15.2020.32
Revoca parziale del sequestro convalidato con un’esecuzione notificata per una somma inferiore a quella garantita dal sequestro. Convalida con un decreto ingiuntivo italiano. Replica spontanea
19 agosto 2020Italiano23 min
giugno 2018 l’UE ha emesso un precetto esecutivo (n. __________0) a convalida del
Source ti.ch
Incarti n.
15.2020.32
15.2020.41
Lugano
19 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2020 di
RI 1 IT-
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro il provvedimento del 27
gennaio 2020 con il quale esso ha respinto la richiesta del ricorrente di
constatare la caducità del sequestro n. __________ decretato contro di lui il
15 giugno 2018 su istanza di
PI 1, __________
(patrocinata dagli avv. PA 2 e PR 1, __________)
e sul ricorso del 16 aprile 2020 di PI 1 contro il provvedimento 3 aprile 2020 con il quale l’Ufficio
ha deciso di dissequestrare fr. 113'140.70 nell’ambito dell’esecuzione dei
sequestri n. __________ (già citato) e __________;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A
richiesta di PI 1, il 15 giugno 2018 il Pretore della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha decretato un primo sequestro (n. __________) della
particella n. __________ RFD di __________ fino a concorrenza di fr. 260'000.–.
Lo stesso giorno l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha eseguito il
decreto.
B. A domanda di PI 1, il 22
giugno 2018 l’UE ha emesso un precetto esecutivo (n. __________0) a convalida del
sequestro per complessivi fr. 260'693.90 (fr. 260'000.– + fr. 370.–
per tassa di giustizia e fr. 323.90 per le spese del verbale di sequestro),
cui RI 1 ha fatto opposizione il 25 giugno.
C. Il
2 luglio 2018 RI 1 ha interposto opposizione al decreto di sequestro.
D. Il 13 luglio 2018 PI 1 ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo al Tribunale ordinario di __________, il quale ha
ingiunto a RI 1 con decreto ingiuntivo telematico n. __________ del 6 agosto
2018, dichiarato provvisoriamente e immediatamente esecutivo, di pagare a PI 1
€ 221'959.40, oltre agli interessi come da domanda e alle spese della
procedura d’ingiunzione, “liquidate
in € 2'500.00 per compensi, in € 406.50 per spese più il 15% ex d.m. n.
55/2014 oltre i.v.a. e c.p.a e le successive occorrende”. Il decreto è stato munito di formula esecutiva il 7 settembre 2018. RI
1 si è opposto al decreto, notificatogli il 10 ottobre 2018, con atto di
citazione in opposizione del 19 novembre 2018 (vertenza rg. __________). La causa
risulta tuttora pendente dal 23 novembre 2018.
E. L’opposizione
interposta da RI 1 al sequestro è stata respinta dal Pretore con decisione del
Considerandi
2.
ottobre 2018 (inc. SO.2018.542).
F. Il
21.
gennaio 2020 RI 1 ha chiesto all’UE di annullare il sequestro,
considerandolo caduco, e conseguentemente di cancellare dal registro
fondiario l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre iscritta a
carico della particella sequestrata, argomentando che la creditrice dopo l’opposizione
interposta al precetto esecutivo non ha avviato alcuna causa ordinaria presso
la Pretura competente.
G. Con
provvedimento del 27 gennaio 2020 l’UE ha respinto la richiesta di RI 1, ritenendo
l’esecuzione n. __________0 e il sequestro n. __________ tutt’ora validi in
quanto i termini di perenzione sono stati interrotti dal decreto ingiuntivo del
Tribunale di __________.
H. Con
ricorso del 10 febbraio 2020, RI 1 chiede di riformare il provvedimento del 27
gennaio 2020 nel senso di constatare la caducità del sequestro, cancellare l’annotazione
sulla particella sequestrata e restituire la somma di denaro depositata presso
l’UE in relazione al sequestro.
I. Con
osservazioni del 28 febbraio 2020 e del 9 marzo 2020 PI 1 e l’UE si sono opposti
al ricorso. Nella replica spontanea del 23 marzo 2020 e
nella duplica spontanea dell’8 aprile 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.
L. Il 29 gennaio 2020, sempre a richiesta di
RI 1, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha nuovamente decretato
il sequestro della particella n. __________ RFD di ____________________) a garanzia di un credito pari agli “interessi al 5% dal 20.06.2018 (omissis) sull’importo
capitale di fr. 260'000.00”, oltre a fr. 2'300.– “per indennità ripetibili
assegnate con decisione 02.10.2018 (inc. SO.2018.542) di questa Pretura”, fr. 1'070.–
“per tasse di giustizia per
decreto di sequestro 20.06.2018 e decisione di questa Pretura 02.10.2018 (inc.
SO.2018.542)”, fr. 323.– “per spese verbale di sequestro del 15.06.2018”, fr. 203.30 per “spese
di esecuzione” e fr. 11'760.30 “pari a EUR 10'997.79 (cambio OANDA
27.01.2020), per atto precetto di data 01.08.2019 inoltrato dall’istante nei
confronti del convenuto, a seguito dei provvedimenti giudiziari del Tribunale
ordinario di __________ di data 26.01.2019 e 22.05.2019”. Lo stesso giorno l’UE di Mendrisio ha
eseguito il decreto.
M. Il 14 febbraio 2020 l’UE ha emesso a richiesta di RI 1 un precetto esecutivo (n. __________2)
a convalida del secondo sequestro per complessivi fr. 36'564.93 (pari a fr. 20'908.33 + 2'300.– + 1'070.– + 323.– + 203.30 + 11'760.30),
oltre agli interessi del 5% dal 30 gennaio 2020, cui RI 1 ha fatto opposizione.
N. Il
17.
febbraio 2020 PI 1 ha d’altronde interposto opposizione parziale al secondo
decreto di sequestro, contestando tutti gli importi vantati dalla sequestrante
tranne quelli di fr. 2'300.– e fr. 1'070.–.
O. Avendo
PI 1 venduto la particella sequestrata nelle more delle procedure esecutive, il
12.
marzo 2020 il notaio che ha rogato l’atto di compravendita ha chiesto all’UE
di comunicargli il conteggio dell’importo da depositare presso lo stesso
affinché le annotazioni delle restrizioni della facoltà di disporre del fondo
venissero cancellate. Il 18 marzo 2020 l’UE ha chiesto al notaio il versamento
di fr. 429'488.60, ricevuti il 25 marzo 2020.
P. Con
pronunciato del 13 marzo 2020 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha parzialmente accolto l’opposizione
al secondo sequestro, confermandolo limitatamente agli interessi del 5%
dal 20 giugno 2018 su fr. 260'000.–, oltre a fr. 2'300.–, fr. 1'070.–
e fr. 11'412.53.
Q. Il
23.
marzo 2020 PI 1 ha chiesto all’UE di liberare dalla somma trattenuta (di fr. 429'488.60)
fr. 121'784.85, sostenendo che con l’esecuzione a convalida del secondo sequestro
PI 1 procede per l’incasso di soli fr. 36'564.93 oltre agli interessi del
5% dal 30 gennaio 2020, sicché per la differenza il sequestro sarebbe caduco.
R. Con
provvedimento del 3 aprile 2020 l’UE ha accolto parzialmente la richiesta dell’escusso,
liberando a suo favore fr. 113'140.70.
S. Con
ricorso del 16 aprile 2020, PI 1 chiede di annullare il provvedimento del 3
aprile 2020. Al ricorso il presidente di questa Camera ha concesso effetto
sospensivo parziale nel senso che la restituzione all’escusso di parte della somma sequestrata è sospesa. Nella stessa ordinanza il Presidente ha
congiunto le due procedure di ricorso (n. 15.2020.32 e 15.2020.41).
T. Con
osservazioni dell’8 maggio 2020 RI 1 si è opposto al secondo ricorso, chiedendo
che in aggiunta all’importo stabilito dall’UE vengano liberati ulteriori fr. 31'362.49.
L’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera. Nella
replica spontanea del 27 maggio 2020 e nella duplica spontanea del 10 giugno
2020.
le parti hanno ribadito le proprie posizioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni
dalla notifica dell’atto impugnato 27 gennaio avvenuta il 30 gennaio 2020, il primo
ricorso del 10 febbraio 2020 è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF e doc. A). Pure il secondo ricorso del 16 aprile 2020 risulta tempestivo in
quanto presentato entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento del 3
aprile avvenuta il 6 aprile 2020 (doc. B), anche senza tenere conto delle ferie
pasquali.
2.
La
resistente contesta la ricevibilità della replica spontanea inoltrata da RI 1
il 23 marzo 2020 nell’ambito della procedura riferita al
primo ricorso, ritenendola tardiva, dato che non è stata
prodotta entro dieci giorni dalla ricezione delle proprie osservazioni.
2.1
Ricevute
le osservazioni al ricorso, il presidente dell’autorità di vigilanza può
ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti interessate
e l’organo di esecuzione e fallimenti a un’udi-enza (art. 12 LPR). Se, come
nel caso concreto, egli non fa uso di tale facoltà, al ricorrente non è
nondimeno precluso il diritto di presentare una replica spontanea sulle
osservazioni degli interessati e dell’organo esecutivo, senza riguardo al fatto
che le stesse contengano allegazioni nuove o censure decisive. Tale facoltà
deriva dal diritto delle parti a una procedura giudiziaria equa giusta gli art.
29.
cpv. 2 Cost. e 6 n. 2 CEDU, che garantiscono loro il diritto di essere
sentiti e la parità delle armi. Per garantire alle parti un diritto di replica
effettivo, l’organo
giudicante deve attendere per emanare la decisione fino a quando può ammettere
che il destinatario dell’ultima comunicazione abbia rinunciato a replicare (DTF 138 I 485 consid. 2.1), ciò che in linea di massima non può
presumere prima che siano trascorsi dieci giorni dalla comunicazione (sentenze del Tribunale
federale 5A_155/2013 del 17
aprile 2013, pubblicata in: RSPC 2013, 460 seg. e RSJ 2016, 280 seg., consid.
1.4; 5D_112/2013 del 15 agosto 2013 consid. 2.2.3; 5D_81/2015 del 4 aprile 2016,
pubblicata in: RSPC 2016, 295, consid. 2.3.3-2.3.4: per il ricorso giusta l’art.
17.
LEF: 5A_905/2016 del 30 marzo 2017 consid. 2.2). Ad ogni modo la replica
spontanea dev’essere presa in considerazione se al momento in cui perviene al
tribunale la sentenza non è ancora stata pronunciata (sentenza già citata
5A_155/2013, consid. 1.5; sentenza della CEF 15.2018.19 del 17 aprile 2019
consid. 2.1).
2.2
Nel
caso in rassegna, la replica spontanea è stata inoltrata prima dell’emanazione
dell’odierno giudizio ed è quindi in sé ammissibile.
3.
Con
il primo ricorso RI 1 si duole che la creditrice non ha ossequiato i termini
dell’art. 279 LEF, poiché non ha promosso l’azione di accertamento del
credito nei dieci giorni successivi al passaggio in giudicato
della sentenza con cui il Pretore ha confermato il sequestro. A suo parere,
dopo l’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo PI 1
avrebbe dovuto inoltrare al domicilio di lui, ossia presso il Tribunale di __________,
una causa ordinaria mediante deposito di un atto di citazione secondo l’art.
163.
CPCit. Infatti anche l’ordinamento italiano prevede all’art. 669octies
CPCit. che la convalida del sequestro avvenga entro sessanta giorni con il
deposito dell’atto di citazione, ossia con un processo a cognizione piena. Orbene,
rileva RI 1, nei termini dell’art. 279 LEF PI 1 ha sì ottenuto un decreto
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma, “dopo averlo tenuto nel cassetto”, ne ha chiesto l’intimazione a lui solo il 10 ottobre 2018, sfruttando
la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie estive concessa dalle
norme italiane. A detta del ricorrente, una siffatta procedura non può essere
considerata al pari di un’azione di accertamento del credito nel senso dell’art.
279.
LEF, che nel caso specifico si sarebbe instaurata solo al momento in cui egli
ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo, ossia il 23 novembre 2018, quando i
termini dell’art. 279 LEF erano già scaduti.
Da
parte sua PI 1 osserva che la procedura di opposizione al sequestro, terminata
con la decisone del 2 ottobre 2018, ha sospeso tutti i termini stabiliti all’art.
279.
LEF. Essendo la stessa passata in giudicato il 20 ottobre 2018, la
procedente ritiene di aver tempestivamente convalidato il sequestro dal momento
che l’emissione del precetto esecutivo e del decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo, come la sua notifica al debitore, sono avvenute prima di quella data.
A mente della creditrice, infatti, la notifica al debitore del decreto
ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo è da considerare a tutti gli
effetti quale valido avvio di un’azione di accertamento del credito al foro
competente italiano. Differentemente da quanto preteso dal ricorrente, PI 1
osserva che l’art. 669octies CPCit. parla di “giudizio di merito” (comma
1) e di “causa di merito” (comma 2) e non di causa ordinaria. Di conseguenza è per lei
ammissibile l’introduzione di una causa di merito mediante strumenti diversi dall’atto
di citazione giusta l’art. 163 CPCit., specie con un procedimento d’ingiunzione,
considerato dalla dottrina dominante come un tipo particolare di procedimento
di cognizione, che anche se attraverso cognizione sommaria conduce a un
accertamento pieno, preceduto in caso di opposizione del debitore – come nel
caso concreto – da un pieno contraddittorio. Per l’art. 643 comma 3 CPCit. la
litispendenza dell’azione d’ingiunzione inizia con la notifica del ricorso e
del decreto ingiuntivo, ovvero nel caso concreto il 10 ottobre 2018, sicché il
sequestro è stato secondo la resistente tempestivamente convalidato.
4.
Giusta
l’art. 280 n. 1 LEF, il sequestro è revocato se il creditore non osserva i
termini stabiliti dall’art. 279, in particolare se non promuove un’esecuzione o
un’azione di accertamento del credito a garanzia del quale ha ottenuto il
sequestro entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di sequestro (art.
279.
cpv. 1 LEF). Giusta l’art. 278 cpv. 5 LEF, durante la procedura di
opposizione al sequestro e in caso d’impugnazione della decisione sull’opposizione
i termini di convalida previsti dall’art. 279 LEF rimangono sospesi. La
decadenza del sequestro non tempestivamente convalidato avviene per legge.
Competente per accertarla è l’ufficio d’esecuzione che ha eseguito il sequestro
e su ricorso le autorità di vigilanza (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 8 ad
art. 280 LEF, con rif.). L’autorità esecutiva deve procedere d’uf-
ficio
al dissequestro (DTF 106 III 93 consid. 1; sentenza della CEF
15.2003.125
del 23 ottobre 2003 consid. 1.1).
4.1
Determinante
per giudicare della tempestività della convalida del sequestro con un’azione è
il momento dell’inizio della litispendenza (art. 64 cpv. 2 CPC), che si
determina secondo l’art. 62 CPC (Reiser
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 279 LEF). Deve
trattarsi di un’azione di merito volta ad accertare l’esistenza e l’importo del
credito garantito dal sequestro. In Svizzera,
la litispendenza inizia generalmente con il deposito dell’istanza di
conciliazione (art. 62 cpv. 1, 197 e 202 CPC; Reiser,
op. cit., n. 14 ad art. 279), ma è pure ipotizzabile il deposito di una
petizione (per esempio nel caso di rinuncia alla conciliazione giusta l’art.
199.
CPC) o di un’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257
CPC). Decisivo è il momento del deposito alla
cancelleria del tribunale o della consegna alla posta svizzera o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera giusta l’art. 143 cpv. 1 CPC (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 62).
4.2
Ove
secondo il diritto internazionale privato svizzero l’azione sia da promuovere
all’estero, l’inizio della litispendenza è determinato dal diritto processuale
del foro, fermo restando che l’atto introduttivo d’istanza preso in
considerazione dal diritto straniero deve corrispondere alla definizione
adottata dal Tribunale federale prima dell’introduzione del CPC. Deve quindi
trattarsi dell’atto con il quale l’istante chiede per la prima volta al
giudice, nella forma richiesta, la protezione o il riconoscimento del diritto
da lui invocato (DTF 118 II 487 consid. 3, 110 II 389 consid. 2/a; Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2018, n. 5 ad art. 62 CPC).
4.3
Nel
caso in esame, il termine di convalida del sequestro è rimasto sospeso in virtù
dell’art. 278 cpv. 5 LEF perlomeno fino al 15 ottobre 2018 (volendo ammettere
che la sentenza di reiezione dell’opposizione al sequestro del 2 ottobre 2018
sia stata notificata alla creditrice il giorno successivo). Il termine di
convalida del sequestro, di dieci giorni, è così scaduto non prima del 25
ottobre 2018.
4.4
PI
1.
sostiene di aver tempestivamente convalidato il sequestro già il 10 ottobre 2018 mediante notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, mentre RI 1 obietta che
la convalida è avvenuta tardivamente solo il 23 novembre 2018, al momento in
cui egli ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo.
4.4.1
Ora,
non è contestato che il foro dell’azione di merito volta a stabilire la pretesa
di PI 1 contro RI 1 si trova in Italia, al domicilio di quest’ultimo (art. 2
cpv. 1 CLug), che il diritto processuale applicabile è quindi quello italiano,
né che se l’intimato interpone opposizione al decreto ingiuntivo la
procedura si svolge secondo le norme del procedimento ordinario e si conclude
con l’emanazione di un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice
deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per
ingiunzione (art. 645 comma 2 del Codice di
procedura civile italiano [CPCit.]; Picardi,
Codice di procedura civile, 3a ed. 2004, n. 1 ad art. 645 CPCit.;
Carpi/Taruffo, Commentario breve
al codice di procedura civile, Complemento giurisprudenziale, 4a ed.
2004, n. 1 ad art. 645 CPCit.). Ne consegue che questo giudizio va parificato a
un giudizio di accertamento del credito secondo il diritto svizzero.
4.4.2
Il
problema da risolvere è quello di determinare se la procedura inizia già con la
notifica del decreto ingiuntivo al debitore oppure solo con la presentazione
dell’opposizione. PI 1 rileva a ragione che lo stesso diritto italiano fissa la
litispendenza al momento della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo
all’intimato (art. 643 comma 3 CPCit.). Tale notificazione
è anche risolutiva per la questione dell’osservanza del termine dell’art. 279
cpv. 1 LEF, ancorché – ma non è decisivo nel caso specifico – dal profilo del
diritto esecutivo svizzero l’atto con il quale l’istante chiede per la prima volta al
giudice, nella forma richiesta, il riconoscimento del diritto da lui invocato (sopra
consid. 4.2)
pare in realtà essere il ricorso ingiuntivo. Il fatto che il
giudice italiano non esamini il merito del credito vantato dal ricorrente se l’intimato
non si oppone al decreto non muta poi la natura – sostanziale – della
procedura. Il decreto dichiarato esecutivo per mancata opposizione o per
mancata attività dell’opponente (art. 647 CPCit.) acquista infatti, al pari di
una sentenza di condanna, autorità di cosa giudicata sostanziale (sentenza
della Corte di cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 3188 del 2
aprile 1987).
4.4.3
L’art. 669octies CPCit. citato dal ricorrente è d’altronde
irrilevante, perché riguarda la convalida dei provvedimenti cautelari del
diritto italiano, non di un sequestro svizzero. Per tacere del fatto che la
norma esige l’avvio non di un processo di cognizione (con una citazione giusta
l’art. 163 CPCit.) bensì con un “giudizio di merito”, ciò che include il
decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo (sopra ad 4.4.2; in questo senso:
decisione 7 giugno 2013 del Tribunale di Cassino citata da Il Sole 24 Ore del
19.
settembre 2015, https://st.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-01/anche-decreto-ingiuntivo-apre-064738.shtml?uuid=Ab1rw49H; decisione 10 marzo 2005 del Tribunale di Monza, Sez. 1, doc. 2
accluso alle osservazioni; le sentenze prodotte dal ricorrente [doc. F-H] non
riguardano per contro l’art. 669octies CPCit.). Sia come sia, la nozione
di promozione
di un’azione di merito giusta l’art. 279 LEF è definita esclusivamente dal
diritto svizzero e deve tenere conto della ratio della norma. Basta un atto
introduttivo di una procedura suscettibile di giungere a una decisione di
merito, ciò che è il caso del decreto dichiarato esecutivo per
mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente (sopra consid.
4.4.2).
4.4.4
Che
PI 1 abbia “tenuto nel
cassetto” il decreto ingiuntivo durante le ferie
giudiziarie estive non giova alla tesi del ricorrente, poiché l’art. 279 LEF
non esige il rispetto di termini dopo che la causa è stata promossa finché la
decisione finale non è stata notificata all’escutente (cfr. art. 279 cpv.
4.
LEF). Egli non pretende d’altronde che il modo di procedere adottato dall’escutente
abbia fatto decadere il procedimento monitorio.
4.5
Avendo
PI 1 convalidato il sequestro prima della relativa scadenza
(al più presto il 25 ottobre 2018) con l’avvio in Italia di un’azione
di merito parificabile a un’azione di accertamento del credito secondo il
diritto svizzero – ossia facendo notificare il ricorso e il decreto ingiuntivo a RI 1 già il 10 ottobre 2018 –, il primo ricorso
va di conseguenza respinto.
5.
Con
provvedimento del 3 aprile 2020, l’UE ha deciso di restituire a RI 1 fr. 113'140.70,
pari alla differenza tra quanto ricevuto dal notaio rogante (fr. 429'488.60)
e la somma degli importi fatti valere da PI 1 con le esecuzioni a convalida dei
due sequestri (fr. 260'897.20 per la n. __________ e fr. 36'668.23
per la n. __________), oltre agli interessi del 5% durante dieci anni (durata
presumibile delle procedure esecutive) su fr. 36'564.93 (pari a fr. 36'668.23
meno le spese esecutive di fr. 103.30) e alle spese d’incasso di fr. 500.–.
5.1
Con il secondo ricorso PI 1 evidenzia che la decisione emessa il 18
marzo 2020 dall’UE, con la quale ha chiesto al notaio rogante di versargli fr. 429'488.60,
è stata trasmessa anche al debitore, il quale non l’ha impugnata, come non ha
impugnato la decisione sull’opposizione al sequestro del 13 marzo 2020. Per
questo motivo, la ricorrente ritiene che il provvedimento 3 aprile 2020 di liberazione
di fr. 113'140.70 a favore dell’escusso non sia fondato, perché va a
modificare una situazione di fatto passata in giudicato.
In
replica la ricorrente rileva di aver convalidato anche con l’azione avviata in
Italia il secondo sequestro decretato a copertura degli interessi di mora, il
tasso legale stabilito dalla legislazione italiana (dell’8%) essendo superiore
a quello svizzero.
5.2
Nelle
sue osservazioni RI 1 rileva che nell’atto di comparsa presentato al Tribunale
di __________ la sequestrante si è limitata a quantificare il credito vantato in
€ 221'959.40 (corrispondenti a fr. 260'000.–) e nelle conclusioni ha chiesto
in modo generico di “accertare
la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria”, senza nulla specificare in merito agli interessi. A suo parere con l’azione
di merito PI 1 non ha richiesto gli interessi in modo chiaro, ossia per “interessi al 5% dal 20 giugno 2018” come stabilito dal giudice del sequestro nel secondo decreto. In mancanza di un valido accertamento degli interessi,
il sequestro dev’essere revocato non solo per i fr. 113'140.70 di
cui l’UE ha deciso la restituzione, ma anche per gli interessi di fr. 20'908.33
dal 20 giugno 2018 al 29 gennaio 2019 oggetto del secondo precetto esecutivo e per
gli interessi correnti dal 30 gennaio 2020. Il secondo sequestro – sostiene il
ricorrente – non è stato convalidato per le somme in questione né tramite
precetto esecutivo né tramite azione giudiziaria. Il 18 marzo 2020 l’UE doveva
d’altronde forzatamente chiedere al notaio di versare l’intera somma di denaro
perché la decisione del Pretore sull’opposizione al sequestro non era ancora
passata in giudicato e i termini per la convalida non erano ancora scaduti. PI
1.
non ha però poi impugnato il verbale di sequestro con il quale veniva
calcolato l’importo ch’essa ha successivamente indicato nel precetto esecutivo,
accettando di fatto che il sequestro fosse limitato a quell’importo.
In
duplica il resistente contesta che il tasso legale in Italia sia dell’8%, l’azione
vertente non su transazioni commerciali, bensì su un presunto contratto di
prestito fra privati, di modo che il tasso legale varia di anno in anno secondo
l’art. 1283 CCit. e non è noto per il futuro.
5.3
Contrariamente
a quanto asserisce la ricorrente, il provvedimento dell’UE con il quale ha
chiesto al notaio rogante di versargli fr. 429'488.60 non osta a una
revoca di tutto o parte del sequestro o dei sequestri ove gli stessi non siano
stati integralmente e tempestivamente convalidati (art. 280 LEF). E l’UE ha
correttamente calcolato l’importo del secondo precetto esecutivo, che a causa
della cattiva formulazione della domanda d’esecuzione è stato emesso per gli
interessi di mora non sul capitale di fr. 260'000.– (oltre alle spese e
ripetibili della procedura di sequestro e alle spese dell’atto di precetto),
bensì su soli fr. 36'564.93 (pari agli interessi arretrati di fr. 20'908.33 fino al 29 gennaio 2020, alle spese e
ripetibili della procedura di sequestro, alle spese del verbale di sequestro, di esecuzione e dell’atto di precetto).
Per ottenere quanto voleva PI 1 avrebbe dovuto indicare nella domanda di
esecuzione la somma di fr. 260'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20
giugno 2018, sotto deduzione di fr. 260'000.–.
5.4
Tuttavia,
come stabilito in occasione dell’esame del primo ricorso, PI 1 ha tempestivamente convalidato il primo sequestro
facendo notificare il ricorso e il decreto ingiuntivo a RI 1 il 10
ottobre 2018, con il quale gli è stato ingiunto di pagare all’escutente
€ 221'959.40, oltre agli interessi “come da domanda” e alle spese della procedura d’ingiunzione,
“liquidate
in € 2'500.00 per compensi, in € 406.50 per spese più il 15% ex d.m. n.
55/2014 oltre i.v.a. e c.p.a e le successive occorrende”, pari a fr. 260'000.– al tasso di cambio vigente alla data di deposito del ricorso (13
luglio 2018), oltre agli “interessi
legali dalla domanda al saldo” (ricorso pag. 6 e
integrazione pag. 5, doc. L accluso alla replica spontanea), al valore aggiunto
(IVA), del 22%, al contributo alla Cassa previdenza degli avvocati (C.p.A.), del 4%, e alle "successive
occorrende" menzionate
nel precetto esecutivo (sentenza della CEF 14.2017.42 del
4.
luglio 2017 consid. 3.2). Dal 1° luglio 2016, gli interessi legali secondo
il diritto italiano ammontano nelle transazioni commerciali all’8% [www.dt.mef.gov.it//export/sites/sitodt/modules/documenti_it/inter
venti_finanziari/interventi_finanziari/Tassi_serie_storica.pdf] in virtù dell’art.
1.
comma 1 lett. e del decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 (cfr. sentenza della CEF 14.2016.247 del 4 settembre
2017.
consid. 5.4/b). Quel saggio si applica anche nelle cause giudiziarie a
partire dal deposito della domanda se le parti non ne hanno determinato la
misura (art. 1284 comma 4 del Codice civile italiano). Nella fattispecie gli
interessi legali decorrono “dalla
domanda”, depositata il 13 luglio 2018
(doc. L).
Posto
che la durata di dieci anni presa in conto dall’UE non è oggetto di specifica
contestazione, già il solo capitale di fr. 260'000.– con gli interessi
dell’8% dal 13 luglio 2018 al 31 marzo 2030 supera fr. 500'000.–, e di
conseguenza la somma depositata presso l’UE (fr. 429'488.60) non risulta eccessiva.
5.5
Ora,
l’azione inoltrata dalla ricorrente in Italia è atta a convalidare anche il
secondo sequestro, decretato dopo il suo avvio il 29 gennaio 2020 (art. 279
cpv. 1 LEF a contrario). Il secondo ricorso va pertanto accolto, fermo restando
che il sequestro andrà se del caso parzialmente revocato se la ricorrente non
otterrà integralmente ragione nella causa pendente in Italia o non avvierà una
nuova esecuzione per l’intera somma da lei fatta valere entro dieci giorni
dalla notifica della decisione italiana definitiva (art. 279 cpv. 4 LEF).
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI
1.
(n. 15.2020.32) è respinto.
2.
Il ricorso di PI 1 (n. 15.2020.41) è accolto e di conseguenza il
provvedimento 3 aprile 2020 dell’UE di Mendrisio è annullato.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.