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Decisione

15.2020.133

Asta immobiliare. Ricorso del debitore d’ignota dimora che si duole di non essere stato informato della procedura esecutiva. Menzione di un fermo posta

26 gennaio 2021Italiano5 min

rendendola attenta che se non avesse dato seguito all’invito, il ricorso sarebbe

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.133

Lugano

26 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 15 dicembre 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro l’asta immobiliare del fondo n. __________ RFP __________

avvenuta il 29 ottobre 2020 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di

pegno immobiliare promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,

(rappresentata dalla )

procedura

che coinvolge pure gli altri comproprietari del fondo aggiudicato (nonché

condebitori solidali del debito posto in esecuzione):

PI 2,

PI 3,

PI 4,

(patrocinati dall’avv. PA 1, )

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che nell’esecuzione n. __________ avviata il 25 giugno 2019 dalla banca

PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 359'544.43 oltre a interessi e

spese, volta alla realizzazione del pegno gravante il fondo

n. 494 RFP __________, di cui è proprietaria la comunione ereditaria fu __________,

composta oltre a RI 1 dei coeredi e

comproprietari PI 2, PI 3 e PI 4, il

Fatti

29 ottobre 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio

ha procedura alla vendita del fondo gravato da pegno all’asta pubblica;

che

il 16 dicembre 2020 RI 1 ha chiesto l’annullamen­­to dell’asta con un ricorso

redatto a mano in lingua tedesca (fatta eccezione dell’intestazione);

che

il 22 dicembre 2020 l’UE ha impartito alla ricorrente un termine di dieci

giorni per fargli pervenire una traduzione del ricorso in italiano e leggibile,

rendendola attenta che se non avesse dato seguito all’invito, il ricorso sarebbe

stato dichiarato irricevibile dal­l’autorità di vigilanza;

che

con scritto del 4 gennaio 2021 RI 1 ha confermato di aver ricevuto il 25

dicembre 2020 l’invio dell’UE per il tramite di un impiegato dell’hotel __________

(pare di leggere), ma ha dichiarato che la busta e la ricevuta di ritorno erano

poi sparite;

che

la richiesta di traduzione del 22 dicembre 2020 – l’unico atto inviato dall’UE

alla ricorrente – è pertanto giunta alla destinataria, a prescindere dalla sua

allegata sparizione successiva, di cui risponde unicamente la stessa

ricorrente;

che

né lo scritto 4 gennaio, né la raccomandata dell’8 gennaio, giunta all’UE il

successivo 13 gennaio, e neppure la lettera 5 gennaio al Municipio di _______ (spedita

però a questa Camera solo l’8 gennaio) possono essere considerati come una

traduzione del ricorso;

che

il medesimo si avvera pertanto irricevibile (art. 7 cpv. 2 e 5 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

[LPR, RL 280.200]);

che

ci si potrebbe invero chiedere se i tre scritti appena citati non debbano

essere trattati come ricorso contro l’aggiudicazione della

particella n. __________ RFP __________, indipendentemente dall’ap­parente

tardività degli ultimi due – nella lettera al Municipio di ______ la ricorrente

ha infatti scritto di aver avuto conoscenza del­l’asta

interpellando l’ufficio del registro fondiario il 13 dicembre 2020 (recte: probabilmente

lunedì 14 dicembre), sicché il termine di ricorso

sarebbe scaduto il 7 gennaio 2021 in virtù dell’art. 63 LEF –, siccome se

stesse la sua tesi l’asta dovrebbe essere reputata nul­la (DTF 136 III 571

segg.);

che

la questione può rimanere aperta, dal momento che il ricorso risulta infondato

Considerandi

nel merito;

che,

in effetti, in tutta la sua corrispondenza agli atti la ricorrente menziona

sempre quale suo indirizzo “Postlagernd,

_________, ______”, senza documentare e neppure

spiegare come l’UE avrebbe dovuto sapere del suo fermo posta a ______ o come

avrebbe potuto scoprirlo;

che

il certificato ereditario da lei citato non indica il domicilio degli eredi,

per tacere del fatto che risale al 21 aprile 2015, oltre quattro anni prima

dell’avviso dell’esecuzione;

che

nello scritto al Municipio di ______ (ad IV/3 pag. 3) la ricorrente afferma sì

che la sede di ______ del PI 1 conosceva il suo indirizzo in fermo posta, ma

non produce né cita alcuna prova al riguardo;

che

le notifiche sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale

cantonale del precetto esecutivo (il __________), della comunicazione della domanda di vendita (il __________),

dell’avviso d’incanto (il __________), del deposito delle condizioni d’incanto

e dell’elenco oneri (del __________) e dell’av­viso di deposito dello stato di riparto

(l’__________) risultano dunque valide ai sensi dell’art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF;

che

RI 1 è così reputata ex lege di aver avuto conoscenza dell’intera procedura esecutiva;

che

il suo ricorso va di conseguenza respinto senza necessità d’interpellare gli

altri interessati (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– avv.

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.