15.2020.38
Minimo di esistenza. Termine per traslocare in un appartamento meno costoso. Gratuito patrocinio
7 luglio 2020Italiano11 min
2020 l’UE ha proceduto alla revisione del pignoramento, riducendo la quota dell’escusso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.38
Lugano
7 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 18 marzo 2020 di
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione del 6 marzo 2020 in tema di determinazione del
minimo esistenziale del ricorrente in particolare nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti di lui dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
15 novembre 2019, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto a favore
del gruppo n. 25 al pignoramento della pensione percepita da RI 1 dall’AXA
Winterthur Suisse Romandie a concorrenza di fr. 606.– mensili, secondo il
seguente computo:
Redditi
Pensione AVS del debitore
fr.
1'466.00
64.95%
Pensione AXA Winterthur
fr.
1'803.00
Pensione AVS del coniuge
fr.
1'764.00
35.05%
Totale
fr.
5'033.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
2'000.00
Altri
fr.
150.00
ass. div.
Altri
fr.
150.00
part. sp. med. + franch. X 2
Altri
fr.
100.00
spese mobilità
Totale
fr.
4'100.00
100%
Quota del debitore
fr.
2'663.00
64.95%
Sulla
scorta della richiesta inoltrata il 27 dicembre 2019 dalla PI 1, il 20 gennaio
2020 l’UE ha proceduto alla revisione del pignoramento, riducendo la quota dell’escusso
al minimo esistenziale comune a fr. 2'510.68 (tolte le spese di mobilità e
diminuite le spese mediche a fr. 178.–) e aumentando la quota pignorata a fr. 796.30.
B. Riferendosi
al pignoramento appena menzionato e a quelli precedenti, il 6 marzo 2020 l’UE
ha invitato l’escusso a cercare entro il termine di disdetta del 31 dicembre
2020 un nuovo appartamento più consono alle sue reali possibilità economiche, i
cui costi non eccedessero fr. 1'500.– comprese le spese accessorie,
facendogli presente che in caso di futuri pignoramenti l’UE si sarebbe
determinato sulla base del costo massimo comunicatogli.
C. Con
ricorso del 18 marzo 2020, RI 1 si aggrava contro il provvedimento del 6 marzo,
postulandone, previa ammissione al gratuito patrocinio, in via principale l’annullamento
e la conferma della pigione attuale, e in via subordinata la proroga al 31
dicembre 2021 del termine per trovare un nuovo appartamento alle condizioni
fissate dall’UE.
D. Con
osservazioni rispettivamente del 20 e del 24 aprile 2020 la PI 1 e l’UE si sono
opposti al ricorso, mentre il Comune di Lugano ha scritto il 15 aprile 2020 di
non avere particolare osservazioni da formulare. Gli altri creditori sono
rimasti silenti.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato
a RI 1 il 10 marzo 2020, il ricorso, inoltrato il 18 marzo (doc. B accluso al
ricorso), è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente fa presente di avere quasi 80 anni e di vivere con la moglie nell’attuale
appartamento da oltre 15 anni. Entrambi i co-niugi soffrono di problemi di
salute. Il medico curante del marito ha attestato con certificato medico che i
coniugi necessitano di un appartamento con due camere da letto mentre lo
psicoterapeuta e psichiatra di lui ritiene che il trasloco debba essere l’ultima
ratio. Il ricorrente allega di avere cercato senza successo un appartamento
come quello attuale di 3 locali e mezzo a __________. La ricerca si avvera
molto difficile stante lo stato di necessità decretato dal Cantone e della
Confederazione e il ricorrente sostiene che le agenzie immobiliari non
sottoscriveranno mai un contratto di locazione con lui vista la sua situazione
esecutiva (ha esecuzioni pendenti per fr. 1'653'810.– e attestati di
carenza di beni per fr. 2'243'801.75). Fa infine valere di non aver i
soldi necessari per pagare le spese di un trasloco.
3. Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso
locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto
l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione
adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14
consid. 2/a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio
2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone di locazione va messo in relazione
con il reddito dell’escusso (DTF
104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore
non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio
corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto
ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua
eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum può però essere operante solo nel
Considerandi
rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73), salvo che siano
eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III 526 segg.) o salvo che l’escusso
si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito
era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.).
3.1
La
decurtazione delle spese di alloggio risponde a criteri essenzialmente
economici. In linea di massima la sola età del debitore non è di rilievo.
Motivi di salute potrebbero invece giustificare un certo tipo di alloggio o una
certa ubicazione ove abbiano un carattere
“esistenziale” giusta l’art. 93 LEF debitamente dimostrato (sentenza
della CEF 15.2016 81 dell’11 gennaio 2017, consid. 4 massimato in RtiD 2017 II
898.
n. 59c).
3.2
Nel
caso in esame il medico curante di RI 1, il dr. med. __________, ha espresso il
parere, in un certificato medico del 10 gennaio 2020, che per motivi medici i
coniugi RI 1 non possono abitare in un appartamento di due locali, perché
necessitano di due camere da letto, siccome il marito soffre di una sindrome
depressiva all’origine d’insonnie e la moglie russa in modo importante, motivo
per cui dormono in stanze separate da anni (doc. E annesso al ricorso). Da
parte sua il dr. med. __________ ha scritto il 17 marzo 2020 che un trasloco
all’età dei coniugi RI 1 (quasi 80 e 75 anni) costituirebbe una fonte di enorme
stress e disagio psicologico e dovrebbe essere attuato solo quale ultima ratio
dopo lo sfruttamento di tutte le possibili alternative, quale un aiuto ad
esempio della Pro Senectute (doc. F).
3.2.1
Dai
documenti appena citati non si evince che un trasloco del debitore e della
moglie sia escluso per motivi medici, neppure in un appartamento più piccolo
(di 2½ o 3 locali), purché sia provvisto di almeno due stanze separate. La
decisione impugnata non presta quindi il fianco alla critica sotto questo
profilo.
3.2.2
Il
ricorrente non contesta che il costo del suo alloggio attuale, di fr. 2'000.–
mensili, sia sproporzionato rispetto ai redditi suoi e della moglie di fr. 5'033.–,
ricordato che secondo l’esperienza comune la pigione non dovrebbe di principio
assorbire più del terzo delle risorse dell’inquilino (sentenza della CEF
15.2016.22
del 5 luglio 2016, RtiD 2017 I 742 n. 42c, consid. 3.2/b). D’altronde,
il costo in questione supera la pigione massima, di fr. 1'250.– mensili,
riconosciuta per i coniugi nel quadro dell’erogazione delle prestazioni
complementari all’AVS e all’AI (art. 10 cpv. 1 lett. b n. 2 LPC [RS 831.30]) e
delle prestazioni sociali cantonali (art. 9 cpv. 1 lett. b Laps [RL 870.100]). Non
appare del resto impossibile per il ricorrente trovare un nuovo appartamento di 3 o 3½ locali per una pigione massima
di fr. 1'500.– (comprese le spese accessorie). In pochi giorni egli
ne ha infatti reperiti tre, solo a __________, anche se poi la conclusione del
contratto non è stata possibile (ricorso ad 10). Senza contare che il
ricorrente non ha dimostrato di poter vivere, per motivi imprescindibili, solo
a __________. Ora, solo sul sito homegate.ch si trovano ben 210 offerte per
appartamenti da 2.5 a 3.5 locali nel Luganese fino a un costo massimo di fr. 1'300.–
mensili (senza le spese accessorie). Pure a questo riguardo la decisione
avversata resiste alla critica.
3.2.3
La
“situazione straordinaria” decretata il 16 marzo 2020 dal Consiglio federale in
ragione dell’epidemia dovuta alla COVID-19 secondo
l’art. 7 della legge federale sulle epidemie (LEp; RS 818.101) è stata
revocata il 19 giugno 2020 e lo “stato di necessità” decretato dal Consiglio di
Stato ticinese l’11 marzo 2020 in virtù dell’art. 20 della legge sulla
protezione della popolazione (RL 500.100) è terminato il 30 giugno 2020 (RG n. 2532).
Non sussistono quindi (più) ostacoli straordinari alla ricerca di un nuovo
alloggio. Risulta così infondata, oltre che immotivata, anche la richiesta
subordinata del ricorrente volta a prorogare di un anno il termine impartitogli
dall’UE.
3.2.4
Non
si disconosce che la situazione esecutiva del ricorrente è disastrata. Ha però
la possibilità di trasferire al nuovo locatore il deposito di garanzia di fr. 5'200.–
costituito a favore del locatore attuale che coprirebbe più di tre mesi di
affitto a fr. 1'500.–. Se del bisogno l’UE potrebbe anche garantire al
nuovo locatore il pagamento della pigione con il provento del pignoramento del
reddito del ricorrente. Vista anche l’ampia offerta attuale di appartamenti in
locazione non appare impossibile per il ricorrente poter ottenere un nuovo
alloggio alle condizioni determinate dall’UE. Anche su questo punto il ricorso
si rivela infondato.
3.2.5
Le
spese di trasloco, che il ricorrente non quantifica, potranno verosimilmente
essere pagate con l’eccedenza della garanzia locativa attuale (sopra ad consid.
3.2.4). Se è indispensabile, l’UE potrà farsene carico con il provento del
pignoramento (in applicazione analogica dell’art. 92 cpv. 3 LEF). Il ricorso va
dunque in definitiva respinto.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
5.
L’ammissione
al gratuito patrocinio – di cui il ricorrente chiede il beneficio – è
disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG;
RL 178.300).
5.1
La designazione di un patrocinatore d’ufficio è
quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di
successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3
LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c
CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017
consid. 7.1). Secondo
la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso
nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima
dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza di un avvocato non è in
generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando
il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse
conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sen-tenza del
Tribunale federale 5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.
43.
del 9 ottobre 2014, RtiD 2015 II 920 n. 65c consid. 12.1).
5.2
Nella
fattispecie appare data la necessità oggettiva di patrocinio stante la
particolare incisività del provvedimento impugnato sulla vita del ricorrente e
della moglie, tenuto conto del fatto che a causa dei suoi problemi di salute e
per l’età il ricorrente non pareva in grado di difendersi da solo. L’indigenza del richiedente è d’altronde pacifica
(sopra consid. 2 e doc. G) e il ricorso non poteva dirsi d’acchito senza
possibilità di successo al momento in cui è stato inoltrato, segnatamente a
causa della situazione epidemiologica allora in essere.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
È
concesso a RI 1 il beneficio del gratuito patrocinio in merito agli atti
compiuti in suo favore dall’avv. PA 1 in sede di ricorso.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.