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Decisione

15.2020.3

Minimo di esistenza. Spese connesse all’alloggio in proprietà e all’uso di un’au-tomobile. Retta della scuola privata per figli minorenni

10 marzo 2020Italiano19 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 ottobre 2019 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.3

Lugano

10 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 20 dicembre 2019 della

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno,

o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito il 14 novembre 2019

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 ottobre 2019 dall’Ufficio

di esecuzione (UE) di Locarno, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 332'630.51

oltre agli interessi del 5% dal 20 settembre 2018, di fr. 300.– e di fr. 291.–.

B. Il 14 novembre 2019 l’UE ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

4'600.00

Totale

fr.

4'600.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'360.00

-20% (abita all’estero)­

Suppl. figlia PI 2

fr.

480.00

-20% (abita all’estero)­

Suppl. figlio PI 3

fr.

480.00

-20% (abita all’estero)­

Affitto

fr.

600.00

Spese della casa (corso 1.10)

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro col trasporto

privato

fr.

683.00

2203 km mensili x 0.31 cts

Bambino PI 2

fr.

425.00

Liceo alunni sportivi (cambio 1.10)

Bambino PI 3a

fr.

485.00

Scuola speciale (cambio 1.10)

Totale

fr.

4'724.00

100%

L’UE

ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la __________ SA,

la quota del salario mensile ecceden­te fr. 4'724.– fino al 14 novembre

2020. Il 13 dicembre 2019 l’UE ha notificato il verbale di pignoramento alle

parti.

C. Con ricorso del 20 dicembre 2019, la RI 1 chiede in via principale

di retrocedere l’incarto all’UE affinché abbia ad accertare il reddito da attività

lavorativa percepito dalla moglie dell’escusso e successivamente ad effettuare

il nuovo conteggio del minimo vitale. In via subordinata la ricorrente postula

di non riconoscere i supplementi di fr. 600.– per l’affitto, di fr. 425.–

per i costi del liceo alunni sportivi per la figlia PI 2 e di fr. 485.–

per i costi della scuola speciale frequentata dal figlio PI 3. Inoltre essa

chiede di ridurre le spese di trasferta a fr. 210.– mensili.

D. PI

1 non ha presentato osservazioni al ricorso, mentre nelle sue dell’8 gennaio

2020 l’UE rileva di aver accertato che la moglie dell’escusso percepisce un

reddito di fr. 244.10 mensili e di voler procedere alla revisione del

provvedimento impugnato considerando anche tali entrate. Per il resto l’UE si rimette

al giudizio di questa Camera.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica del verbale impugnato

emesso il 3 dicembre 2019 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta

in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove altri

membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola come

la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale comune,

moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso per la

somma dei redditi (Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).

Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12

consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011,

consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3

LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3.

La

ricorrente argomenta anzitutto che la moglie dell’escusso esercita un’attività

lavorativa in Svizzera e che il suo reddito dev’essere preso in considerazione

nella fissazione del minimo vitale del debitore. Per questo motivo, a dir suo,

l’incarto deve essere retrocesso all’UE affinché determini il salario percepito

dalla moglie e allestisca nuovamente il calcolo del minimo di esistenza.

3.1

Come

visto, però, dopo l’inoltro del ricorso l’Ufficio ha proceduto ad accertare il

reddito della moglie dell’escusso. Di conseguenza non si giustifica retrocedergli

l’incarto, atteso che questa Camera ha già a disposizione tutti i dati necessari

per emanare il proprio giudizio. Essa aggiungerà pertanto il reddito della

moglie a quello del marito e procederà poi a calcolare la quota pignorabile del

reddito di quest’ultimo come indicato al considerando 2 che precede.

3.2

Dagli

atti emerge che la moglie dell’escusso lavora a __________ presso

__________ quale collaboratrice domesti­ca per 4 ore alla settimana. Percepisce

un salario orario netto di fr. 22.19 comprensivo del supplemento ferie,

ossia fr. 88.76 alla settimana. Dedotte le quattro settimane di vacanza che

le spettano, il suo impegno lavorativo annuo è di 48 settimane e il suo salario

totale di fr. 4'260.48 (fr. 22.19 x 48 x 4), equivalente a una

remunerazione media mensile di fr. 355.– arrotondati. Alla moglie dell’escusso

devono però anche essere riconosciute le spese effettive per l’uso dei mezzi

pubblici di trasporto per recarsi al lavoro, i cui costi assommano a fr. 17.80

al giorno per il tragitto di andata e ritorno (fr. 6.60 per raggiungere __________ con il treno __________ e fr. 2.30

per il bus che da __________ la porta a __________).

La spesa di trasporto complessiva per recarsi al lavoro è dunque di fr. 854.40

(fr. 17.80 x 48), per una media mensile dunque di fr. 72.–,

arrotondati per eccesso.

4.

A

mente della ricorrente il supplemento di fr. 600.– per le spese dell’alloggio

è eccessivo, ritenuto che l’escusso non le versa gli interessi ipotecari.

4.1

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto

l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’a­bi­tazione

adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14

consid. 2/a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio

2013.

consid. 4.1/a). L’importo del canone di locazione va messo in relazione

con il reddito del­l’escusso (DTF

104.

III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3).

Se

il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno

computate le spese indispensabili connesse all’immobile. Esse consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento),

contributi di diritto pubblico e spese di manutenzione, calcolate sulla

media mensile (punto II/1 della Tabella). Trattandosi di spese inevitabili

connesse all’immobile pure i contributi condominiali devono essere considerati nel

minimo vitale dell’escusso, come le

spese di riscaldamento, a prescindere dalla fonte di energia utilizzata (Tabella,

punto II/2; sentenza della CEF 15.2017.49 del 2 agosto 2017, consid. 3 e

riferimenti citati), senza però le spese di elettricità e/o gas per la luce e

la cucina, spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare e telefono, perché sono già considerate nell’importo

base di fr. 1'700.– mensile per

coniugi (Vonder

Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 23 ad art. 93 LEF), destinato a coprire

le spese per i loro bisogni vitali (sostentamento,

abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle

apparecchiature e dell’arredamento domestico,

assicurazioni private, cultura, ecc.). L’importo base va ridotto del 20% se i coniugi sono domiciliati

o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia (Tabella, punto I).

4.1.1

Dagli atti emerge – ed è circostanza comunque incontestata – che PI 1

non corrisponde alla banca creditrice gli interessi ipotecari, motivo per cui l’UE,

correttamente, non ne ha tenuto conto nelle spese dell’alloggio da lui

determinate in fr. 600.– men-sili, corrispondenti a € 545.– al tasso di

cambio applicato €/fr. di 1.10.

4.1.2

A

giustificazione delle (altre) spese abitative l’escusso ha prodotto l’avviso di

pagamento “TARI 2019” per il servizio raccolta rifiuti emesso dal Comune di __________

di € 211.– annui e diverse fatture riferite alla fornitura di elettricità e di

acqua potabile. Per quanto sopra espresso tali costi non possono tuttavia

essere ulteriormente computati nel minimo vitale di PI 1, in quanto sono già

compresi nell’importo base per coniugi determinato in fr. 1'360.– (fr. 1'700.–

meno la deduzione del 20% per coniugi che vivono nella fascia di confine

tra Svizzera e Italia).

4.1.3

L’escusso ha inoltre trasmesso un preventivo del Gruppo Assicurativo __________

di € 266.– (corrispondenti a fr. 292.60 annui al tasso di €/fr. 1.10)

per l’assicurazione dell’immobile di sua proprietà. Ciò non basta però a

dimostrare ch’egli ha poi accettato l’offerta, che l’assicurazione è

obbligatoria e non è già compresa nelle spese condominiali, e ch’egli paga regolarmente i premi. Orbene, il pagamento

effettivo delle singole deduzioni dev’essere documentato (DTF 121 III 22

consid. 3/a). La spesa non può di conseguenza essere ammessa. Siccome non

risulta averlo fatto in precedenza, l’UE va però invitato a impartire a PI 1 un

termine per documentare il pagamento degli ultimi premi assicurativi e se del

caso a rettificare il minimo vitale in base ai giustificativi ricevuti.

4.1.4

PI

1.

ha prodotto a dimostrazione delle proprie spese per il

riscaldamento le bollette riferite alla fornitura di gas metano, di € 103.37

con scadenza al 20 dicembre 2018, di € 209.82 con scadenza al 26 febbraio 2019,

di € 209.82 con scadenza al 28 marzo 2019, di € 395.51 con scadenza al 24

aprile 2019, di € 209.06 con scadenza al 25 giugno 2019 e di € 133.25 con

scadenza al 23 dicembre 2019. Egli ha pertanto documentato di aver dovuto far

fronte per l’intero anno 2019 (dopo l’ultima bolletta con scadenza al 20 dicembre

2018) a spese di riscaldamento per complessivi € 1'157.46, ossia fr. 1'273.20

(1.10 x 1'157.46).

4.1.5

L’escusso

ha prodotto altresì il preventivo dei costi condominiali per il 2019, da cui

risulta la somma totale di € 2'521.55 a suo carico. Dal conteggio emerge però

che per il 2019 la sua quota assomma a soli € 804.95, la differenza di € 1'716.60

essendo dovuta a un passivo riportato dal 2018. Ne consegue che può essere

riconosciuta una spesa condominiale di soli € 804.95, corrispondenti a fr. 885.45.

4.1.6

In

conclusione, a PI 1 vanno riconosciuti nella determinazione del suo minimo

vitale complessivi fr. 2'158.65 annuali (fr. 1'273.20 + 885.45) quali

spese per l’alloggio, pari a fr. 180.– mensili, valore da sostituire a

quello di fr. 600.– computato dal­l’UE.

5.

La

RI 1 contesta che il debitore abbia necessità di usufruire del veicolo privato

per recarsi al lavoro. A parere suo, infatti, egli potrebbe utilizzare i mezzi

pubblici al prezzo dell’abbonamento arcobaleno di fr. 210.– mensili, recandosi

“agevolmente in Svizzera per

prendere il trenino che collega __________ a __________ e poi recarsi a __________”. Ma anche se fosse data la necessità di ricorrere al veicolo privato,

tenuto conto della distanza tra __________ e __________, di 50 km, e del numero

medio di giorni lavorativi in Ticino, di 19.16 al mese, la ricorrente stima che

i circa 1916 km percorsi mensilmente da PI 1 corrispondo­no, al costo di 31 centesimi

al chilometro, a fr. 593.95 mensili al massimo.

5.1

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio

della sua professione (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Nel

caso contrario, possono essere computate solo le spese effettive per l’uso dei

mezzi pubblici di trasporto, ove non siano rimborsate dal datore di lavoro

(Tabella, punto II/4/d).

5.2

Ora,

secondo le indicazioni fornite da “Google Maps”, per raggiungere il luogo di

lavoro di PI 2 dal suo domicilio con i mezzi di trasporto pubblico (ovverosia

da Via __________ a Via __________) occorrono in totale, indipendentemente

dalla fascia oraria, oltre 2 ore, di cui 17 minuti a piedi. Orbene, più di quattro

ore di trasferta al giorno appaiono decisamente sproporzionate e non possono

quindi ragionevolmente essere imposte al debitore, per tacere del fatto che con

i trasporti pubblici l’escusso non potrebbe presentarsi sul luogo di lavoro

prima delle ore 8:00.

5.3

Con l’automobile la

distanza più breve tra il domicilio e il luogo di lavoro dell’escusso è di 49.7 km (www.google.ch/maps/dir/Via+__________,+__________,+__________+__________,+__________,+__________)

ed egli la percorre due volte al giorno in meno

di due ore. In assenza di dati più precisi nel verbale di pignoramento, ci si

deve affidare alla giurisprudenza di questa Camera (sentenza 15.2015.81 del 22 dicembre 2015 consid. 8.2) secondo cui il numero medio

di giorni lavorativi all’anno nel Ticino è pari a 230, ovvero 19,16 giorni al

mese. La distanza mensile determinante per il calcolo delle spese di trasferte

professionali è quindi di circa 1905 km (49.7 x 2 x 19.16).

Il

costo delle trasferte non comprende solo le spese di carburante e di usura del

veicolo ma anche tutte le altre spese fisse e variabili indispensabili al

funzionamento del veicolo del debitore (costi di manutenzione, premi di

assicurazione, tasse di circolazione), tran­ne l’ammortamento, la svalutazione

e, se non sono comprovate, le spese di posteggio. Nella Circolare n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla

determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del

calcolo del minimo esistenziale, la Camera ha stabilito, sulla base dei dati

del TCS, un costo medio chilometrico scalare commisurato alla distanza media

mensilmente compiuta dal debitore, che per un veicolo di categoria media che

percorre tra 1'800 km e 2'000 km al mese ammonta a 0.285 fr./km, conformemente

all’allegato 1 della circolare contenente i valori determinanti per il 2019

(rimasti immutati nel 2020). Il costo dei 1'905 km percorsi dall’escusso nel

caso specifico ammonta a fr. 543.– arrotondati.

6.

La

ricorrente ritiene che i costi per la frequentazione del liceo alunni sportivi

da parte della figlia e per la scuola speciale da parte del figlio dell’escusso

non sono giustificati, non essendo stato indicato il motivo per il quale i

figli non possano frequentare la scuo­la pubblica senza spese supplementari.

6.1

Giusta

il punto II.6. della Tabella dei minimi d’esistenza, le spese particolari per l’istruzione

dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.) sono da

considerare nel calcolo fino alla maggiore età. In linea di massima non entrano

in linea di conto i costi di una scuola privata se i figli dell’escusso hanno

la possibilità di frequentare la scuola

statale gratuita (Winkler

in: Kren-Kostkie­wicz/Vock,

Kommentar SchKG, 2017, n. 52 ad art. 93 LEF). La retta per una

scuola privata può essere riconosciuta unicamente nel caso in cui, per ragioni

imperative di carattere pedagogico, medico o altro, la scuola pubblica non può

fornire una formazione adeguata in base all’età e alle capacità del figlio (DTF 119

III 73 consid. 3/b; sentenze del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16

agosto 2019, consid. 4.6.2.1, 7B.144/2006 del 27

settembre 2006 consid. 3.2.2 e della CEF 15.2009.120 del 3 dicembre 2009

consid. 4.4; Winkler, op. cit.,

loc. cit.). Prestazioni scolastiche sia particolarmente buone sia deboli non

costituiscono in sé un motivo impellente (sentenza del Tribunale federale 7B.155/2002 del

6.

novembre 2002 consid. 4.4; Vonder

Mühll, op.

cit., n. 30 ad art. 93).

6.2

Dalla

documentazione agli atti emerge che il figlio PI 3, che fino alla quarta

elementare ha frequentato un istituto statale, ora è iscritto alla scuola

secondaria di primo grado presso la scuola privata Istituto __________ di __________. Secondo la certificazione diagnostica per

disturbi spe­cifici di apprendimento (DSA) rilasciata il 6 settembre

2018.

dall’a­zienda socio sanitaria territoriale dei Setti Laghi, presidio di Varese,

PI 3, nato il __________ 2008, soffre di disortografia,

disgrafia e discalculia evolutiva. Sono suggeriti 13 “strumenti compensativi e misure

dispensative” per ovviare agli

effetti funzionali delle difficoltà rilevate. Non risulta dalla

certificazione che le misure consigliate non possano essere adottate nella

scuola pubblica. Sono del resto fondate sulla legge dell’8 ottobre 2010 n. 170

sulle nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito

scolastico, che all’art. 2 garantisce il diritto all’istruzione delle persone

affette da DSA nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di

istruzione e nelle università (v. art. 1 del decreto

attuativo n. 5669). Che poi l’istituto privato attualmente fre­quentato

da PI 3 sia particolarmente adatto all’insegnamento di cui egli necessita non si

evince dalla documentazione agli atti (la quale si limita al piano didattico

personalizzato per l’anno scolastico 2018-2019).

D’altronde

la legge della Regione Lombardia del 2 febbraio 2010 n. 4 relativa alle

disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento prevede

contributi alle famiglie, finalizzati all’acquisto di strumenti tecnologici,

per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo studio a

domicilio dei soggetti con DSA (art. 4). Pertanto anche i costi per l’assistenza

allo svolgimento dei compiti a casa, peraltro non documentati, non possono essere considerati indispensabili nel

senso dell’art. 93 LEF e computati nel minimo vitale del debitore e della sua

famiglia.

6.3

La

figlia PI 2, nata il __________ 2005, frequenta invece il liceo scientifico a

indirizzo sportivo presso l’Istituto __________ di __________. Essa, come

emerge dalla dichiarazione del 23 settembre 2019 dell’__________ di __________,

rientra nella fascia degli atleti di livello nazionale e partecipa a tutte le

manifestazioni sportive che si svolgono sotto l’orga­nizzazione della

Federazione Italia Nuoto e del CONI. Tale circostanza però non costituisce in

sé un motivo imperativo di carattere pedagogico, medico o altro giustificante

la frequentazione di una scuola privata. L’art. 93 LEF impone di prendere in

considerazione solo il fabbisogno del debitore e della sua famiglia

“assolutamente necessario” da profilo oggettivo, non il suo tenore di vita

effettivo. Solo così è possibile tenere conto degli interessi tanto del

debitore quanto dei suoi creditori (DTF 119 III 73 consid. 3/b), i quali non possono essere chiamati a finanziare,

indirettamente (come la pro­cedente nel caso in esame attraverso il

mancato incasso degli interessi ipotecari), spese non indispensabili. Anche gli

ulteriori costi legati all’attività sportiva della figlia non possono essere riconosciuti

nel minimo vitale di PI 1 all’infuori di quelli già compresi nel supplemento relativo

al mantenimento di lei, pari a fr. 600.– (v. Tabella ad I/4), ridotto del

20% per residenza nella fascia di confine tra Svizzera e Italia.

6.4

Di

conseguenza devono essere stralciate le spese scolastiche riconosciute dall’UE per

la figlia PI 2 (fr. 425.–) e per il figlio PI 3 (fr. 485.–). Va

tuttavia concesso al debitore un adeguato lasso di tempo per adattare questo

esborso, riconoscendo gli importi relativi alle rette per le scuole private dei

figli sino al termine del­l’anno scolastico in corso (DTF 119 III 73 consid.

3/b; già citata sentenza 5A_43/2019 consid. 4.6.2.1).

7.

Sulla

base delle considerazioni che precedono il calcolo del minimo di esistenza di PI

1.

va rettificato con effetto immediato come segue:

Redditi

Debitore

fr.

4'600.00

Quota debitore: 92.84%

Coniuge

fr.

355.00

Quota coniuge: 7.16%

Totale

fr.

4'955.00

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'360.00

-20% (domicilio in Italia)

Supplemento figlia PI 2

fr.

480.00

-20% (domicilio in Italia)

Supplemento figlio PI 3

fr.

480.00

-20% (domicilio in Italia)

Spese abitative

fr.

180.00

Costi condominiali ecc. (corso

1.10)

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro col trasporto

privato

fr.

543.00

1905.

km mensili x 0.285 fr./km

Trasporto fino al luogo di lavoro per la moglie

fr.

72.00

Retta liceo per PI 2

fr.

425.00

Liceo alunni sportivi (cambio 1.10)

Retta scuola per PI 3

fr.

485.00

Scuola speciale (cambio 1.10)

Totale

fr.

4'236.00

100%

Di

conseguenza la decisione impugnata va riformata nel senso che il minimo vitale

di PI 1 è stabilito in fr. 3'933.– mensili arrotondati (anziché fr. 4'724.–),

corrispondenti al 92.84% del minimo vitale suo e della moglie, fino al termine

dell’anno scolastico 2019/ 2020, dopodiché verrà

ridotto di fr. 845.– (92.83%

delle rette scolastiche dei figli di

complessivi fr. 910.–) a fr. 3'092.– mensili.

8.

In

fondo alle sue osservazioni l’UE rileva che il debitore ha problemi di salute e

deve sostenere spese per l’acquisto di medicinali e visite mediche in parte non

coperte dall’assicurazione malattia. Si tratta però di circostanze nuove, non

contemplate nella decisione impugnata, ch’esso dovrà valutare nell’ambito del

suo obbligo di revisione del calcolo del minimo vitale giusta l’art. 93 cpv. 3

LEF, unitamente alla questione delle spese assicurative per la casa (sopra

consid. 4.1.3).

9.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.

2.

OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza il minimo di esistenza di PI 1 è stabilito

in fr. 3'937.– mensili fino al termine

dell’anno scolastico 2019/ 2020 e in fr. 3'092.– mensili successivamente.

1.2

È

fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Lugano d’impartire a PI 1 un termine

per documentare l’eventuale pagamento di premi di assicurazione obbligatoria

per la sua abitazione e/o di spese per l’acquisto di medicinali e

visite mediche non coperte dall’assicurazione malattia, e se del caso di

rettificare il minimo vitale in base ai giustificativi ricevuti.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.