15.2020.134
Minimo di esistenza. Contestazioni sulla determinazione del reddito. Indennità per vacanze non godute
12 aprile 2021Italiano8 min
dicembre 2020 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha, sulla scorta di nuovi giustificativi,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.134
Lugano
12 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 18 dicembre 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona
nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti
del ricorrente da
PI 1,
(rappresentato dalla RA 1, )
PI 2,
(rappresentata da RA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse
dallo PI 1 (le prime due) e da PI 2 (la terza) nei confronti di RI 1, l’11
dicembre 2020 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha, sulla scorta di nuovi giustificativi,
determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del
seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
6'000.00
Totale
fr.
6'000.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'130.00
Spese accessorie fr. 220.00
Assicurazione malattia
fr.
337.45
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Spese di trasferta
fr.
651.00
Arbedo – Airolo
Contributi di mantenimento
fr.
500.00
Alimenti figlia Melissa
Altri
fr.
250.00
Noleggio veicolo
Altri
fr.
110.00
Parcheggio
Altri
fr.
60.00
Deposito (garage)
Altri
fr.
100.00
Diritto di visita
Totale
fr.
4'549.45
L’UE
ha quindi diffidato la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 3, a versargli l’importo
eccedente fr. 4'549.45 (indicativamente fr. 1'450.55) dall’11 dicembre
2020, modificando così una precedente decisione del 4 novembre 2020, ove aveva
determinato il minimo d’esistenza dell’escusso in fr. 2'605.–, decisione che a
sua volta ne sostituiva una anteriore del 24 agosto 2020 in cui il minimo era
stato stabilito in fr. 3'576.50.
B. Mediante
e-mail dell’11 dicembre 2020 l’UE ha pure comunicato a RI 1 che per quanto
concerne il mese di novembre 2020 la sua datrice di lavoro gli aveva versato fr. 2'605.–,
dopo aver trattenuto a favore dell’Ufficio fr. 3'453.10, sicché sulla
scorta del nuovo calcolo l’organo esecutivo gli avrebbe rimborsato fr. 1'945.–.
C. Con
ricorso del 18 dicembre 2020, trasmesso direttamente a questa Camera, RI 1 si
aggrava contro il calcolo del minimo d’esistenza, chiedendo che venga corretto
sulla base dei dati reali e che, oltre all’importo già rimborsato, gli vengano
restituiti i rimanenti fr. 1'508.10.
D. Tramite
osservazioni del 1° febbraio 2021 l’UE si è riconfermato nella propria
decisione. Gli escutenti sono invece rimasti silenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso l’11 dicembre 2020 dall’UE di
Bellinzona, il ricorso inviato il 18 dicembre 2020 è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
Considerandi
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3.
Il
ricorrente si duole anzitutto del fatto che l’UE ha considerato un reddito di fr. 6'000.–
al mese, allorquando – a duo dire – dai conteggi di stipendio prodotti con il
ricorso risulta ch’egli non percepisce più di fr. 4'700.– mensili. Fa pure
notare che il suo salario assicurato lordo
è di fr. 5'325.–, vale a dire in media di circa fr. 3'900.–
netti, oltre agli assegni famigliari di fr. 200.–. Rileva altresì che se
si tiene conto degli ultimi 12 mesi il suo stipendio medio si riduce a fr. 4'240.10
lordi. Per tali ragioni, è del parere che l’Ufficio avrebbe dovuto emettere un
attestato di carenza beni. Tale censura s’avvera infondata. L’UE non ha invero
pignorato una quota fissa, ma la parte del reddito netto eccedente il minimo d’esistenza
di fr. 4'549.45, sicché è irrilevante la determinazione esatta del salario netto. La datrice di lavoro è infatti
tenuta a versarne all’Ufficio unicamente la quota che supera il minimo d’esistenza.
4.
L’insorgente
contesta pure l’ordine dato alla sua datrice di lavoro di trattenere dallo
stipendio anche l’importo maturato sino al novembre 2020 a titolo di “cumulo di vacanze”,
ch’egli non aveva richiesto e che avrebbe voluto farsi versare in parte alla
fine del dicembre 2020 e in parte alla fine del gennaio 2021 per compensare, in
base al suo contratto di lavoro “a
ore”, i giorni di vacanza non retribuiti. In
proposito, egli afferma che non spetta all’Ufficio decidere quando è opportuno
conteggiare il “cumulo di
vacanze”, bensì al dipendente di farne domanda, in
modo tale che la relativa quota venga computata soltanto per il mese in cui ne
ha fatto richiesta.
4.1
Qualora
il debitore riceva mensilmente un’indennità per vacanze non godute in aggiunta
al salario (segnatamente nel caso di lavoratori interinali per impieghi fino a
tre mesi, cfr. art. 13 cpv. 2 del Contratto collettivo di lavoro per il
settore del prestito di personale) e di conseguenza nulla durante
le vacanze (da prendere dopo la fine del contratto),
l’importo versato a tale titolo è impignorabile in virtù delle
disposizioni imperative dell’art. 329d CO, a meno ch’esso non superi la quota proporzionale del suo
minimo d’esistenza (Vonder Mühl in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 4 ad art. 93 LEF). L’ufficio d’esecuzione potrà quindi pignorare unicamente
la parte dell’indennità che supera il minimo esistenziale del debitore durante
il periodo in cui egli usufruirà delle vacanze.
4.2
Nel caso in rassegna, con lo
stipendio di novembre il debitore ha percepito fr. 1'906.50
a titolo di indennità per vacanze non godute nel periodo di tre mesi del suo
contratto a tempo determinato (dal settembre al novembre 2020), che compensano
7,5 giorni di vacanza, ossia un quarto (3/12) delle sei settimane di vacanza
annuali (pari a 30 giorni lavorativi) cui hanno diritto i lavoratori che, come
il debitore, hanno più di 50 anni e sono soggetti al Contratto nazionale
mantello per l’edilizia principale in Svizzera (art. 24 cpv. 2 CNM 2019 -2022,
consultabile sul sito internet www.svk-bau.ch/it/
contratto-nazionale-mantello/cnm-2019-2022). Dato che
i giorni lavorativi sono mediamente 18.33 al mese (un dodicesimo di 260 giorni/anno
./. 30 giorni di vacanza ./. 10 giorni festivi, v. sentenza della CEF
15.2012.89
del 22 ottobre 2012, RtiD 2013 I 834 n. 55c, consid. 2.2/b-c), i 7,5
giorni in questione corrispondono al 40.9% (7.5/18.33) del mese lavorativo in
cui RI 1 eserciterà il suo diritto alle vacanze. In teoria, andrebbe quindi
dedotta la stessa percentuale del minimo esistenziale, ovvero fr. 1'860.70
(40.9% di fr. 4'549.45). Sennonché non è dato di sapere se in quel mese gli
altri redditi del debitore gli consentiranno di coprire la rimanente quota del suo
minimo vitale o se, al contrario, i suoi altri redditi basteranno da sé soli a
garantirgli l’intero minimo.
4.3
La
soluzione più giusta si avvera di conseguenza che la trattenuta di
fr. 1'508.10 rimanga depositata sul conto dell’UE fino a quando RI 1 non
gli comunicherà il periodo in cui prenderà (o ha preso, se nel frattempo l’ha
già fatto) i 7,5 giorni di vacanza, onde permettere il calcolo preciso
dell’eventuale eccedenza pignorabile tenuto conto di tutti i redditi del mese
in questione così come del minimo esistenziale in vigore in quel momento e di
stabilire, se del caso, la somma da restituire all’escusso, fermo re-stando che
se egli non dovesse fare uso del suo diritto alle vacanze nell’anno
contrattuale (ossia entro il 31 agosto 2021), l’indennità verrà interamente
ripartita tra i creditori. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto entro i
limiti menzionati.
5.
Per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio
d’esecuzione di Bellinzona di trattenere la somma di fr. 1'508.10
incassata nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ e di
ripartirla conformemente alle indicazioni contenute nel considerando 4.3.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– , , ;
– , , .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.