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Decisione

15.2020.36

Affitto agricolo di una fattoria. Diritto di ritenzione del locatore. Pignorabilità di mucche, vitelli e di un toro in leasing. Autorizzazione al pascolo

2 luglio 2020Italiano13 min

nei confronti di RI 2 “e/o” della RI 1 e per fr. 43'703.70 oltre agli interessi del 5% dal 1°

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.36

Lugano

2 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 16 marzo 2020 di

RI 1, __________

RI 2, __________

(patrocinati dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro l’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione

del locatore eretto il 28 febbraio 2020 nella procedura n. __________

promossa nei confronti delle ricorrenti da

PI 1, __________

PI 2, __________

(patrocinati dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta della domanda formulata il 24 febbraio 2020 dai coniugi PI 1 e PI 2 a

garanzia delle pretese per l’affitto della Fattoria __________ da essi vantati

nei confronti di RI 2 “e/o” della RI 1 e per fr. 43'703.70 oltre agli interessi del 5% dal 1°

gennaio 2020 (affitti scaduti dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 e in corso per

l’intero anno 2020), il 27 febbraio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di

Bellinzona, in presenza di PI 1, ha proceduto presso la fattoria all’erezione

dell’inventario dei seguenti oggetti vincolati dal diritto di ritenzione degli affittuari:

N.

Oggetti

Stima CHF

Osservazioni

1

Nr. 1 trattore agricolo marca __________

20'000.00

Considerandi

2.

Nr. 1 carro autocaricante per fieno (nuovo) marca __________

20'000.00

3.

Nr. 1 falciatrice per trattore marca __________

200.00

4.

Nr. 1 botte per acqua

400.00

5.

Nr. 10 vacche nutrici colore grigio tipo Albula

21'000.00

Dal totale delle vacche sono state dedotte 4

vacche di proprietà della famiglia PI 1 corrispondenti ai seguenti numeri:

- CH __________0724.5

- CH __________1448.8

- CH __________2017.6

- CH __________0188.9

6.

Nr. 3 manze

5'700.00

7.

Nr. 1 toro

3'000.00

8.

Nr. 7 vitelli

4'200.00

Dal totale dei vitelli sono stati dedotti 2

vitelli di proprietà della famiglia PI 1

9.

Nr. 1 mangiatoia da pascolo

500.00

10.

Nr. 3 palette da 100 pali per ciascuna (totale 300 pezzi) in castagno da 1.5 m

900.00

11.

Nr. 10 barriere/transenne per bovini

600.00

Totale CHF

76'500.00

B. Con

ricorso del 16 marzo 2020, la RI 1 e RI 2 hanno postulato l’annullamento dell’inventario

previa concessione dell’effetto sospensivo.

C. Il

3.

aprile 2020 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo parziale

al ricorso nel senso che all’UE è stato ordinato di autorizzare i ricorrenti a

portare gli animali inventariati al pascolo a condizione che fossero muniti di

marche auricolari o di microchip che ne consentano l’identificazione, da

riportare nel verbale d’inventario.

D. Entro

il termine impartito dall’UE per formulare osservazioni al ricorso, i coniugi PI

1.

hanno comunicato di non opporsi a che gli animali fossero portati al pascolo.

Nelle sue osservazioni dell’8 maggio 2020, l’UE ha confermato il provvedimento

impugnato.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato

ai ricorrenti il 4 marzo 2020 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF e 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF).

2.

Giusta

l’art. 283 cpv. 1 LEF, anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di

locali commerciali o fondi e aziende agricoli può domandare l’assistenza dell’ufficio

per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c

CO, 25b della legge federale sull’affitto agricolo [LAAgr, RS 221.213.2]).

A tal uopo, l’uf­ficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di

ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di

realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). L’allestimento del­l’inventario

è una procedura unilaterale. L’ufficio vi procede a semplice richiesta del

creditore, il quale deve rendere verosimile il diritto di ritenzione (Stoffel/Oulevey in: Commentaire romand,

Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 283 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 27 ad

art. 283 LEF).

2.1

Prima

di dar seguito alla richiesta, l’ufficio deve eseguire un esa­me solo sommario

dei suoi presupposti. In particolare, deve verificare, prima facie, se tra le parti esiste un

valido contratto di locazione o di affitto di locali commerciali – o di affitto

agricolo – e se il credito vantato dal locatore verte su pigioni, fitti o

prestazioni analoghe, quali spese accessorie, indennità per rescissione

anticipata del contratto, ecc. L’ufficio può, per ragioni di diritto materiale,

rifiutare di erigere l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di

ritenzione del locatore soltanto se l’inesistenza (o la minore estensione) di

questo diritto è manifesta e inequivocabile. L’esa­­me

di merito sull’esistenza e l’estensione del diritto di ritenzione, così come

sull’esistenza e l’ammontare del credito vantato dal locatore, è infatti

demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015, consid. 4.1 e riferimento

citato).

2.2

I

ricorrenti contestano la somma per cui procedono gli escutenti asseverando di

aver sempre pagato puntualmente le pigioni concordate. Non adducono però alcun

elemento concreto e oggettivo a sostegno della loro allegazione. La “prova”

menzionata nel ricorso – l’estratto del

registro di commercio relativo all’RI 1 (doc. C) – non ha alcuna attinenza

con l’eccezione da essi sollevata. Dal momento che ammettono di aver concluso

un contratto di affitto agricolo con gli istanti e non hanno reso verosimile di

aver pagato tutti i fitti, l’inesistenza (o la minore estensione) delle pretese vantate dai coniugi PI 1 non può dirsi inequivocabile,

di modo che la censura non può ch’essere respinta.

3.

Le

ricorrenti contestano poi che gli animali presenti nella fattoria possano

essere considerati cose mobili idonee a essere inventariate. Sono esseri

viventi – dicono – il cui detentore deve rispettare tutte le esigenze poste

dalla legge federale sulla protezione degli animali (nutrimento, garanzia di

attività e libertà di movimento, capienza massima della stalla). Ne chiedono

pertanto l’esclusione dall’inventario e in via subordinata postulano la

concessione della possibilità di trasferire gli animali al pascolo.

3.1

Secondo

l’art. 92 cpv. 1 n. 1a LEF, solo gli animali domestici non tenuti a

scopo patrimoniale o lucrativo sono impignorabili. I bovini non rientrano in

questa categoria perché (come i cavalli) non si prestano a vivere con il debitore e la famiglia nei locali adibiti ad

uso domestico (come invece cani, gatti, pesciolini o pappagalli, v. vonder Mühll in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11a ad art. 92 LEF). Nel caso in esame, inoltre, difetta anche il secondo presupposto

stabilito dalla legge, dal momento che ovviamente i ricorrenti tengono gli

animali inventariati a scopo lucrativo. Pur non essendo oggetti (art. 641a

cpv. 1 CC), i bovini risultano pertanto pignorabili, sicché la domanda principale

volta alla loro esclusione dall’inventario è da respingere.

3.2

L’inventario

degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore di locali

commerciali è un provvedimento conservativo che implica per il debitore un

divieto di disporre dei beni inventariati senza il consenso dell’ufficio, sotto

la comminatoria delle sanzioni penali previste all’art. 169 CP (Stoffel/Oulevey in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 38 ad art. 283 LEF; v.

anche le osservazioni sulla prima pagina del verbale di ritenzione). Il debitore può quindi continuare a fare un uso ordinario delle cose

inventariate, ma per poterne disporre deve ottenere il consenso del­l’ufficio

oppure depositare una garanzia in contanti o sotto forma di una garanzia

bancaria irrevocabile di una primaria banca con sede in Svizzera che copra l’intero

credito posto in esecuzione (Schnyder/Wiede

in:

Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 65-66 ad art. 283 LEF), fermo restando che, solo dopo che l’e­ventuale opposizione all’esecuzione

a convalida dell’inventario è stata definitivamente rigettata, gli oggetti

inventariati possono essere collocati in custodia dell’ufficio d’esecuzione o

di un terzo, se l’ufficiale lo reputa opportuno o se il creditore ne giustifica

la necessità onde garantire i propri diritti (DTF 127 III 112 consid. 3).

Sotto

riserva degli effetti dell’acquisto del possesso da parte di terzi di buona

fede (art. 96 cpv. 2 LEF), il diritto di ritenzione non decade se gli oggetti

inventariati sono allontanati dai locali affittati, anzi se sono stati

asportati clandestinamente o con violenza possono esservi riportati con l’assistenza della polizia (art. 284 LEF; Schnyder/Wiede, op. cit., n. 67 ad art. 283). Ciò vale in

particolare per il bestiame allontanato provvisoriamente dalla stalla data in affitto

(DTF 106 II 43 consid. 2/a; Higi,

Zürcher Kommentar V/2b, 4a ed. 1995, n. 43 e 45 ad art. 268-268b

CO).

3.3

Sulla

scorta dei principi appena ricordati, il presidente della Camera ha fatto

ordine all’UE di autorizzare i ricorrenti a portare gli animali al pascolo,

ritenendolo un “uso” normale di una mandria e una misura atta a tenere conto

degli interessi contrastanti delle parti e a garantire la salute – e quindi il

valore – del bestiame inventariato (ordinanza del 3 aprile 2020). Ha

subordinato l’autoriz­zazione alla condizione che gli animali fossero muniti di

marche auricolari o di microchip che ne consentano l’identificazione (da

riportare nel verbale d’inventario) per evitare distrazioni o potenziali acquisizioni

di terzi in buona fede. I creditori hanno accettato la misura (sopra ad D).

3.4

Nulla

osta a prorogare la regolamentazione provvisionale fino alla realizzazione dei

beni inventariati o all’estinzione del diritto di ritenzione, segnatamente in caso

di pagamento dei crediti garantiti. La domanda subordinata va così accolta.

4.

I

ricorrenti fanno d’altronde valere che alcuni oggetti inventariati – o meglio

quelli menzionati alle voci 2, 5, 7 e 10 dell’inventario – non possono essere

oggetto di ritenzione perché sono proprietà di terzi, ciò che è noto ai

procedenti.

4.1

Ora

l’esistenza di pretese di proprietà su alcuni degli oggetti inventariati

non osta in sé alla loro inserzione nell’inventario, ma l’uf­ficio d’esecuzione

deve menzionarle nel verbale d’inventario, nel­l’apposita colonna delle

“osservazioni”, e avviare la procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF).

L’ufficio può rinunciare a inventariare un determinato oggetto solo se la sua

appartenenza a terzi è manifesta ed è stata comunicata al locatore o gli è nota

(cfr. art. 268a CO; DTF 106 II 44 consid. 2 [criticata da Schnyder/ Wiede, op. cit., n. 22 ad art. 283]; sentenza della CEF

15.2006.75

del 6 ottobre 2006, consid. 1.2).

4.2

Nella

fattispecie è manifesto che il carro autocaricante __________ e il toro

inventariati alle posizioni 2 e 7 sono oggetto di un contratto di leasing (doc

D e F acclusi al ricorso), mentre le mucche

da latte contrassegnate con i numeri __________ e __________ sono di

proprietà di __________, che le ha prestate per “estivazione/svernamento” e che

li ha già ripresi, ciò che verosimilmente è anche il caso per il toro della __________

(scritto 22 aprile 2020 dell’UE alle parti). I procedenti non hanno contestato

di esserne a conoscenza né quindi di sapere che gli oggetti in questione

appartengono a terzi. Vanno pertanto stralciati dall’in­ventario di ritenzione.

4.3

Per

quanto attiene alle tre palette da 100 pali ciascuna (posizione 10), i

ricorrenti allegano di non averli ancora pagati perché non sono ancora stati

fatturati. Non essendo venuto in essere un contratto di compravendita, a loro

detta la proprietà sarebbe rimasta del venditore.

A

parte il fatto che tali allegazioni non sono confortate da nessun elemento

oggettivo e concreto, in diritto svizzero il trapasso della proprietà di cose

mobili non dipende dal pagamento del prezzo di vendita, fatto salvo un patto di

riserva di proprietà debitamente iscritto nell’apposito registro. Basta un

titolo di acquisizione (come un contratto di compravendita) e di disposizione e

il trasferimento del possesso al nuovo proprietario (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a

ed. 2012, n. 2008 e 2027 a contrario).

I ricorrenti non negano che le palette erano in loro possesso al momento dell’erezione

dell’inventario né che servono alla gestione della fattoria. La decisione dell’UE

va pertanto confermata su questo pun­to.

5.

I ricorrenti invocano infine l’impignorabilità

dei beni inventariati giu­sta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sostenendo che

gli stessi siano necessari per l’esercizio della professione. A mente loro l’RI

1.

è una società a conduzione famigliare, che oltre a RI 2 e alla sua compagna,

impiega solo una terza persona al 50%. Gli animali inventariati rappresentano

il cuore dell’attività lavorativa della società e sono indispensabili a RI 2 e

alla compagna per esercitare il proprio

lavoro, esercitato personalmen­te e direttamente, e per garantire il

proprio mantenimento.

5.1

I

ricorrenti misconoscono tuttavia che il beneficio d’impignorabilità dell’art.

92.

LEF, dati i motivi umanitari che lo sottendono, vale solo per le persone

fisiche, non per quelle giuridiche né per le società commerciali (DTF 67 III

21; sentenza del Tribunale federale 5A_ 783/2015 del 15 gennaio 2016 consid.

3.3.2

e della CEF 15.2014. 115 del 27 ottobre 2014, massimata in RtiD 2015 I

980.

n. 84c, e 15.2006.75 del 6 ottobre 2006, consid. 2.5, massimata in RtiD

2007.

I 868 n. 72c). Il fatto che una società di capitale sia detenuta da una

sola persona (Einzelmanngesellschaft)

non ne muta la natura e non consente di considerare la sua attività al pari dell’esercizio

di una professione nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (DTF 80 III 16; vonder Mühll, op. cit., n.

57.

ad art. 92).

5.2

Nel

caso specifico, i ricorrenti hanno allegato che il contratto di affitto è stato

concluso con l’RI 1, che fino alla fine del primo semestre del 2019 ha pagato

il fitto (estratto conto accluso alla domanda d’inventario), e che l’attività

di gestione della fattoria è svolta per conto della società (ricorso, ad 1 e

5.2, e doc. D, E F), la quale appare anche proprietaria dei beni necessari a

tale gestione (i veicoli inventariati sono immatricolati a nome della società e

nel 2017 l’inventario per la gestione della fattoria è stato ritirato dalla

medesima, v. l’allegato alla e-mail 25 gennaio 2017 di RI 2).

Ne

segue che, stante la giurisprudenza appena ricordata, il beneficium competentiae dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF non può essere ri­conosciuto

agli oggetti inventariati, usati dalla società per espletare la propria

attività.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1 Di

conseguenza il carro autocaricante __________,

le mucche da latte contrassegnate con i

numeri CH __________ e CH __________ (n. 5) e il toro (n. 7) sono depennati

dall’inven­tario di ritenzione.

1.2 I

ricorrenti sono autorizzati a tenere gli animali inventariati al pascolo nei

luoghi concordati con l’Ufficio d’esecuzione a condizione che siano muniti di

marche auricolari o di microchip che ne consentano

l’identificazione, debitamente menzionata nel verbale d’in­­ventario.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.