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Decisione

15.2020.39

Comminatoria di fallimento. Carattere asseritamente vessatorio dell’esecuzione. Richiesta di sospensione dell’esecuzione durante il periodo di pandemia

15 maggio 2020Italiano5 min

n. __________ promossa il 21 aprile 2017 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.39

Lugano

15

maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 25 marzo 2020 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 13 marzo 2020 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1 SA,

__________(patrocinata dall’__________ PA 1,

__________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa il 21 aprile 2017 dalla PI 1 contro la RI 1 per l’incasso

di fr. 8'100.– oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2017, il 13 marzo

2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, appurato che l’opposizione

interposta dall’escussa era stata rigettata in via definitiva con sentenza del

28 gennaio 2020, le ha notificato la comminatoria di fallimento.

B. Con

ricorso 25 marzo 2020, la RI 1 chiede l’annulla­­mento della comminatoria di

fallimento.

C. Nelle

sue osservazioni del 31 marzo 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare la

possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la

via giudiziaria, il ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento

di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di

diritto o un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di

fallimento può quindi essere formulato un ricorso unicamente per ragioni

formali (Otto­mann/Markus in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n.

6 ad art. 160 LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale del­l’ufficio

d’esecuzione (DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposi­­zione o l’inoltro di un’azione di

disconoscimento di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece

preclusa per questioni di merito (relative cioè alla validità materiale del

credito posto in esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità

giudiziaria o amministrativa competente, in particolare nell’ambito della

procedura di rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2. Nel

caso specifico, l’amministratore unico della RI 1, RA 1, fa valere che la

società escutente è detenuta e amministrata dalla moglie RA 2 e sostiene che a

causa del conflitto famigliare sorto in occasione della loro separazione l’esecuzione

ha un chiaro fine vessatorio. La ricorrente rileva poi di aver interposto reclamo

al Tribunale d’appello contro la decisione pretorile che l’ha condannata a

pagare alla controparte spese di domiciliazione per fr. 8'100.– e

rigettato in via definitiva la sua opposizione al precetto esecutivo. Chiede l’annullamento

della comminatoria di fallimento o perlomeno la sospensione del­l’esecuzione

fino a decisione sul suo reclamo per darle tempo e modo di affrontare il difficile periodo di pandemia. La ricorrente af­ferma

Considerandi

infatti di temere di non poter ricuperare, ove il reclamo dovesse essere

accolto, quanto fosse stata costretta a pagare alla convenuta in ragione della

millantata indigenza personale dell’am­­ministratore e avente diritto economico

occulto della società escutente, __________, padre di RA 2.

3.

Ora,

che l’esecuzione abbia un chiaro e inequivocabile fine vessatorio è una mera

affermazione della ricorrente che non poggia su elementi oggettivi e manifesti.

Anzi, il suo obbligo di pagare l’importo posto in esecuzione è stato accertato

giudizialmente con sentenza emessa dal Pretore del Distretto di Lugano il 28

gennaio 2020 (inc. SE.2017.328). Vero è che la RI 1 ha impugnato la decisione

con un reclamo del 2 marzo 2020 alla Camera civile dei reclami, ma la sua domanda

di concessione dell’ef­­fetto sospensivo è stata respinta con decreto del 9

marzo 2020 (inc. 16.2020.16). La decisione di rigetto dell’opposizione è

pertanto esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC). Non dà di conseguenza atto a critiche

fondate l’emissione della comminatoria di fallimento.

4.

La

sospensione delle esecuzioni decretata dal Consiglio federale dal 19 marzo 2020

in ragione della pandemia causata dal virus COVID-19 è terminata il 19 aprile

2020.

(art. 56 n. 2 LEF e Ordinanza 18 marzo

2020.

sulla sospensione secondo l’articolo 62 LEF, RS 281.241). Non

costituisce (più) un valido motivo per sospendere né l’esecuzione né la

procedura di ricorso.

5.

Per

concludere, non sono dati motivi formali di annullamento o di sospensione della

comminatoria di fallimento. Stante il suo esito, il giudizio può essere emesso

senza previa notifica del ricorso alla controparte.

6.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.