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Decisione

15.2020.24

Minimo di esistenza. Reddito da attività lucrativa indipendente. Spese professionali di un pittore edile. "Esigenze accresciute di vitto". Rinvio all’UE per accertamenti e aumento parziale della quota

6 maggio 2020Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto

dev’essere retrocesso all’Ufficio affinché proceda a un nuovo interrogatorio

dell’escusso, ingiungendogli di portare i libri contabili e i documenti

concernenti la sua azienda (fatture, contratti, ricevute, ecc.), nonché gli

estratti dei conti bancari e/o postali suoi e dell’PI 5 dall’inizio della sua

attività indipendente sino al momento del nuovo interrogatorio, come pure l’ultima

dichiarazione fiscale e la relativa decisione di tassazione, documenti quest’ultimi

che se del caso potrà anche chiedere direttamente alla competente autorità

fiscale (art. 91 cpv. 5 LEF). L’UE inviterà inoltre la Cassa cantonale di

compensazione a produrre l’ultimo conteggio dei contributi personali versati da

CV 1. Sulla base della documentazione raccolta, l’or­­gano esecutivo stabilirà quindi

il reddito netto del debitore e il suo minimo d’esistenza, prestando attenzione

a non computare due volte le spese professionali connesse all’esercizio della

sua attività (spese di trasferta, pasti fuori domicilio, ecc.). Ove i documenti

non fossero sufficienti o completi, l’UE stimerà il reddito tramite

comparazione con attività analoghe a quella del debitore (consid. 2.2). In base

alle risultanze delle sue verifiche, l’Ufficio allestirà infine un nuovo

verbale di pignoramento, dando atto delle dichiarazioni dell’escusso e dell’esito

delle indagini svolte.

4. Per

quanto attiene alla domanda concernente il riferimento alla legge che prescrive

una deduzione supplementare di fr. 100.– per “lavori faticosi”, basti dire

che secondo il punto II/4/a della Tabella l’UE può riconoscere all’escusso un

supplemento per “esigenze accresciute di vitto” in caso di lavori pesanti, a

turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per

raggiungere il posto di lavoro, pari a fr. 5.50 per giornata lavorativa. L’importo

di fr. 100.– ammesso dall’Ufficio corrisponde per difetto all’incirca al

supplemento in questione calcolato per un mese, tenuto conto che il numero di

giorni lavorativi medio nel Canton Ticino è di 230 all’anno (sentenza della CEF

15.2012.89 del 22 ottobre 2012, RtiD 2013 I 834 n. 55c, consid. 2.2/c). Ora, il

riconoscimento di tale spesa può essere in principio condivisibile, nella

misura in cui il debitore svolga un’attività edile – ciò che è il caso per CV 1

nella sua qualità di pittore edile –, visto l’impegno fisico richiesto dalla

maggior parte delle professioni in tale ambito (sentenze della CEF 15.2012.114 del 14 novembre 2011 e 15.2015.103 del 9

Considerandi

marzo 2016, consid. 5.2). Nel corso dei nuovi accertamenti elencati al

precedente considerando, l’organo esecutivo verifiche­rà tuttavia se la spesa

in questione non sia già compresa nei costi (aziendali) connessi all’attività

del debitore, i quali – lo si ricorda – vanno dedotti dal suo reddito lordo al

fine di determinare il reddito netto (sopra, consid. 2.1). Anche in tal caso, l’Ufficio

dovrà invero evitare di computare due volte le medesime spese.

5.

Siccome

la quota pignorabile di fr. 569.– mensili risulta dai dati accertati dall’UE,

non è contestata da nessuno e non pare manifestamente ledere il

minimo d’esistenza del debitore, in riforma del

provvedimento impugnato (art. 21 LEF) occorre sin d’ora ordinar­ne il

pignoramento con effetto immediato, il quale durerà fino alla nuova decisione

dell’Ufficio.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

In riforma del

provvedimento impugnato, è ordinato con effetto immediato il pignoramento della quota fissa di fr. 569.– mensili.

1.2

L’incarto è retrocesso

all’Ufficio d’esecuzione di Lugano affinché proceda agli accertamenti indicati

nei considerandi n. 3.2 e 4 e a una nuova determinazione della quota

pignorabile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.