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Decisione

15.2020.15

Comminatoria di fallimento. Contestazione del credito posto in esecuzione

16 marzo 2020Italiano4 min

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.15

Lugano

16 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 28 gennaio 2020 della

RI 1

(rappresentata dal proprio procuratore __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 16 gennaio 2020

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1,

IT-__________

(rappresentata dall’RA 1,

__________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa il 30 ottobre 2019 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso

di differenze salariali di fr. 2'237.18 oltre agli interessi del 5% dal 1°

aprile 2017, il 16 gennaio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato

che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la

comminatoria di fallimento.

B. Con

ricorso del 28 gennaio 2020, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria

di fallimento.

C. Con

osservazioni del 30 gennaio 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni

provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di

una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della

comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente

per ragioni formali (Otto­mann/Markus

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

Considerandi

2.

Nel

caso specifico, la RI 1 afferma che PI 1 non ha mai prestato la propria

attività lavorativa a suo favore, tanto che la società non ha personale alle

sue dipendenze dal 1° gennaio 2016, come risulterebbe dalle dichiarazioni

salariali trasmes­se alla Cassa cantonale AVS acclusa al ricorso.

3.

Quanto

censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia

l’esistenza del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto

inammissibile. Non spetta né all’UE né all’au­torità di vigilanza pronunciarsi

su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria

(art. 17 cpv. 1 LEF). La ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni

interponendo opposizione al precetto

esecutivo e, se l’escutente ne avesse chie­sto il rigetto, esponendole

al giudice del rigetto dell’opposizione (art. 82 LEF). Non appaiono d’altronde

dati motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.