15.2020.34
Notifica di un precetto esecutivo in via edittale. Restituzione dell’atto in seguito a un ordine di trattenuta della corrispondenza. Citazione infruttuosa dell’escusso presso la polizia
10 giugno 2020Italiano9 min
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.34
Lugano
10 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 11 marzo 2020 della società
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 28 febbraio 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 5 agosto 2019 dalla PI 1 contro RI 1 per l’incasso di
complessivi fr. 9'747.34 oltre agli accessori, il 28 febbraio 2020 l’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Mendrisio, appurato che l’escussa non aveva interposto
opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con
ricorso dell’11 marzo 2020 l’RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento.
C. Mediante
osservazioni del 22 maggio 2019 l’UE postula che il ricorso sia respinto. La PI
1 è invece rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni
provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di
una norma di diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della
comminatoria di fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente
per ragioni formali (Ottomann/Markus
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio
d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
Considerandi
2.
Nel
caso specifico, la ricorrente allega di non aver ricevuto il precetto esecutivo
e di non aver potuto quindi interporvi opposizione. Precisa che nessun avviso
di ritiro si trovava nella corrispondenza da lei presa in consegna il 21 agosto
2019.
alla fine del termine di trattenuta postale e che neppure la Polizia
comunale di Chiasso le ha notificato l’atto nonostante la regolare apertura del
negozio. Da parte sua, l’UE rileva invece di aver dovuto pubblicare il precetto
esecutivo sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del 12 novembre 2019
dopo un vano tentativo di notifica per posta e un tentativo infruttuoso di
consegna tramite la cancelleria comunale di __________. Nell’emettere la
comminatoria di fallimento, l’Ufficio considera pertanto di aver agito
correttamente.
3.
I
precetti esecutivi devono in linea di principio essere consegnati nelle mani
del destinatario (art. 72 cpv. 2 LEF). La notificazione edittale è la
soluzione estrema (DTF 136 III 573 consid. 5; 112 III 6 consid. 4;
sentenze della CEF 15.2015.6 del 13 aprile 2015, consid. 2.1 e 15.2016.112 del
12.
gennaio 2017 consid. 2). È in particolare possibile procedervi quando il
debitore persiste a sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF). Ciò
presuppone non solo ripetuti tentativi infruttuosi di consegnare l’atto al
debitore o a una persona autorizzata, ma pure indizi che il debitore si è
sottratto intenzionalmente alla notifica. L’ufficio deve quindi assicurarsi che
i tentativi infruttuosi non siano dovuti semplicemente a caso fortuito o a
negligenza bensì a un
atteggiamento consapev-ole e ostruzionistico dell’escusso (sentenza della CEF 15.2019.47 del
22.
ottobre 2019, consid. 5 e riferimenti citati).
3.1
Nel
caso in rassegna, si evince dall’esemplare del precetto esecutivo per la
debitrice, retrocesso dalla Posta all’UE, che la notificazione mediante
raccomandata del 5 agosto 2019 non è andata a buon fine perché l’escussa aveva ordinato
di “trattenere la corrispondenza” dal 25 luglio al 31 agosto 2019. In tali
circostanze, la Posta non effettua invero alcun tentativo di consegna al
destinatario (vedi le modalità di notifica degli atti esecutivi pubblicate sul
sito www.post.ch/-/media/portal-opp/pm/dokumente/briefe-betreibungsurkunde.pdf?la=it).
3.2
Conformemente
all’art. 64 cpv. 2 LEF l’Ufficio ha quindi ricorso all’ausilio della Polizia
comunale di __________. Cosa essa abbia fatto non risulta dall’incarto. Non
figura alcuna indicazione nella rubrica del precetto esecutivo intitolata
“impossibile procedere alla notificazione” (tranne la menzione “ordine
trattenere la corrispondenza”, che si riferisce però manifestamente al
tentativo di notifica postale) né alcun rapporto. Dalla comunicazione 3 giugno
2020.
fatta all’UE a richiesta di questa Camera emerge che la polizia si è
limitata a inviare “una
citazione con scadenza il 04.09.2019 all’escussa” e a
ritornare il precetto esecutivo all’organo esecutivo il 9 ottobre “in quanto nessuno si è presentato”. Tale modo di procedere è totalmente insufficiente. La legge, o meglio
l’art. 64 cpv. 2 LEF, impone infatti ai funzionari di polizia o comunali
incaricati dall’ufficio d’esecuzione di procedere alla notificazione di un atto
esecutivo di consegnarlo alla persona giuridica escussa presso i suoi uffici
(art. 65 cpv. 1 LEF), al domicilio del suo rappresentante o nel luogo in cui
suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua
famiglia o a un suo impiegato (art. 64 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF
15.2018.80
del 7 marzo 2019, consid. 3 e rinvii). Non può ovviamente limitarsi
a citare il destinatario presso i propri uffici, perlomeno se questi non si
presenta spontaneamente. Deve ricercarlo attivamente nei luoghi menzionati
dalla legge (uffici della debitrice, domicilio o luogo di lavoro dei suoi
rappresentanti) o in qualsiasi luogo in cui sa o suppone di poterli incontrare.
D’altronde
i funzionari di polizia o comunali incaricati della notificazione in virtù dell’art.
64.
cpv. 2 LEF devono documentare succintamente il proprio operato nei casi in
cui non riescono a consegnare l’atto al destinatario, indicando nell’apposita
rubrica del precetto esecutivo (o della comminatoria di fallimento) oppure in
un rapporto separato le modalità e il
numero di tentativi di notifica effettuati oltre al nome dell’agente
notificatore con la sua firma (sentenza della CEF 15.2019.63 del 28 novembre
2019.
consid. 3.3).
3.3
Ora,
spetta all’autorità esecutiva di comprovare che i presupposti per la
notificazione in via edittale sono riuniti. Nella fattispecie non vi sono
indizi che l’escussa abbia persistito a sottrarsi alla notificazione. È molto
verosimile che la notifica in via postale non sia stata neppure tentata, mentre
non si sa quasi nulla del tentativo di notifica tramite la polizia, in
particolare manca la prova che la citazione presso gli uffici della stessa sia
effettivamente giunta alla destinataria. In tali condizioni, non si può considerare che l’escussa si sia sottratta volontariamente alla notificazione del precetto
esecutivo, motivo per cui la sua pubblicazione sul foglio ufficiale non è
valida.
4.
La
notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con
la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di
dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai
pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può
e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio
inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101
consid. 2 e 110 III 9 consid. 2).
4.1
Di
conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o
interporre opposizione comincia a decorrere da tale
conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il debitore possa determinare
esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del credito, informazioni che
figurano sulla comminatoria di fallimento (art. 160 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 128
III 101 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.161/2005 del 31
ottobre 2005, consid. 2.2; in senso però apparentemente divergente: sentenza
del Tribunale federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3, in cui, in
obiter dictum, la conoscenza del precetto esecutivo è fatta dipendere da una sua
“detenzione di fatto”). In tal caso, in assenza di pregiudizio per l’escusso
non si giustifica di annullare la notifica irregolare
né di ordinare una nuova notificazione, che non fornirebbe all’escusso alcun
ragguaglio supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti (DTF 112
III 81 consid. 2; sentenza della CEF 15.2019.47 già citata, consid. 6.1 e rimandi).
4.2
Nel
caso di specie, l’insorgente ha potuto prendere conoscenza del contenuto
essenziale del precetto nel momento in cui ha ricevuto la comminatoria di
fallimento. Con il ricorso essa ha inoltre manifestato la propria volontà d’interporvi opposizione (sentenza della CEF 15.2013.110 già citata, consid. 4.2), giacché si è doluta di non
aver potuto opporsi al precetto esecutivo a causa della sua mancata notifica. Alla
luce di ciò, una nuova notificazione – che del resto la ricorrente nemmeno pretende
– si rivela così inutile. Basta ordinare all’UE di registrare l’opposizione tempestivamente formulata dalla RI 1
mediante il ricorso dell’11 marzo 2019 e annullare la comminatoria di fallimento,
l’opposizione sospendendo l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF).
5.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1
Di
conseguenza è annullata la comminatoria di fallimento emessa il 28 febbraio
2019.
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio.
1.2
È
ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione
interposta dalla RI 1 l’11 marzo 2020 all’__________.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.