15.2020.22
Aggiudicazione in un’asta pubblica di un quadro "presunto" di un determinato autore, risultato poi essere un altro. Errore essenziale negato
15 aprile 2020Italiano8 min
di quadri pignorati per il 29 gennaio 2020 alle ore 10:30 presso la sua sede. L’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.22
Lugano
15 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 5 febbraio 2020 della società
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’aggiudicazione di un quadro nelle diverse esecuzioni (__________,
__________, ecc.) promosse nei confronti di
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
diverse esecuzioni (__________, __________, ecc.) promosse nei confronti di PI
1, con avviso del 4 dicembre 2019 l’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fissato l’incanto pubblico di una serie
di quadri pignorati per il 29 gennaio 2020 alle ore 10:30 presso la sua sede. L’Ufficio
ha pure pubblicato la lista dei quadri posti in vendita, le relative fotografie
e le condizioni d’asta sul sito internet delle aste online del Cantone (https://www4.ti.ch/di/dg/uef/aste/aste/), indicando in particolare che “I quadri saranno
visionabili il 29.01.2020 a partire dalle ore 10:00”.
B. Il
29 gennaio 2020 l’UE ha aggiudicato segnatamente il “Quadro raffigurante palazzo e uomo, presunto autore
Morandi” alla società RI 1 per fr. 3'500.–.
C. Con
ricorso del 5 febbraio 2020 la predetta società si aggrava contro l’aggiudicazione,
chiedendone l’annullamento e la restituzione del prezzo pagato.
D. Con
osservazioni del 7 febbraio 2020 l’UE postula alla Camera di dichiarare il
ricorso infondato e temerario senza ulteriori atti istruttori in virtù dell’art.
9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200).
Considerato
in diritto: 1. La realizzazione può essere contestata solo con un ricorso all’autorità
di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dal momento in cui
il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i
motivi d’impugnazione (art. 132a cpv. 1 e 2 LEF). Interposto entro 10
giorni dall’aggiudicazione, il gravame è senz’altro ricevibile in linea di
principio (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente sostiene che il quadro acquistato all’asta non è un “presunto Morandi”,
come aveva indicato l’UE nei propri verbali, bensì un dipinto di Pietro
Morando, autore che ha un valore di mercato inferiore. Essa è del parere che
qualcuno abbia confuso il pittore Morandi con Morando e che tale errore,
certamente non intenzionale, l’abbia tratta in inganno. A suo dire, è come se
fosse bandita un’asta con un presunto quadro di Picasso e una persona
partecipasse per tale dipinto e poi, a fine asta, scoprisse che la firma è di
un altro autore, per esempio di Percassi. Secondo essa, in tale ipotesi gli
acquirenti offrirebbero una cifra più importante per una presunta opera di Picasso
e ovviamente meno per una di Percassi. Si duole pertanto del fatto che,
nonostante l’Ufficio abbia annunciato all’incanto la vendita di un “presunto Morandi”, ad
asta conclusa, essa si sia aggiudicata in realtà un quadro di un altro artista,
come si evince dalla firma sul dipinto. Per tali ragioni, reputa che sia stato
commesso un errore che ha viziato l’andamento dell’asta.
2.1 Mediante
ricorso contro l’aggiudicazione giusta l’art. 132a LEF, l’aggiudicatario
può prevalersi anche di un vizio di volontà, quale un errore essenziale giusta
l’art. 23 CO (DTF 129 III 364 consid. 5). La
pubblicazione dell’asta, o meglio la descrizione degli oggetti posti in
vendita, non deve invero fornire informazioni errate, suscettibili di trarre in
inganno il pubblico e persino – se sono date le condizioni dell’art. 24 CO – di
provocare l’annullamento dell’asta (sentenza della CEF 15.2007.8 del 2 aprile
2007, consid. 1 e riferimenti citatati).
2.1.1 Giusta
l’art. 23 CO, il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore
essenziale. L’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO prevede che vi è segnatamente un errore
essenziale quando esso concerne una determinata condizione di fatto, che la
parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo
la buona fede negli affari. In tale evenienza, i fatti cui fa riferimento l’errore
devono essere certi (v. le versioni del testo in italiano e in tedesco: “una determinata condizione di fatto”, “einen bestimmten
Sachverhalt”). Sono dunque escluse le fattispecie di
natura speculativa e aleatoria che sono oggetto di speranza, fortuna o sfortuna,
ma non di errore essenziale (Schmidlin
in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 35 ad
Considerandi
art. 23-24 CO).
2.1.2
Secondo
la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, anche
un errore dovuto a negligenza comporta in linea di principio l’annullabilità
del negozio giuridico (art. 26 CO). Tuttavia, se una parte non si preoccupa al
momento della stipula del contratto di chiarire una particolare questione che
manifestamente si pone, la controparte può dedurne ch’essa fosse priva d’importanza
per la parte che non l’ha sollevata (DTF 129 III 365 consid. 5.3; 117 II 223 consid. 3/b; sentenza della CEF 15.2019.37 del 18 settembre 2019 consid.
4.4).
2.2
Nel
caso in rassegna, l’UE ha indicato nella lista pubblicata sul sito delle aste
online che avrebbe realizzato in particolare un quadro “raffigurante palazzo e uomo, presunto autore Morandi”. Ciò figura anche nel verbale d’incanto (pag. 2, n. 21 della tabella)
sottoscritto dalla ricorrente. Quest’ultima era del resto consapevole del fatto
che l’attribuzione del quadro poggiava su una semplice presunzione, tant’è che
nell’atto di ricorso lo designa a più riprese come un “presunto Morandi”. Ora, per “presunto” s’intende “supposto, ritenuto tale in base a congetture,
impressioni, indizi e sim.” (definizione data dal dizionario
lo Zingarelli 2018), non invece “certo,
sicuro”. In altre parole, l’Ufficio non ha mai dichiarato
che il quadro in questione fosse effettivamente dell’artista Morandi né fornito
assicurazioni al proposito, anzi ha escluso ogni garanzia sui beni messi all’asta
(punto 5 delle condizioni d’asta).
Diverso
sarebbe il discorso se l’organo esecutivo avesse annunciato di vendere un
quadro “di” Morandi anziché “presunto” tale (come ad esempio avvenuto nella fattispecie trattata nella DTF
114.
II 131, ove si poneva un problema di autenticità di un disegno firmato “Picasso” e il venditore aveva garantito chiaramente
all’ac-quirente che era autentico), ma così non ha fatto. A
fronte di un elemento incerto, quale l’autore del quadro, così designato dall’UE
con l’anteposizione dell’aggettivo “presunto”, l’insorgente non può invocare in
buona fede un errore essenziale nel senso dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, per
tacere del fatto che in sé la firma sulla tela ancora non garantisce l’identità
del pittore e che il prezzo offerto (fr. 3'500.–) è molto più vicino alle
quotazioni delle opere di Pietro Morando
(v. www.santagostinoste.it/autori/morando-pietro.asp, in cui è elencato un numero di opere più
rappresentativo delle sole quattro fornite dalla ricorrente) che non di quelle
di Giorgio Morandi (in media di centinaia di migliaia di euro secondo la
ricerca acclusa al ricorso). Il suo è semmai un errore fondato su una mera
aspettativa o speranza, che non dà luogo all’annullamento dell’asta (sopra,
consid. 2.1.1). Essa si è infatti assunta il rischio che il quadro “presunto Morandi” in
realtà non fosse stato dipinto da tale artista.
2.3
Anche
volendo, per abbondanza, ammettere l’esistenza di un errore essenziale per
negligenza giusta l’art. 26 CO, l’insorgente ad ogni modo non si è curata di
verificare la firma dell’autore del noto quadro prima dell’asta, in particolare
durante la mezz’ora precedente prevista per la visione dei quadri (sopra,
consid. A). Come da essa stessa ammesso nel ricorso (“come si evince dalla firma sul quadro”), la verifica in questione le sarebbe bastata per fugare dubbi sull’autore
dell’opera. In applicazione della giurisprudenza sopra evocata (consid. 2.1), l’organo
esecutivo poteva quindi legittimamente dedurre che la questione legata alla
paternità dell’opera – che nel caso di specie manifestamente si poneva, vista
la designazione del quadro come un “presunto” Morandi – fosse priva d’importanza
per la ricorrente, dal momento che non l’ha sollevata prima dell’asta. Ne
consegue che il ricorso è infondato e va quindi respinto.
3.
Visto
l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificarlo agli interessati, cui
il ricorso non è stato intimato sulla scorta dell’art. 9 cpv. 2 LPR.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a RI 1, c/o __________, __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.