15.2020.36
Affitto agricolo di una fattoria. Diritto di ritenzione del locatore. Pignorabilità di mucche, vitelli e di un toro in leasing. Autorizzazione al pascolo
2 luglio 2020Italiano13 min
nei confronti di RI 2 “e/o” della RI 1 e per fr. 43'703.70 oltre agli interessi del 5% dal 1°
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.36
Lugano
2 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 16 marzo 2020 di
RI 1, __________
RI 2, __________
(patrocinati dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro l’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione
del locatore eretto il 28 febbraio 2020 nella procedura n. __________
promossa nei confronti delle ricorrenti da
PI 1, __________
PI 2, __________
(patrocinati dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta della domanda formulata il 24 febbraio 2020 dai coniugi PI 1 e PI 2 a
garanzia delle pretese per l’affitto della Fattoria __________ da essi vantati
nei confronti di RI 2 “e/o” della RI 1 e per fr. 43'703.70 oltre agli interessi del 5% dal 1°
gennaio 2020 (affitti scaduti dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 e in corso per
l’intero anno 2020), il 27 febbraio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Bellinzona, in presenza di PI 1, ha proceduto presso la fattoria all’erezione
dell’inventario dei seguenti oggetti vincolati dal diritto di ritenzione degli affittuari:
N.
Oggetti
Stima CHF
Osservazioni
1
Nr. 1 trattore agricolo marca __________
20'000.00
Considerandi
2.
Nr. 1 carro autocaricante per fieno (nuovo) marca __________
20'000.00
3.
Nr. 1 falciatrice per trattore marca __________
200.00
4.
Nr. 1 botte per acqua
400.00
5.
Nr. 10 vacche nutrici colore grigio tipo Albula
21'000.00
Dal totale delle vacche sono state dedotte 4
vacche di proprietà della famiglia PI 1 corrispondenti ai seguenti numeri:
- CH __________0724.5
- CH __________1448.8
- CH __________2017.6
- CH __________0188.9
6.
Nr. 3 manze
5'700.00
7.
Nr. 1 toro
3'000.00
8.
Nr. 7 vitelli
4'200.00
Dal totale dei vitelli sono stati dedotti 2
vitelli di proprietà della famiglia PI 1
9.
Nr. 1 mangiatoia da pascolo
500.00
10.
Nr. 3 palette da 100 pali per ciascuna (totale 300 pezzi) in castagno da 1.5 m
900.00
11.
Nr. 10 barriere/transenne per bovini
600.00
Totale CHF
76'500.00
B. Con
ricorso del 16 marzo 2020, la RI 1 e RI 2 hanno postulato l’annullamento dell’inventario
previa concessione dell’effetto sospensivo.
C. Il
3.
aprile 2020 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo parziale
al ricorso nel senso che all’UE è stato ordinato di autorizzare i ricorrenti a
portare gli animali inventariati al pascolo a condizione che fossero muniti di
marche auricolari o di microchip che ne consentano l’identificazione, da
riportare nel verbale d’inventario.
D. Entro
il termine impartito dall’UE per formulare osservazioni al ricorso, i coniugi PI
1.
hanno comunicato di non opporsi a che gli animali fossero portati al pascolo.
Nelle sue osservazioni dell’8 maggio 2020, l’UE ha confermato il provvedimento
impugnato.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato
ai ricorrenti il 4 marzo 2020 dall’UE di Bellinzona, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF e 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF).
2.
Giusta
l’art. 283 cpv. 1 LEF, anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di
locali commerciali o fondi e aziende agricoli può domandare l’assistenza dell’ufficio
per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c
CO, 25b della legge federale sull’affitto agricolo [LAAgr, RS 221.213.2]).
A tal uopo, l’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di
ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di
realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). L’allestimento dell’inventario
è una procedura unilaterale. L’ufficio vi procede a semplice richiesta del
creditore, il quale deve rendere verosimile il diritto di ritenzione (Stoffel/Oulevey in: Commentaire romand,
Poursuite et faillite, 2005, n. 24 ad art. 283 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 27 ad
art. 283 LEF).
2.1
Prima
di dar seguito alla richiesta, l’ufficio deve eseguire un esame solo sommario
dei suoi presupposti. In particolare, deve verificare, prima facie, se tra le parti esiste un
valido contratto di locazione o di affitto di locali commerciali – o di affitto
agricolo – e se il credito vantato dal locatore verte su pigioni, fitti o
prestazioni analoghe, quali spese accessorie, indennità per rescissione
anticipata del contratto, ecc. L’ufficio può, per ragioni di diritto materiale,
rifiutare di erigere l’inventario degli oggetti sottoposti al diritto di
ritenzione del locatore soltanto se l’inesistenza (o la minore estensione) di
questo diritto è manifesta e inequivocabile. L’esame
di merito sull’esistenza e l’estensione del diritto di ritenzione, così come
sull’esistenza e l’ammontare del credito vantato dal locatore, è infatti
demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 15.2015.1 del 14 aprile 2015, consid. 4.1 e riferimento
citato).
2.2
I
ricorrenti contestano la somma per cui procedono gli escutenti asseverando di
aver sempre pagato puntualmente le pigioni concordate. Non adducono però alcun
elemento concreto e oggettivo a sostegno della loro allegazione. La “prova”
menzionata nel ricorso – l’estratto del
registro di commercio relativo all’RI 1 (doc. C) – non ha alcuna attinenza
con l’eccezione da essi sollevata. Dal momento che ammettono di aver concluso
un contratto di affitto agricolo con gli istanti e non hanno reso verosimile di
aver pagato tutti i fitti, l’inesistenza (o la minore estensione) delle pretese vantate dai coniugi PI 1 non può dirsi inequivocabile,
di modo che la censura non può ch’essere respinta.
3.
Le
ricorrenti contestano poi che gli animali presenti nella fattoria possano
essere considerati cose mobili idonee a essere inventariate. Sono esseri
viventi – dicono – il cui detentore deve rispettare tutte le esigenze poste
dalla legge federale sulla protezione degli animali (nutrimento, garanzia di
attività e libertà di movimento, capienza massima della stalla). Ne chiedono
pertanto l’esclusione dall’inventario e in via subordinata postulano la
concessione della possibilità di trasferire gli animali al pascolo.
3.1
Secondo
l’art. 92 cpv. 1 n. 1a LEF, solo gli animali domestici non tenuti a
scopo patrimoniale o lucrativo sono impignorabili. I bovini non rientrano in
questa categoria perché (come i cavalli) non si prestano a vivere con il debitore e la famiglia nei locali adibiti ad
uso domestico (come invece cani, gatti, pesciolini o pappagalli, v. vonder Mühll in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 11a ad art. 92 LEF). Nel caso in esame, inoltre, difetta anche il secondo presupposto
stabilito dalla legge, dal momento che ovviamente i ricorrenti tengono gli
animali inventariati a scopo lucrativo. Pur non essendo oggetti (art. 641a
cpv. 1 CC), i bovini risultano pertanto pignorabili, sicché la domanda principale
volta alla loro esclusione dall’inventario è da respingere.
3.2
L’inventario
degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore di locali
commerciali è un provvedimento conservativo che implica per il debitore un
divieto di disporre dei beni inventariati senza il consenso dell’ufficio, sotto
la comminatoria delle sanzioni penali previste all’art. 169 CP (Stoffel/Oulevey in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 38 ad art. 283 LEF; v.
anche le osservazioni sulla prima pagina del verbale di ritenzione). Il debitore può quindi continuare a fare un uso ordinario delle cose
inventariate, ma per poterne disporre deve ottenere il consenso dell’ufficio
oppure depositare una garanzia in contanti o sotto forma di una garanzia
bancaria irrevocabile di una primaria banca con sede in Svizzera che copra l’intero
credito posto in esecuzione (Schnyder/Wiede
in:
Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 65-66 ad art. 283 LEF), fermo restando che, solo dopo che l’eventuale opposizione all’esecuzione
a convalida dell’inventario è stata definitivamente rigettata, gli oggetti
inventariati possono essere collocati in custodia dell’ufficio d’esecuzione o
di un terzo, se l’ufficiale lo reputa opportuno o se il creditore ne giustifica
la necessità onde garantire i propri diritti (DTF 127 III 112 consid. 3).
Sotto
riserva degli effetti dell’acquisto del possesso da parte di terzi di buona
fede (art. 96 cpv. 2 LEF), il diritto di ritenzione non decade se gli oggetti
inventariati sono allontanati dai locali affittati, anzi se sono stati
asportati clandestinamente o con violenza possono esservi riportati con l’assistenza della polizia (art. 284 LEF; Schnyder/Wiede, op. cit., n. 67 ad art. 283). Ciò vale in
particolare per il bestiame allontanato provvisoriamente dalla stalla data in affitto
(DTF 106 II 43 consid. 2/a; Higi,
Zürcher Kommentar V/2b, 4a ed. 1995, n. 43 e 45 ad art. 268-268b
CO).
3.3
Sulla
scorta dei principi appena ricordati, il presidente della Camera ha fatto
ordine all’UE di autorizzare i ricorrenti a portare gli animali al pascolo,
ritenendolo un “uso” normale di una mandria e una misura atta a tenere conto
degli interessi contrastanti delle parti e a garantire la salute – e quindi il
valore – del bestiame inventariato (ordinanza del 3 aprile 2020). Ha
subordinato l’autorizzazione alla condizione che gli animali fossero muniti di
marche auricolari o di microchip che ne consentano l’identificazione (da
riportare nel verbale d’inventario) per evitare distrazioni o potenziali acquisizioni
di terzi in buona fede. I creditori hanno accettato la misura (sopra ad D).
3.4
Nulla
osta a prorogare la regolamentazione provvisionale fino alla realizzazione dei
beni inventariati o all’estinzione del diritto di ritenzione, segnatamente in caso
di pagamento dei crediti garantiti. La domanda subordinata va così accolta.
4.
I
ricorrenti fanno d’altronde valere che alcuni oggetti inventariati – o meglio
quelli menzionati alle voci 2, 5, 7 e 10 dell’inventario – non possono essere
oggetto di ritenzione perché sono proprietà di terzi, ciò che è noto ai
procedenti.
4.1
Ora
l’esistenza di pretese di proprietà su alcuni degli oggetti inventariati
non osta in sé alla loro inserzione nell’inventario, ma l’ufficio d’esecuzione
deve menzionarle nel verbale d’inventario, nell’apposita colonna delle
“osservazioni”, e avviare la procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF).
L’ufficio può rinunciare a inventariare un determinato oggetto solo se la sua
appartenenza a terzi è manifesta ed è stata comunicata al locatore o gli è nota
(cfr. art. 268a CO; DTF 106 II 44 consid. 2 [criticata da Schnyder/ Wiede, op. cit., n. 22 ad art. 283]; sentenza della CEF
15.2006.75
del 6 ottobre 2006, consid. 1.2).
4.2
Nella
fattispecie è manifesto che il carro autocaricante __________ e il toro
inventariati alle posizioni 2 e 7 sono oggetto di un contratto di leasing (doc
D e F acclusi al ricorso), mentre le mucche
da latte contrassegnate con i numeri __________ e __________ sono di
proprietà di __________, che le ha prestate per “estivazione/svernamento” e che
li ha già ripresi, ciò che verosimilmente è anche il caso per il toro della __________
(scritto 22 aprile 2020 dell’UE alle parti). I procedenti non hanno contestato
di esserne a conoscenza né quindi di sapere che gli oggetti in questione
appartengono a terzi. Vanno pertanto stralciati dall’inventario di ritenzione.
4.3
Per
quanto attiene alle tre palette da 100 pali ciascuna (posizione 10), i
ricorrenti allegano di non averli ancora pagati perché non sono ancora stati
fatturati. Non essendo venuto in essere un contratto di compravendita, a loro
detta la proprietà sarebbe rimasta del venditore.
A
parte il fatto che tali allegazioni non sono confortate da nessun elemento
oggettivo e concreto, in diritto svizzero il trapasso della proprietà di cose
mobili non dipende dal pagamento del prezzo di vendita, fatto salvo un patto di
riserva di proprietà debitamente iscritto nell’apposito registro. Basta un
titolo di acquisizione (come un contratto di compravendita) e di disposizione e
il trasferimento del possesso al nuovo proprietario (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a
ed. 2012, n. 2008 e 2027 a contrario).
I ricorrenti non negano che le palette erano in loro possesso al momento dell’erezione
dell’inventario né che servono alla gestione della fattoria. La decisione dell’UE
va pertanto confermata su questo punto.
5.
I ricorrenti invocano infine l’impignorabilità
dei beni inventariati giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sostenendo che
gli stessi siano necessari per l’esercizio della professione. A mente loro l’RI
1.
è una società a conduzione famigliare, che oltre a RI 2 e alla sua compagna,
impiega solo una terza persona al 50%. Gli animali inventariati rappresentano
il cuore dell’attività lavorativa della società e sono indispensabili a RI 2 e
alla compagna per esercitare il proprio
lavoro, esercitato personalmente e direttamente, e per garantire il
proprio mantenimento.
5.1
I
ricorrenti misconoscono tuttavia che il beneficio d’impignorabilità dell’art.
92.
LEF, dati i motivi umanitari che lo sottendono, vale solo per le persone
fisiche, non per quelle giuridiche né per le società commerciali (DTF 67 III
21; sentenza del Tribunale federale 5A_ 783/2015 del 15 gennaio 2016 consid.
3.3.2
e della CEF 15.2014. 115 del 27 ottobre 2014, massimata in RtiD 2015 I
980.
n. 84c, e 15.2006.75 del 6 ottobre 2006, consid. 2.5, massimata in RtiD
2007.
I 868 n. 72c). Il fatto che una società di capitale sia detenuta da una
sola persona (Einzelmanngesellschaft)
non ne muta la natura e non consente di considerare la sua attività al pari dell’esercizio
di una professione nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (DTF 80 III 16; vonder Mühll, op. cit., n.
57.
ad art. 92).
5.2
Nel
caso specifico, i ricorrenti hanno allegato che il contratto di affitto è stato
concluso con l’RI 1, che fino alla fine del primo semestre del 2019 ha pagato
il fitto (estratto conto accluso alla domanda d’inventario), e che l’attività
di gestione della fattoria è svolta per conto della società (ricorso, ad 1 e
5.2, e doc. D, E F), la quale appare anche proprietaria dei beni necessari a
tale gestione (i veicoli inventariati sono immatricolati a nome della società e
nel 2017 l’inventario per la gestione della fattoria è stato ritirato dalla
medesima, v. l’allegato alla e-mail 25 gennaio 2017 di RI 2).
Ne
segue che, stante la giurisprudenza appena ricordata, il beneficium competentiae dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF non può essere riconosciuto
agli oggetti inventariati, usati dalla società per espletare la propria
attività.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza il carro autocaricante __________,
le mucche da latte contrassegnate con i
numeri CH __________ e CH __________ (n. 5) e il toro (n. 7) sono depennati
dall’inventario di ritenzione.
1.2 I
ricorrenti sono autorizzati a tenere gli animali inventariati al pascolo nei
luoghi concordati con l’Ufficio d’esecuzione a condizione che siano muniti di
marche auricolari o di microchip che ne consentano
l’identificazione, debitamente menzionata nel verbale d’inventario.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.