15.2020.4
Comminatoria di fallimento. Ricorso irricevibile nella misura in cui non è stato firmato dalla ricorrente entro il termine impartitole
13 febbraio 2020Italiano4 min
di conseguenza l’UE ha annullato la comminatoria di fallimento e tramesso all’escutente
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Incarto n.
15.2020.4
Lugano
13 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 18 dicembre 2019 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 5 dicembre 2019 nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della
PI 1, __________
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 5 novembre 2019 dall’Ufficio di esecuzione (UE)
Fatti
di Lugano, RI 1 procede contro la PI 1 per l’incasso di fr. 1'200.–;
che
a richiesta della procedente, il 5 dicembre 2019 l’UE ha emesso la
comminatoria di fallimento;
che avendo l’escussa interposto ricorso contro quest’ultimo atto, con
decisione del 10 dicembre 2019 l’UE ha riconsiderato il proprio provvedimento
dopo aver preso atto di una dichiarazione della posta attestante che, per un
errore del postino, l’opposizione interposta dall’escussa al momento della
notifica del precetto esecutivo non era stata annotata sull’atto;
che
di conseguenza l’UE ha annullato la comminatoria di fallimento e tramesso all’escutente
un duplicato del precetto esecutivo indicante l’avvenuta opposizione;
che
con ricorso del 18 dicembre 2019, RI 1 ha impugnato la decisione di
annullamento della comminatoria di fallimento;
che
il ricorso non è firmato dalla procedente, bensì da tale RA 1;
che
giusta l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza processuale nell’ambito
di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di
vigilanza ticinese è riconosciuta a chi detiene una rappresentanza legale, agli
avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro
praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione
cantonale (sentenza della CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1);
che
nella fattispecie il firmatario del ricorso, RA 1, non risulta iscritto nell’albo
cantonale degli avvocati né in quello dei fiduciari, né pare rappresentare
legalmente la ricorrente;
che
per questo motivo il presidente della Camera, il 27 gennaio 2020, ha impartito
Considerandi
a RI 1 un termine di 10 giorni per produrre un esemplare del ricorso firmato da
lei personalmente o da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 15 LPR;
che
la ricorrente non ha dato seguito a quanto ordinato, omettendo di ritirare l’ordinanza
inviatale per raccomandata (v. tracciamento della posta dell’invio n. __________),
malgrado dovesse aspettarsi di ricevere comunicazioni della Camera, siccome l’ha
adita lei (cfr. combinati art. 14 cpv. 1 e 3 della Legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR,
RL 3.5.1.2] e 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che
come indicato nell’avvertenza figurante nel dispositivo n. 2 dell’ordinanza, a
norma dell’art. 7 cpv. 5 LPR il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto
sprovvisto della firma della ricorrente (art. 7 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.