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Decisione

15.2020.22

Aggiudicazione in un’asta pubblica di un quadro "presunto" di un determinato autore, risultato poi essere un altro. Errore essenziale negato

15 aprile 2020Italiano8 min

di quadri pignorati per il 29 gennaio 2020 alle ore 10:30 presso la sua sede. L’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.22

Lugano

15 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 5 febbraio 2020 della società

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro l’aggiudicazione di un quadro nelle diverse esecuzioni (__________,

__________, ecc.) promosse nei confronti di

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

diverse esecuzioni (__________, __________, ecc.) promosse nei confronti di PI

1, con avviso del 4 dicembre 2019 l’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fissato l’in­­canto pubblico di una serie

di quadri pignorati per il 29 gennaio 2020 alle ore 10:30 presso la sua sede. L’Ufficio

ha pure pubblicato la lista dei quadri posti in vendita, le relative fotografie

e le condizioni d’asta sul sito internet delle aste online del Cantone (https://www4.ti.ch/di/dg/uef/aste/aste/), indicando in particolare che “I quadri saranno

visionabili il 29.01.2020 a partire dalle ore 10:00”.

B. Il

29 gennaio 2020 l’UE ha aggiudicato segnatamente il “Quadro raffigurante palazzo e uomo, presunto autore

Morandi” alla società RI 1 per fr. 3'500.–.

C. Con

ricorso del 5 febbraio 2020 la predetta società si aggrava contro l’aggiudicazione,

chiedendone l’annullamento e la restituzione del prezzo pagato.

D. Con

osservazioni del 7 febbraio 2020 l’UE postula alla Camera di dichiarare il

ricorso infondato e temerario senza ulteriori atti istruttori in virtù dell’art.

9 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200).

Considerato

in diritto: 1. La realizzazione può essere contestata solo con un ricorso all’au­­torità

di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dal momento in cui

il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i

motivi d’impugnazione (art. 132a cpv. 1 e 2 LEF). Interposto entro 10

giorni dall’aggiudi­cazione, il gravame è senz’altro ricevibile in linea di

principio (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente sostiene che il quadro acquistato all’asta non è un “presunto Morandi”,

come aveva indicato l’UE nei propri verbali, bensì un dipinto di Pietro

Morando, autore che ha un valore di mercato inferiore. Essa è del parere che

qualcuno abbia confuso il pittore Morandi con Morando e che tale errore,

certamente non intenzionale, l’abbia tratta in inganno. A suo dire, è come se

fosse bandita un’asta con un presunto quadro di Picasso e una persona

partecipasse per tale dipinto e poi, a fine asta, scoprisse che la firma è di

un altro autore, per esempio di Percassi. Secondo essa, in tale ipotesi gli

acquirenti offrirebbero una cifra più importante per una presunta opera di Picasso

e ovviamente meno per una di Percassi. Si duole pertanto del fatto che,

nonostante l’Ufficio abbia annunciato all’incanto la vendita di un “presunto Morandi”, ad

asta conclusa, essa si sia aggiudicata in realtà un quadro di un altro artista,

come si evince dalla firma sul dipinto. Per tali ragioni, reputa che sia stato

commesso un errore che ha viziato l’andamento dell’asta.

2.1 Mediante

ricorso contro l’aggiudicazione giusta l’art. 132a LEF, l’aggiudicatario

può prevalersi anche di un vizio di volontà, quale un errore essenziale giusta

l’art. 23 CO (DTF 129 III 364 consid. 5). La

pubblicazione dell’asta, o meglio la descrizione degli oggetti posti in

vendita, non deve invero fornire informazioni errate, suscettibili di trarre in

inganno il pubblico e persino – se sono date le condizioni dell’art. 24 CO – di

provocare l’annullamento dell’asta (sentenza della CEF 15.2007.8 del 2 aprile

2007, consid. 1 e riferimenti citatati).

2.1.1 Giusta

l’art. 23 CO, il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore

essenziale. L’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO prevede che vi è segnatamente un errore

essenziale quando esso concerne una determinata condizione di fatto, che la

parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo

la buona fede negli affari. In tale evenienza, i fatti cui fa riferimento l’errore

devono essere certi (v. le versioni del testo in italiano e in tedesco: “una determinata condizione di fatto”, “einen bestimmten

Sachver­halt”). Sono dunque escluse le fattispecie di

natura speculativa e aleatoria che sono oggetto di speranza, fortuna o sfortuna,

ma non di errore essenziale (Schmidlin

in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 35 ad

Considerandi

art. 23-24 CO).

2.1.2

Secondo

la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, anche

un errore dovuto a negligenza comporta in linea di principio l’annullabilità

del negozio giuridico (art. 26 CO). Tuttavia, se una parte non si preoccupa al

momento della stipula del contratto di chiarire una particolare questione che

manifestamente si pone, la controparte può dedurne ch’essa fosse priva d’importanza

per la parte che non l’ha sollevata (DTF 129 III 365 consid. 5.3; 117 II 223 consid. 3/b; sentenza della CEF 15.2019.37 del 18 settembre 2019 consid.

4.4).

2.2

Nel

caso in rassegna, l’UE ha indicato nella lista pubblicata sul sito delle aste

online che avrebbe realizzato in particolare un quadro “raffigurante palazzo e uomo, presunto autore Morandi”. Ciò figura anche nel verbale d’incanto (pag. 2, n. 21 della tabella)

sottoscritto dalla ricorrente. Quest’ultima era del resto consapevole del fatto

che l’attribuzione del quadro poggiava su una semplice presunzione, tant’è che

nell’atto di ricorso lo designa a più riprese come un “presunto Morandi”. Ora, per “presunto” s’intende “supposto, ritenuto tale in base a congetture,

impressioni, indizi e sim.” (definizione data dal dizionario

lo Zingarelli 2018), non invece “certo,

sicuro”. In altre parole, l’Ufficio non ha mai dichiarato

che il quadro in questione fosse effettivamente dell’artista Morandi né fornito

assicurazioni al proposito, anzi ha escluso ogni garanzia sui beni messi all’asta

(punto 5 delle condizioni d’asta).

Diverso

sarebbe il discorso se l’organo esecutivo avesse annunciato di vendere un

quadro “di” Morandi anziché “presunto” tale (come ad esempio avvenuto nella fattispecie trattata nella DTF

114.

II 131, ove si poneva un problema di autenticità di un disegno firmato “Picasso” e il venditore aveva garantito chiaramente

all’ac-quirente che era autentico), ma così non ha fatto. A

fronte di un elemento incerto, quale l’autore del quadro, così designato dal­l’UE

con l’anteposizione dell’aggettivo “presunto”, l’insorgente non può invocare in

buona fede un errore essenziale nel senso dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO, per

tacere del fatto che in sé la firma sulla tela ancora non garantisce l’identità

del pittore e che il prezzo offerto (fr. 3'500.–) è molto più vicino alle

quotazioni delle opere di Pietro Morando

(v. www.santagostinoste.it/autori/morando-pietro.asp, in cui è elencato un numero di opere più

rappresentativo delle sole quattro fornite dalla ricorrente) che non di quelle

di Giorgio Morandi (in media di centinaia di migliaia di euro secondo la

ricerca acclusa al ricorso). Il suo è semmai un errore fondato su una mera

aspettativa o speranza, che non dà luogo all’annullamento dell’asta (sopra,

consid. 2.1.1). Essa si è infatti assunta il rischio che il quadro “presunto Morandi” in

realtà non fosse stato dipinto da tale artista.

2.3

Anche

volendo, per abbondanza, ammettere l’esistenza di un errore essenziale per

negligenza giusta l’art. 26 CO, l’insorgente ad ogni modo non si è curata di

verificare la firma dell’autore del noto quadro prima dell’asta, in particolare

durante la mezz’ora precedente prevista per la visione dei quadri (sopra,

consid. A). Come da essa stessa ammesso nel ricorso (“come si evince dalla firma sul quadro”), la verifica in questione le sarebbe bastata per fugare dubbi sull’autore

dell’opera. In applicazione della giurisprudenza sopra evocata (consid. 2.1), l’organo

esecutivo poteva quindi legittimamente dedurre che la questione legata alla

paternità dell’o­pera – che nel caso di specie manifestamente si poneva, vista

la designazione del quadro come un “presunto” Morandi – fosse priva d’importanza

per la ricorrente, dal momento che non l’ha sollevata prima dell’asta. Ne

consegue che il ricorso è infondato e va quindi respinto.

3.

Visto

l’esito del giudizio odierno, non è necessario notificarlo agli interessati, cui

il ricorso non è stato intimato sulla scorta dell’art. 9 cpv. 2 LPR.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a RI 1, c/o __________, __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.