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Decisione

15.2020.4

Comminatoria di fallimento. Ricorso irricevibile nella misura in cui non è stato firmato dalla ricorrente entro il termine impartitole

13 febbraio 2020Italiano4 min

di conseguenza l’UE ha annullato la comminatoria di fallimento e tramesso all’escutente

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.4

Lugano

13 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 18 dicembre 2019 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 5 dicembre 2019 nell’esecuzione

n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della

PI 1, __________

Ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________

emesso il 5 no­vembre 2019 dall’Ufficio di esecuzione (UE)

Fatti

di Lugano, RI 1 procede contro la PI 1 per l’incasso di fr. 1'200.–;

che

a richiesta della procedente, il 5 dicembre 2019 l’UE ha emes­so la

comminatoria di fallimento;

che avendo l’escussa interposto ricorso contro quest’ultimo atto, con

decisione del 10 dicembre 2019 l’UE ha riconsiderato il proprio provvedimento

dopo aver preso atto di una dichiarazione della posta attestante che, per un

errore del postino, l’opposizione interposta dall’escussa al momento della

notifica del precetto esecutivo non era stata annotata sull’atto;

che

di conseguenza l’UE ha annullato la comminatoria di fallimento e tramesso all’escutente

un duplicato del precetto esecutivo indicante l’avvenuta opposizione;

che

con ricorso del 18 dicembre 2019, RI 1 ha impugnato la decisione di

annullamento della comminatoria di fallimento;

che

il ricorso non è firmato dalla procedente, bensì da tale RA 1;

che

giusta l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza processuale nell’ambito

di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di

vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli

avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro

praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazio­­ne

cantonale (sentenza della CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1);

che

nella fattispecie il firmatario del ricorso, RA 1, non risulta iscritto nell’albo

cantonale degli avvocati né in quello dei fiduciari, né pare rappresentare

legalmente la ricorrente;

che

per questo motivo il presidente della Camera, il 27 gennaio 2020, ha impartito

Considerandi

a RI 1 un termine di 10 giorni per produrre un esemplare del ricorso firmato da

lei personalmente o da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 LPR;

che

la ricorrente non ha dato seguito a quanto ordinato, ometten­do di ritirare l’ordinanza

inviatale per raccomandata (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________),

malgra­do dovesse aspettarsi di ricevere comunicazioni della Camera, siccome l’ha

adita lei (cfr. combinati art. 14 cpv. 1 e 3 della Legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,

RL 3.5.1.2] e 138 cpv. 3 lett. a CPC);

che

come indicato nell’avvertenza figurante nel dispositivo n. 2 dell’ordinanza, a

norma dell’art. 7 cpv. 5 LPR il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto

sprovvisto della firma della ricorrente (art. 7 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.