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Decisione

15.2020.16

Avviso di pignoramento. Richiesta di sospensione dell’esecuzione in attesa dell’esito di altre procedure. Spese esecutive. Ricusa. Indicazione della composizione della Camera

24 marzo 2020Italiano9 min

scorta del precetto esecutivo n. 2639001 emesso il 10 settembre 2018 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.16

Lugano

24 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 31 gennaio 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 23 gennaio 2020 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dalla

Cassa del Tribunale federale svizzero, Losanna)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. 2639001 emesso il 10 settembre 2018 dall’Ufficio

di esecuzione (UE) di Lugano, la Confederazione Svizzera procede contro RI 1

per l’in­­casso delle spese giudiziarie di fr. 200.– stabilite dalla II

Corte di diritto civile del Tribunale federale con sentenza del 20 novembre

2017, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2018.

B. Con

decisione del 5 aprile 2019 (inc. 0306-2018-S), il Giudice di pace supplente del Circolo di Taverne ha rigettato in

via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo. Il

reclamo presentato da quest’ultima è stato, nella misura in cui era ricevibile,

respinto da questa Camera con decisione del 1° ottobre 2019 (inc. 14.2019.80) e

il ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza

del 12 dicembre 2019 (inc. 5D_202/2019). A domanda dell’escutente il 23 gennaio

2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 23 marzo 2020.

C. Con

ricorso del 31 gennaio 2020, RI 1 contesta l’operato dell’UE, facendo valere

che “sembra prematuro

proseguire l’esecuzione con il pignoramento”. Invita

inoltre il presidente della Camera e l’ispettore all’astensione, chiede di

addossare le spese al Cantone e postula l’indicazione preventiva della

composizione della Corte e delle spese giudiziarie, ove non sia concessa l’esenzione.

D. Stante

l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato comunicato per

osservazioni né all’UE né all’escutente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 24 gennaio 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF).

2. La

ricorrente si duole anzitutto che l’avviso di pignoramento sarebbe prematuro

perché sono tuttora pendenti “le

procedura ricorsuali al Tribunale d’appello

che sono state messe in sospensione pro­cedurale dal co-curatore Avv __________

per la rappresentanza di PI 2” e per quanto riguarda

il precetto esecutivo “oltre

ai dispositivi federali di revisione pendenti al Tribunale federale […] gli

accertamenti Lresp per le modalità di gestione e rivendicazione del titolo di

credito dal segretario P___ T_______”. Rileva inoltre

che “la decisione sull’eventuale

azione di disconoscimento di debito dev’essere passata in giudicato”.

2.1 La

ricorrente misconosce però che l’esecuzione da lei contestata è diretta

esclusivamente nei di lei confronti, sicché le procedure avviate dal marito PI

2 per il proprio conto sono senza rilevanza ai fini del giudizio odierno.

Sprovvisto d’interesse degno di protezione il ricorso è al riguardo

inammissibile.

2.2 Per

quanto attiene alle iniziative che asserisce di aver intrapreso sul piano

federale in merito alla tassa posta in esecuzione, la ricorrente non solo non

produce alcun documento a sostegno delle proprie allegazioni, ma soprattutto

non dimostra che tali iniziative abbiano sospeso l’esecutività della decisione 20

novembre 2017 del Tribunale federale (sopra ad A), per legge o mediante una

decisione dello stesso Tribunale federale. Tale decisione era infatti diventata

esecutiva ed è passata in giudicato non appena è stata notificata a RI 1 (sentenze della CEF 14.2019.80 [sopra ad B]

consid. 7 e 15.2016.36/40 del 19 luglio 2016 consid. 5.3). Su questo punto il

ricorso va dunque respinto.

2.3 L’accenno

all’azione di disconoscimento di debito è doppiamente fuori luogo. Dapprima

perché la reclamante neppure asserisce di aver inoltrato un’azione di disconoscimento

di debito. In secondo luogo perché tale azione è possibile solo in caso di

rigetto provvisorio dell’opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF), mentre nel caso in

esame l’opposizione è stata rigettata in via definitiva sulla scorta di una

decisione passata in giudicato, che quindi non poteva più essere rimessa in discussione, men che meno con un’azione

di disconoscimento di debito.

3. Secondo

la ricorrente “in questa

situazione di dipendenza da altre decisione questo rimedio di conseguimento di

un fine pratico di procedura esecutiva [il ricorso dell’art. 17 LEF] – non ottenibile

in altro modo – consente di attuare un intervento di vigilanza per una successiva azione di responsabilità giusta l’art.

5 LEF (cfr. Cometta, Com­mentario, p. 15 ad d; Gilliéron, n. 65 ad

art. 17, con rif.)”.

In

realtà, gli autori citati scrivono esattamente il contrario: il ricorso all’autorità

di vigilanza (giusta l’art. 17 LEF) non consente la semplice

constatazione di un eventuale errato comportamento dell’or­­gano di esecuzione

forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF

(nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale 5A_413/2016 del 18 agosto

2016 consid. 3). Che la responsabilità degli organi dell’esecuzione forzata sia

da annoverare nel diritto pubblico (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 6 ad art. 1-27 e n. 14 ad art. 5 LEF)

non muta il fatto che il sedicente danneggiato la deve far valere con un’azione

contro lo Stato sulla scorta dell’art. 5 LEF

e non con un ricorso al­l’autorità di vigilanza. Anche questa censura

cade quindi nel vuoto.

4. Per la ricorrente, poi, “l’atto del Tribunale federale” non adempiereb­be i requisiti dell’art. 82

cpv. 1 LEF e come tale sarebbe soggetto a verifica disciplinare. Sennonché la

ricorrente confonde nuovamente rigetto provvisorio (art. 82 LEF) e rigetto

definitivo (art. 80-81 LEF) e ad ogni modo misconosce che il ricorso all’autorità

di vigilanza non è ammesso nei casi nei quali la LEF prescriva la via giudiziale

(art. 17 cpv. 1 LEF), segnatamente per quanto concerne il rigetto dell’opposizione,

posto nella competenza del giudice del luogo d’esecuzione (art. 84 LEF). Non

spetta quindi a questa Ca-mera, nella sua veste di autorità di vigilanza, di

verificare nuova-mente la validità della decisione di rigetto dell’opposizione,

che l’escussa ha impugnato senza successo fino all’ultima istanza (sopra ad B).

Il ricorso è al riguardo irricevibile.

5. RI

1 lamenta che l’indicazione generica e non dettagliata delle spese esecutive in

fr. 102.30 violi il principio della proporzionalità. La legge non obbliga

però l’UE a menzionare il dettaglio delle spese esecutive sull’avviso di

pignoramento (art. 90 LEF), fermo restando che una parte può domandare che sia

allestito, a sue spese, un conteggio particolareggiato delle spese indicante le

norme di legge applicate (art. 3 dell’ordinanza sulle tasse riscosse in

applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF, RS

281.35]) e contestare il medesimo presso l’autorità di vigilanza (art. 2

OTLEF). Non motivata, la censura è inammissibile. Sia come sia, l’importo di fr. 102.30

è comunque corretto (tassa di fr. 20.– per l’emissione del

precetto esecutivo [art. 20 cpv. 1 OTLEF]

oltre agli esborsi postali di fr. 13.30 per la sua notifica al

debitore e al creditore [art. 13 cpv. 1 OTLEF]; tassa di fr. 5.– per il

trattamento della domanda di continuazione dell’esecuzione [art. 20 cpv. 4

OTLEF]; tassa di fr. 8.– per l’avviso di pignoramento [art. 9 cpv. 1 lett.

a OTLEF] ed esborso postale di fr. 1.– per la sua spedizione; tassa di fr. 5.–

per l’incasso [art. 19 cpv. 1 OTLEF]; spese giudiziarie di fr. 50.– della

decisione di rigetto dell’opposizione [art. 68 LEF; spiegazione n. 2 a tergo

del modulo n. 4 "Domanda di proseguire l’esecuzione"]).

6. Relativamente all’invito al presidente di questa Camera e all’ispet­­tore

Claudio Cortese, che in tale sede agisce quale vicecancelliere, ad astenersi

dal decidere “per le errate

valutazioni degli atti finora presentati e non opportunatamente sanzionate dal

Consiglio della magistratura”, la ricorrente già sa

che le istanze di ricusa fondate essenzialmente sul fatto che il magistrato

ricusato (compresi i suoi collaboratori) abbia in precedenza partecipato a

decisioni sfavorevoli per l’istante sono inammissibili (sentenze della CEF

15.2019.38 del 10 settembre 2019 consid. 3 e 14.2019.80 del 1° ottobre 2019

consid. 4, con rinvii alle decisioni del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7

settembre 2016, consid. 1.1, e della CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, consid. 2). Ne

consegue l’irrice­­vibilità della domanda.

7. La

ricorrente neppure ignora che la sua richiesta d’indicare preventivamente la

composizione della corte sia del tutto pretestuosa (già citate sentenze 15.2019.38, consid. 4, e 14.2019.80, consid. 5),

non da ultimo perché è pubblica (www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/composizione/?user_pgiudiziario_pi6%5BCompId%5D

=1004).

8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). La richiesta di porre le spese a carico del Cantone e d’indicarne

preventivamente l’ammontare è così senza oggetto. Va però ricordato alla

ricorrente che la parte che agisce in mala fede o in modo temerario può essere

condannata a una multa sino a fr. 1'500.– nonché al pagamento di tasse e

spese (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF). D’altronde, le va anche rammentato che

la legittimazione al ricorso (secondo l’art. 17 LEF) presuppone la capacità di

discernimento, vale a dire la capacità di agire ragionevolmente (art. 16 CC), e

che il moltiplicarsi delle procedure senza motivi ragionevoli è idoneo a

dimostrare l’incapacità processuale (DTF 98 Ia 324 segg.). RI 1 è invitata

quindi ad astenersi in futuro dal presentare, personalmente o per il tramite

del marito, ricorsi e censure manifestamente irricevibili o infondati (v. sentenze

della CEF 15.2019.26 del 10 settembre 2019 consid. 8 e 14.2019.80 del 1°

ottobre 2019 consid. 9).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

RI

1.

è invitata in futuro ad astenersi dal presentare ricorsi e censure

manifestamente irricevibili o infondati, pena la non entrata in materia e l’inflizione

di una multa, oltre all’addos­­samento di tasse e spese per ricorso temerario.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.