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Decisione

15.2020.32

Revoca parziale del sequestro convalidato con un’esecuzione notificata per una somma inferiore a quella garantita dal sequestro. Convalida con un decreto ingiuntivo italiano. Replica spontanea

19 agosto 2020Italiano23 min

giugno 2018 l’UE ha emesso un precetto esecutivo (n. __________0) a convalida del

Source ti.ch

Incarti n.

15.2020.32

15.2020.41

Lugano

19 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2020 di

RI 1 IT-

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro il provvedimento del 27

gennaio 2020 con il quale esso ha respinto la richiesta del ricorrente di

constatare la caducità del sequestro n. __________ decretato contro di lui il

15 giugno 2018 su istanza di

PI 1, __________

(patrocinata dagli avv. PA 2 e PR 1, __________)

e sul ricorso del 16 aprile 2020 di PI 1 contro il provvedimento 3 aprile 2020 con il quale l’Ufficio

ha deciso di dissequestrare fr. 113'140.70 nell’ambito dell’esecuzione dei

sequestri n. __________ (già citato) e __________;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A

richiesta di PI 1, il 15 giugno 2018 il Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord ha decretato un primo sequestro (n. __________) della

particella n. __________ RFD di __________ fino a concorrenza di fr. 260'000.–.

Lo stesso giorno l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha eseguito il

decreto.

B. A domanda di PI 1, il 22

giugno 2018 l’UE ha emesso un precetto esecutivo (n. __________0) a convalida del

sequestro per complessivi fr. 260'693.90 (fr. 260'000.– + fr. 370.–

per tassa di giustizia e fr. 323.90 per le spese del verbale di sequestro),

cui RI 1 ha fatto opposizione il 25 giugno.

C. Il

2 luglio 2018 RI 1 ha interposto opposizione al decreto di sequestro.

D. Il 13 luglio 2018 PI 1 ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo

provvisoriamente esecutivo al Tribunale ordinario di __________, il quale ha

ingiunto a RI 1 con decreto ingiuntivo telematico n. __________ del 6 agosto

2018, dichiarato provvisoriamente e immediatamente esecutivo, di pagare a PI 1

€ 221'959.40, oltre agli interessi come da domanda e alle spese della

procedura d’ingiunzione, “liquidate

in € 2'500.00 per compen­si, in € 406.50 per spese più il 15% ex d.m. n.

55/2014 oltre i.v.a. e c.p.a e le successive occorrende”. Il decreto è stato munito di formula esecutiva il 7 settembre 2018. RI

1 si è opposto al decreto, notificatogli il 10 ottobre 2018, con atto di

citazione in opposizione del 19 novembre 2018 (vertenza rg. __________). La causa

risulta tuttora pendente dal 23 novembre 2018.

E. L’opposizione

interposta da RI 1 al sequestro è stata respinta dal Pretore con decisione del

Considerandi

2.

ottobre 2018 (inc. SO.2018.542).

F. Il

21.

gennaio 2020 RI 1 ha chiesto all’UE di annullare il sequestro,

considerandolo caduco, e conseguentemente di cancellare dal registro

fondiario l’annotazione della restrizione del­la facoltà di disporre iscritta a

carico della particella sequestrata, argomentando che la creditrice dopo l’opposizione

interposta al precetto esecutivo non ha avviato alcuna causa ordinaria presso

la Pretura competente.

G. Con

provvedimento del 27 gennaio 2020 l’UE ha respinto la richiesta di RI 1, ritenendo

l’esecuzione n. __________0 e il sequestro n. __________ tutt’ora validi in

quanto i termini di perenzione sono stati interrotti dal decreto ingiuntivo del

Tribunale di __________.

H. Con

ricorso del 10 febbraio 2020, RI 1 chiede di riformare il provvedimento del 27

gennaio 2020 nel senso di constatare la caducità del sequestro, cancellare l’annotazione

sulla particella sequestrata e restituire la somma di denaro depositata presso

l’UE in relazione al sequestro.

I. Con

osservazioni del 28 febbraio 2020 e del 9 marzo 2020 PI 1 e l’UE si sono opposti

al ricorso. Nella replica spontanea del 23 marzo 2020 e

nella duplica spontanea dell’8 aprile 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.

L. Il 29 gennaio 2020, sempre a richiesta di

RI 1, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha nuovamente decretato

il sequestro della particella n. __________ RFD di ____________________) a garanzia di un credito pari agli “interessi al 5% dal 20.06.2018 (omissis) sull’importo

capitale di fr. 260'000.00”, oltre a fr. 2'300.– “per indennità ripetibili

assegnate con decisione 02.10.2018 (inc. SO.2018.542) di questa Pretura”, fr. 1'070.–

“per tasse di giustizia per

decreto di sequestro 20.06.2018 e decisione di questa Pretura 02.10.2018 (inc.

SO.2018.542)”, fr. 323.– “per spese verbale di sequestro del 15.06.2018”, fr. 203.30 per “spese

di esecuzione” e fr. 11'760.30 “pari a EUR 10'997.79 (cambio OANDA

27.01.2020), per atto precetto di data 01.08.2019 inoltrato dall’istante nei

confronti del convenuto, a seguito dei provvedimenti giudiziari del Tribunale

ordinario di __________ di data 26.01.2019 e 22.05.2019”. Lo stesso giorno l’UE di Mendrisio ha

eseguito il decreto.

M. Il 14 febbraio 2020 l’UE ha emesso a richiesta di RI 1 un precetto esecutivo (n. __________2)

a convalida del secondo sequestro per complessivi fr. 36'564.93 (pari a fr. 20'908.33 + 2'300.– + 1'070.– + 323.– + 203.30 + 11'760.30),

oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2020, cui RI 1 ha fatto opposizione.

N. Il

17.

febbraio 2020 PI 1 ha d’altronde interposto opposizione parziale al secondo

decreto di sequestro, contestando tutti gli importi vantati dalla sequestrante

tranne quelli di fr. 2'300.– e fr. 1'070.–.

O. Avendo

PI 1 venduto la particella sequestrata nelle more delle procedure esecutive, il

12.

marzo 2020 il notaio che ha rogato l’atto di compravendita ha chiesto all’UE

di comunicargli il conteggio dell’importo da depositare presso lo stesso

affinché le annotazioni delle restrizioni della facoltà di disporre del fondo

venissero cancellate. Il 18 marzo 2020 l’UE ha chiesto al notaio il versamento

di fr. 429'488.60, ricevuti il 25 marzo 2020.

P. Con

pronunciato del 13 marzo 2020 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha parzialmente accolto l’opposizione

al secondo sequestro, confermandolo limitatamente agli interessi del 5%

dal 20 giugno 2018 su fr. 260'000.–, oltre a fr. 2'300.–, fr. 1'070.–

e fr. 11'412.53.

Q. Il

23.

marzo 2020 PI 1 ha chiesto all’UE di liberare dalla somma trattenuta (di fr. 429'488.60)

fr. 121'784.85, sostenendo che con l’esecuzione a convalida del secondo sequestro

PI 1 procede per l’incasso di soli fr. 36'564.93 oltre agli interessi del

5% dal 30 gennaio 2020, sicché per la differenza il sequestro sarebbe caduco.

R. Con

provvedimento del 3 aprile 2020 l’UE ha accolto parzialmente la richiesta dell’escusso,

liberando a suo favore fr. 113'140.70.

S. Con

ricorso del 16 aprile 2020, PI 1 chiede di annullare il provvedimento del 3

aprile 2020. Al ricorso il presidente di questa Camera ha concesso effetto

sospensivo parziale nel senso che la restituzione all’escusso di parte della somma sequestrata è sospesa. Nella stessa ordinanza il Presidente ha

congiunto le due procedure di ricorso (n. 15.2020.32 e 15.2020.41).

T. Con

osservazioni dell’8 maggio 2020 RI 1 si è opposto al secondo ricorso, chiedendo

che in aggiunta all’importo stabilito dall’UE vengano liberati ulteriori fr. 31'362.49.

L’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera. Nella

replica spontanea del 27 maggio 2020 e nella duplica spontanea del 10 giugno

2020.

le parti hanno ribadito le proprie posizioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni

dalla notifica dell’atto impugnato 27 gen­naio avvenuta il 30 gennaio 2020, il primo

ricorso del 10 febbraio 2020 è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF e doc. A). Pure il secondo ricorso del 16 aprile 2020 risulta tempestivo in

quanto presentato entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento del 3

aprile avvenuta il 6 aprile 2020 (doc. B), anche senza tenere conto delle ferie

pasquali.

2.

La

resistente contesta la ricevibilità della replica spontanea inoltrata da RI 1

il 23 marzo 2020 nell’ambito della procedura riferita al

primo ricorso, ritenendola tardiva, dato che non è stata

prodotta entro dieci giorni dalla ricezione delle proprie osservazioni.

2.1

Ricevute

le osservazioni al ricorso, il presidente dell’autorità di vigilanza può

ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate

e l’organo di esecuzione e fallimenti a un’udi­-enza (art. 12 LPR). Se, come

nel caso concreto, egli non fa uso di tale facoltà, al ricorrente non è

nondimeno precluso il diritto di presentare una replica spontanea sulle

osservazioni degli interessati e dell’organo esecutivo, senza riguardo al fatto

che le stesse contengano allegazioni nuove o censure decisive. Tale facoltà

deriva dal diritto delle parti a una procedura giudiziaria equa giusta gli art.

29.

cpv. 2 Cost. e 6 n. 2 CEDU, che garantiscono loro il diritto di essere

sentiti e la parità delle armi. Per garantire alle parti un diritto di replica

effettivo, l’organo

giudicante deve attendere per emanare la decisione fino a quando può ammettere

che il destinatario dell’ultima comunicazione abbia rinunciato a replicare (DTF 138 I 485 consid. 2.1), ciò che in linea di massima non può

presumere prima che siano trascorsi dieci giorni dalla comunicazione (sentenze del Tribunale

federale 5A_155/2013 del 17

aprile 2013, pubblicata in: RSPC 2013, 460 seg. e RSJ 2016, 280 seg., consid.

1.4; 5D_112/2013 del 15 agosto 2013 consid. 2.2.3; 5D_81/2015 del 4 aprile 2016,

pubblicata in: RSPC 2016, 295, consid. 2.3.3-2.3.4: per il ricorso giusta l’art.

17.

LEF: 5A_905/2016 del 30 marzo 2017 consid. 2.2). Ad ogni modo la replica

spontanea dev’essere presa in considerazione se al momento in cui perviene al

tribunale la sentenza non è ancora stata pronunciata (sentenza già citata

5A_155/2013, consid. 1.5; sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019

consid. 2.1).

2.2

Nel

caso in rassegna, la replica spontanea è stata inoltrata prima dell’emanazione

dell’odierno giudizio ed è quindi in sé ammissibile.

3.

Con

il primo ricorso RI 1 si duole che la creditrice non ha ossequiato i termini

dell’art. 279 LEF, poiché non ha promosso l’azione di accertamento del

credito nei dieci giorni successivi al passaggio in giudicato

della sentenza con cui il Pretore ha confermato il sequestro. A suo parere,

dopo l’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo PI 1

avrebbe dovuto inoltrare al domicilio di lui, ossia presso il Tribunale di __________,

una causa ordinaria mediante deposito di un atto di citazione secondo l’art.

163.

CPCit. Infatti anche l’ordinamento italiano prevede all’art. 669octies

CPCit. che la convalida del sequestro avvenga entro sessanta giorni con il

deposito dell’atto di citazione, ossia con un processo a cognizione piena. Orbene,

rileva RI 1, nei termini dell’art. 279 LEF PI 1 ha sì ottenuto un decreto

ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma, “dopo averlo tenuto nel cassetto”, ne ha chiesto l’intimazione a lui solo il 10 ottobre 2018, sfruttando

la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie estive concessa dalle

norme italiane. A detta del ricorrente, una siffatta procedura non può essere

considerata al pari di un’azione di accertamento del credito nel senso dell’art.

279.

LEF, che nel caso specifico si sarebbe instaurata solo al momento in cui egli

ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo, ossia il 23 novembre 2018, quando i

termini dell’art. 279 LEF erano già scaduti.

Da

parte sua PI 1 osserva che la procedura di opposizione al sequestro, terminata

con la decisone del 2 ottobre 2018, ha sospeso tutti i termini stabiliti all’art.

279.

LEF. Essendo la stes­sa passata in giudicato il 20 ottobre 2018, la

procedente ritiene di aver tempestivamente convalidato il sequestro dal momento

che l’emissione del precetto esecutivo e del decreto ingiuntivo provvisoriamente

esecutivo, come la sua notifica al debitore, sono avvenute prima di quella data.

A mente della creditrice, infatti, la notifica al debitore del decreto

ingiuntivo telematico provvisoriamen­te esecutivo è da considerare a tutti gli

effetti quale valido avvio di un’azione di accertamento del credito al foro

competente italiano. Differentemente da quanto preteso dal ricorrente, PI 1

osserva che l’art. 669octies CPCit. parla di “giudizio di merito” (com­ma

1) e di “causa di merito” (comma 2) e non di causa ordinaria. Di conseguenza è per lei

ammissibile l’introduzione di una causa di merito mediante strumenti diversi dall’atto

di citazione giusta l’art. 163 CPCit., specie con un procedimento d’ingiunzione,

considerato dalla dottrina dominante come un tipo particolare di procedimento

di cognizione, che anche se attraverso cognizione sommaria conduce a un

accertamento pieno, preceduto in caso di opposizione del debitore – come nel

caso concreto – da un pie­no contraddittorio. Per l’art. 643 comma 3 CPCit. la

litispendenza dell’azione d’ingiunzione inizia con la notifica del ricorso e

del decreto ingiuntivo, ovvero nel caso concreto il 10 ottobre 2018, sicché il

sequestro è stato secondo la resistente tempestivamente convalidato.

4.

Giusta

l’art. 280 n. 1 LEF, il sequestro è revocato se il creditore non osserva i

termini stabiliti dall’art. 279, in particolare se non promuove un’esecuzione o

un’azione di accertamento del credito a garanzia del quale ha ottenuto il

sequestro entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro (art.

279.

cpv. 1 LEF). Giusta l’art. 278 cpv. 5 LEF, durante la procedura di

opposizione al sequestro e in caso d’impugnazione della decisione sull’oppo­sizione

i termini di convalida previsti dall’art. 279 LEF rimangono sospesi. La

decadenza del sequestro non tempestivamente convalidato avviene per legge.

Competente per accertarla è l’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il sequestro

e su ricorso le autorità di vigilanza (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 8 ad

art. 280 LEF, con rif.). L’autorità esecutiva deve procedere d’uf-

ficio

al dissequestro (DTF 106 III 93 consid. 1; sentenza della CEF

15.2003.125

del 23 ottobre 2003 consid. 1.1).

4.1

Determinante

per giudicare della tempestività della convalida del sequestro con un’azione è

il momento dell’inizio della litispenden­za (art. 64 cpv. 2 CPC), che si

determina secondo l’art. 62 CPC (Reiser

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 279 LEF). Deve

trattarsi di un’azione di merito volta ad accertare l’esistenza e l’importo del

credito garantito dal sequestro. In Svizzera,

la litispendenza inizia generalmente con il deposito dell’istan­­za di

conciliazione (art. 62 cpv. 1, 197 e 202 CPC; Reiser,

op. cit., n. 14 ad art. 279), ma è pure ipotizzabile il deposito di una

petizione (per esempio nel caso di rinuncia alla conciliazione giusta l’art.

199.

CPC) o di un’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257

CPC). Decisivo è il momento del deposito alla

cancelleria del tribunale o della consegna alla posta svizzera o a una

rappresentanza diplomatica o consolare svizzera giusta l’art. 143 cpv. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 62).

4.2

Ove

secondo il diritto internazionale privato svizzero l’azione sia da promuovere

all’estero, l’inizio della litispendenza è determinato dal diritto processuale

del foro, fermo restando che l’atto introduttivo d’istanza preso in

considerazione dal diritto straniero deve corrispondere alla definizione

adottata dal Tribunale federale pri­ma dell’introduzione del CPC. Deve quindi

trattarsi dell’atto con il quale l’istante chiede per la prima volta al

giudice, nella forma richiesta, la protezione o il riconoscimento del diritto

da lui invocato (DTF 118 II 487 consid. 3, 110 II 389 consid. 2/a; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 5 ad art. 62 CPC).

4.3

Nel

caso in esame, il termine di convalida del sequestro è rimasto sospeso in virtù

dell’art. 278 cpv. 5 LEF perlomeno fino al 15 ottobre 2018 (volendo ammettere

che la sentenza di reiezione dell’op­posizione al sequestro del 2 ottobre 2018

sia stata notificata alla creditrice il giorno successivo). Il termine di

convalida del sequestro, di dieci giorni, è così scaduto non prima del 25

ottobre 2018.

4.4

PI

1.

sostiene di aver tempestivamente convalidato il sequestro già il 10 ottobre 2018 mediante notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, mentre RI 1 obietta che

la convalida è avvenuta tardivamente solo il 23 novembre 2018, al momento in

cui egli ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo.

4.4.1

Ora,

non è contestato che il foro dell’azione di merito volta a stabilire la pretesa

di PI 1 contro RI 1 si trova in Italia, al domicilio di quest’ultimo (art. 2

cpv. 1 CLug), che il diritto processuale applicabile è quindi quello italiano,

né che se l’intimato interpone opposizione al decreto ingiuntivo la

procedura si svolge secondo le norme del procedimento ordinario e si conclude

con l’emanazione di un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice

deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per

ingiunzione (art. 645 comma 2 del Codice di

procedura civile italiano [CPCit.]; Picardi,

Codice di procedura civile, 3a ed. 2004, n. 1 ad art. 645 CPCit.;

Carpi/Taruffo, Commentario breve

al codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale, 4a ed.

2004, n. 1 ad art. 645 CPCit.). Ne consegue che questo giudizio va parificato a

un giudizio di accertamento del credito secondo il diritto svizzero.

4.4.2

Il

problema da risolvere è quello di determinare se la procedura inizia già con la

notifica del decreto ingiuntivo al debitore oppure solo con la presentazione

dell’opposizione. PI 1 rileva a ragione che lo stesso diritto italiano fissa la

litispendenza al momento della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo

all’intimato (art. 643 comma 3 CPCit.). Tale notificazione

è anche risolutiva per la questione dell’osservanza del termine dell’art. 279

cpv. 1 LEF, ancorché – ma non è decisivo nel caso specifico – dal profilo del

diritto esecutivo svizzero l’atto con il quale l’istante chiede per la prima volta al

giudice, nella forma richiesta, il riconoscimento del diritto da lui invocato (sopra

consid. 4.2)

pare in realtà essere il ricorso ingiuntivo. Il fatto che il

giudice italiano non esamini il merito del credito vantato dal ricorrente se l’intimato

non si oppone al decreto non muta poi la natura – sostanziale – della

procedura. Il decreto dichiarato esecutivo per mancata opposizione o per

mancata attività dell’opponente (art. 647 CPCit.) acquista infatti, al pari di

una sentenza di condanna, autorità di cosa giudicata sostanziale (sentenza

della Corte di cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 3188 del 2

aprile 1987).

4.4.3

L’art. 669octies CPCit. citato dal ricorrente è d’altronde

irrilevante, perché riguarda la convalida dei provvedimenti cautelari del

diritto italiano, non di un sequestro svizzero. Per tacere del fatto che la

norma esige l’avvio non di un processo di cognizione (con una citazione giusta

l’art. 163 CPCit.) bensì con un “giudizio di merito”, ciò che include il

decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo (sopra ad 4.4.2; in questo senso:

decisione 7 giugno 2013 del Tribunale di Cassino citata da Il Sole 24 Ore del

19.

settembre 2015, https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-01/anche-decreto-ingiuntivo-apre-064738.shtml?uuid=Ab1rw49H; decisione 10 marzo 2005 del Tribunale di Monza, Sez. 1, doc. 2

accluso alle osservazioni; le sentenze prodotte dal ricorrente [doc. F-H] non

riguardano per contro l’art. 669octies CPCit.). Sia come sia, la nozione

di promozione

di un’a­zione di merito giusta l’art. 279 LEF è definita esclusivamente dal

diritto svizzero e deve tenere conto della ratio della norma. Basta un atto

introduttivo di una procedura suscettibile di giungere a una decisione di

merito, ciò che è il caso del decreto dichiarato esecutivo per

mancata opposizione o per mancata attività dell’opponen­te (sopra consid.

4.4.2).

4.4.4

Che

PI 1 abbia “tenuto nel

cassetto” il decreto ingiuntivo durante le ferie

giudiziarie estive non giova alla tesi del ricorrente, poiché l’art. 279 LEF

non esige il rispetto di termini dopo che la causa è stata promossa finché la

decisione finale non è stata notificata all’escutente (cfr. art. 279 cpv.

4.

LEF). Egli non pretende d’altronde che il modo di procedere adottato dall’escutente

abbia fatto decadere il procedimento monitorio.

4.5

Avendo

PI 1 convalidato il sequestro prima della relativa scadenza

(al più presto il 25 ottobre 2018) con l’avvio in Italia di un’azione

di merito parificabile a un’azione di accertamento del credito secondo il

diritto svizzero – ossia facendo notificare il ricorso e il decreto ingiuntivo a RI 1 già il 10 ottobre 2018 –, il primo ricorso

va di conseguenza respinto.

5.

Con

provvedimento del 3 aprile 2020, l’UE ha deciso di restituire a RI 1 fr. 113'140.70,

pari alla differenza tra quanto ricevuto dal notaio rogante (fr. 429'488.60)

e la somma degli importi fatti valere da PI 1 con le esecuzioni a convalida dei

due sequestri (fr. 260'897.20 per la n. __________ e fr. 36'668.23

per la n. __________), oltre agli interessi del 5% durante dieci anni (durata

presumibile delle procedure esecutive) su fr. 36'564.93 (pari a fr. 36'668.23

meno le spese esecutive di fr. 103.30) e alle spese d’incasso di fr. 500.–.

5.1

Con il secondo ricorso PI 1 evidenzia che la decisione emessa il 18

marzo 2020 dall’UE, con la quale ha chiesto al notaio rogante di versargli fr. 429'488.60,

è stata trasmessa anche al debitore, il quale non l’ha impugnata, come non ha

impugnato la decisione sull’opposizione al sequestro del 13 marzo 2020. Per

questo motivo, la ricorrente ritiene che il provvedimento 3 aprile 2020 di liberazione

di fr. 113'140.70 a favore dell’escusso non sia fondato, perché va a

modificare una situazione di fatto passata in giudicato.

In

replica la ricorrente rileva di aver convalidato anche con l’azione avviata in

Italia il secondo sequestro decretato a copertura degli interessi di mora, il

tasso legale stabilito dalla legislazione italiana (dell’8%) essendo superiore

a quello svizzero.

5.2

Nelle

sue osservazioni RI 1 rileva che nell’atto di comparsa presentato al Tribunale

di __________ la sequestrante si è limitata a quantificare il credito vantato in

€ 221'959.40 (corrispondenti a fr. 260'000.–) e nelle conclusioni ha chiesto

in modo generico di “accertare

la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria”, senza nulla specificare in merito agli interessi. A suo parere con l’azione

di merito PI 1 non ha richiesto gli interessi in modo chiaro, ossia per “interessi al 5% dal 20 giugno 2018” come stabilito dal giudice del sequestro nel secondo decreto. In mancanza di un valido accertamento degli interessi,

il sequestro dev’es­­sere revocato non solo per i fr. 113'140.70 di

cui l’UE ha deciso la restituzione, ma anche per gli interessi di fr. 20'908.33

dal 20 giugno 2018 al 29 gennaio 2019 oggetto del secondo precetto esecutivo e per

gli interessi correnti dal 30 gennaio 2020. Il secondo sequestro – sostiene il

ricorrente – non è stato convalidato per le somme in questione né tramite

precetto esecutivo né tramite azio­ne giudiziaria. Il 18 marzo 2020 l’UE doveva

d’altronde forzatamente chiedere al notaio di versare l’intera somma di denaro

perché la decisione del Pretore sull’opposizione al sequestro non era ancora

passata in giudicato e i termini per la convalida non erano ancora scaduti. PI

1.

non ha però poi impugnato il verbale di sequestro con il quale veniva

calcolato l’importo ch’essa ha successivamente indicato nel precetto esecutivo,

accettando di fatto che il sequestro fosse limitato a quell’importo.

In

duplica il resistente contesta che il tasso legale in Italia sia del­l’8%, l’azione

vertente non su transazioni commerciali, bensì su un presunto contratto di

prestito fra privati, di modo che il tasso legale varia di anno in anno secondo

l’art. 1283 CCit. e non è noto per il futuro.

5.3

Contrariamente

a quanto asserisce la ricorrente, il provvedimento dell’UE con il quale ha

chiesto al notaio rogante di versargli fr. 429'488.60 non osta a una

revoca di tutto o parte del sequestro o dei sequestri ove gli stessi non siano

stati integralmente e tempestivamente convalidati (art. 280 LEF). E l’UE ha

correttamente calcolato l’importo del secondo precetto esecutivo, che a causa

della cattiva formulazione della domanda d’esecuzione è stato emesso per gli

interessi di mora non sul capitale di fr. 260'000.– (oltre alle spese e

ripetibili della procedura di sequestro e alle spe­se dell’atto di precetto),

bensì su soli fr. 36'564.93 (pari agli interessi arretrati di fr. 20'908.33 fino al 29 gennaio 2020, alle spese e

ripetibili della procedura di sequestro, alle spese del verbale di sequestro, di esecuzione e dell’atto di precetto).

Per ottenere quan­to voleva PI 1 avrebbe dovuto indicare nella domanda di

esecuzione la somma di fr. 260'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20

giugno 2018, sotto deduzione di fr. 260'000.–.

5.4

Tuttavia,

come stabilito in occasione dell’esame del primo ricorso, PI 1 ha tempestivamente convalidato il primo sequestro

fa­cendo notificare il ricorso e il decreto ingiuntivo a RI 1 il 10

ottobre 2018, con il quale gli è stato ingiunto di pagare all’e­scutente

€ 221'959.40, oltre agli interessi “come da domanda” e alle spese della procedura d’ingiunzione,

“liquidate

in € 2'500.00 per compensi, in € 406.50 per spese più il 15% ex d.m. n.

55/2014 oltre i.v.a. e c.p.a e le successive occorrende”, pari a fr. 260'000.– al tasso di cambio vigente alla data di deposito del ricorso (13

luglio 2018), oltre agli “interessi

legali dalla domanda al saldo” (ricorso pag. 6 e

integrazione pag. 5, doc. L accluso alla replica spontanea), al valore aggiunto

(IVA), del 22%, al contributo alla Cassa previdenza degli avvocati (C.p.A.), del 4%, e alle "successive

occorrende" men­zionate

nel precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2017.42 del

4.

luglio 2017 consid. 3.2). Dal 1° luglio 2016, gli interessi legali secondo

il diritto italiano ammontano nelle transazioni commerciali all’8% [www.dt.mef.gov.it//export/sites/sitodt/modules/documenti_it/inter

venti_finanziari/interventi_finanziari/Tassi_serie_storica.pdf] in virtù dell’art.

1.

comma 1 lett. e del decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 (cfr. sentenza della CEF 14.2016.247 del 4 settembre

2017.

consid. 5.4/b). Quel saggio si applica anche nelle cause giudiziarie a

partire dal deposito della domanda se le parti non ne hanno determinato la

misura (art. 1284 comma 4 del Codice civile italiano). Nella fattispecie gli

interessi legali decorrono “dalla

doman­da”, depositata il 13 luglio 2018

(doc. L).

Posto

che la durata di dieci anni presa in conto dall’UE non è oggetto di specifica

contestazione, già il solo capitale di fr. 260'000.– con gli interessi

dell’8% dal 13 luglio 2018 al 31 marzo 2030 supera fr. 500'000.–, e di

conseguenza la somma depositata presso l’UE (fr. 429'488.60) non risulta eccessiva.

5.5

Ora,

l’azione inoltrata dalla ricorrente in Italia è atta a convalidare anche il

secondo sequestro, decretato dopo il suo avvio il 29 gennaio 2020 (art. 279

cpv. 1 LEF a contrario). Il secondo ricorso va pertanto accolto, fermo restando

che il sequestro andrà se del caso parzialmente revocato se la ricorrente non

otterrà integralmente ragione nella causa pendente in Italia o non avvierà una

nuova esecuzione per l’intera somma da lei fatta valere entro dieci giorni

dalla notifica della decisione italiana definitiva (art. 279 cpv. 4 LEF).

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI

1.

(n. 15.2020.32) è respinto.

2.

Il ricorso di PI 1 (n. 15.2020.41) è accolto e di conseguen­za il

provvedimento 3 aprile 2020 dell’UE di Mendrisio è annullato.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.