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Decisione

15.2020.24

Minimo di esistenza. Reddito da attività lucrativa indipendente. Spese professionali di un pittore edile. "Esigenze accresciute di vitto". Rinvio all’UE per accertamenti e aumento parziale della quota pignorata

6 maggio 2020Italiano11 min

esecuzioni n. __________, __________ e __________, promosse rispettivamente da PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.24

Lugano

6 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 18 febbraio 2020 della

RI 1

(rappresentata dalla RA 1)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

CV 1,

procedura

che interessa anche

PI 3,

PI 2,

(rappresentato dall’PI 4, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

esecuzioni n. __________, __________ e __________, promosse rispettivamente da PI

3, dallo PI 2 e dalla società RI 1 nei

confronti di CV 1, titolare della PI 5, ditta indi­viduale non iscritta

a registro di commercio, volte all’incasso di fr. 1'016.66, 550.– e 521.80

oltre ad accessori, il 7 gennaio 2020 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha

determinato la quota pignorabile dei

redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

3'000.00

Totale

fr.

3'000.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'360.00

Suppl. figlio minorenne

fr.

320.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Spese di trasferta

fr.

160.00

Spese mediche e dentali

fr.

200.00

Altri

fr.

80.00

Gas

Altri

fr.

100.00

Lavori faticosi

Totale

fr.

2'431.00

Appurata

la pignorabilità del reddito, l’UE ha proceduto al pignoramento dell’importo fisso

di fr. 569.– al mese. Il 13 febbraio 2020 ha quindi emesso il relativo verbale,

ove è però indicata una quota pignorata di fr. 500.– a partire dal 7

gennaio 2020.

B. Ricevuto

il verbale di pignoramento, con e-mail del 17 febbraio 2020 la RI 1 si è lamentata

delle spese concernenti le trasferte e i pasti consumati fuori casa. Ha pure

chiesto all’UE di comunicarle il riferimento alla legge che prescrive una

deduzione di fr. 100.– per “lavori faticosi” e di correggere la quota

pignorata, indicando fr. 569.– anziché fr. 500.–, come del resto risulta

dal calcolo del minimo esistenziale.

C. In

risposta, l’Ufficio ha comunicato alla creditrice che l’escusso non ha prodotto

alcuna contabilità, ma unicamente una busta pa­ga del suo guadagno netto,

motivo per cui le spese di trasferta e i pasti fuori domicilio sono

giustificati. Ha inoltre riferito che per chiunque svolga lavori nell’ambito

dell’edilizia l’UE è tenuto a computare i costi per lavori faticosi.

D. Con

ricorso del 18 febbraio 2020 la RI 1 si aggrava contro il verbale di

pignoramento, domandando l’estromis­­sione dal calcolo delle spese relative

alle trasferte e ai pasti fuori domicilio, il riferimento alla legge che

prescrive una deduzione supplementare di fr. 100.– per “lavori faticosi” e

la rettifica della quota pignorata in fr. 569.– al posto di fr. 500.–.

E. Il

24 febbraio 2020 l’UE ha allestito un nuovo verbale interno delle operazioni di

pignoramento in cui ha indicato segnatamente che “l’escusso non ha prodotto giustificativi viene

lasciato il minimo come da dichiarazione in quanto la trattenuta di fr. 500.–

al mese permette il pagamento a saldo dell’incarto in 4 mesi”.

F. Tramite

osservazioni dell’11 marzo 2020 l’Ufficio si oppone alle richieste riguardanti

le spese per le trasferte e i pasti fuori casa, mentre si dichiara d’accordo di

rettificare l’eccedenza pignorabile in fr. 569.–. L’escusso e le altre

parti interessate sono invece rimasti silenti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10

giorni dalla notifica del verbale di pignoramento emesso dall’UE il 13 febbraio

2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e

fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

2.1 Per

provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto

Considerandi

all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa

dipendente o indipendente (DTF

85.

III 39, 86 III 16). In caso di reddito

da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto

tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo

delle spese connesse al-l’esercizio dell’attività (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 5 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2017.16 del 21 aprile

2017, consid. 3.1).

2.2

L’ufficio

di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o

di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare

il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF

112.

III 21 consid. 2/b; sentenza del

Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF

15.2017.16

citata consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a,

15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima

(sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF

126.

III 91 consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016,

consid. 3).

3.

La

ricorrente contesta anzitutto i costi per le trasferte dal domicilio al luogo

di lavoro e le spese per i pasti fuori casa, sostenendo che l’escusso è

titolare di una ditta individuale, ragione per cui – a suo dire – le spese in

questione sono già considerate nei costi aziendali “che sanciscono l’utile pignorabile”.

3.1

Con

la decisione impugnata l’Ufficio ha stabilito in fr. 3'000.– mensili il

reddito di CV 1. Dagli atti non è però dato di sapere in che modo esso sia

stato determinato e se si tratti effettivamente del reddito netto, dopo

deduzione delle spese connesse all’eser­cizio dell’attività lucrativa (sopra,

consid. 2.1). Neppure nel verbale interno delle operazioni di pignoramento del

7.

gennaio 2020 vi sono indicazioni in tal senso. L’e-mail dell’UE del 17

febbraio 2020 menziona invece che l’escusso aveva prodotto una “busta paga del suo guadagno netto”, ma nell’incarto non è presente siffatto documento. Da ultimo, il

verbale interno delle operazioni di pignoramento del 24 febbraio 2020 riporta

che l’escusso non ha prodotto giustificativi e che il pignoramento di fr. 500.–

al mese permette il pagamento a saldo dell’esecuzione in quattro mesi.

Dall’esame

della documentazione appena menzionata si evince senz’altro che l’organo

esecutivo non ha determinato il reddito del­l’escusso conformemente alla legge.

Al di fuori della richiesta al debitore di non meglio definiti “giustificativi”

(v. verbale interno del 24 febbraio 2020, pag. 2), l’organo esecutivo non ha

proceduto ad alcun accertamento per stabilire il reddito netto di CV 1. Anzi,

pare aver “concordato” il pignoramento di una quota di reddito fissa, onde

consentire all’escusso “il

pagamento a saldo dell’in­carto in 4 mesi”, ciò che non

è ammissibile. A fronte di tali circostanze, in mancanza di elementi certi, non

è possibile verificare se le spese di cui si lamenta la ricorrente siano già

state dedotte dal reddito preso in considerazione.

3.2

Per

i motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso l’incarto

dev’essere retrocesso all’Ufficio affinché proceda a un nuovo interrogatorio

dell’escusso, ingiungendogli di portare i libri contabili e i documenti

concernenti la sua azienda (fatture, contratti, ricevute, ecc.), nonché gli

estratti dei conti bancari e/o postali suoi e dell’PI 5 dall’inizio della sua

attività indipendente sino al momento del nuovo interrogatorio, come pure l’ultima

dichiarazione fiscale e la relativa decisione di tassazione, documenti quest’ultimi

che se del caso potrà anche chiedere direttamente alla competente autorità

fiscale (art. 91 cpv. 5 LEF). L’UE inviterà inoltre la Cassa cantonale di

compensazione a produrre l’ultimo conteggio dei contributi personali versati da

CV 1. Sulla base della documentazione raccolta, l’or­­gano esecutivo stabilirà quindi

il reddito netto del debitore e il suo minimo d’esistenza, prestando attenzione

a non computare due volte le spese professionali connesse all’esercizio della

sua attività (spese di trasferta, pasti fuori domicilio, ecc.). Ove i documenti

non fossero sufficienti o completi, l’UE stimerà il reddito tramite

comparazione con attività analoghe a quella del debitore (consid. 2.2). In base

alle risultanze delle sue verifiche, l’Ufficio allestirà infine un nuovo

verbale di pignoramento, dando atto delle dichiarazioni dell’escusso e dell’esito

delle indagini svolte.

4.

Per

quanto attiene alla domanda concernente il riferimento alla legge che prescrive

una deduzione supplementare di fr. 100.– per “lavori faticosi”, basti dire

che secondo il punto II/4/a della Tabella l’UE può riconoscere all’escusso un

supplemento per “esigenze accresciute di vitto” in caso di lavori pesanti, a

turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per

raggiungere il posto di lavoro, pari a fr. 5.50 per giornata lavorativa. L’importo

di fr. 100.– ammesso dall’Ufficio corrisponde per difetto all’incirca al

supplemento in questione calcolato per un mese, tenuto conto che il numero di

giorni lavorativi medio nel Canton Ticino è di 230 all’anno (sentenza della CEF

15.2012.89

del 22 ottobre 2012, RtiD 2013 I 834 n. 55c, consid. 2.2/c). Ora, il

riconoscimento di tale spesa può essere in principio condivisibile, nella

misura in cui il debitore svolga un’attività edile – ciò che è il caso per CV 1

nella sua qualità di pittore edile –, visto l’impegno fisico richiesto dalla

maggior parte delle professioni in tale ambito (sentenze della CEF 15.2012.114 del 14 novembre 2011 e 15.2015.103 del 9

marzo 2016, consid. 5.2). Nel corso dei nuovi accertamenti elencati al

precedente considerando, l’organo esecutivo verifiche­rà tuttavia se la spesa

in questione non sia già compresa nei costi (aziendali) connessi all’attività

del debitore, i quali – lo si ricorda – vanno dedotti dal suo reddito lordo al

fine di determinare il reddito netto (sopra, consid. 2.1). Anche in tal caso, l’Ufficio

dovrà invero evitare di computare due volte le medesime spese.

5.

Siccome

la quota pignorabile di fr. 569.– mensili risulta dai dati accertati dall’UE,

non è contestata da nessuno e non pare manifestamente ledere il

minimo d’esistenza del debitore, in riforma del

provvedimento impugnato (art. 21 LEF) occorre sin d’ora ordinar­ne il

pignoramento con effetto immediato, il quale durerà fino alla nuova decisione

dell’Ufficio.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

In riforma del

provvedimento impugnato, è ordinato con effetto immediato il pignoramento della quota fissa di fr. 569.– mensili.

1.2

L’incarto è retrocesso

all’Ufficio d’esecuzione di Lugano affinché proceda agli accertamenti indicati

nei considerandi n. 3.2 e 4 e a una nuova determinazione della quota

pignorabile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.