15.2020.35
Minimo di esistenza. Prova del pagamento delle pigioni e dei premi della cassa malati. Gratuito patrocinio
1 luglio 2020Italiano6 min
di fr. 900.– in totale, il 4 marzo 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha determinato la quota pignorabile dei redditi di RI 1, di fr. 3'900.– mensili, sulla base del seguente computo:
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.35
Lugano
1 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 13 marzo 2020 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale effettuato il 4 marzo 2020
nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________
promosse nei confronti della ricorrente dal
Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che nelle esecuzioni appena citate, intese all’incasso di poco più
Fatti
di fr. 900.– in totale, il 4 marzo 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha determinato la quota pignorabile dei redditi di RI 1, di fr. 3'900.– mensili, sulla base del seguente computo:
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'350.00
Supplemento figlio
fr.
600.00
Bambino – __________
Supplemento figlio
fr.
600.00
Bambino – __________
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte fino al luogo di
lavoro con il trasp. pubblico
fr.
60.00
Totale
fr.
2'821.00
100%
che
l’UE ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escussa, la __________,
l’importo del suo salario eccedente fr. 2'821.– (indicativamente fr. 1'079.–);
che
RI 1, con il ricorso in esame, chiede di annullare il pignoramento, accertando
che il suo salario non raggiunge il proprio minimo esistenziale, a suo dire
superiore di fr. 1'934.41 rispetto a quello calcolato dall’UE, il quale
avrebbe omesso di considerare la pigione (di fr. 1'100.–), le relative
spese accessorie (di fr. 224.41 in media) e i premi della cassa malati (di
fr. 609.–);
che
il 1° aprile 2020 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso;
che
il 16 aprile 2020 la ricorrente ha prodotto i giustificativi del pagamento
delle pigioni (tranne per quanto attiene al mese di gennaio, per cui ha però
trasmesso la prova il successivo 28 aprile) e dei premi della cassa malattia,
precisando di pagare da quest’anno premi di fr. 292.75 per sé e per i
figli poiché posta al beneficio del relativo sussidio, oltre a fr. 200.–
mensili fino al 31 dicembre 2020 per coprire gli arretrati del 2019;
che
nelle sue osservazioni del 27 aprile 2020, l’UE ha rilevato di non aver potuto
tenere conto delle spese locative e dei premi della cassa malattia al momento
dell’esecuzione del pignoramento, siccome l’escussa non aveva prodotto la prova
del loro pagamento;
che
l’organo esecutivo ha inoltre osservato di aver annullato il pignoramento il 27
aprile 2020, dopo aver accertato che quanto pignorato (fr. 1'245.15)
bastasse già a estinguere i crediti posti in esecuzione (circa fr. 1'000.–);
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 4 marzo 2020 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF);
che
secondo un principio giurisprudenziale consolidato possono essere
considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il
cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a; Ochsner in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 82 ad
art. 93 LEF; vonder Mühll in:
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed.,
Considerandi
2010, n. 25 ad art. 93 LEF);
che
dopo l’inoltro del ricorso RI 1 ha provato di aver pagato le pigioni di fr. 1'254.–
per i mesi da gennaio ad aprile 2020 (nel marzo ha però versato fr. 1'404.–),
che coprono quanto previsto dal contratto di locazione (fr. 1'100.– oltre
all’anticipo delle spese accessorie di fr. 150.–, v. doc. 5 accluso al
ricorso) e i premi della cassa malattia per i mesi di gennaio e febbraio del
2020.
(fr. 292.75), oltre a una mensilità di fr. 200.– per coprire l’arretrato
del 2019 (v. doc. annessi allo scritto del 16 aprile 2020);
che
la ricorrente risultava quindi già allora in mora nel pagamento dei premi della
cassa malati di marzo e aprile 2020 (oltre agli arretrati del 2019), per tacere
del fatto che ha pagato in ritardo, il 2 marzo 2020, quelli di gennaio e
febbraio;
che,
comunque sia, già ad aggiungere la pigione mensile con l’acconto spese, di
complessivi fr. 1'250.– mensili (il pagamento del conguaglio non è invece
stato dimostrato) il minimo vitale aggiornato della ricorrente, pari a fr. 4'071.–,
supera il suo reddito mensile, di fr. 3'900.–;
che
il ricorso va pertanto accolto e il pignoramento di reddito annullato;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]);
che
l’ammissione al gratuito patrocinio – di cui la ricorrente chiede il beneficio –
è disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG; RL 3.1.1.7);
che la designazione di un patrocinatore d’ufficio
è quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di
successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3
LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c
CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017
consid. 7.1);
che
secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio
escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma,
essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di
un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi
indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse,
il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti
interessi in gioco (sentenza del Tribunale federale 5A_ 919/2012 dell’11 febbraio
2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.43 del
9.
ottobre 2014, RtiD 2015 II 920 n. 65c consid. 12.1);
che
nella fattispecie non è data la necessità oggettiva di patrocinio, siccome la
ricorrente avrebbe potuto senza difficoltà produrre all’UE i giustificativi di
pagamento delle ultime pigioni senza bisogno dell’intervento di un avvocato (in
tal senso: sentenza della CEF 15.2014.48 del 25 luglio 2014 consid. 9.2);
che
la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va dunque
respinta;
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il pignoramento del reddito
della ricorrente è annullato.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità. La domanda di
gratuito patrocinio è respinta.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.