15.2020.40
Avvisi di pignoramento. Notifica delle decisioni di rigetto dell’opposizione dopo l’emissione degli avvisi di pignoramento. Nullità
19 gennaio 2021Italiano4 min
nullità degli avvisi di pignoramento relativi alle esecuzioni n. __________, __________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.40
Rinvio TF
Lugano
19 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG sul ricorso 23 marzo 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi
il 5 marzo 2020 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________
promosse nei confronti del ricorrente da
Cantone Ticino, Bellinzona (per le sei prime)
(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
Kanton Graubünden, Coira (per l’ultima)
(rappresentata dalla Finanzverwaltungs d.
Kt. Graubünden, Coira)
e ora sul rinvio della causa ordinato dal Tribunale federale con
decisione 5A_464//2020 del 4 dicembre 2020
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con la sentenza appena menzionata, il Tribunale federale ha
annullato la decisione emanata da questa Camera il 15 maggio 2020 nella causa
in esame limitatamente a quattro dei sette avvisi di pignoramento contestati
dal ricorrente (n. __________, __________, __________ e __________) e le ha
rinviato la causa per nuova decisione dopo aver accertato se le opposizioni
interposte da RI 1 in quelle esecuzioni erano da considerarsi ancora efficaci
quando, il 5 marzo 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso gli
avvisi di pignoramento (v. consid. 3.1);
che
nel frattempo la scrivente Camera ha statuito, il 26 ottobre 2020 (inc.
14.2020.77), sul reclamo presentato da RI 1 contro le quattro decisioni
separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020 con cui il Giudice di pace del
Circolo di Lugano Est ha rigettato le opposizioni da lui interposte alle note
quattro esecuzioni, dichiarando l’impugnativa irricevibile in quanto tardiva;
che
a sua volta il Tribunale federale ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso
inoltrato da RI 1 il 9 dicembre 2020 contro la decisione cantonale appena
citata con sentenza 5D_ 306/2020 dell’11 gennaio 2021;
che
risulta così accertato il passaggio in giudicato delle decisioni di rigetto definitivo delle opposizioni
interposte dall’escusso, emesse il 27 gennaio e il 4 febbraio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Est,
ancorché non prima della ricezione da parte dell’escusso del giudizio 15
maggio 2020 di questa Camera oggetto della sentenza di rinvio del
Tribunale federale;
che
Fatti
il ricorso in esame va pertanto accolto limitatamente alla pronuncia della
nullità degli avvisi di pignoramento relativi alle esecuzioni n. __________, __________,
__________ e __________;
che
la richiesta di sospensione delle esecuzioni fino alla produzione dei documenti
Considerandi
che accertino la qualità di debitore del ricorrente va invece respinta per i
motivi indicati nella sentenza annullata, che non sono oggetto del rinvio di
causa ordinato dal Tribunale federale;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 Di
conseguenza gli avvisi di pignoramento del 5 marzo 2020 relativi alle
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ sono dichiarati
nulli.
1.2 È
ordinato all’Ufficio d’esecuzione di emettere nuovi avvisi di pignoramento
nelle esecuzioni menzionate nel soprastante dispositivo n. 1.1.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione:
– ;
– Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona;
– Finanzverwaltungs
d. Kt.Graubünden, Chur.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.