15.2020.132
Pignoramento di azioni. Convocazione di un’assemblea degli azionisti per revocare o affiancare l’amministratore unico. Legittimazione a ricorrere dell’AU e del rivendicante delle azioni pignorate
23 aprile 2021Italiano8 min
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.132
Lugano
23 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 3 dicembre 2020 di
RI 1, __________
RI 2, __________
(patrocinati dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca,
o meglio contro la decisione del 23 novembre 2020 con la quale l’Ufficio ha
deciso d’incaricare un legale per procedere alla convocazione di un’assemblea
straordinaria degli azionisti della PI 3 nell’esecuzione n. __________ promossa
dalla
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 3, __________)
nei confronti di
PI 2, __________
(patrocinato dall’__________ PR 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. A richiesta della RI 1, il
25 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato nei confronti
di PI 1, in ragione del suo domicilio all’estero (art. 271
cpv. 1 n. 4 LEF), o meglio in Gran Bretagna, il sequestro delle 100 azioni al
portatore del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna costituenti l’intero
capitale azionario della PI 2 di __________ a garanzia dei crediti della
sequestrante, pari a fr. 782'301.96 complessivi oltre ad accessori, fondati
sulla decisione 21 ottobre 2014 del Bezirksgericht Zürich.
B. Con sentenza del 1° marzo 2018 (inc. 15.2017.95),
nella sua veste di autorità di vigilanza questa Camera ha annullato la “decisione d’irricevibilità” della “domanda di sequestro” emessa lo stesso 25 ottobre 2017 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Biasca, facendogli
ordine di notificare alla PI 2 il sequestro dei diritti di PI 1 quale suo
azionista, di allestire il verbale di sequestro e di poi provvedere a
notificare a PI 1 il decreto e il verbale di sequestro, unitamente alla
decisione della Camera. L’UE ha eseguito il sequestro il 5 marzo 2018. Il
precetto esecutivo a convalida dello stesso, emesso il 15 marzo 2018, è stato
notificato all’escusso in via edittale il 4 maggio 2018. L’UE ha eseguito il
pignoramento delle azioni il 6 agosto 2018 e comunicato la domanda di
realizzazione del 19 ottobre 2018 a RE 1 al suo indirizzo nel __________.
C. A
fine novembre 2018 la RI 2 ha rivendicato la proprietà delle azioni della PI 3
e l’UE ha di conseguenza avviato la procedura prevista all’art. 108 LEF.
D. Il
1° settembre 2020 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di disporre la convocazione di
un’assemblea straordinaria degli azionisti avente quale trattanda la nomina di
un nuovo amministratore della PI 3 in luogo e vece di quello attuale, RI 1, e
in subordine la nomina di un altro amministratore, con firma collettiva a due
con RI 1.
E. Con
decisione del 23 novembre 2020 l’UE ha dato seguito alla richiesta formulata dalla
PI 1, decidendo, una volta passato in giudicato lo stesso provvedimento e
previo anticipo delle spese da parte del creditore, d’incaricare
un legale per procedere alla convocazione
di un’assemblea straordinaria degli azionisti della PI 3.
F. Con
ricorso del 3 dicembre 2020, RI 1 e la RI 2 hanno chiesto di annullare il
provvedimento del 23 novembre 2020. Il 16 dicembre 2020 il presidente della
Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
G. Con
osservazioni del 22 gennaio 2021 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre con
osservazioni dell’11 gennaio 2021 PI 2 ha aderito al ricorso. L’UE si è da
parte sua rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito
correttamente.
H. Con decisione del 18 gennaio 2021 (inc.
15.2020.83), agendo quale autorità di vigilanza questa Camera ha
dichiarato irricevibile un ricorso del 30 luglio 2020 di RI 1, che postulava l’annullamento
del sequestro, facendo valere l’incompetenza territoriale dell’UE.
Fatti
I. Con
decisione sempre del 18 gennaio 2021 (inc. 14.2020.159) questa Camera, questa
volta nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha respinto un reclamo
del 5 ottobre 2020 di PI 2 tendente all’accoglimento della sua opposizione al
sequestro e alla revoca dello stesso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 23 novembre 2020 dall’UE di Biasca, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
procedente ritiene che la RI 2 non abbia alcun interesse attuale, pratico e
degno di protezione all’annullamento della decisione dell’UE. Anche RI 1
difetterebbe della legittimazione a ricorrere in quanto non è destinatario del
provvedimento impugnato, non è azionista e non ha mai inoltrato un’azione di
rivendicazione della proprietà delle azioni della PI 3 a proprio nome e per
proprio conto.
2.1 È
legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse
proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o
all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una
determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione per
debiti o di un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26
febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii).
È
considerato particolarmente e personalmente toccato dalla decisione impugnata
chi è leso in modo diretto e concreto, in una misura e con un’intensità
maggiore rispetto ad altrui, ove si trovi in un rapporto stretto e speciale con
l’oggetto della contestazione. Per interesse degno di protezione s’intende l’interesse
giuridico o di fatto all’annullamento o alla modifica del provvedimento
contestato: questo interesse consiste nell’utilità pratica che il ricorrente
trarrebbe dalla modifica o dall’annullamento, preservandolo da un pregiudizio
diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (sentenza della CEF
15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1, con riferimento alla DTF 139 III 508
consid. 3.3; v. pure DTF 139 III 387 consid. 2.1, 138 III 630
consid. 4, 138 III 221 consid. 2.3, 129 III 595 consid. 3).
2.2 Nel
caso concreto i ricorrenti fondano la propria legittimazione a ricorrere sul
fatto di essere “destinatari del
provvedimento impugnato e toccati direttamente dallo stesso”
(ricorso ad I/2).
2.2.1 In
realtà i destinatari del provvedimento impugnato sono l’escutente e l’escusso.
I ricorrenti non sono parte della procedura esecutiva. Quali terzi, sono
legittimati a interporre ricorso contro il provvedimento solo se lo stesso risulta
loro direttamente pregiudizievole e se possono vantare un interesse, anche solo
di fatto, degno di protezione (DTF 139 III 387 consid. 2.1).
2.2.2 Quale
attuale amministratore unico della PI 3, RI 1 ha evidentemente un interesse
proprio, attuale e pratico ad evitare di essere revocato dalla sua funzione o
Considerandi
di dover condividere la stessa con un membro designato dall’UE. Il
provvedimento non lede però i suoi interessi direttamente perché un’eventuale
modifica del consiglio d’amministrazione dovrà rispettare le regole del diritto
societario e la possibile revoca del contratto della società con il suo
amministratore attuale dovrà seguire le regole del mandato o del contratto di
lavoro. In altri termini, la protezione degli interessi di RI 1 rimane quella
già esistente prima del pignoramento delle azioni. Non risultano degni di una
protezione supplementare, di cui non godeva in precedenza. Egli non avrebbe
infatti potuto opporsi a una domanda di convocazione di un’assemblea
straordinaria degli azionisti da parte dell’escusso
volta a decidere una modifica
del consiglio d’amministrazione. Il ricorso di RI 1 si
avvera di conseguenza irricevibile.
2.2.3
Anche
il terzo che rivendica sui beni pignorati un diritto di proprietà o di pegno
oppure un altro diritto incompatibile con il pignoramento (giusta l’art. 106
LEF) è legittimato a ricorrere contro una misura dell’ufficio solo se la stessa
lede direttamente i propri interessi giuridici o di fatto degni di protezione.
Non è in particolare il caso quando l’ufficio decide di prendere in custodia un
oggetto pignorato (art. 98 LEF) di cui un terzo rivendica la proprietà se il
debitore ne ha la custodia esclusiva e questo non è utilizzato in favore del
terzo (DTF 82 III 97 segg.; de Gottrau
in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 98 LEF). Nel caso specifico, l’RI 2 non sostiene, per avventura, di essere in
possesso delle azioni pignorate – che del resto non risultano essere state
emesse – né di averne esercitato i diritti sociali finora. A ben vedere, essa non
ha neppure allegato il danno che la misura avversata le causerebbe. Senza
contare ch’essa non ha contestato l’allegazione della procedente secondo cui la
stessa sarebbe stata cancellata dal registro di commercio (Guernsey) nel 2011,
come emerge dal parere legale della Walkers (Guernsey) LLP del 12 novembre 2019
(doc. 2 accluso alle osservazioni al ricorso), né reso verosimile la propria
esistenza giuridica. Ne segue che il ricorso è irricevibile anche per quanto la
concerne.
3.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.
2.
Il
ricorso della RI 2 è irricevibile.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
–
;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.