15.2020.39
Comminatoria di fallimento. Carattere asseritamente vessatorio dell’esecuzione. Richiesta di sospensione dell’esecuzione durante il periodo di pandemia
15 maggio 2020Italiano5 min
n. __________ promossa il 21 aprile 2017 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.39
Lugano
15
maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 25 marzo 2020 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 13 marzo 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1 SA,
__________(patrocinata dall’__________ PA 1,
__________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 21 aprile 2017 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso
di fr. 8'100.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017, il 13 marzo
2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’opposizione
interposta dall’escussa era stata rigettata in via definitiva con sentenza del
28 gennaio 2020, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
B. Con
ricorso 25 marzo 2020, la RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento.
C. Nelle
sue osservazioni del 31 marzo 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la
possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la
via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento
di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di
diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di
fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni
formali (Ottomann/Markus in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.
6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio
d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di
disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece
preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del
credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità
giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della
procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2. Nel
caso specifico, l’amministratore unico della RI 1, RA 1, fa valere che la
società escutente è detenuta e amministrata dalla moglie RA 2 e sostiene che a
causa del conflitto famigliare sorto in occasione della loro separazione l’esecuzione
ha un chiaro fine vessatorio. La ricorrente rileva poi di aver interposto reclamo
al Tribunale d’appello contro la decisione pretorile che l’ha condannata a
pagare alla controparte spese di domiciliazione per fr. 8'100.– e
rigettato in via definitiva la sua opposizione al precetto esecutivo. Chiede l’annullamento
della comminatoria di fallimento o perlomeno la sospensione dell’esecuzione
fino a decisione sul suo reclamo per darle tempo e modo di affrontare il difficile periodo di pandemia. La ricorrente afferma
Considerandi
infatti di temere di non poter ricuperare, ove il reclamo dovesse essere
accolto, quanto fosse stata costretta a pagare alla convenuta in ragione della
millantata indigenza personale dell’amministratore e avente diritto economico
occulto della società escutente, __________, padre di RA 2.
3.
Ora,
che l’esecuzione abbia un chiaro e inequivocabile fine vessatorio è una mera
affermazione della ricorrente che non poggia su elementi oggettivi e manifesti.
Anzi, il suo obbligo di pagare l’importo posto in esecuzione è stato accertato
giudizialmente con sentenza emessa dal Pretore del Distretto di Lugano il 28
gennaio 2020 (inc. SE.2017.328). Vero è che la RI 1 ha impugnato la decisione
con un reclamo del 2 marzo 2020 alla Camera civile dei reclami, ma la sua domanda
di concessione dell’effetto sospensivo è stata respinta con decreto del 9
marzo 2020 (inc. 16.2020.16). La decisione di rigetto dell’opposizione è
pertanto esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC). Non dà di conseguenza atto a critiche
fondate l’emissione della comminatoria di fallimento.
4.
La
sospensione delle esecuzioni decretata dal Consiglio federale dal 19 marzo 2020
in ragione della pandemia causata dal virus COVID-19 è terminata il 19 aprile
2020.
(art. 56 n. 2 LEF e Ordinanza 18 marzo
2020.
sulla sospensione secondo l’articolo 62 LEF, RS 281.241). Non
costituisce (più) un valido motivo per sospendere né l’esecuzione né la
procedura di ricorso.
5.
Per
concludere, non sono dati motivi formali di annullamento o di sospensione della
comminatoria di fallimento. Stante il suo esito, il giudizio può essere emesso
senza previa notifica del ricorso alla controparte.
6.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.