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Decisione

15.2020.40

Avvisi di pignoramento. Notifica delle decisioni di rigetto dell’opposizione dopo l’emissione degli avvisi di pignoramento. Nullità

19 gennaio 2021Italiano4 min

nullità degli avvisi di pignoramento relativi alle esecuzioni n. __________, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.40

Rinvio TF

Lugano

19 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG sul ricorso 23 marzo 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi

il 5 marzo 2020 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,

__________, __________ e __________

promosse nei confronti del ricorrente da

Cantone Ticino, Bellinzona (per le sei prime)

(rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

Kanton Graubünden, Coira (per l’ultima)

(rappresentata dalla Finanzverwaltungs d.

Kt. Graubünden, Coira)

e ora sul rinvio della causa ordinato dal Tribunale federale con

decisione 5A_464//2020 del 4 dicembre 2020

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con la sentenza appena menzionata, il Tribunale federale ha

annullato la decisione emanata da questa Camera il 15 maggio 2020 nella causa

in esame limitatamente a quattro dei sette avvisi di pignoramento contestati

dal ricorrente (n. __________, __________, __________ e __________) e le ha

rinviato la causa per nuova decisione dopo aver accertato se le opposizioni

interposte da RI 1 in quelle esecuzioni erano da considerarsi ancora efficaci

quando, il 5 marzo 2020, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha emesso gli

avvisi di pignoramento (v. consid. 3.1);

che

nel frattempo la scrivente Camera ha statuito, il 26 ottobre 2020 (inc.

14.2020.77), sul reclamo presentato da RI 1 contro le quattro decisioni

separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020 con cui il Giudice di pace del

Circolo di Lugano Est ha rigettato le opposizioni da lui interposte alle note

quattro esecuzioni, dichiarando l’impugnativa irricevibile in quanto tardiva;

che

a sua volta il Tribunale federale ha pronunciato l’inammissibi­lità del ricorso

inoltrato da RI 1 il 9 dicembre 2020 contro la decisione cantonale appena

citata con sentenza 5D_ 306/2020 dell’11 gennaio 2021;

che

risulta così accertato il passaggio in giudicato delle decisioni di rigetto definitivo delle opposizioni

interposte dall’escusso, emes­se il 27 gennaio e il 4 febbraio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Lugano Est,

ancorché non prima della ricezione da parte del­l’e­scusso del giudizio 15

maggio 2020 di questa Camera oggetto della sentenza di rinvio del

Tribunale federale;

che

Fatti

il ricorso in esame va pertanto accolto limitatamente alla pronuncia della

nullità degli avvisi di pignoramento relativi alle esecuzioni n. __________, __________,

__________ e __________;

che

la richiesta di sospensione delle esecuzioni fino alla produzione dei documenti

Considerandi

che accertino la qualità di debitore del ricorrente va invece respinta per i

motivi indicati nella sentenza annullata, che non sono oggetto del rinvio di

causa ordinato dal Tribunale federale;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1 Di

conseguenza gli avvisi di pignoramento del 5 marzo 2020 relativi alle

esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ so­no dichiarati

nulli.

1.2 È

ordinato all’Ufficio d’esecuzione di emettere nuovi avvisi di pignoramento

nelle esecuzioni menzionate nel soprastante dispositivo n. 1.1.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione:

– ;

– Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona;

– Finanzverwaltungs

d. Kt.Graubünden, Chur.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.