15.2020.24
Minimo di esistenza. Reddito da attività lucrativa indipendente. Spese professionali di un pittore edile. "Esigenze accresciute di vitto". Rinvio all’UE per accertamenti e aumento parziale della quota pignorata
6 maggio 2020Italiano11 min
esecuzioni n. __________, __________ e __________, promosse rispettivamente da PI
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.24
Lugano
6 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 18 febbraio 2020 della
RI 1
(rappresentata dalla RA 1)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
CV 1,
procedura
che interessa anche
PI 3,
PI 2,
(rappresentato dall’PI 4, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni n. __________, __________ e __________, promosse rispettivamente da PI
3, dallo PI 2 e dalla società RI 1 nei
confronti di CV 1, titolare della PI 5, ditta individuale non iscritta
a registro di commercio, volte all’incasso di fr. 1'016.66, 550.– e 521.80
oltre ad accessori, il 7 gennaio 2020 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha
determinato la quota pignorabile dei
redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
3'000.00
Totale
fr.
3'000.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'360.00
Suppl. figlio minorenne
fr.
320.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Spese di trasferta
fr.
160.00
Spese mediche e dentali
fr.
200.00
Altri
fr.
80.00
Gas
Altri
fr.
100.00
Lavori faticosi
Totale
fr.
2'431.00
Appurata
la pignorabilità del reddito, l’UE ha proceduto al pignoramento dell’importo fisso
di fr. 569.– al mese. Il 13 febbraio 2020 ha quindi emesso il relativo verbale,
ove è però indicata una quota pignorata di fr. 500.– a partire dal 7
gennaio 2020.
B. Ricevuto
il verbale di pignoramento, con e-mail del 17 febbraio 2020 la RI 1 si è lamentata
delle spese concernenti le trasferte e i pasti consumati fuori casa. Ha pure
chiesto all’UE di comunicarle il riferimento alla legge che prescrive una
deduzione di fr. 100.– per “lavori faticosi” e di correggere la quota
pignorata, indicando fr. 569.– anziché fr. 500.–, come del resto risulta
dal calcolo del minimo esistenziale.
C. In
risposta, l’Ufficio ha comunicato alla creditrice che l’escusso non ha prodotto
alcuna contabilità, ma unicamente una busta paga del suo guadagno netto,
motivo per cui le spese di trasferta e i pasti fuori domicilio sono
giustificati. Ha inoltre riferito che per chiunque svolga lavori nell’ambito
dell’edilizia l’UE è tenuto a computare i costi per lavori faticosi.
D. Con
ricorso del 18 febbraio 2020 la RI 1 si aggrava contro il verbale di
pignoramento, domandando l’estromissione dal calcolo delle spese relative
alle trasferte e ai pasti fuori domicilio, il riferimento alla legge che
prescrive una deduzione supplementare di fr. 100.– per “lavori faticosi” e
la rettifica della quota pignorata in fr. 569.– al posto di fr. 500.–.
E. Il
24 febbraio 2020 l’UE ha allestito un nuovo verbale interno delle operazioni di
pignoramento in cui ha indicato segnatamente che “l’escusso non ha prodotto giustificativi viene
lasciato il minimo come da dichiarazione in quanto la trattenuta di fr. 500.–
al mese permette il pagamento a saldo dell’incarto in 4 mesi”.
F. Tramite
osservazioni dell’11 marzo 2020 l’Ufficio si oppone alle richieste riguardanti
le spese per le trasferte e i pasti fuori casa, mentre si dichiara d’accordo di
rettificare l’eccedenza pignorabile in fr. 569.–. L’escusso e le altre
parti interessate sono invece rimasti silenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10
giorni dalla notifica del verbale di pignoramento emesso dall’UE il 13 febbraio
2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta
in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e
fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
2.1 Per
provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto
Considerandi
all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa
dipendente o indipendente (DTF
85.
III 39, 86 III 16). In caso di reddito
da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto
tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo
delle spese connesse al-l’esercizio dell’attività (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 5 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2017.16 del 21 aprile
2017, consid. 3.1).
2.2
L’ufficio
di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o
di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare
il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF
112.
III 21 consid. 2/b; sentenza del
Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF
15.2017.16
citata consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a,
15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima
(sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF
126.
III 91 consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016,
consid. 3).
3.
La
ricorrente contesta anzitutto i costi per le trasferte dal domicilio al luogo
di lavoro e le spese per i pasti fuori casa, sostenendo che l’escusso è
titolare di una ditta individuale, ragione per cui – a suo dire – le spese in
questione sono già considerate nei costi aziendali “che sanciscono l’utile pignorabile”.
3.1
Con
la decisione impugnata l’Ufficio ha stabilito in fr. 3'000.– mensili il
reddito di CV 1. Dagli atti non è però dato di sapere in che modo esso sia
stato determinato e se si tratti effettivamente del reddito netto, dopo
deduzione delle spese connesse all’esercizio dell’attività lucrativa (sopra,
consid. 2.1). Neppure nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del
7.
gennaio 2020 vi sono indicazioni in tal senso. L’e-mail dell’UE del 17
febbraio 2020 menziona invece che l’escusso aveva prodotto una “busta paga del suo guadagno netto”, ma nell’incarto non è presente siffatto documento. Da ultimo, il
verbale interno delle operazioni di pignoramento del 24 febbraio 2020 riporta
che l’escusso non ha prodotto giustificativi e che il pignoramento di fr. 500.–
al mese permette il pagamento a saldo dell’esecuzione in quattro mesi.
Dall’esame
della documentazione appena menzionata si evince senz’altro che l’organo
esecutivo non ha determinato il reddito dell’escusso conformemente alla legge.
Al di fuori della richiesta al debitore di non meglio definiti “giustificativi”
(v. verbale interno del 24 febbraio 2020, pag. 2), l’organo esecutivo non ha
proceduto ad alcun accertamento per stabilire il reddito netto di CV 1. Anzi,
pare aver “concordato” il pignoramento di una quota di reddito fissa, onde
consentire all’escusso “il
pagamento a saldo dell’incarto in 4 mesi”, ciò che non
è ammissibile. A fronte di tali circostanze, in mancanza di elementi certi, non
è possibile verificare se le spese di cui si lamenta la ricorrente siano già
state dedotte dal reddito preso in considerazione.
3.2
Per
i motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto
dev’essere retrocesso all’Ufficio affinché proceda a un nuovo interrogatorio
dell’escusso, ingiungendogli di portare i libri contabili e i documenti
concernenti la sua azienda (fatture, contratti, ricevute, ecc.), nonché gli
estratti dei conti bancari e/o postali suoi e dell’PI 5 dall’inizio della sua
attività indipendente sino al momento del nuovo interrogatorio, come pure l’ultima
dichiarazione fiscale e la relativa decisione di tassazione, documenti quest’ultimi
che se del caso potrà anche chiedere direttamente alla competente autorità
fiscale (art. 91 cpv. 5 LEF). L’UE inviterà inoltre la Cassa cantonale di
compensazione a produrre l’ultimo conteggio dei contributi personali versati da
CV 1. Sulla base della documentazione raccolta, l’organo esecutivo stabilirà quindi
il reddito netto del debitore e il suo minimo d’esistenza, prestando attenzione
a non computare due volte le spese professionali connesse all’esercizio della
sua attività (spese di trasferta, pasti fuori domicilio, ecc.). Ove i documenti
non fossero sufficienti o completi, l’UE stimerà il reddito tramite
comparazione con attività analoghe a quella del debitore (consid. 2.2). In base
alle risultanze delle sue verifiche, l’Ufficio allestirà infine un nuovo
verbale di pignoramento, dando atto delle dichiarazioni dell’escusso e dell’esito
delle indagini svolte.
4.
Per
quanto attiene alla domanda concernente il riferimento alla legge che prescrive
una deduzione supplementare di fr. 100.– per “lavori faticosi”, basti dire
che secondo il punto II/4/a della Tabella l’UE può riconoscere all’escusso un
supplemento per “esigenze accresciute di vitto” in caso di lavori pesanti, a
turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per
raggiungere il posto di lavoro, pari a fr. 5.50 per giornata lavorativa. L’importo
di fr. 100.– ammesso dall’Ufficio corrisponde per difetto all’incirca al
supplemento in questione calcolato per un mese, tenuto conto che il numero di
giorni lavorativi medio nel Canton Ticino è di 230 all’anno (sentenza della CEF
15.2012.89
del 22 ottobre 2012, RtiD 2013 I 834 n. 55c, consid. 2.2/c). Ora, il
riconoscimento di tale spesa può essere in principio condivisibile, nella
misura in cui il debitore svolga un’attività edile – ciò che è il caso per CV 1
nella sua qualità di pittore edile –, visto l’impegno fisico richiesto dalla
maggior parte delle professioni in tale ambito (sentenze della CEF 15.2012.114 del 14 novembre 2011 e 15.2015.103 del 9
marzo 2016, consid. 5.2). Nel corso dei nuovi accertamenti elencati al
precedente considerando, l’organo esecutivo verificherà tuttavia se la spesa
in questione non sia già compresa nei costi (aziendali) connessi all’attività
del debitore, i quali – lo si ricorda – vanno dedotti dal suo reddito lordo al
fine di determinare il reddito netto (sopra, consid. 2.1). Anche in tal caso, l’Ufficio
dovrà invero evitare di computare due volte le medesime spese.
5.
Siccome
la quota pignorabile di fr. 569.– mensili risulta dai dati accertati dall’UE,
non è contestata da nessuno e non pare manifestamente ledere il
minimo d’esistenza del debitore, in riforma del
provvedimento impugnato (art. 21 LEF) occorre sin d’ora ordinarne il
pignoramento con effetto immediato, il quale durerà fino alla nuova decisione
dell’Ufficio.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1
In riforma del
provvedimento impugnato, è ordinato con effetto immediato il pignoramento della quota fissa di fr. 569.– mensili.
1.2
L’incarto è retrocesso
all’Ufficio d’esecuzione di Lugano affinché proceda agli accertamenti indicati
nei considerandi n. 3.2 e 4 e a una nuova determinazione della quota
pignorabile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
–
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.