15.2020.49
Ricorso contro l’attestato di carenza di beni (ACB) dopo pignoramento. Mancata domanda di realizzazione. Nullità dell’ACB
24 agosto 2020Italiano10 min
n. __________ promossa il 23 luglio 2018 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 50'000.–
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Incarto n.
15.2020.49
Lugano
24 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 maggio 2020 di
RI 1
(patrocinato dall’ PR 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 21 aprile 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 23 luglio 2018 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di fr. 50'000.–
oltre agli accessori, il 9 marzo 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Locarno ha
proceduto al pignoramento di un “natante
a motore marca Cranchi Endurance 35”, stimato in fr. 15'000.–
e rivendicato da tale PI 3, di 80'000 azioni di nominali fr. 1.– cadauna,
emesse dalla società PI 2 e stimate complessivamente in fr. 1.–, e infine del
reddito da attività lucrativa indipendente dell’escusso limitatamente alla
quota pignorabile fissa di fr. 4'800.– al mese. L’Ufficio ha quindi
inviato il relativo verbale alle parti il 26 aprile 2019. Nello stesso è in
particolare menzionato che partecipano al pignoramento anche la PI 4 (per le esecuzioni n. __________, __________, __________,
__________ e __________) così come il PI 5 (per l’esecuzione n. __________),
e che “in data 13 febbraio
2019, il signor RI 1, ha consegnato al nostro ufficio 150'000 azioni nominative
a copertura dei pignoramenti contro l’escusso (80'000) e contro la PI 2 (70'000)”.
B. Non
avendo né il debitore né i creditori contestato la rivendicazione entro il
termine di 10 giorni assegnato dall’organo esecutivo giusta l’art. 107 cpv. 2
LEF, il natante è stato in seguito estromesso dal pignoramento e restituito alla
rivendicante.
C. Il
6 luglio 2019 RI 1 ha pagato all’UE il credito fatto valere nell’esecuzione del
PI 5, mentre il 20 aprile 2020 la PI 4 ha ritirato le proprie esecuzioni.
D. Il
21 aprile 2020 l’Ufficio ha emesso a favore di PI 1 un attestato di carenza di
beni ai sensi dell’art. 149 LEF e ne ha inoltrato una copia al debitore.
E. Con
ricorso del 4 maggio 2020 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendone l’annullamento. Egli postula inoltre di venir convocato dall’UE per
l’esecuzione di un nuovo pignoramento e per confermare e rinnovare il deposito
delle 150'000 azioni della società PI 2 a garanzia dell’esecuzione avviata da PI
1, nonché di annullare il verbale di pignoramento del 26 aprile 2019 e di far
ordine all’Ufficio di emetterne uno nuovo corretto nella forma e nel
contenuto.
F. Con
osservazioni del 25 giugno 2020 l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, mentre
PI 1 è rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 24 aprile 2020, il
ricorso presentato il 4 maggio 2020 è in linea di principio ricevibile (art. 17
LEF).
2. Il
ricorrente si duole del rilascio dell’attestato di carenza di beni a PI 1,
siccome – a suo dire – il credito fatto valere da costui con la nota esecuzione
era stato sequestrato a favore di terzi creditori, circostanza che impediva
formalmente e materialmente di proseguire l’esecuzione. L’insorgente fa pure
notare che proprio in quest’ottica ha provveduto a depositare presso l’UE le 150'000
azioni nominative della PI 2 a copertura del credito posto in esecuzione e che
tale garanzia rientra perfettamente nella logica dell’art. 277 LEF. Sostiene
altresì che l’attestato di carenza di beni dopo pignoramento è scorretto anche
laddove indica quale titolo di credito un mutuo di fr. 50'000.– (“Darlehen gemäss Beschluss und Urteil von
17.05.18 (CHF 50'000.–)”). Egli è invero del parere
che tale causale non sia mai stata menzionata prima, PI 1 essendosi riferito
nell’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione alla decisione del
Tribunale di Meilen del 31 gennaio 2018 e nella domanda di continuazione alla
decisione di rigetto dell’opposizione. Anche per tali ragioni, il ricorrente
pretende che l’attestato di carenza di beni sia annullato.
Nelle
proprie osservazioni, l’UE rileva in particolare che nessun creditore del
gruppo per il quale ha proceduto al pignoramento in questione ha inoltrato in
tempo utile la domanda di vendita, motivo per cui la procedura esecutiva
avrebbe dovuto concludersi senza l’emissione dell’attestato di carenza di beni.
2.1 Giusta
l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare
rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debitore
ne riceve una copia. Fatta salva la fattispecie prevista dall’art. 127 LEF, il rilascio
di un attestato di carenza di beni (ACB) presuppone la presentazione di una
domanda di realizzazione ai sensi dell’art. 116 LEF. Un ACB non può dunque
essere rilasciato se la domanda di vendita non è stata inoltrata tempestivamente
nei termini stabiliti dall’art. 116 LEF o, in caso di ritiro, se non è stata
rinnovata in tempo utile (art. 121 LEF). Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il
termine per la domanda non sia stato osservato solo per alcuni beni pignorati, giacché
l’emissione dell’ACB implica la realizzazione di tutti gli attivi pignorati
(DTF 96 III 115 consid. 3 e rinvii; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 26 ad art. 149 LEF). Il rilascio dell’ACB
senza che si sia previamente proceduta a una realizzazione è pertanto nullo
(DTF 125 III 338 consid. 3/a;
Huber, in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 149 LEF; Rey-Mermet, in: Commentaire romand, Poursuite
et faillite, 2005, n. 2 ad art. 149 LEF).
2.2 Nel
caso in rassegna, si evince effettivamente dagli atti che nessun creditore
partecipante al pignoramento ha chiesto la vendita dei beni pignorati. Ora,
sebbene tale domanda non sia necessaria per quanto attiene alla quota pignorata
del reddito dell’escusso, l’art. 116 cpv. 2 LEF non applicandosi nel caso del
debitore che esercita un’attività lucrativa indipendente, e nemmeno per il
natante, giacché è stato liberato a favore della rivendicante (sopra, consid.
B), altrettanto non vale per le azioni, tuttora depositate presso l’UE. I creditori
partecipanti al pignoramento neppure hanno formalmente rinunciato alla
realizzazione delle azioni e chiesto nel contempo il rilascio dell’ACB nel
senso dell’art. 127 LEF, né risulta dall’incarto che in applicazione analogica
di tale norma l’organo esecutivo abbia rinunciato d’ufficio alla realizzazione,
in considerazione del valore insufficiente dei beni pignorati (cfr. art.
92 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 15.2019.91 del 23 gennaio 2020, consid. 2 e
riferimenti citati; 15.2018.27 del 20 luglio 2018, consid. 5). Anzi nelle
osservazioni, l’UE ha ammesso che “la
procedura esecutiva avrebbe dovuto concludersi senza l’emissione dell’attestato di carenza di beni”, circostanza che il creditore PI 1, unico
beneficiario dell’atto impugnato, non ha contestato.
Alla
luce delle predette considerazioni, tenuto conto che il termine di un anno dal
pignoramento per chiedere la vendita delle azioni pignorate giusta l’art. 116
cpv. 1 LEF è scaduto già il 9 marzo 2020, l’operato dell’Ufficio si rivela
errato laddove il 21 aprile 2020 ha rilasciato l’ACB senza che i creditori
abbiano presentato una domanda di vendita né vi abbiano rinunciato con
contestuale richiesta di rilascio degli ACB secondo l’art. 127 LEF. In parziale
accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato dev’essere dunque
dichiarato nullo (sopra. consid. 2.1. i.f), sebbene per altre ragioni
rispetto a quelle invocate dall’insorgente. Va inoltre ordinato all’UE di
registrare nel proprio sistema informatico la perenzione dell’esecuzione di PI
1 giusta l’art. 121 LEF, il termine per domandare la
realizzazione delle azioni e quello relativo al pignoramento del reddito dell’escusso
(art. 93 cpv. 2 LEF) essendo ormai trascorsi (infruttuosi).
2.3 A scanso di equivoci, va altresì rilevato che la censura sollevata dal
ricorrente secondo cui il creditore PI 1 non poteva chiedere il proseguimento
dell’esecuzione al vaglio, siccome il credito soggiacente era stato nel
frattempo sequestrato da terzi creditori, è una questione di merito riferita alla
legittimazione attiva del creditore che compete al giudice ordinario o del
rigetto e sfugge dunque al potere cognitivo dell’UE e dell’autorità di
vigilanza. Del resto, lo stesso insorgente ne è perfettamente consapevole, dal
momento che aveva già esposto tale allegazione dinanzi al giudice del rigetto, omettendo
però di comprovarla mediante documenti, motivo per cui l’opposizione è stata
respinta in via definitiva (v. doc. E). L’operato dell’Ufficio non presta
dunque il fianco a critiche laddove ha dato seguito alla domanda di
proseguimento, alla quale era allegata la decisione di rigetto definitivo.
2.4 Del
tutto infondata risulta infine la tesi secondo cui le 150'000 azioni della PI 2
sono state consegnate all’Ufficio a garanzia e copertura della nota esecuzione “nella logica dell’art. 277 LEF”, tale norma applicandosi unicamente al sequestro, non al pignoramento.
La domanda volta a confermare e rinnovare il deposito delle azioni a garanzia
dell’esecuzione, oltre a essere manifestamente priva di fondamento, è ormai
priva d’oggetto, vista la perenzione dell’esecuzione. Per la stessa ragione pure
irrilevante è oramai l’argomentazione per cui l’ACB indica un titolo di credito
scorretto, fermo restando che il ricorrente non ha comunque contestato le osservazioni
dell’Ufficio, secondo cui “il
contenuto dell’attestato di carenza di beni è identico al precetto esecutivo
notificato”.
3. Con il ricorso in esame RI 1 si aggrava
anche contro il verbale di pignoramento, o meglio contro il timbro recante la
dicitura “ANNULLATO” dapprima posto e poi cancellato all’interno della voce riferita
all’esecuzione di PI 1 dell’elenco dei creditori partecipanti al pignoramento.
Al riguardo, sostiene di non sapere per quali ragioni sia stata prima apposta e
poi cancellata la dicitura, sicché chiede all’UE di chiarire la fattispecie,
convocarlo a un nuovo pignoramento ed emettere un nuovo verbale formalmente
corretto. Ora, a prescindere dal fatto che l’UE ha fornito una spiegazione dell’accaduto
nelle osservazioni, nel rilevare che il timbro “è stato posto per errore, indi cancellato”, circostanza rimasta incontestata, le ulteriori domande di quest’ultimo
si rivelano irricevibili, l’escusso non avendo dimostrato un interesse degno di
protezione a essere convocato per un nuovo pignoramento e all’emissione di un
nuovo verbale, nonostante l’esecuzione in questione sia perenta (sopra, consid.
2.3).
4. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1.
Di conseguenza è annullato l’attestato di
carenza di beni dopo pignoramento rilasciato a PI 1 nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno.
1.2.
È fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di
Locarno d’iscrivere nel proprio sistema informatico la perenzione dell’esecuzione
n. __________.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– PR 1,
;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.