15.2020.16
Avviso di pignoramento. Richiesta di sospensione dell’esecuzione in attesa dell’esito di altre procedure. Spese esecutive. Ricusa. Indicazione della composizione della Camera
24 marzo 2020Italiano9 min
scorta del precetto esecutivo n. 2639001 emesso il 10 settembre 2018 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.16
Lugano
24 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 31 gennaio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 23 gennaio 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dalla
Cassa del Tribunale federale svizzero, Losanna)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. 2639001 emesso il 10 settembre 2018 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione Svizzera procede contro RI 1
per l’incasso delle spese giudiziarie di fr. 200.– stabilite dalla II
Corte di diritto civile del Tribunale federale con sentenza del 20 novembre
2017, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2018.
B. Con
decisione del 5 aprile 2019 (inc. 0306-2018-S), il Giudice di pace supplente del Circolo di Taverne ha rigettato in
via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo. Il
reclamo presentato da quest’ultima è stato, nella misura in cui era ricevibile,
respinto da questa Camera con decisione del 1° ottobre 2019 (inc. 14.2019.80) e
il ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza
del 12 dicembre 2019 (inc. 5D_202/2019). A domanda dell’escutente il 23 gennaio
2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 23 marzo 2020.
C. Con
ricorso del 31 gennaio 2020, RI 1 contesta l’operato dell’UE, facendo valere
che “sembra prematuro
proseguire l’esecuzione con il pignoramento”. Invita
inoltre il presidente della Camera e l’ispettore all’astensione, chiede di
addossare le spese al Cantone e postula l’indicazione preventiva della
composizione della Corte e delle spese giudiziarie, ove non sia concessa l’esenzione.
D. Stante
l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato comunicato per
osservazioni né all’UE né all’escutente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 24 gennaio 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2. La
ricorrente si duole anzitutto che l’avviso di pignoramento sarebbe prematuro
perché sono tuttora pendenti “le
procedura ricorsuali al Tribunale d’appello
che sono state messe in sospensione procedurale dal co-curatore Avv __________
per la rappresentanza di PI 2” e per quanto riguarda
il precetto esecutivo “oltre
ai dispositivi federali di revisione pendenti al Tribunale federale […] gli
accertamenti Lresp per le modalità di gestione e rivendicazione del titolo di
credito dal segretario P___ T_______”. Rileva inoltre
che “la decisione sull’eventuale
azione di disconoscimento di debito dev’essere passata in giudicato”.
2.1 La
ricorrente misconosce però che l’esecuzione da lei contestata è diretta
esclusivamente nei di lei confronti, sicché le procedure avviate dal marito PI
2 per il proprio conto sono senza rilevanza ai fini del giudizio odierno.
Sprovvisto d’interesse degno di protezione il ricorso è al riguardo
inammissibile.
2.2 Per
quanto attiene alle iniziative che asserisce di aver intrapreso sul piano
federale in merito alla tassa posta in esecuzione, la ricorrente non solo non
produce alcun documento a sostegno delle proprie allegazioni, ma soprattutto
non dimostra che tali iniziative abbiano sospeso l’esecutività della decisione 20
novembre 2017 del Tribunale federale (sopra ad A), per legge o mediante una
decisione dello stesso Tribunale federale. Tale decisione era infatti diventata
esecutiva ed è passata in giudicato non appena è stata notificata a RI 1 (sentenze della CEF 14.2019.80 [sopra ad B]
consid. 7 e 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016 consid. 5.3). Su questo punto il
ricorso va dunque respinto.
2.3 L’accenno
all’azione di disconoscimento di debito è doppiamente fuori luogo. Dapprima
perché la reclamante neppure asserisce di aver inoltrato un’azione di disconoscimento
di debito. In secondo luogo perché tale azione è possibile solo in caso di
rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF), mentre nel caso in
esame l’opposizione è stata rigettata in via definitiva sulla scorta di una
decisione passata in giudicato, che quindi non poteva più essere rimessa in discussione, men che meno con un’azione
di disconoscimento di debito.
3. Secondo
la ricorrente “in questa
situazione di dipendenza da altre decisione questo rimedio di conseguimento di
un fine pratico di procedura esecutiva [il ricorso dell’art. 17 LEF] – non ottenibile
in altro modo – consente di attuare un intervento di vigilanza per una successiva azione di responsabilità giusta l’art.
5 LEF (cfr. Cometta, Commentario, p. 15 ad d; Gilliéron, n. 65 ad
art. 17, con rif.)”.
In
realtà, gli autori citati scrivono esattamente il contrario: il ricorso all’autorità
di vigilanza (giusta l’art. 17 LEF) non consente la semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione
forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF
(nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale 5A_413/2016 del 18 agosto
2016 consid. 3). Che la responsabilità degli organi dell’esecuzione forzata sia
da annoverare nel diritto pubblico (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 6 ad art. 1-27 e n. 14 ad art. 5 LEF)
non muta il fatto che il sedicente danneggiato la deve far valere con un’azione
contro lo Stato sulla scorta dell’art. 5 LEF
e non con un ricorso all’autorità di vigilanza. Anche questa censura
cade quindi nel vuoto.
4. Per la ricorrente, poi, “l’atto del Tribunale federale” non adempierebbe i requisiti dell’art. 82
cpv. 1 LEF e come tale sarebbe soggetto a verifica disciplinare. Sennonché la
ricorrente confonde nuovamente rigetto provvisorio (art. 82 LEF) e rigetto
definitivo (art. 80-81 LEF) e ad ogni modo misconosce che il ricorso all’autorità
di vigilanza non è ammesso nei casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale
(art. 17 cpv. 1 LEF), segnatamente per quanto concerne il rigetto dell’opposizione,
posto nella competenza del giudice del luogo d’esecuzione (art. 84 LEF). Non
spetta quindi a questa Ca-mera, nella sua veste di autorità di vigilanza, di
verificare nuova-mente la validità della decisione di rigetto dell’opposizione,
che l’escussa ha impugnato senza successo fino all’ultima istanza (sopra ad B).
Il ricorso è al riguardo irricevibile.
5. RI
1 lamenta che l’indicazione generica e non dettagliata delle spese esecutive in
fr. 102.30 violi il principio della proporzionalità. La legge non obbliga
però l’UE a menzionare il dettaglio delle spese esecutive sull’avviso di
pignoramento (art. 90 LEF), fermo restando che una parte può domandare che sia
allestito, a sue spese, un conteggio particolareggiato delle spese indicante le
norme di legge applicate (art. 3 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in
applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS
281.35]) e contestare il medesimo presso l’autorità di vigilanza (art. 2
OTLEF). Non motivata, la censura è inammissibile. Sia come sia, l’importo di fr. 102.30
è comunque corretto (tassa di fr. 20.– per l’emissione del
precetto esecutivo [art. 20 cpv. 1 OTLEF]
oltre agli esborsi postali di fr. 13.30 per la sua notifica al
debitore e al creditore [art. 13 cpv. 1 OTLEF]; tassa di fr. 5.– per il
trattamento della domanda di continuazione dell’esecuzione [art. 20 cpv. 4
OTLEF]; tassa di fr. 8.– per l’avviso di pignoramento [art. 9 cpv. 1 lett.
a OTLEF] ed esborso postale di fr. 1.– per la sua spedizione; tassa di fr. 5.–
per l’incasso [art. 19 cpv. 1 OTLEF]; spese giudiziarie di fr. 50.– della
decisione di rigetto dell’opposizione [art. 68 LEF; spiegazione n. 2 a tergo
del modulo n. 4 "Domanda di proseguire l’esecuzione"]).
6. Relativamente all’invito al presidente di questa Camera e all’ispettore
Claudio Cortese, che in tale sede agisce quale vicecancelliere, ad astenersi
dal decidere “per le errate
valutazioni degli atti finora presentati e non opportunatamente sanzionate dal
Consiglio della magistratura”, la ricorrente già sa
che le istanze di ricusa fondate essenzialmente sul fatto che il magistrato
ricusato (compresi i suoi collaboratori) abbia in precedenza partecipato a
decisioni sfavorevoli per l’istante sono inammissibili (sentenze della CEF
15.2019.38 del 10 settembre 2019 consid. 3 e 14.2019.80 del 1° ottobre 2019
consid. 4, con rinvii alle decisioni del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7
settembre 2016, consid. 1.1, e della CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, consid. 2). Ne
consegue l’irricevibilità della domanda.
7. La
ricorrente neppure ignora che la sua richiesta d’indicare preventivamente la
composizione della corte sia del tutto pretestuosa (già citate sentenze 15.2019.38, consid. 4, e 14.2019.80, consid. 5),
non da ultimo perché è pubblica (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/composizione/?user_pgiudiziario_pi6%5BCompId%5D
=1004).
8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). La richiesta di porre le spese a carico del Cantone e d’indicarne
preventivamente l’ammontare è così senza oggetto. Va però ricordato alla
ricorrente che la parte che agisce in mala fede o in modo temerario può essere
condannata a una multa sino a fr. 1'500.– nonché al pagamento di tasse e
spese (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF). D’altronde, le va anche rammentato che
la legittimazione al ricorso (secondo l’art. 17 LEF) presuppone la capacità di
discernimento, vale a dire la capacità di agire ragionevolmente (art. 16 CC), e
che il moltiplicarsi delle procedure senza motivi ragionevoli è idoneo a
dimostrare l’incapacità processuale (DTF 98 Ia 324 segg.). RI 1 è invitata
quindi ad astenersi in futuro dal presentare, personalmente o per il tramite
del marito, ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondati (v. sentenze
della CEF 15.2019.26 del 10 settembre 2019 consid. 8 e 14.2019.80 del 1°
ottobre 2019 consid. 9).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
RI
1.
è invitata in futuro ad astenersi dal presentare ricorsi e censure
manifestamente irricevibili o infondati, pena la non entrata in materia e l’inflizione
di una multa, oltre all’addossamento di tasse e spese per ricorso temerario.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.