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Decisione

15.2020.132

Pignoramento di azioni. Convocazione di un’assemblea degli azionisti per revocare o affiancare l’amministratore unico. Legittimazione a ricorrere dell’AU e del rivendicante delle azioni pignorate

23 aprile 2021Italiano8 min

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.132

Lugano

23 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 3 dicembre 2020 di

RI 1, __________

RI 2, __________

(patrocinati dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca,

o meglio contro la decisione del 23 novembre 2020 con la quale l’Ufficio ha

deciso d’incaricare un legale per procedere alla convocazione di un’assemblea

straordinaria degli azionisti della PI 3 nell’esecuzione n. __________ promossa

dalla

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 3, __________)

nei confronti di

PI 2, __________

(patrocinato dall’__________ PR 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. A richiesta della RI 1, il

25 ottobre 2017 il Pretore del Distretto di Riviera ha decretato nei confronti

di PI 1, in ragione del suo domicilio all’estero (art. 271

cpv. 1 n. 4 LEF), o meglio in Gran Bretagna, il sequestro delle 100 azioni al

portatore del valore nominale di fr. 1'000.– ciascuna costituenti l’intero

capitale azionario della PI 2 di __________ a garanzia dei crediti della

sequestrante, pari a fr. 782'301.96 complessivi oltre ad accessori, fondati

sulla decisione 21 ottobre 2014 del Be­zirksgericht Zürich.

B. Con sentenza del 1° marzo 2018 (inc. 15.2017.95),

nella sua veste di autorità di vigilanza questa Camera ha annullato la “decisione d’irricevibilità” della “domanda di sequestro” emessa lo stesso 25 ot­tobre 2017 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Biasca, facendogli

ordine di notificare alla PI 2 il sequestro dei diritti di PI 1 quale suo

azionista, di allestire il verbale di sequestro e di poi provvedere a

notificare a PI 1 il decreto e il verbale di sequestro, unitamente alla

decisione della Camera. L’UE ha eseguito il sequestro il 5 marzo 2018. Il

precetto esecutivo a convalida dello stesso, emesso il 15 marzo 2018, è stato

notificato all’escusso in via edittale il 4 maggio 2018. L’UE ha eseguito il

pignoramento delle azioni il 6 agosto 2018 e comunicato la domanda di

realizzazione del 19 ottobre 2018 a RE 1 al suo indirizzo nel __________.

C. A

fine novembre 2018 la RI 2 ha rivendicato la proprietà delle azioni della PI 3

e l’UE ha di conseguenza avviato la procedura prevista all’art. 108 LEF.

D. Il

1° settembre 2020 la PI 1 ha chiesto all’Ufficio di disporre la convocazione di

un’assemblea straordinaria degli azionisti avente quale trattanda la nomina di

un nuovo amministratore della PI 3 in luogo e vece di quello attuale, RI 1, e

in subordine la nomina di un altro amministratore, con firma collettiva a due

con RI 1.

E. Con

decisione del 23 novembre 2020 l’UE ha dato seguito alla richiesta formulata dalla

PI 1, decidendo, una volta passato in giudicato lo stesso provvedimento e

previo anticipo delle spese da parte del creditore, d’incaricare

un legale per procedere alla convocazione

di un’assemblea straordinaria degli azio­nisti della PI 3.

F. Con

ricorso del 3 dicembre 2020, RI 1 e la RI 2 hanno chiesto di annullare il

provvedimento del 23 novembre 2020. Il 16 dicembre 2020 il presidente della

Came­ra ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

G. Con

osservazioni del 22 gennaio 2021 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre con

osservazioni dell’11 gennaio 2021 PI 2 ha aderito al ricorso. L’UE si è da

parte sua rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito

correttamente.

H. Con decisione del 18 gennaio 2021 (inc.

15.2020.83), agendo qua­le autorità di vigilanza questa Camera ha

dichiarato irricevibile un ricorso del 30 luglio 2020 di RI 1, che postulava l’an­nullamento

del sequestro, facendo valere l’incompetenza territoriale dell’UE.

Fatti

I. Con

decisione sempre del 18 gennaio 2021 (inc. 14.2020.159) questa Camera, questa

volta nella sua veste di autorità giudiziaria superiore, ha respinto un reclamo

del 5 ottobre 2020 di PI 2 tendente all’accoglimento della sua opposizione al

sequestro e alla revoca dello stesso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 23 novembre 2020 dall’UE di Biasca, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

procedente ritiene che la RI 2 non abbia alcun interesse attuale, pratico e

degno di protezione all’annulla­mento della decisione dell’UE. Anche RI 1

difettereb­be della legittimazione a ricorrere in quanto non è destinatario del

provvedimento impugnato, non è azionista e non ha mai inoltrato un’azione di

rivendicazione della proprietà delle azioni della PI 3 a proprio nome e per

proprio conto.

2.1 È

legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF colui che giustifica un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o

all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’a­­dozione di una

determinata misura ingiustamente negata nell’am­­bito di un’esecuzione per

debiti o di un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26

febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii).

È

considerato particolarmente e personalmente toccato dalla decisione impugnata

chi è leso in modo diretto e concreto, in una misura e con un’intensità

maggiore rispetto ad altrui, ove si trovi in un rapporto stretto e speciale con

l’oggetto della contestazione. Per interesse degno di protezione s’intende l’interesse

giuridico o di fatto all’annullamento o alla modifica del provvedimento

contestato: questo interesse consiste nell’utilità pratica che il ricorrente

trarrebbe dalla modifica o dall’annullamento, preservandolo da un pregiudizio

diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (sentenza della CEF

15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1, con riferimento alla DTF 139 III 508

consid. 3.3; v. pure DTF 139 III 387 consid. 2.1, 138 III 630

consid. 4, 138 III 221 consid. 2.3, 129 III 595 consid. 3).

2.2 Nel

caso concreto i ricorrenti fondano la propria legittimazione a ricorrere sul

fatto di essere “destinatari del

provvedimento impugna­to e toccati direttamente dallo stesso”

(ricorso ad I/2).

2.2.1 In

realtà i destinatari del provvedimento impugnato sono l’escu­tente e l’escusso.

I ricorrenti non sono parte della procedura esecutiva. Quali terzi, sono

legittimati a interporre ricorso contro il provvedimento solo se lo stesso risulta

loro direttamente pregiudizievole e se possono vantare un interesse, anche solo

di fatto, degno di protezione (DTF 139 III 387 consid. 2.1).

2.2.2 Quale

attuale amministratore unico della PI 3, RI 1 ha evidentemente un interesse

proprio, attuale e pratico ad evitare di essere revocato dalla sua funzione o

Considerandi

di dover condividere la stessa con un membro designato dall’UE. Il

provvedimento non lede però i suoi interessi direttamente perché un’eventuale

modifica del consiglio d’amministrazione dovrà rispettare le regole del diritto

societario e la possibile revoca del contratto della società con il suo

amministratore attuale dovrà seguire le regole del mandato o del contratto di

lavoro. In altri termi­ni, la protezione degli interessi di RI 1 rimane quella

già esistente prima del pignoramento delle azioni. Non risultano degni di una

protezione supplementare, di cui non godeva in precedenza. Egli non avrebbe

infatti potuto opporsi a una domanda di convocazione di un’assemblea

straordinaria degli azionisti da parte dell’escusso

volta a decidere una modifica

del consiglio d’am­­ministrazione. Il ricorso di RI 1 si

avvera di conseguenza irricevibile.

2.2.3

Anche

il terzo che rivendica sui beni pignorati un diritto di proprietà o di pegno

oppure un altro diritto incompatibile con il pignoramen­to (giusta l’art. 106

LEF) è legittimato a ricorrere contro una misura dell’ufficio solo se la stessa

lede direttamente i propri interessi giuridici o di fatto degni di protezione.

Non è in particolare il caso quando l’ufficio decide di prendere in custodia un

oggetto pignorato (art. 98 LEF) di cui un terzo rivendica la proprietà se il

debitore ne ha la custodia esclusiva e questo non è utilizzato in favore del

terzo (DTF 82 III 97 segg.; de Gottrau

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 22 ad art. 98 LEF). Nel caso specifico, l’RI 2 non sostiene, per avventura, di essere in

possesso delle azioni pignorate – che del resto non risultano essere state

emesse – né di averne esercitato i diritti sociali finora. A ben vedere, essa non

ha neppure allegato il danno che la misu­ra avversata le causerebbe. Senza

contare ch’essa non ha contestato l’allegazione della procedente secondo cui la

stessa sarebbe stata cancellata dal registro di commercio (Guernsey) nel 2011,

come emerge dal parere legale della Walkers (Guernsey) LLP del 12 novembre 2019

(doc. 2 accluso alle osservazioni al ricorso), né reso verosimile la propria

esistenza giuridica. Ne segue che il ricorso è irricevibile anche per quanto la

concerne.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è irricevibile.

2.

Il

ricorso della RI 2 è irricevibile.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.