15.2020.15
Comminatoria di fallimento. Contestazione del credito posto in esecuzione
16 marzo 2020Italiano4 min
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
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Incarto n.
15.2020.15
Lugano
16 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 28 gennaio 2020 della
RI 1
(rappresentata dal proprio procuratore __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 16 gennaio 2020
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1,
IT-__________
(rappresentata dall’RA 1,
__________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 30 ottobre 2019 da PI 1 contro la RI 1 per l’incasso
di differenze salariali di fr. 2'237.18 oltre agli interessi del 5% dal 1°
aprile 2017, il 16 gennaio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato
che l’escussa non aveva interposto opposizione, le ha notificato la
comminatoria di fallimento.
B. Con
ricorso del 28 gennaio 2020, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria
di fallimento.
C. Con
osservazioni del 30 gennaio 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
Considerandi
2.
Nel
caso specifico, la RI 1 afferma che PI 1 non ha mai prestato la propria
attività lavorativa a suo favore, tanto che la società non ha personale alle
sue dipendenze dal 1° gennaio 2016, come risulterebbe dalle dichiarazioni
salariali trasmesse alla Cassa cantonale AVS acclusa al ricorso.
3.
Quanto
censurato dalla ricorrente riguarda ovviamente una questione di merito, ossia
l’esistenza del credito posto in esecuzione. Il ricorso è pertanto
inammissibile. Non spetta né all’UE né all’autorità di vigilanza pronunciarsi
su questo tipo di censure, per le quali la legge prescrive la via giudiziaria
(art. 17 cpv. 1 LEF). La ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue ragioni
interponendo opposizione al precetto
esecutivo e, se l’escutente ne avesse chiesto il rigetto, esponendole
al giudice del rigetto dell’opposizione (art. 82 LEF). Non appaiono d’altronde
dati motivi formali d’annullamento della comminatoria di fallimento.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.