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Decisione

15.2020.20

Ricorso. Oggetto. Tempestività. Riconsiderazione. Limitazione a 640 caratteri della causa del credito sul precetto esecutivo. Organizzazione dell’UE

10 aprile 2020Italiano14 min

15 giugno 2019 RI 1 ha presentato un’enne­­sima domanda di esecuzione contro l’avv.

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.20

Lugano

10 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca,

o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 27 giugno e il 12 agosto 2019

nelle esecuzioni n. __________5 e __________0 promosse dalla ricorrente nei

confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

15 giugno 2019 RI 1 ha presentato un’enne­­sima domanda di esecuzione contro l’avv.

PI 1 volta all’incasso di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1°

aprile 2004 indicando quale causa del credito: “per gravi danni morali – materiali – spese, lesione

dell’onore e della dignità, cagionati con intenzione – infedeltà – negligenza –

incoscienza – irresponsabilità, grave abuso autoritario del suo operato

esercitato abusivamente con comportamento indegno, vergognoso – autoritario

irrispettevole della sua attività professionale – ritiro del mandato assunto

non rispettato, ha esercitato il patrocinio abusivamente senza il mio assenso

da vera e propria padrona assoluta senza neppur essere stata contattata e

informata – nella causa __________ – come da miei scritti – (art. 41 e art. 394

e segg. C.O, art. 11 legge sull’avvocatura, art. 3,5,7,11,26 e 27 Codice

professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Tici­no”. Ha chiesto quale “ultimo

sollecito” di “riportare nel Precetto esecutivo l’intero contenuto

del titolo di credito esattamente come riportato ’parola per parola’ come da me

già invitati”.

B. In

adempimento della domanda, il 27 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Biasca ha emesso il precetto

esecutivo n. __________5 come richiesto, salvo troncare l’ultima parte della

causa del credi­to, a partire dalla parentesi. Il precetto esecutivo è

stato notificato il 4 luglio 2019 all’escussa, che vi ha interposto

opposizione.

C. L’8

luglio 2019 RI 1 ha restituito all’UE l’esem­­plare del precetto esecutivo per

il creditore, chiedendo di completarne la rubrica “Titolo di credito e

indicazione del motivo del credito” con l’intero contenuto della domanda di

esecuzione, compre­sa l’ultima parte a partire da: “(art. 41”.

D. Il

24 luglio 2019 l’UE ha emesso una “decisione d’irricevibilità” della domanda di

esecuzione indicando quale motivo: “Titolo di credito troppo lungo”. Lo stesso

giorno esso ha d’altronde comunicato alle parti di aver preso atto del ritiro

della domanda di esecuzione e di averla cancellata dai propri registri.

E. Il

5 agosto 2019 RI 1 ha presentato “opposizio­ne

e contestazione totale” alla decisione d’irricevibilità

del 24 luglio 2019 e chiesto all’UE di notificare a PI 1 un altro precetto

esecutivo riportante l’intera causale del credito indicata nella sua domanda di

esecuzione.

F. Il

12 agosto 2019 l’UE ha emesso un nuovo precetto esecutivo n. __________0

che riporta l’intera causale del credito indicata nella domanda di esecuzione

del 15 giugno 2019, tranne la soppressione di alcuni spazi e il troncamento di

alcune parole. Per errore è stato indicato quale data di decorrenza degli

interessi di mora il 1° aprile 2014 anziché il 1° aprile 2004. Il 29 agosto

2019 la polizia comunale ha notificato l’atto a PI 1, la quale ha interposto

immediata opposizione.

G. Il

4 ottobre 2019 l’UE ha comunicato a RI 1 di aver annullato sia il primo che il

secondo precetto esecutivo dal momento ch’essa si era lamentata che tali atti

non contenevano tutte le informazioni indicate nella domanda d’esecuzione. L’ha

pertanto invitata a inviare una nuova domanda conforme all’Ordi­­nanza del

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sulle domande formulate dal

creditore nella procedura d’esecuzione e di fallimento, che prevede in

particolare all’art. 3 cpv. 1 che il titolo o la causa del primo credito

indicato sulla domanda d’esecuzione non deve superare 640 caratteri. L’ha

inoltre informata che le spe­se esecutive di fr. 103.30 le sarebbero state

restituite a breve e che la tassa di fr. 37.– era stata stornata.

H. Il

30 gennaio 2020, RI 1 ha presentato un atto denominato “Totale contestazione e richiesta di risarcimento

danni morali, materiali, spese, ed ogni qualsiasi altro danno che chiederò al

Consiglio di Stato”. Contesta in particolare lo

scritto “fantasma” emesso dall’UE il 4 ottobre 2019.

I. Con

osservazioni del 6 febbraio 2020 l’UE ha concluso per la manifesta

irricevibilità del ricorso, ritenuto tardivo in quanto diretto contro il provvedimento

del 4 ottobre 2019, e per questo motivo ha comunicato di non averlo notificato

alle parti interessate.

L. Mediante

“osservazioni” (replica) del 24 febbraio 2020, RI 1 ha postulato l’accoglimento

del ricorso e l’annulla­mento delle osservazioni dell’UE.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza

cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In

particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di

procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice

constatazione di un eventuale errato comportamen­to

dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azio­ne di

responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999,

n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). Di conseguenza le

contestazioni di RI 1, nella misura in cui tendono a far accertare supposte

mancanze dell’UE in vista del risarcimento dei danni da lei lamentati, sono

irricevibili nel quadro di un ricorso giusta l’art. 17 LEF, la competenza al

riguardo spettando al giudice civile (art. 22 della legge sulla responsabilità

civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, RL 166.100) e non all’UE né

a questa Camera.

2. Nella

misura in cui riguardano invece atti dell’UE, e in particolare modo i due noti

precetti esecutivi, e tendono alla correzione del contenuto della rubrica

“Titolo del credito con data o indicazione del motivo del credito”, le

contestazioni di RI 1 sono per contro in sé ricevibili. Secondo l’UE il ricorso

sarebbe tuttavia tardivo, poiché è stato inoltrato, il 30 gennaio 2020, ben

oltre il termine di 10 giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF dalla notifica

del provvedimento del 4 ottobre 2019, recapitatole il successivo 7 ottobre.

2.1 Il

problema è che RI 1 ha formulato la sua doglianza principale – la

dissomiglianza tra il (primo) precetto ese-cutivo e la domanda d’esecuzione –

già con lo scritto dell’8 luglio 2019 (sopra ad C), il cui contenuto ha

ribadito nella sua “opposizione

e contestazione totale” del 5 agosto 2019 alla

decisione d’ir­ricevibilità del 24 luglio 2019 (sopra ad E). Tale opposizione

risultava tempestiva tenuto conto della sospensione del termine durante le

ferie estive dal 15 al 31 luglio 2019 (art. 56 n. 2 LEF e DTF 121 III 285

consid. 2/b con rif., 49 III 76). L’ufficio d’esecuzione può certo

riconsiderare un suo provvedimento contestato (art. 17 cpv. 4 LEF), ma nel caso

in cui esso accoglie solo in parte le censure, l’autorità di vigilanza può

ritenere il ricorso privo di oggetto solo per quelle (la nuova decisione

sostituendosi in siffatta misura alla decisione impugnata), mentre deve

pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la

decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenze della CEF

15.2014.77 del 22 gennaio 2015 consid. 3.1 e 15.2017.76 del 22 novembre 2017

consid. 3).

2.2 Ora,

né la decisione d’irricevibilità del 24 luglio 2019 (sopra ad D) né la

decisione 4 ottobre 2019 di annullamento di ambedue i precetti esecutivi (sopra

ad G) – il primo essendo invero stato annullato apparentemente già il 24 luglio

2019 (sopra ad D) – possono considerarsi come un accoglimento delle

contestazioni di RI 1, che non chiedeva – e tuttora non chiede – l’an­nullamento

dei precetti esecutivi, bensì il completamento della rubrica “Titolo di credito

e indicazione del motivo del credito” nel senso di riportarvi l’intero

contenuto della domanda di esecuzione. Ne segue che su questo punto il ricorso

non è diventato senza oggetto e deve pertanto essere trattato dalla Camera. È

invece chiaramente tardivo quanto ai quattro precedenti precetti esecutivi “azzopati” emessi dal

2015 al 2018.

3. Dalle

decisioni d’irricevibilità del 24 luglio 2019 e di annullamento di ambedue i

precetti esecutivi del 4 ottobre 2019 si evince che l’UE, ancorché in modo poco

chiaro, ha ritenuto “troppo

lungo” il titolo di credito menzionato sulla domanda d’esecuzione,

apparentemente perché ha considerato che eccedesse i 640 caratteri al massimo

stabiliti per la menzione del titolo di credito o della causa dall’art. 3 cpv.

1 dell’Ordinanza del DFGP sulle domande formulate dal creditore nella procedura

d’esecuzione e di fallimen­to (RS 281.311).

3.1 La

ricorrente obietta che i caratteri della sua domanda erano solo 584. In realtà,

sono 721 poiché anche gli spazi sono caratteri informatici che contribuiscono a

determinare la grandezza massima del campo relativo al titolo o alla causa di

credito. RI 1 rileva invece a ragione che l’UE non avrebbe dovuto semplicemente

dichiarare irricevibile la sua domanda e annullare il precetto esecutivo bensì

concederle la possibilità di porvi rimedio, indicandole i vizi e sottoponendole

se del caso proposte per rimediarvi in ossequio all’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza.

3.2 A

ben vedere, tuttavia, la domanda d’esecuzione non poteva considerarsi viziata.

Il Tribunale federale ha infatti avuto modo di decidere che la limitazione a 10

crediti prevista dall’art. 2 cpv. 1 del­l’Ordinanza non è conforme alla legge,

o meglio all’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF, il quale esige l’enunciazione nella

domanda di esecuzione, sia scritta che verbale, del titolo di credito con la

sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito, senza limitare il

numero di crediti, per i quali l’esecuzione può essere richiesta (DTF 144 III

356 consid. 2.3). Il Tribunale federale ha certo lasciato aperta la questione

della legittimità della restrizione della menzione del titolo o della causa del

primo credito a 640 caratteri di cui all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza (pag. 358

consid. 2.4), ma visto che l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF non ne limita neppure la

lunghezza pare evidente che anche questa seconda restrizione verrebbe

considerata priva di una sufficiente base legale, pure alla luce dello scopo,

comune con l’art. 2, di garantire la chiarezza e la leggibilità del precetto

esecutivo nonché la sua unità in quanto titolo (evitando la sua estensione a

più fogli).

Del

resto, in seguito alla decisione del Tribunale federale l’Alta vigilanza in

materia di esecuzione e fallimento ha modificato la sua “Informazione n. 17”

circa l’applicazione dell’Ordinanza

(consultabile all’indirizzo: www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/schkg/aufsichtsbehoerden/info17-i.pdf), ammettendo l’utilizzo di allegati

al precetto esecutivo quando non si è trovata una soluzione per risolvere il

problema di spazio. Il testo del precetto esecutivo deve infatti corrispondere

esattamente a quello della domanda di esecuzione (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF).

3.2.1 Nel

caso specifico, dato che un compromesso con la ricorrente pare poco probabile,

giacché ha contestato le due versioni del precetto esecutivo emesse dall’UE,

quest’ultimo avrebbe dovuto far capo a un allegato per trascrivere esattamente

la causa del credito menzionata sulla domanda di esecuzione. All’atto pratico,

l’UE avrebbe dovuto semplicemente allegare la domanda di esecuzione al precetto

esecutivo, indicando nella rubrica del titolo o della causa di credito: “gravi danni morali – materiali – spese,

lesione dell’onore e della dignità: v. testo completo nella domanda di

esecuzione allegata a questo precetto esecutivo”. In

parziale accoglimento del ricorso, occorre pertanto ordinare all’UE di revocare

l’annullamento dell’esecuzione n. __________5 – mai

chiesto dalla ricorrente – e sostituire nel suo sistema informativo il testo della causa di credito con quello appena esposto.

3.2.2 La

ricorrente non chiede di notificare nuovamente all’escussa il precetto

esecutivo rettificato nel senso da lei voluto e del resto una nuova notifica si

avverrebbe un’inutile formalità, giacché PI 1 ha sempre interposto opposizione

alle esecuzioni di RI 1 e sicuramente non muterebbe atteggiamento solo per la comunicazione delle norme legali finali

contenute nella domanda di esecuzione

e non riportate nel precetto n.__________5 (per tacere del fatto che

potrebbe comunque in ogni tempo ritirare l’opposizione). Non è neppure

necessario inviare all’escussa una copia della domanda d’esecuzione, giacché il

suo testo è riportato per esteso sopra al considerando A e alla stessa viene

notificata la presente decisione.

4. Ciò

posto, le critiche della ricorrente relative alle modalità della notifica del

secondo precetto esecutivo n. __________0 diventano sen­za

oggetto dal momento che il primo precetto viene modificato nel senso da lei

voluto.

5. A

questo punto anche le lamentele formali contro le decisioni del 24 luglio e del

4 ottobre 2019 sono senza oggetto.

5.1 A

scanso di equivoci, è bene precisare che dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone

costituisce un solo circondario di esecuzione (e un solo circondario dei

fallimenti), composto dagli uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno,

Lugano e Mendrisio e dalle agenzie di Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido (art. 1

cpv. 1 e 3 della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]). Sono

stati inoltre istituiti, dal 3 ottobre 2016, un Contact center, che

gestisce il servizio d’informazione telefonica all’utenza e il trattamento

delle e-mail in entrata e delle richieste scritte degli estratti di esecuzione,

e, da febbraio 2017, un Centro di competenza cantonale per l’emissio­­ne dei

precetti esecutivi (CCPE). Entrambi hanno sede a Faido e competenza sull’intero

territoriale cantonale, e sono diretti dall’Uf­ficiale del settore di

esecuzione con sede a Bellinzona (cfr. art. 5 cpv. 2 LALEF). Le domande di

esecuzione, così come l’emissione e la notifica postale dei precetti esecutivi,

sono gestite dal CCPE, che indica però su tutti i suoi atti come sede dell’ufficio

d’esecu-­zione quella in cui si trova il foro esecutivo (art. 46 segg. LEF) –

solitamente il domicilio o la sede del debitore (art. 46 LEF). Sarà infatti

quella sede chiamata poi a gestire le successive tappe della procedura

esecutiva.

5.2 Ecco

spiegato perché la decisione d’irricevibilità del 24 luglio 2019 è intestata

alla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione – l’escussa avendo il domicilio a

Claro, rimasto nel circondario di Biasca malgrado sia stato incorporato nella

giurisdizione della Pretura di Bellinzona nel 2017 e della

Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona nel 2019 (sentenza della CEF

14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I 636 n. 63c consid. 2.2) – ed è firmato dalla funzionaria __________ attiva presso il CCPE di

Faido.

5.3 Vero

è invece che sulla decisione del 4 ottobre 2019 non sono indicati né il

funzionario incaricato né l’identità del firmatario. La circostanza non è tuttavia di rilievo, le decisioni essendo

emesse dall’UE in quanto istituzione e non dai singoli funzionari, e non

ha alcuna pertinenza per l’esito del

giudizio odierno. Nel caso specifico, ad ogni modo, la Camera ha accertato che

lo scritto è stato preparato dal Supplente ufficiale Lallo Ruggeri e firmato

dalla responsabile del CCPE Corinne

Zennati, ossia da persone abilitate a rappresentare l’UE (art. 8 del regolamento

sull’organizzazione dell’Ufficio di esecuzione e dell’Ufficio dei fallimenti,

RL 280.110).

6. La

ricorrente si duole infine che l’UE, e per esso il funzionario incaricato "U.7. Utente Batch", ha per errore emesso dei richiami di pagamento per le spese relative

alle esecuzioni annullate. Ammette però che l’errore è poi stato corretto. La

censura è dunque senza oggetto. A scanso di equivoci, la sigla "U.7. Utente Batch" si riferisce al fatto che i richiami sono emessi automaticamente dal

sistema informatico dell’UE.

7. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

e di conseguenza è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di revocare l’annullamento

dell’esecuzione n. __________ e di sostituire nel suo

sistema informativo il testo della causa di credito con

quello seguente: “gravi

danni morali – materiali – spese, lesione dell’onore e della dignità: v. testo

completo nella domanda di esecuzione allegata a questo precetto esecutivo”.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Biasca.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.