15.2020.25
Ricorso contro il pignoramento di salario. Dubbia tempestività. Carente indicazione delle domande e della motivazione
8 maggio 2020Italiano4 min
il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato
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Incarto n.
15.2020.25
Lugano
8
maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 21 febbraio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il pignoramento di salario eseguito il 30 luglio 2019 nei
confronti del ricorrente a favore dei creditori del gruppo n. 2 (composto dell’esecuzione
n. __________ e di altre undici);
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 30 luglio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha
pignorato il salario di RI 1, di fr. 4'682.95, a concorrenza della quota
parte eccedente il suo minimo esistenziale stabilito in fr. 2'507.–
mensili;
che
con “reclamo” del 21 febbraio 2020, RI 1 è insorto a questa Camera contro il
verbale di pignoramento, emesso il 29 ottobre 2019 alla scadenza del termine di
partecipazione di trenta giorni stabilito dall’art. 114 LEF, facendo valere di
essere rimasto disoccupato per alcuni mesi, motivo per cui afferma di non
essere in grado di far fronte al pagamento dei debiti che nel frattempo si sono
accumulati;
che
l’oggetto dell’impugnazione è manifestamente il pignoramento e il relativo verbale,
sicché va trattata come un ricorso all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17
LEF contro l’operato dell’UE di Lugano e non, come invece indicato da RI 1,
quale reclamo all’autorità giudiziaria
superiore nel senso dell’art. 319 CPC, rimedio giuridico riservato alla
contestazione delle decisioni giudiziarie dei Pretori e dei Giudici di pace (alla
stregua in particolare delle decisioni di rigetto dell’opposizione);
che
ad ogni modo nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello è sia autorità giudiziaria superiore (art. 48
lett. e LOG) sia autorità cantonale unica di vigilanza
(art. 3 LPR), sicché è competente per esaminare il ricorso interposto da RI 1;
che
Fatti
il ricorso all’autorità di vigilanza dev’essere presentato
entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del
provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);
che
nella fattispecie è alquanto dubbio che il ricorrente abbia avuto conoscenza
del pignoramento comunicatogli nell’ottobre del 2019 solo nel febbraio del
2020;
che
la questione può tuttavia rimanere indecisa siccome il ricorso si rivela
irricevibile per altri motivi formali;
che,
in effetti, in contrasto con le esigenze dell’art. 7 cpv. 3 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
(LPR, RL 280.200), il ricorso in rassegna non contiene alcuna
domanda né una motivazione, pur sommaria;
che
il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che
per abbondanza occorre inoltre rilevare che secondo il calcolo dell’UE, non
contestato dal ricorrente, egli risulta in grado, malgrado le sue difficoltà
Considerandi
economiche, di tacitare parzialmente i suoi creditori limitatamente alla quota
dei propri redditi eccedente il suo minimo esistenziale, stabilita dall’UE indicativamente
in fr. 2'175.– al mese;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a __________ .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.