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Decisione

15.2020.131

Avviso di pignoramento. Contestazione dell’importo del credito. Domanda di posticipazione del pignoramento

12 marzo 2021Italiano4 min

15 ottobre 2020 un’azione di accertamento dell’estinzione del debito posto in

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.131

Lugano

12 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso inoltrato il 15 ottobre 2020 da

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 23 ottobre 2020

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2018

dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona, PI 1 ha escusso RI 1 per

l’incasso di fr. 96'358.40 oltre agli interessi del

5% dal 1° febbraio 2013 sulla scorta delle decisioni 26 marzo 2004 (inc. 11.2003.40) e 28 dicembre 2012 (inc. 11.2007.62 e

11.2006.41) della Prima Camera civile del Tribunale d’appello;

che

rigettata in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa (v. sentenza

della CE 14.2020.26 del 19 agosto 2020), a domanda dell’escutente l’UE ha

emesso il 23 ottobre 2020 l’avviso di pignoramento per il 4 gennaio 2021;

che

con richiesta del 5 novembre 2020 da valere quale ricorso in caso di reiezione,

RI 1 ha chiesto all’UE di annullare l’avviso di pignoramento, di limitare il

nuovo avviso alla somma stabilita dalla CEF nella decisione del 19 agosto (fr.

86'358.50 oltre agli interessi di mora del 5% dal 22 ottobre 2018) e di fornire

un conteggio dettagliato del nuovo importo, ha comunicato di aver promosso il

Fatti

15 ottobre 2020 un’azione di accertamento dell’estinzione del debito posto in

esecuzione (art. 85a LEF) con richiesta di provvedimenti cautelari volti

alla sospensione dell’esecuzione e ha infine postulato il rinvio del

pignoramento di almeno una settimana stante l’assenza del suo patrocinatore

fino al 10 gennaio 2021;

che

nelle sue osservazioni del 3 dicembre 2020 l’UE ha dettagliato l’importo di fr.

103'655.20 indicato sull’atto impugnato, composto oltre al capitale di fr.

86'358.50 stabilito da questa Camera degli interessi fino all’esecuzione del

pignoramento, di fr. 9'619.40, del­le spese esecutive di fr. 126.30, delle

spese d’incasso di fr. 500.– e delle spese “esterne” di fr. 7'051.–,

pari alle spese processuali poste a carico dell’escussa nelle decisioni di

rigetto dell’opposizione, ovvero le ripetibili di fr. 5'000.– assegnate

all’escutente dal­la CEF, gli 8⁄9 della tassa di giustizia di

prima sede di fr. 620.– e

le ripetibili ridotte di fr. 1'500.– deliberate dal

Pretore;

che

la ricorrente non ha contestato tale conteggio, anche perché è ineccepibile,

per tacere del fatto che la censura era comunque irricevibile, siccome non

quantificata né motivata;

che

l’UE ha anche rilevato a ragione l’irrilevanza della causa di accertamento

dell’estinzione del credito posto in esecuzione in mancanza di una decisione di

sospensione, la richiesta supercautelare

Considerandi

formulata in merito essendo stata respinta il 19 ottobre 2020;

che

l’UE non si è infine opposto al rinvio del pignoramento alla seconda settimana

del 2021, il quale è stato effettivamente eseguito il 14 gennaio 2021;

che

su questo punto il ricorso si rivela senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.