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Decisione

15.2020.38

Minimo di esistenza. Termine per traslocare in un appartamento meno costoso. Gratuito patrocinio

7 luglio 2020Italiano11 min

2020 l’UE ha proceduto alla revisione del pignoramento, riducendo la quota dell’escusso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.38

Lugano

7 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 18 marzo 2020 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la decisione del 6 marzo 2020 in tema di determinazione del

minimo esistenziale del ricorrente in particolare nell’e­secuzione n. __________

promossa nei confronti di lui dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

15 novembre 2019, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto a favore

del gruppo n. 25 al pignoramento della pensione percepita da RI 1 dall’AXA

Winterthur Suisse Romandie a concorrenza di fr. 606.– mensili, secondo il

seguente computo:

Redditi

Pensione AVS del debitore

fr.

1'466.00

64.95%

Pensione AXA Winterthur

fr.

1'803.00

Pensione AVS del coniuge

fr.

1'764.00

35.05%

Totale

fr.

5'033.00

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

2'000.00

Altri

fr.

150.00

ass. div.

Altri

fr.

150.00

part. sp. med. + franch. X 2

Altri

fr.

100.00

spese mobilità

Totale

fr.

4'100.00

100%

Quota del debitore

fr.

2'663.00

64.95%

Sulla

scorta della richiesta inoltrata il 27 dicembre 2019 dalla PI 1, il 20 gennaio

2020 l’UE ha proceduto alla revisione del pignoramento, riducendo la quota dell’escusso

al minimo esistenziale comune a fr. 2'510.68 (tolte le spese di mobilità e

diminuite le spese mediche a fr. 178.–) e aumentando la quota pignorata a fr. 796.30.

B. Riferendosi

al pignoramento appena menzionato e a quelli precedenti, il 6 marzo 2020 l’UE

ha invitato l’escusso a cercare entro il termine di disdetta del 31 dicembre

2020 un nuovo appartamento più consono alle sue reali possibilità economiche, i

cui costi non eccedessero fr. 1'500.– comprese le spese accessorie,

facendogli presente che in caso di futuri pignoramenti l’UE si sarebbe

determinato sulla base del costo massimo comunicatogli.

C. Con

ricorso del 18 marzo 2020, RI 1 si aggrava contro il provvedimento del 6 marzo,

postulandone, previa ammissione al gratuito patrocinio, in via principale l’annullamento

e la conferma della pigione attuale, e in via subordinata la proroga al 31

dicembre 2021 del termine per trovare un nuovo appartamento alle condizioni

fissate dall’UE.

D. Con

osservazioni rispettivamente del 20 e del 24 aprile 2020 la PI 1 e l’UE si sono

opposti al ricorso, mentre il Comune di Lugano ha scritto il 15 aprile 2020 di

non avere particolare osservazioni da formulare. Gli altri creditori sono

rimasti silenti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato

a RI 1 il 10 marzo 2020, il ricorso, inoltrato il 18 marzo (doc. B accluso al

ricorso), è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente fa presente di avere quasi 80 anni e di vivere con la moglie nell’attuale

appartamento da oltre 15 anni. Entrambi i co-niugi soffrono di problemi di

salute. Il medico curante del marito ha attestato con certificato medico che i

coniugi necessitano di un appartamento con due camere da letto mentre lo

psicoterapeuta e psichiatra di lui ritiene che il trasloco debba essere l’ultima

ratio. Il ricorrente allega di avere cercato senza successo un appartamento

come quello attuale di 3 locali e mezzo a __________. La ricerca si avvera

molto difficile stante lo stato di necessità decretato dal Cantone e della

Confederazione e il ricorrente sostiene che le agenzie immobiliari non

sottoscriveranno mai un contratto di locazione con lui vista la sua situazione

esecutiva (ha esecuzioni pendenti per fr. 1'653'810.– e attestati di

carenza di beni per fr. 2'243'801.75). Fa infine valere di non aver i

soldi necessari per pagare le spese di un trasloco.

3. Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto

l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’a­­bitazione

adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14

consid. 2/a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio

2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone di locazione va messo in relazione

con il reddito del­l’escusso (DTF

104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 9.3). Il debitore

non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio

corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto

ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua

eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum può però essere operante solo nel

Considerandi

rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73), salvo che siano

eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129 III 526 segg.) o salvo che l’escusso

si sia procurato un alloggio trop­po costoso mentre il pignoramento di reddito

era in corso o imminente (DTF 109 III 52 seg.).

3.1

La

decurtazione delle spese di alloggio risponde a criteri essenzialmente

economici. In linea di massima la sola età del debitore non è di rilievo.

Motivi di salute potrebbero invece giustificare un certo tipo di alloggio o una

certa ubicazione ove abbiano un carattere

“esistenziale” giusta l’art. 93 LEF debitamente dimostrato (sen­tenza

della CEF 15.2016 81 dell’11 gennaio 2017, consid. 4 massimato in RtiD 2017 II

898.

n. 59c).

3.2

Nel

caso in esame il medico curante di RI 1, il dr. med. __________, ha espresso il

parere, in un certificato medico del 10 gennaio 2020, che per motivi medici i

coniugi RI 1 non possono abitare in un appartamento di due locali, perché

necessitano di due camere da letto, siccome il marito soffre di una sindrome

depressiva all’origine d’insonnie e la moglie russa in modo importante, motivo

per cui dormono in stanze separate da anni (doc. E annesso al ricorso). Da

parte sua il dr. med. __________ ha scritto il 17 marzo 2020 che un trasloco

all’età dei coniugi RI 1 (quasi 80 e 75 anni) costituirebbe una fonte di enorme

stress e disagio psicologico e dovrebbe essere attuato solo quale ultima ratio

dopo lo sfruttamento di tutte le possibili alternative, quale un aiuto ad

esempio della Pro Senectute (doc. F).

3.2.1

Dai

documenti appena citati non si evince che un trasloco del debitore e della

moglie sia escluso per motivi medici, neppure in un appartamento più piccolo

(di 2½ o 3 locali), purché sia provvisto di almeno due stanze separate. La

decisione impugnata non presta quindi il fianco alla critica sotto questo

profilo.

3.2.2

Il

ricorrente non contesta che il costo del suo alloggio attuale, di fr. 2'000.–

mensili, sia sproporzionato rispetto ai redditi suoi e della moglie di fr. 5'033.–,

ricordato che secondo l’esperienza comune la pigione non dovrebbe di principio

assorbire più del terzo delle risorse dell’inquilino (sentenza della CEF

15.2016.22

del 5 luglio 2016, RtiD 2017 I 742 n. 42c, consid. 3.2/b). D’altronde,

il costo in questione supera la pigione massima, di fr. 1'250.– mensili,

riconosciuta per i coniugi nel quadro dell’erogazione delle prestazioni

complementari all’AVS e all’AI (art. 10 cpv. 1 lett. b n. 2 LPC [RS 831.30]) e

delle prestazioni sociali cantonali (art. 9 cpv. 1 lett. b Laps [RL 870.100]). Non

appare del resto impossibile per il ricorrente trovare un nuovo appartamento di 3 o 3½ locali per una pigione massima

di fr. 1'500.– (comprese le spese accessorie). In pochi giorni egli

ne ha infatti reperiti tre, solo a __________, anche se poi la conclusione del

contratto non è stata possibile (ricorso ad 10). Senza contare che il

ricorrente non ha dimostrato di poter vivere, per motivi imprescindibili, solo

a __________. Ora, solo sul sito homegate.ch si trovano ben 210 offerte per

appartamenti da 2.5 a 3.5 locali nel Luganese fino a un costo massimo di fr. 1'300.–

mensili (senza le spese accessorie). Pure a questo riguardo la decisione

avversata resiste alla critica.

3.2.3

La

“situazione straordinaria” decretata il 16 marzo 2020 dal Consiglio federale in

ragione dell’epidemia dovuta alla COVID-19 secondo

l’art. 7 della legge federale sulle epidemie (LEp; RS 818.101) è stata

revocata il 19 giugno 2020 e lo “stato di necessità” decretato dal Consiglio di

Stato ticinese l’11 marzo 2020 in virtù dell’art. 20 della legge sulla

protezione della popolazione (RL 500.100) è terminato il 30 giugno 2020 (RG n. 2532).

Non sussistono quindi (più) ostacoli straordinari alla ricerca di un nuovo

alloggio. Risulta così infondata, oltre che immotivata, anche la richiesta

subordinata del ricorrente volta a prorogare di un anno il termine impartitogli

dall’UE.

3.2.4

Non

si disconosce che la situazione esecutiva del ricorrente è disastrata. Ha però

la possibilità di trasferire al nuovo locatore il deposito di garanzia di fr. 5'200.–

costituito a favore del locatore attuale che coprirebbe più di tre mesi di

affitto a fr. 1'500.–. Se del bisogno l’UE potrebbe anche garantire al

nuovo locatore il pagamento della pigione con il provento del pignoramento del

reddito del ricorrente. Vista anche l’ampia offerta attuale di appartamenti in

locazione non appare impossibile per il ricorrente poter ottenere un nuovo

alloggio alle condizioni determinate dall’UE. Anche su questo punto il ricorso

si rivela infondato.

3.2.5

Le

spese di trasloco, che il ricorrente non quantifica, potranno verosimilmente

essere pagate con l’eccedenza della garanzia locativa attuale (sopra ad consid.

3.2.4). Se è indispensabile, l’UE potrà farsene carico con il provento del

pignoramento (in applicazione analogica dell’art. 92 cpv. 3 LEF). Il ricorso va

dunque in definitiva respinto.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

5.

L’ammissione

al gratuito patrocinio – di cui il ricorrente chiede il beneficio – è

disciplinata dagli art. 117 e segg. CPC e dalla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG;

RL 178.300).

5.1

La designazione di un patrocinatore d’ufficio è

quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di

successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3

LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c

CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017

consid. 7.1). Secondo

la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in principio escluso

nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF, ma, essendo quest’ultima

dominata dal principio dell’ufficialità, l’assi­stenza di un avvocato non è in

generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi indispensabile allorquando

il caso o le questioni da risolvere sono complesse, il richiedente fruisce di scarse

conoscenze giuridiche o vi sono importanti interessi in gioco (sen-tenza del

Tribunale federale 5A_919/2012 dell’11 febbraio 2013, consid. 8.3; DTF 122 III 392 consid. 3; sentenza della CEF 15.2014.

43.

del 9 ottobre 2014, RtiD 2015 II 920 n. 65c consid. 12.1).

5.2

Nella

fattispecie appare data la necessità oggettiva di patrocinio stante la

particolare incisività del provvedimento impugnato sulla vita del ricorrente e

della moglie, tenuto conto del fatto che a causa dei suoi problemi di salute e

per l’età il ricorrente non pareva in grado di difendersi da solo. L’indigenza del richiedente è d’altronde pacifica

(sopra consid. 2 e doc. G) e il ricorso non poteva dirsi d’acchito senza

possibilità di successo al momento in cui è stato inoltrato, segnatamente a

causa della situazione epidemiologica allora in essere.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

È

concesso a RI 1 il beneficio del gratuito patrocinio in merito agli atti

compiuti in suo favore dall’avv. PA 1 in sede di ricorso.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.