15.2020.50
Ricorso contro l’emissione di un precetto esecutivo per violazione del principio "ne bis in idem". Doppia esecuzione per lo stesso credito
16 luglio 2020Italiano9 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2020 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.50
Lugano
16
luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sull’“istanza di annullamento di precetto
esecutivo” (recte: ricorso) presentata il 29 aprile 2020 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Faido, o
meglio contro il precetto esecutivo emesso il 27 aprile 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
avv. PI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Faido, l’avv. PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 4'397.75
oltre agli interessi del 5% dal 7 maggio 2015, indicando quale causa del suo credito: “saldo parcelle legali per complessivi Euro
4181.95 pari a fr. 4'397.75 (cambio medio odierno Euro/Franchi 1.05) come da decreto ingiuntivo
no. 1618/19 emesso in data 23.09.2019 dal Giudice di Pace di Como e reso
esecutivo con decreto del 17.02.2020”.
B. Con
“istanza” del 29 aprile 2020, RI 1 chiede l’annullamento del precetto
esecutivo.
C. Con
osservazioni del 15 maggio 2020 PI 1 postula la reiezione del ricorso,
protestate spese e ripetibili, mentre nelle sue l’UE si conferma nella propria
decisione.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 28 aprile 2020, l’“istanza di annullamento
di precetto esecutivo” – che dal profilo giuridico e
secondo la stessa volontà espressa da RI 1 (istanza ad n. 4) va considerato
come un ricorso all’autorità di vigilanza contro l’operato dell’UE – è in linea
di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente invoca a sostegno della sua domanda d’annullamento una violazione
del principio "ne bis in
idem", facendo valere che l’escutente ha già
proceduto nei suoi confronti in Italia per l’incasso dello stesso credito con
un’ingiunzione fattale notificare dal Giudice di pace di Como, cui essa si è
opposta. Si duole inoltre di non potersi difendere e ottenere un trattamento
equo siccome in una precedente esecuzione (n.__________ dell’UE di Mendrisio)
diretta contro di lei sempre per lo stesso credito l’avv. PI 1 non ha chiesto
il rigetto dell’opposizione, mentre l’azione da lei promossa in Svizzera per
far accertare l’inesistenza del credito posto in esecuzione è stata dichiarata
inammissibile per carenza di competenza territoriale dei tribunali svizzeri.
Nelle
osservazioni al ricorso, l’escutente precisa che la decisione d’inammissibilità
dell’azione di accertamento negativo del credito promossa dalla ricorrente è
stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale (sentenza 4D_36/2019
del 20 settembre 2019), motivo per cui, il 6 settembre 2019, egli ha adito il
Giudice di pace di Como, il quale ha emesso il decreto ingiuntivo menzionato
dalla ricorrente, nel frattempo passato in giudicato. Alla luce di ciò – egli
epiloga – ha fatto spiccare il (secondo) precetto esecutivo qui impugnato, non
senz’aver ritirato il primo.
3. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
(LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente
abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può
essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza
del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2
consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione
né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta
in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la
minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza
5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;
DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve
– sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto
eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115
III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di
porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili
giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del
17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
3.1 Per
il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa
dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere
i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza
di un credito: DTF 125 III 149
ss.), l’abuso di diritto manifesto (art.
2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il
creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito,
ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e
per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento
giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso
per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio
d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del
vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_ 595/2012 del 24 ottobre
2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che
contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul
comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di
abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso
dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé
(sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2;
BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2018.52
del 20 luglio 2018, consid. 3.1).
3.2 L’ufficio
d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti
esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale
competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure
nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in
sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata,
consid. 3.2 e rinvii). Dal 1° gennaio
2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo genere
di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv. 3
lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi
di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio
2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c consid. 3.2).
3.3 Nel
caso in rassegna, la ricorrente si duole, come visto, di una violazione del principio "ne bis
in idem", sottintendendo che la regiudicata del
decreto ingiuntivo emesso il 23 settembre 2019 dal Giudice di pace di Como
(doc. A accluso al ricorso) impedirebbe l’avvio dell’esecuzione contestata. A
parte il fatto che gli atti prodotti dalle parti non permettono di determinare
se il decreto ingiuntivo è davvero passato in giudicato, dal momento che RI 1
vi ha interposto opposizione apparentemente per tempo (doc. B e C), ad ogni
modo un precetto esecutivo secondo il diritto svizzero è un atto puramente
amministrativo, che non è assimilabile a una decisione di merito, giacché gli
uffici d’esecuzione svizzeri non hanno alcun potere giurisdizionale, non
essendo abilitati a verificare la fondatezza della pretesa dedotta in
esecuzione (sopra consid. 3 e sentenza della CEF 15.2013.34 del
10 maggio 2013, RtiD 2014 I 817 n. 44c consid. 7). L’esistenza di una decisione
di accertamento del credito posto in esecuzione non osta pertanto all’emissione
di un precetto esecutivo, anzi essa serve proprio all’esecuzione della
decisione di merito. La censura della ricorrente risulta dunque infondata.
3.4 D’altronde
l’emissione di due precetti esecutivi per lo stesso credito non è vietata,
finché nessuna delle esecuzioni è giunta allo stadio della continuazione (DTF
139 III 447 consid. 4.1.2; sentenza della CEF 14.2016.131/132
del 2 dicembre 2016 consid. 6.3). Nel caso in esame, ad ogni modo, ancorché
spinto da una domanda di non divulgazione dell’esecuzione precedente, l’avv. PI
1 l’ha ritirata il 19 novembre 2019 prima di avviare la nuova oggetto dell’odierno
giudizio. Sia come sia, il fatto che l’escutente abbia avviato due esecuzioni
per lo stesso credito non basta in sé a prospettare un atto illecito (DTF 115
III 23 consid. 3/d; 26 I 516); sentenza della CEF 15.2016.68/69 del 19
settembre 2016 consid. 5.1). Potrebbe essere il caso se in precedenza l’inesistenza
del credito fosse stata accertata giudizialmente – ma l’azione promossa in tal
senso dalla ricorrente è stata dichiarata inammissibile – o se l’avv. PI 1
avesse promosso diverse esecuzioni per lo stesso credito senza mai
chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del
credito (v. sopra ad 3) – sennonché egli ha avviato una causa giudiziaria in
Italia per far accertare la propria pretesa e nulla indica ch’egli non chiederà
il rigetto dell’opposizione nell’esecuzione avversata dalla ricorrente. Anche
sotto questo aspetto il ricorso si rivela infondato.
3.5 Contrariamente
a quanto lamenta, RI 1 non è senza mezzi di difesa. Potrà far valere le sue
ragioni nella procedura di rigetto dell’opposizione e se l’escutente non
dovesse avviarne una entro tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo, essa
potrà presentare all’UE una (nuova) domanda di non divulgazione giusta l’art. 8a
cpv. 3 lett. d LEF. Potrebbe anche far dichiarare nulla un’ipotetica terza esecuzione promossa dall’__________ PI 1 senza manifesta
valida giustificazione, per tacere dei rimedi giuridici offerti dal diritto
italiano (procedura di opposizione al decreto ingiuntivo, ove non sia già
giunta a termine, azione di accertamento dell’inesistenza del credito). Ciò
basta a concludere per la reiezione del ricorso.
4. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.