Lexipedia

Decisione

15.2020.25

Ricorso contro il pignoramento di salario. Dubbia tempestività. Carente indicazione delle domande e della motivazione

8 maggio 2020Italiano4 min

il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.25

Lugano

8

maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 21 febbraio 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 30 luglio 2019 nei

confronti del ricorrente a favore dei creditori del gruppo n. 2 (composto dell’esecuzione

n. __________ e di altre undici);

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 30 luglio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha

pignorato il salario di RI 1, di fr. 4'682.95, a concorren­za della quota

parte eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 2'507.–

mensili;

che

con “reclamo” del 21 febbraio 2020, RI 1 è insorto a questa Camera contro il

verbale di pignoramento, emesso il 29 ottobre 2019 alla scadenza del termine di

partecipazione di trenta giorni stabilito dall’art. 114 LEF, facendo valere di

essere rimasto disoccupato per alcuni mesi, motivo per cui afferma di non

essere in grado di far fronte al pagamento dei debiti che nel frattempo si sono

accumulati;

che

l’oggetto dell’impugnazione è manifestamente il pignoramen­to e il relativo verbale,

sicché va trattata come un ricorso all’auto­rità di vigilanza giusta l’art. 17

LEF contro l’operato dell’UE di Lugano e non, come invece indicato da RI 1,

quale reclamo all’autorità giudiziaria

superiore nel senso dell’art. 319 CPC, rimedio giuridico riservato alla

contestazione delle decisioni giudiziarie dei Pretori e dei Giudici di pace (alla

stregua in particolare delle decisioni di rigetto dell’opposizione);

che

ad ogni modo nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è sia autorità giudiziaria superiore (art. 48

lett. e LOG) sia autorità cantonale unica di vigilan­za

(art. 3 LPR), sicché è competente per esaminare il ricorso interposto da RI 1;

che

Fatti

il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato

entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del

provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

che

nella fattispecie è alquanto dubbio che il ricorrente abbia avu­to conoscenza

del pignoramento comunicatogli nell’ottobre del 2019 solo nel febbraio del

2020;

che

la questione può tuttavia rimanere indecisa siccome il ricorso si rivela

irricevibile per altri motivi formali;

che,

in effetti, in contrasto con le esigenze dell’art. 7 cpv. 3 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzio­ne e fallimento

(LPR, RL 280.200), il ricorso in rassegna non contiene alcuna

domanda né una motivazione, pur sommaria;

che

il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

che

per abbondanza occorre inoltre rilevare che secondo il calcolo dell’UE, non

contestato dal ricorrente, egli risulta in grado, malgrado le sue difficoltà

Considerandi

economiche, di tacitare parzialmente i suoi creditori limitatamente alla quota

dei propri redditi eccedente il suo minimo esistenziale, stabilita dall’UE indicativamente

in fr. 2'175.– al mese;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a __________ .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.