15.2020.20
Ricorso. Oggetto. Tempestività. Riconsiderazione. Limitazione a 640 caratteri della causa del credito sul precetto esecutivo. Organizzazione dell’UE
10 aprile 2020Italiano14 min
15 giugno 2019 RI 1 ha presentato un’ennesima domanda di esecuzione contro l’avv.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.20
Lugano
10 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 30 gennaio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Biasca,
o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 27 giugno e il 12 agosto 2019
nelle esecuzioni n. __________5 e __________0 promosse dalla ricorrente nei
confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
15 giugno 2019 RI 1 ha presentato un’ennesima domanda di esecuzione contro l’avv.
PI 1 volta all’incasso di fr. 250'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1°
aprile 2004 indicando quale causa del credito: “per gravi danni morali – materiali – spese, lesione
dell’onore e della dignità, cagionati con intenzione – infedeltà – negligenza –
incoscienza – irresponsabilità, grave abuso autoritario del suo operato
esercitato abusivamente con comportamento indegno, vergognoso – autoritario
irrispettevole della sua attività professionale – ritiro del mandato assunto
non rispettato, ha esercitato il patrocinio abusivamente senza il mio assenso
da vera e propria padrona assoluta senza neppur essere stata contattata e
informata – nella causa __________ – come da miei scritti – (art. 41 e art. 394
e segg. C.O, art. 11 legge sull’avvocatura, art. 3,5,7,11,26 e 27 Codice
professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino”. Ha chiesto quale “ultimo
sollecito” di “riportare nel Precetto esecutivo l’intero contenuto
del titolo di credito esattamente come riportato ’parola per parola’ come da me
già invitati”.
B. In
adempimento della domanda, il 27 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Biasca ha emesso il precetto
esecutivo n. __________5 come richiesto, salvo troncare l’ultima parte della
causa del credito, a partire dalla parentesi. Il precetto esecutivo è
stato notificato il 4 luglio 2019 all’escussa, che vi ha interposto
opposizione.
C. L’8
luglio 2019 RI 1 ha restituito all’UE l’esemplare del precetto esecutivo per
il creditore, chiedendo di completarne la rubrica “Titolo di credito e
indicazione del motivo del credito” con l’intero contenuto della domanda di
esecuzione, compresa l’ultima parte a partire da: “(art. 41”.
D. Il
24 luglio 2019 l’UE ha emesso una “decisione d’irricevibilità” della domanda di
esecuzione indicando quale motivo: “Titolo di credito troppo lungo”. Lo stesso
giorno esso ha d’altronde comunicato alle parti di aver preso atto del ritiro
della domanda di esecuzione e di averla cancellata dai propri registri.
E. Il
5 agosto 2019 RI 1 ha presentato “opposizione
e contestazione totale” alla decisione d’irricevibilità
del 24 luglio 2019 e chiesto all’UE di notificare a PI 1 un altro precetto
esecutivo riportante l’intera causale del credito indicata nella sua domanda di
esecuzione.
F. Il
12 agosto 2019 l’UE ha emesso un nuovo precetto esecutivo n. __________0
che riporta l’intera causale del credito indicata nella domanda di esecuzione
del 15 giugno 2019, tranne la soppressione di alcuni spazi e il troncamento di
alcune parole. Per errore è stato indicato quale data di decorrenza degli
interessi di mora il 1° aprile 2014 anziché il 1° aprile 2004. Il 29 agosto
2019 la polizia comunale ha notificato l’atto a PI 1, la quale ha interposto
immediata opposizione.
G. Il
4 ottobre 2019 l’UE ha comunicato a RI 1 di aver annullato sia il primo che il
secondo precetto esecutivo dal momento ch’essa si era lamentata che tali atti
non contenevano tutte le informazioni indicate nella domanda d’esecuzione. L’ha
pertanto invitata a inviare una nuova domanda conforme all’Ordinanza del
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) sulle domande formulate dal
creditore nella procedura d’esecuzione e di fallimento, che prevede in
particolare all’art. 3 cpv. 1 che il titolo o la causa del primo credito
indicato sulla domanda d’esecuzione non deve superare 640 caratteri. L’ha
inoltre informata che le spese esecutive di fr. 103.30 le sarebbero state
restituite a breve e che la tassa di fr. 37.– era stata stornata.
H. Il
30 gennaio 2020, RI 1 ha presentato un atto denominato “Totale contestazione e richiesta di risarcimento
danni morali, materiali, spese, ed ogni qualsiasi altro danno che chiederò al
Consiglio di Stato”. Contesta in particolare lo
scritto “fantasma” emesso dall’UE il 4 ottobre 2019.
I. Con
osservazioni del 6 febbraio 2020 l’UE ha concluso per la manifesta
irricevibilità del ricorso, ritenuto tardivo in quanto diretto contro il provvedimento
del 4 ottobre 2019, e per questo motivo ha comunicato di non averlo notificato
alle parti interessate.
L. Mediante
“osservazioni” (replica) del 24 febbraio 2020, RI 1 ha postulato l’accoglimento
del ricorso e l’annullamento delle osservazioni dell’UE.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza
cantonale ha per oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In
particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di
procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice
constatazione di un eventuale errato comportamento
dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di
responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999,
n. 65 ad art. 17 LEF, con rif.). Di conseguenza le
contestazioni di RI 1, nella misura in cui tendono a far accertare supposte
mancanze dell’UE in vista del risarcimento dei danni da lei lamentati, sono
irricevibili nel quadro di un ricorso giusta l’art. 17 LEF, la competenza al
riguardo spettando al giudice civile (art. 22 della legge sulla responsabilità
civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, RL 166.100) e non all’UE né
a questa Camera.
2. Nella
misura in cui riguardano invece atti dell’UE, e in particolare modo i due noti
precetti esecutivi, e tendono alla correzione del contenuto della rubrica
“Titolo del credito con data o indicazione del motivo del credito”, le
contestazioni di RI 1 sono per contro in sé ricevibili. Secondo l’UE il ricorso
sarebbe tuttavia tardivo, poiché è stato inoltrato, il 30 gennaio 2020, ben
oltre il termine di 10 giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF dalla notifica
del provvedimento del 4 ottobre 2019, recapitatole il successivo 7 ottobre.
2.1 Il
problema è che RI 1 ha formulato la sua doglianza principale – la
dissomiglianza tra il (primo) precetto ese-cutivo e la domanda d’esecuzione –
già con lo scritto dell’8 luglio 2019 (sopra ad C), il cui contenuto ha
ribadito nella sua “opposizione
e contestazione totale” del 5 agosto 2019 alla
decisione d’irricevibilità del 24 luglio 2019 (sopra ad E). Tale opposizione
risultava tempestiva tenuto conto della sospensione del termine durante le
ferie estive dal 15 al 31 luglio 2019 (art. 56 n. 2 LEF e DTF 121 III 285
consid. 2/b con rif., 49 III 76). L’ufficio d’esecuzione può certo
riconsiderare un suo provvedimento contestato (art. 17 cpv. 4 LEF), ma nel caso
in cui esso accoglie solo in parte le censure, l’autorità di vigilanza può
ritenere il ricorso privo di oggetto solo per quelle (la nuova decisione
sostituendosi in siffatta misura alla decisione impugnata), mentre deve
pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la
decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, consid. 3; sentenze della CEF
15.2014.77 del 22 gennaio 2015 consid. 3.1 e 15.2017.76 del 22 novembre 2017
consid. 3).
2.2 Ora,
né la decisione d’irricevibilità del 24 luglio 2019 (sopra ad D) né la
decisione 4 ottobre 2019 di annullamento di ambedue i precetti esecutivi (sopra
ad G) – il primo essendo invero stato annullato apparentemente già il 24 luglio
2019 (sopra ad D) – possono considerarsi come un accoglimento delle
contestazioni di RI 1, che non chiedeva – e tuttora non chiede – l’annullamento
dei precetti esecutivi, bensì il completamento della rubrica “Titolo di credito
e indicazione del motivo del credito” nel senso di riportarvi l’intero
contenuto della domanda di esecuzione. Ne segue che su questo punto il ricorso
non è diventato senza oggetto e deve pertanto essere trattato dalla Camera. È
invece chiaramente tardivo quanto ai quattro precedenti precetti esecutivi “azzopati” emessi dal
2015 al 2018.
3. Dalle
decisioni d’irricevibilità del 24 luglio 2019 e di annullamento di ambedue i
precetti esecutivi del 4 ottobre 2019 si evince che l’UE, ancorché in modo poco
chiaro, ha ritenuto “troppo
lungo” il titolo di credito menzionato sulla domanda d’esecuzione,
apparentemente perché ha considerato che eccedesse i 640 caratteri al massimo
stabiliti per la menzione del titolo di credito o della causa dall’art. 3 cpv.
1 dell’Ordinanza del DFGP sulle domande formulate dal creditore nella procedura
d’esecuzione e di fallimento (RS 281.311).
3.1 La
ricorrente obietta che i caratteri della sua domanda erano solo 584. In realtà,
sono 721 poiché anche gli spazi sono caratteri informatici che contribuiscono a
determinare la grandezza massima del campo relativo al titolo o alla causa di
credito. RI 1 rileva invece a ragione che l’UE non avrebbe dovuto semplicemente
dichiarare irricevibile la sua domanda e annullare il precetto esecutivo bensì
concederle la possibilità di porvi rimedio, indicandole i vizi e sottoponendole
se del caso proposte per rimediarvi in ossequio all’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza.
3.2 A
ben vedere, tuttavia, la domanda d’esecuzione non poteva considerarsi viziata.
Il Tribunale federale ha infatti avuto modo di decidere che la limitazione a 10
crediti prevista dall’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza non è conforme alla legge,
o meglio all’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF, il quale esige l’enunciazione nella
domanda di esecuzione, sia scritta che verbale, del titolo di credito con la
sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito, senza limitare il
numero di crediti, per i quali l’esecuzione può essere richiesta (DTF 144 III
356 consid. 2.3). Il Tribunale federale ha certo lasciato aperta la questione
della legittimità della restrizione della menzione del titolo o della causa del
primo credito a 640 caratteri di cui all’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza (pag. 358
consid. 2.4), ma visto che l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF non ne limita neppure la
lunghezza pare evidente che anche questa seconda restrizione verrebbe
considerata priva di una sufficiente base legale, pure alla luce dello scopo,
comune con l’art. 2, di garantire la chiarezza e la leggibilità del precetto
esecutivo nonché la sua unità in quanto titolo (evitando la sua estensione a
più fogli).
Del
resto, in seguito alla decisione del Tribunale federale l’Alta vigilanza in
materia di esecuzione e fallimento ha modificato la sua “Informazione n. 17”
circa l’applicazione dell’Ordinanza
(consultabile all’indirizzo: www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/schkg/aufsichtsbehoerden/info17-i.pdf), ammettendo l’utilizzo di allegati
al precetto esecutivo quando non si è trovata una soluzione per risolvere il
problema di spazio. Il testo del precetto esecutivo deve infatti corrispondere
esattamente a quello della domanda di esecuzione (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF).
3.2.1 Nel
caso specifico, dato che un compromesso con la ricorrente pare poco probabile,
giacché ha contestato le due versioni del precetto esecutivo emesse dall’UE,
quest’ultimo avrebbe dovuto far capo a un allegato per trascrivere esattamente
la causa del credito menzionata sulla domanda di esecuzione. All’atto pratico,
l’UE avrebbe dovuto semplicemente allegare la domanda di esecuzione al precetto
esecutivo, indicando nella rubrica del titolo o della causa di credito: “gravi danni morali – materiali – spese,
lesione dell’onore e della dignità: v. testo completo nella domanda di
esecuzione allegata a questo precetto esecutivo”. In
parziale accoglimento del ricorso, occorre pertanto ordinare all’UE di revocare
l’annullamento dell’esecuzione n. __________5 – mai
chiesto dalla ricorrente – e sostituire nel suo sistema informativo il testo della causa di credito con quello appena esposto.
3.2.2 La
ricorrente non chiede di notificare nuovamente all’escussa il precetto
esecutivo rettificato nel senso da lei voluto e del resto una nuova notifica si
avverrebbe un’inutile formalità, giacché PI 1 ha sempre interposto opposizione
alle esecuzioni di RI 1 e sicuramente non muterebbe atteggiamento solo per la comunicazione delle norme legali finali
contenute nella domanda di esecuzione
e non riportate nel precetto n.__________5 (per tacere del fatto che
potrebbe comunque in ogni tempo ritirare l’opposizione). Non è neppure
necessario inviare all’escussa una copia della domanda d’esecuzione, giacché il
suo testo è riportato per esteso sopra al considerando A e alla stessa viene
notificata la presente decisione.
4. Ciò
posto, le critiche della ricorrente relative alle modalità della notifica del
secondo precetto esecutivo n. __________0 diventano senza
oggetto dal momento che il primo precetto viene modificato nel senso da lei
voluto.
5. A
questo punto anche le lamentele formali contro le decisioni del 24 luglio e del
4 ottobre 2019 sono senza oggetto.
5.1 A
scanso di equivoci, è bene precisare che dal 1° gennaio 2015 l’intero Cantone
costituisce un solo circondario di esecuzione (e un solo circondario dei
fallimenti), composto dagli uffici principali con sede a Bellinzona, Locarno,
Lugano e Mendrisio e dalle agenzie di Acquarossa, Biasca, Cevio e Faido (art. 1
cpv. 1 e 3 della legge cantonale di applicazione della legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 280.100]). Sono
stati inoltre istituiti, dal 3 ottobre 2016, un Contact center, che
gestisce il servizio d’informazione telefonica all’utenza e il trattamento
delle e-mail in entrata e delle richieste scritte degli estratti di esecuzione,
e, da febbraio 2017, un Centro di competenza cantonale per l’emissione dei
precetti esecutivi (CCPE). Entrambi hanno sede a Faido e competenza sull’intero
territoriale cantonale, e sono diretti dall’Ufficiale del settore di
esecuzione con sede a Bellinzona (cfr. art. 5 cpv. 2 LALEF). Le domande di
esecuzione, così come l’emissione e la notifica postale dei precetti esecutivi,
sono gestite dal CCPE, che indica però su tutti i suoi atti come sede dell’ufficio
d’esecu-zione quella in cui si trova il foro esecutivo (art. 46 segg. LEF) –
solitamente il domicilio o la sede del debitore (art. 46 LEF). Sarà infatti
quella sede chiamata poi a gestire le successive tappe della procedura
esecutiva.
5.2 Ecco
spiegato perché la decisione d’irricevibilità del 24 luglio 2019 è intestata
alla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione – l’escussa avendo il domicilio a
Claro, rimasto nel circondario di Biasca malgrado sia stato incorporato nella
giurisdizione della Pretura di Bellinzona nel 2017 e della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona nel 2019 (sentenza della CEF
14.2018.55 del 18 settembre 2018, RtiD 2019 I 636 n. 63c consid. 2.2) – ed è firmato dalla funzionaria __________ attiva presso il CCPE di
Faido.
5.3 Vero
è invece che sulla decisione del 4 ottobre 2019 non sono indicati né il
funzionario incaricato né l’identità del firmatario. La circostanza non è tuttavia di rilievo, le decisioni essendo
emesse dall’UE in quanto istituzione e non dai singoli funzionari, e non
ha alcuna pertinenza per l’esito del
giudizio odierno. Nel caso specifico, ad ogni modo, la Camera ha accertato che
lo scritto è stato preparato dal Supplente ufficiale Lallo Ruggeri e firmato
dalla responsabile del CCPE Corinne
Zennati, ossia da persone abilitate a rappresentare l’UE (art. 8 del regolamento
sull’organizzazione dell’Ufficio di esecuzione e dell’Ufficio dei fallimenti,
RL 280.110).
6. La
ricorrente si duole infine che l’UE, e per esso il funzionario incaricato "U.7. Utente Batch", ha per errore emesso dei richiami di pagamento per le spese relative
alle esecuzioni annullate. Ammette però che l’errore è poi stato corretto. La
censura è dunque senza oggetto. A scanso di equivoci, la sigla "U.7. Utente Batch" si riferisce al fatto che i richiami sono emessi automaticamente dal
sistema informatico dell’UE.
7. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto
e di conseguenza è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di revocare l’annullamento
dell’esecuzione n. __________ e di sostituire nel suo
sistema informativo il testo della causa di credito con
quello seguente: “gravi
danni morali – materiali – spese, lesione dell’onore e della dignità: v. testo
completo nella domanda di esecuzione allegata a questo precetto esecutivo”.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.