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Decisione

15.2020.49

Ricorso contro l’attestato di carenza di beni (ACB) dopo pignoramento. Mancata domanda di realizzazione. Nullità dell’ACB

24 agosto 2020Italiano10 min

n. __________ promossa il 23 luglio 2018 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 50'000.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.49

Lugano

24 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 maggio 2020 di

RI 1

(patrocinato dall’ PR 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 21 aprile 2020 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa il 23 luglio 2018 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 50'000.–

oltre agli accessori, il 9 marzo 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha

proceduto al pignoramento di un “natante

a motore marca Cranchi Endurance 35”, stimato in fr. 15'000.–

e rivendicato da tale PI 3, di 80'000 azioni di nominali fr. 1.– cadauna,

emesse dalla società PI 2 e stimate complessivamente in fr. 1.–, e infine del

reddito da attività lucrativa indipendente dell’escusso limitatamente alla

quota pignorabile fissa di fr. 4'800.– al mese. L’Ufficio ha quindi

inviato il relativo verbale alle parti il 26 aprile 2019. Nello stesso è in

particolare menzionato che partecipano al pignoramento anche la PI 4 (per le esecuzioni n. __________, __________, __________,

__________ e __________) così come il PI 5 (per l’esecuzione n. __________),

e che “in data 13 febbraio

2019, il signor RI 1, ha consegnato al nostro ufficio 150'000 azioni nominative

a copertura dei pignoramenti contro l’escusso (80'000) e contro la PI 2 (70'000)”.

B. Non

avendo né il debitore né i creditori contestato la rivendicazione entro il

termine di 10 giorni assegnato dall’organo esecutivo giusta l’art. 107 cpv. 2

LEF, il natante è stato in seguito estromesso dal pignoramento e restituito alla

rivendicante.

C. Il

6 luglio 2019 RI 1 ha pagato all’UE il credito fatto valere nell’esecuzione del

PI 5, mentre il 20 aprile 2020 la PI 4 ha ritirato le proprie esecuzioni.

D. Il

21 aprile 2020 l’Ufficio ha emesso a favore di PI 1 un attestato di carenza di

beni ai sensi dell’art. 149 LEF e ne ha inoltrato una copia al debitore.

E. Con

ricorso del 4 maggio 2020 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendone l’annullamento. Egli postula inoltre di venir convocato dall’UE per

l’esecuzione di un nuovo pignoramento e per confermare e rinnovare il deposito

delle 150'000 azioni della società PI 2 a garanzia dell’esecuzione avviata da PI

1, nonché di annullare il verbale di pignoramento del 26 aprile 2019 e di far

ordine all’Uf­ficio di emetterne uno nuovo corretto nella forma e nel

contenuto.

F. Con

osservazioni del 25 giugno 2020 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, mentre

PI 1 è rimasto silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10

giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 24 aprile 2020, il

ricorso presentato il 4 maggio 2020 è in linea di principio ricevibile (art. 17

LEF).

2. Il

ricorrente si duole del rilascio dell’attestato di carenza di beni a PI 1,

siccome – a suo dire – il credito fatto valere da costui con la nota esecuzione

era stato sequestrato a favore di terzi creditori, circostanza che impediva

formalmente e materialmente di proseguire l’esecuzione. L’insorgente fa pure

notare che proprio in quest’ottica ha provveduto a depositare presso l’UE le 150'000

azioni nominative della PI 2 a copertura del credito posto in esecuzione e che

tale garanzia rientra perfettamente nella logica dell’art. 277 LEF. Sostiene

altresì che l’atte­­stato di carenza di beni dopo pignoramento è scorretto anche

laddove indica quale titolo di credito un mutuo di fr. 50'000.– (“Darlehen gemäss Beschluss und Urteil von

17.05.18 (CHF 50'000.–)”). Egli è invero del parere

che tale causale non sia mai stata menzionata prima, PI 1 essendosi riferito

nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione alla decisione del

Tribunale di Meilen del 31 gennaio 2018 e nella domanda di continuazione alla

decisione di rigetto dell’opposizione. Anche per tali ragioni, il ricorrente

pretende che l’attestato di carenza di beni sia annullato.

Nelle

proprie osservazioni, l’UE rileva in particolare che nessun creditore del

gruppo per il quale ha proceduto al pignoramento in questione ha inoltrato in

tempo utile la domanda di vendita, motivo per cui la procedura esecutiva

avrebbe dovuto concludersi senza l’emissione dell’attestato di carenza di beni.

2.1 Giusta

l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare

rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debitore

ne riceve una copia. Fatta salva la fattispecie prevista dall’art. 127 LEF, il rilascio

di un attestato di carenza di beni (ACB) presuppone la presentazione di una

domanda di realizzazione ai sensi dell’art. 116 LEF. Un ACB non può dunque

essere rilasciato se la domanda di vendita non è stata inoltrata tempestivamente

nei termini stabiliti dall’art. 116 LEF o, in caso di ritiro, se non è stata

rinnovata in tempo utile (art. 121 LEF). Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il

termine per la domanda non sia stato osservato solo per alcuni beni pignorati, giacché

l’e­­missione dell’ACB implica la realizzazione di tutti gli attivi pignorati

(DTF 96 III 115 consid. 3 e rinvii; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 26 ad art. 149 LEF). Il rilascio dell’ACB

senza che si sia previamente proceduta a una realizzazione è pertanto nullo

(DTF 125 III 338 consid. 3/a;

Huber, in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 149 LEF; Rey-Mermet, in: Commentaire romand, Poursuite

et faillite, 2005, n. 2 ad art. 149 LEF).

2.2 Nel

caso in rassegna, si evince effettivamente dagli atti che nessun creditore

partecipante al pignoramento ha chiesto la vendita dei beni pignorati. Ora,

sebbene tale domanda non sia necessaria per quanto attiene alla quota pignorata

del reddito dell’escusso, l’art. 116 cpv. 2 LEF non applicandosi nel caso del

debitore che esercita un’attività lucrativa indipendente, e nemmeno per il

natante, giacché è stato liberato a favore della rivendicante (sopra, consid.

B), altrettanto non vale per le azioni, tuttora depositate presso l’UE. I creditori

partecipanti al pignoramento neppure han­no formalmente rinunciato alla

realizzazione delle azioni e chiesto nel contempo il rilascio dell’ACB nel

senso dell’art. 127 LEF, né risulta dall’incarto che in applicazione analogica

di tale norma l’or­gano esecutivo abbia rinunciato d’ufficio alla realizzazione,

in considerazione del valore insufficiente dei beni pignorati (cfr. art.

92 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.91 del 23 gennaio 2020, consid. 2 e

riferimenti citati; 15.2018.27 del 20 luglio 2018, consid. 5). Anzi nelle

osservazioni, l’UE ha ammesso che “la

procedura esecutiva avrebbe dovuto concludersi senza l’emissione dell’atte­stato di carenza di beni”, circostanza che il creditore PI 1, unico

beneficiario dell’atto impugnato, non ha contestato.

Alla

luce delle predette considerazioni, tenuto conto che il termine di un anno dal

pignoramento per chiedere la vendita delle azioni pignorate giusta l’art. 116

cpv. 1 LEF è scaduto già il 9 marzo 2020, l’operato dell’Ufficio si rivela

errato laddove il 21 aprile 2020 ha rilasciato l’ACB senza che i creditori

abbiano presentato una domanda di vendita né vi abbiano rinunciato con

contestuale richiesta di rilascio degli ACB secondo l’art. 127 LEF. In parziale

accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato dev’essere dunque

dichiarato nullo (sopra. consid. 2.1. i.f), sebbene per altre ragioni

rispetto a quelle invocate dall’insorgente. Va inoltre ordinato all’UE di

registrare nel proprio sistema informatico la perenzione dell’esecuzione di PI

1 giusta l’art. 121 LEF, il termine per domandare la

realizzazione delle azioni e quello relativo al pignoramento del reddito dell’escusso

(art. 93 cpv. 2 LEF) essendo ormai trascorsi (infruttuosi).

2.3 A scanso di equivoci, va altresì rilevato che la censura sollevata dal

ricorrente secondo cui il creditore PI 1 non poteva chiedere il proseguimento

dell’esecuzione al vaglio, siccome il credito soggiacente era stato nel

frattempo sequestrato da terzi creditori, è una questione di merito riferita alla

legittimazione attiva del creditore che compete al giudice ordinario o del

rigetto e sfugge dunque al potere cognitivo dell’UE e dell’autorità di

vigilanza. Del resto, lo stesso insorgente ne è perfettamente consapevole, dal

momento che aveva già esposto tale allegazione dinanzi al giudice del rigetto, omettendo

però di comprovarla mediante documenti, motivo per cui l’opposizione è stata

respinta in via definitiva (v. doc. E). L’operato dell’Ufficio non presta

dunque il fianco a critiche laddove ha dato seguito alla domanda di

proseguimento, alla quale era allegata la decisione di rigetto definitivo.

2.4 Del

tutto infondata risulta infine la tesi secondo cui le 150'000 azioni della PI 2

sono state consegnate all’Ufficio a garanzia e copertura della nota esecuzione “nella logica dell’art. 277 LEF”, tale norma applicandosi unicamente al sequestro, non al pignoramento.

La domanda volta a confermare e rinnovare il deposito delle azioni a garanzia

dell’esecuzione, oltre a essere manifestamente priva di fondamento, è ormai

priva d’oggetto, vista la perenzione dell’esecuzione. Per la stessa ragione pure

irrilevante è oramai l’argomentazione per cui l’ACB indica un titolo di credito

scorretto, fermo restando che il ricorrente non ha comunque contestato le osservazioni

dell’Ufficio, secondo cui “il

contenuto dell’attestato di carenza di beni è identico al precetto esecutivo

notificato”.

3. Con il ricorso in esame RI 1 si aggrava

anche contro il verbale di pignoramento, o meglio contro il timbro recante la

dicitura “ANNULLATO” dapprima posto e poi cancellato all’interno della voce riferita

all’esecuzione di PI 1 dell’elenco dei creditori partecipanti al pignoramento.

Al riguardo, sostiene di non sapere per quali ragioni sia stata prima apposta e

poi cancellata la dicitura, sicché chiede all’UE di chiarire la fattispecie,

convocarlo a un nuovo pignoramento ed emettere un nuovo verbale formalmente

corretto. Ora, a prescindere dal fatto che l’UE ha fornito una spiegazione dell’accaduto

nelle osservazioni, nel rilevare che il timbro “è stato posto per errore, indi cancellato”, circostanza rimasta incontestata, le ulteriori domande di quest’ultimo

si rivelano irricevibili, l’escusso non avendo dimostrato un interesse degno di

protezione a essere convocato per un nuovo pignoramento e all’emissione di un

nuovo verbale, nonostante l’esecuzione in questione sia perenta (sopra, consid.

2.3).

4. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1.

Di conseguenza è annullato l’attestato di

carenza di beni dopo pignoramento rilasciato a PI 1 nell’ese­­cuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno.

1.2.

È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di

Locarno d’iscrivere nel proprio sistema informatico la perenzione dell’esecu­­zione

n. __________.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– PR 1,

;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.