15.2020.133
Asta immobiliare. Ricorso del debitore d’ignota dimora che si duole di non essere stato informato della procedura esecutiva. Menzione di un fermo posta
26 gennaio 2021Italiano5 min
rendendola attenta che se non avesse dato seguito all’invito, il ricorso sarebbe
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.133
Lugano
26 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 15 dicembre 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’asta immobiliare del fondo n. __________ RFP __________
avvenuta il 29 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di
pegno immobiliare promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
(rappresentata dalla )
procedura
che coinvolge pure gli altri comproprietari del fondo aggiudicato (nonché
condebitori solidali del debito posto in esecuzione):
PI 2,
PI 3,
PI 4,
(patrocinati dall’avv. PA 1, )
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nell’esecuzione n. __________ avviata il 25 giugno 2019 dalla banca
PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 359'544.43 oltre a interessi e
spese, volta alla realizzazione del pegno gravante il fondo
n. 494 RFP __________, di cui è proprietaria la comunione ereditaria fu __________,
composta oltre a RI 1 dei coeredi e
comproprietari PI 2, PI 3 e PI 4, il
Fatti
29 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio
ha procedura alla vendita del fondo gravato da pegno all’asta pubblica;
che
il 16 dicembre 2020 RI 1 ha chiesto l’annullamento dell’asta con un ricorso
redatto a mano in lingua tedesca (fatta eccezione dell’intestazione);
che
il 22 dicembre 2020 l’UE ha impartito alla ricorrente un termine di dieci
giorni per fargli pervenire una traduzione del ricorso in italiano e leggibile,
rendendola attenta che se non avesse dato seguito all’invito, il ricorso sarebbe
stato dichiarato irricevibile dall’autorità di vigilanza;
che
con scritto del 4 gennaio 2021 RI 1 ha confermato di aver ricevuto il 25
dicembre 2020 l’invio dell’UE per il tramite di un impiegato dell’hotel __________
(pare di leggere), ma ha dichiarato che la busta e la ricevuta di ritorno erano
poi sparite;
che
la richiesta di traduzione del 22 dicembre 2020 – l’unico atto inviato dall’UE
alla ricorrente – è pertanto giunta alla destinataria, a prescindere dalla sua
allegata sparizione successiva, di cui risponde unicamente la stessa
ricorrente;
che
né lo scritto 4 gennaio, né la raccomandata dell’8 gennaio, giunta all’UE il
successivo 13 gennaio, e neppure la lettera 5 gennaio al Municipio di _______ (spedita
però a questa Camera solo l’8 gennaio) possono essere considerati come una
traduzione del ricorso;
che
il medesimo si avvera pertanto irricevibile (art. 7 cpv. 2 e 5 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
[LPR, RL 280.200]);
che
ci si potrebbe invero chiedere se i tre scritti appena citati non debbano
essere trattati come ricorso contro l’aggiudicazione della
particella n. __________ RFP __________, indipendentemente dall’apparente
tardività degli ultimi due – nella lettera al Municipio di ______ la ricorrente
ha infatti scritto di aver avuto conoscenza dell’asta
interpellando l’ufficio del registro fondiario il 13 dicembre 2020 (recte: probabilmente
lunedì 14 dicembre), sicché il termine di ricorso
sarebbe scaduto il 7 gennaio 2021 in virtù dell’art. 63 LEF –, siccome se
stesse la sua tesi l’asta dovrebbe essere reputata nulla (DTF 136 III 571
segg.);
che
la questione può rimanere aperta, dal momento che il ricorso risulta infondato
Considerandi
nel merito;
che,
in effetti, in tutta la sua corrispondenza agli atti la ricorrente menziona
sempre quale suo indirizzo “Postlagernd,
_________, ______”, senza documentare e neppure
spiegare come l’UE avrebbe dovuto sapere del suo fermo posta a ______ o come
avrebbe potuto scoprirlo;
che
il certificato ereditario da lei citato non indica il domicilio degli eredi,
per tacere del fatto che risale al 21 aprile 2015, oltre quattro anni prima
dell’avviso dell’esecuzione;
che
nello scritto al Municipio di ______ (ad IV/3 pag. 3) la ricorrente afferma sì
che la sede di ______ del PI 1 conosceva il suo indirizzo in fermo posta, ma
non produce né cita alcuna prova al riguardo;
che
le notifiche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale
cantonale del precetto esecutivo (il __________), della comunicazione della domanda di vendita (il __________),
dell’avviso d’incanto (il __________), del deposito delle condizioni d’incanto
e dell’elenco oneri (del __________) e dell’avviso di deposito dello stato di riparto
(l’__________) risultano dunque valide ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF;
che
RI 1 è così reputata ex lege di aver avuto conoscenza dell’intera procedura esecutiva;
che
il suo ricorso va di conseguenza respinto senza necessità d’interpellare gli
altri interessati (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– avv.
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.