnata, il pignoramento eseguito a favore dell’esecuzione n. __________4

dev’essere considerato tuttora come provvisorio anziché definitivo, dal momento

che per lo stesso (contestato) credito fondato sullo stesso (contestato)

riconoscimento di debito la RI 1 ha pure avviato l’ese­­cuzione n. __________1

contro PI 1, la quale è però attualmente sospesa da un’azione di

disconoscimento del debito giusta l’art. 83 cpv. 2 LEF presso la Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. __________). A suo parere, l’esito di tale

azione avrà forza di cosa giudicata anche al di fuori della procedura per cui è

stata promossa, ragione per cui rende provvisorio pure il pignoramento oggetto

dell’impugnativa e osta dunque all’e­­secuzione del riparto provvisorio a

favore della RI 1.

Nel

proprio gravame PI 1 solleva la medesima censura appena esposta, chiedendo che

l’UE trattenga in deposito la quota di riparto spettante alla RI 1 fino all’evasione

della causa di disconoscimento del debito.

Dal

suo canto, nelle osservazioni ai predetti ricorsi la RI 1 fa valere che l’azione

di disconoscimento in questione riguarda unicamente l’esecuzione n. __________1,

motivo per cui non ha per effetto di ostacolare il corso dell’esecuzione n. __________4.

Essa è quindi del parere che il pignoramento eseguito a suo favore nel­l’ambito

di tale esecuzione sia senz’altro definitivo, motivo per cui un “congelamento”

della sua quota non può entrare in linea di con­to. Aggiunge pure di aver

introdotto il 12 febbraio 2020 nei confronti di RI 2 un’azione di contestazione

dello stato di riparto provvisorio giusta l’art. 148 LEF, la quale è

attualmente sospesa dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

(inc. OR.2020.28), in attesa del passaggio in giudicato della decisione nella

presente causa.

5.

Questione

cardine sollevata dai ricorsi al vaglio è sapere in sostanza se vi siano

impedimenti a procedere a una ripartizione provvisoria nel gruppo costituito

delle esecuzioni n. __________4 e __________6.

5.1

Giusta

l’art. 144 LEF, la ripartizione ha luogo tosto che siano realizzati tutti i

beni colpiti da un medesimo pignoramento (cpv. 1). Si possono fare anche prima

delle ripartizioni provvisorie (cpv. 2). Presupposto fondamentale per

procedere a un riparto provvisorio è che il numero dei creditori partecipanti e

i loro crediti siano conosciuti. Non deve sussistere il pericolo che la ripartizione

provvisoria possa intralciare la distribuzione finale (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 4 ad § 29), in particolare per quanto riguarda il pagamento integrale dei crediti

privilegiati prima di versamenti ai creditori chirografari. Una ripartizione

provvisoria non entra dunque in considerazione se ad esempio sono ancora pendenti

i termini per la partecipazione al pignoramento (art. 110 e segg. LEF),

pignoramenti provvisori (art. 83 LEF), rivendicazioni (art. 106 e segg. LEF) –

ammesse fino alla ripartizione del ricavo dalla realizzazione dei beni

pignorati (art. 106 cpv. 2 LEF) – o azioni di contestazione della graduatoria

(art. 148 LEF). Sino al chiarimento di tali questioni non è invero possibile

stabilire definitivamente a quanto ammonta il ricavo, né se e in quale misura

quest’ultimo dev’essere ripartito a favore di eventuali titolari di diritti di

pegno oppure se non vi abbiano diritto soltanto singoli creditori privilegiati (Stöckli/Possa

in: SchKG,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 144 LEF; Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 17 ad art.

144.

LEF; Schöniger in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 88 ad art. 144 LEF; Rey-Mermet in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 11-13 ad art. 144 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 18-19 ad

art. 144 LEF). Se, com’è generalmente il

caso, la graduatoria non è ancora stata depositata, anche semplici contestazioni

di crediti che potrebbero poi sfociare in cause di contestazione della

graduatoria ostano a una siffatta distribuzione, fatta comunque salva la

possibilità di deposito del dividendo spettante ai crediti contestati in

analogia con quanto stabilito dall’art. 144 cpv. 5 LEF per i crediti a

beneficio di un pignoramento provvisorio (Schöniger, op. cit., n.

88-89 ad art. 144; Schmid, op. cit. loc.

cit.; Rey-Mermet, op. cit., n. 11 ad art. 144).

5.2

Nel

caso in rassegna, va anzitutto costatato che, come emerge dall’estratto della

sentenza della Corte di appello e di revisione penale (CARP) del 17 luglio 2019

(doc. 3 allegato alle osservazioni di RI 2 al ricorso della RI 1), PI 1 non è

stato condannato al pagamento di alcun risarcimen­to equivalente a favore dello

Stato, ciò che la RI 1 non contesta. Non sussiste più quindi l’impedimento

rilevato dal Tribunale federale nella sentenza del 15 gennaio 2016, secondo cui

allora non era possibile procedere a un riparto provvisorio, siccome anche

lo Stato partecipava di diritto al pignoramento in via provvisoria, in

applicazione analogica dell’art. 281 LEF, per un credito risarcitorio giusta l’art.

71.

cpv. 1 CP (DTF 142 III 180 consid. 3.4.2), che all’epoca non era ancora stato determinato in via

definitiva, ma la cui sorte, alla luce della sentenza della CARP,

è ora chiara. Ne consegue che la censura sollevata al riguardo dalla RI 1

risulta infondata.

5.3

Per

quanto attiene all’azione di disconoscimento del debito pendente, che PI 1 e RI

2.

fanno valere come ulteriore impedimento al

riparto provvisorio a favore della RI 1, basti dire ch’essa concerne in realtà

l’esecuzione n. __________1,

la quale non fa parte del gruppo formato dalle esecuzioni n. __________4 e __________6) per cui l’UE ha allestito lo stato di riparto

provvisorio impugnato. Non avendo presentato un’analoga azione nel­l’ambito

dell’esecuzione n. __________4, dopo che l’opposizione interpostavi è stata

rigetta in via provvisoria il 18 dicembre 2009 il pignoramento eseguito dall’Ufficio a favore di quest’ultima il 1° set­tembre

2010.

è dunque definitivo, a prescindere dal fatto che le due esecuzioni in

questione riguardino verosimilmente lo stesso credito, giacché la RI 1 non lo

contesta.

5.3.1

È

ad ogni modo salva la facoltà per PI 1, se dovesse veder accolta l’azione di

disconoscimento di debito nell’e­secuzione n. __________1,

di chiedere al giudice del foro dell’esecu­zione di annullare l’esecuzione n. __________4 in base alla decisione di disconoscimento del debito e alla prova

documentale dell’identità del credito posto in ambedue le esecuzioni (art. 85

LEF). Ad onta del suo testo l’art. 85 LEF permette infatti, “in ogni tempo” (dalla

notifica del precetto esecutivo [cfr. art. 85a cpv. 1 nLEF] allo

stadio della ripartizione nell’esecuzione speciale o dell’apertura del

fallimento [DTF 140 III 43 segg. consid. 3.2]), di far annullare

le esecuzioni non solo estinte bensì anche

inesistenti (DTF 140 III 45 consid. 3.3.1 e i rinvii; sentenza della CEF

14.2015

22 dell’11 maggio 2015 consid. 5), in particolare sulla scorta

di una decisione di merito (DTF 110 II 357 consid. 2/a, citata da Gillié­ron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 85 LEF:

nella fattispecie si trattava invero di una sentenza di accertamento dell’inesistenza

di debito in procedura ordinaria, ma non vi sono validi motivi per non

estenderne la portata alle decisioni di disconoscimento di debito giusta l’art.

83.

cpv. 2 LEF).

Qualora

la distribuzione a favore del gruppo formato dalle esecuzioni n. __________4 e __________6) dovesse invece intervenire prima dell’ipotetico

accoglimento dell’azione di disconoscimento di debito, rimarrebbe comunque a PI

1.

la via del­l’azione di ripetizione per indebito pagamento (art. 86 LEF),

mentre in caso di reiezione dell’azione egli potrebbe, al fine di evitare di

pagare due volte, introdurre l’azione di annullamento dell’ese­cuzione n. __________1

a norma dell’art. 85 LEF, sostenendo che il debito si è estinto mediante

pagamento della prima esecuzione o che il ricavo realizzato in quest’ultima

copre la pretesa dell’escu­tente (Gilliéron,

op. cit., n. 33 ad art. 85 LEF).

5.3.2

In

altre parole, l’azione di disconoscimento di debito non costituisce un motivo perentorio

di sospendere la ripartizione nelle altre esecuzioni che non ne sono oggetto.

5.4

Va

infine rilevato che con le osservazioni ai ricorsi dei coniugi RI 2, la RI 1 ha

dimostrato di aver introdotto un’azione di contestazione della graduatoria

giusta l’art. 148 LEF nei confronti di RI 2 avente per oggetto la graduatoria

implicitamente contenuta nello stato di riparto provvisorio impugnato (v. art.

146.

cpv. 1 LEF), sicché, come esposto sopra (consid. 5.1), è dato un

impedimento a procedere a una ripartizione provvisoria, l’esito dell’azione in

questione potendo condurre finanche a escludere il credito di RI 2. Di

conseguenza, sebbene per altre ragioni, il ricorso della RI 1 va accolto limitatamente

alla domanda formulata in via subordinata (v. petitum n. III/1 del

ricorso), mentre i gravami di PI 1 e RI 2 sono da respingere.

6.

A

scanso di equivoci, l’UE va reso attento al fatto che non tutte le somme girate

dal Ministero pubblico sul suo conto sono oggetto del pignoramento eseguito il

1° settembre 2010 a favore delle esecuzioni n. __________4 e __________.

L’importo di fr. 270'955.27 è stato

infatti pignorato (provvisoriamente) soltanto l’11 ottobre 2019 a favore

dell’esecuzione n. __________1, avviata dalla RI 1 a convalida del sequestro n.

__________. A tale pignoramento essa partecipa in via provvisoria anche per i

sequestri n. __________ e __________ (sopra, consid. D). Le esecuzioni n. __________4 e __________6 non fanno invece parte di tale gruppo. L’UE ne

dovrà tenere conto in occasione della futura ripartizione

provvisoria o definitiva da effettuarsi quando la contestazione della RI 1 sarà

stata definitivamente liquidata.

D’altronde,

ove il credito di RI 2 fosse confermato in tutto o in parte, l’UE dovrà calcolare

precisamente la percentuale del dividendo, ritenuto che, stante l’entità della

somma da ripartire, è necessaria una precisione di almeno 3 cifre decimali,

come dimostra la censura sollevata dalla RI 1 e rimasta incontestata dai

resistenti, secondo cui il suo credito rappresenta il 53.315%

della somma dei crediti e non il 53% calcolato dall’UE, che determina a suo

scapito e a favore di RI 2 una differenza di fr. 8'609.20 (la quale si

riduce a fr. 109.55 con un grado di precisione di 3 cifre decimali).

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso della RI 1 è accolto limitatamente alla domanda in via

subordinata (petitum n. III/1). Di conseguenza è annullato lo stato di

riparto provvisorio allestito dall’Ufficio di esecuzione di Lugano a favore

delle esecuzioni n. __________4 e __________6.

2.

Il

ricorso di PI 1 è respinto.

3.

Il

ricorso di RI 2 è respinto.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

– avv.

;

– avv.

;

– avv. , , .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.