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Decisione

15.2020.50

Ricorso contro l’emissione di un precetto esecutivo per violazione del principio "ne bis in idem". Doppia esecuzione per lo stesso credito

16 luglio 2020Italiano9 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2020 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.50

Lugano

16

luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sull’“istanza di annullamento di precetto

esecutivo” (recte: ricorso) presentata il 29 aprile 2020 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Faido, o

meglio contro il precetto esecutivo emes­so il 27 aprile 2020 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

avv. PI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Faido, l’avv. PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 4'397.75

oltre agli interessi del 5% dal 7 maggio 2015, indicando quale causa del suo credito: “saldo parcelle legali per complessivi Euro

4181.95 pari a fr. 4'397.75 (cambio medio odierno Euro/Franchi 1.05) come da decreto ingiuntivo

no. 1618/19 emesso in data 23.09.2019 dal Giudice di Pace di Como e reso

esecutivo con decreto del 17.02.2020”.

B. Con

“istanza” del 29 aprile 2020, RI 1 chiede l’annulla­­mento del precetto

esecutivo.

C. Con

osservazioni del 15 maggio 2020 PI 1 postula la reiezione del ricorso,

protestate spese e ripetibili, mentre nelle sue l’UE si conferma nella propria

decisione.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

il 28 aprile 2020, l’“istanza di annullamento

di precetto esecutivo” – che dal profilo giuridico e

secondo la stessa volontà espres­sa da RI 1 (istanza ad n. 4) va considerato

come un ricorso all’autorità di vigilanza contro l’operato dell’UE – è in linea

di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente invoca a sostegno della sua domanda d’annullamen­­to una violazione

del principio "ne bis in

idem", facendo valere che l’escutente ha già

proceduto nei suoi confronti in Italia per l’in­­casso dello stesso credito con

un’ingiunzione fattale notificare dal Giudice di pace di Como, cui essa si è

opposta. Si duole inoltre di non potersi difendere e ottenere un trattamento

equo siccome in una precedente esecuzione (n.__________ dell’UE di Mendrisio)

diretta contro di lei sempre per lo stesso credito l’avv. PI 1 non ha chiesto

il rigetto dell’opposizione, mentre l’azione da lei promossa in Svizzera per

far accertare l’inesistenza del credito posto in esecuzione è stata dichiarata

inammissibile per carenza di competenza territoriale dei tribunali svizzeri.

Nelle

osservazioni al ricorso, l’escutente precisa che la decisione d’inammissibilità

dell’azione di accertamento negativo del credito promossa dalla ricorrente è

stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale (sentenza 4D_36/2019

del 20 settembre 2019), motivo per cui, il 6 settembre 2019, egli ha adito il

Giudice di pace di Como, il quale ha emesso il decreto ingiuntivo menzionato

dalla ricorrente, nel frattempo passato in giudicato. Alla luce di ciò – egli

epiloga – ha fatto spiccare il (secondo) precetto esecutivo qui impugnato, non

senz’aver ritirato il primo.

3. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

(LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente

abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può

essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemen­te dalla reale esistenza

del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2

consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né all’ufficio d’esecuzione

né all’autorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta

in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla l’ese­­cuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la

minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza (sentenza

5A.476/2008 precitata, consid. 4.2;

DTF 115 III 21, consid. 3/b; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 36 ad art. 8a LEF). L’ufficio d’esecuzione non può – e non deve

– sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto

eccezionali”, senza facoltà d’indagare sull’origine del credito (DTF 115

III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dell’escusso di

porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili

giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del

17 marzo 2014, consid. 3.2.2).

3.1 Per

il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa

dedotta in esecuzione e che l’escusso dispone di mezzi di diritto per difendere

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza

di un credito: DTF 125 III 149

ss.), l’abuso di diritto manifesto (art.

2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il

creditore persegua in modo evidente altri fini che non l’incasso di un credito,

ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e

per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dell’opposizione né l’accertamento

giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dell’escusso

per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio

d’esecuzione o all’escusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del

vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_ 595/2012 del 24 ottobre

2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo l’avvio di un’esecuzione che

contraddice le aspettative che l’escusso poteva legittimamente fondare sul

comportamento adottato in precedenza dall’escutente (venire contra factum proprium, DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di

abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro l’uso stesso

dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé

(sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2;

BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza della CEF 15.2018.52

del 20 luglio 2018, consid. 3.1).

3.2 L’ufficio

d’esecuzione è competente per accertare d’ufficio la nullità dei precetti

esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale

competenza spetta anche all’autorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure

nei casi in cui il carattere manifesto dell’abuso diventa riconoscibile solo in

sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata,

consid. 3.2 e rinvii). Dal 1° gennaio

2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo genere

di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8a cpv. 3

lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi

di esecuzioni ingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio

2019, RtiD 2020 I 695 n. 34c consid. 3.2).

3.3 Nel

caso in rassegna, la ricorrente si duole, come visto, di una violazione del principio "ne bis

in idem", sottintendendo che la regiudicata del

decreto ingiuntivo emesso il 23 settembre 2019 dal Giudice di pace di Como

(doc. A accluso al ricorso) impedirebbe l’avvio dell’esecuzione contestata. A

parte il fatto che gli atti prodotti dalle parti non permettono di determinare

se il decreto ingiuntivo è davvero passato in giudicato, dal momento che RI 1

vi ha interposto opposizione apparentemente per tempo (doc. B e C), ad ogni

modo un precetto esecutivo secondo il diritto svizzero è un atto puramente

amministrativo, che non è assimilabile a una decisione di merito, giacché gli

uffici d’esecuzione svizzeri non hanno alcun potere giurisdizionale, non

essendo abilitati a verificare la fondatezza della pretesa dedotta in

esecuzione (sopra consid. 3 e sentenza della CEF 15.2013.34 del

10 maggio 2013, RtiD 2014 I 817 n. 44c consid. 7). L’esistenza di una decisione

di accertamento del credito posto in esecuzione non osta pertanto all’emissione

di un precetto esecutivo, anzi essa serve proprio all’esecuzione della

decisione di merito. La censura della ricorrente risulta dunque infondata.

3.4 D’altronde

l’emissione di due precetti esecutivi per lo stesso credito non è vietata,

finché nessuna delle esecuzioni è giunta allo stadio della continuazione (DTF

139 III 447 consid. 4.1.2; senten­za della CEF 14.2016.131/132

del 2 dicembre 2016 consid. 6.3). Nel caso in esame, ad ogni modo, ancorché

spinto da una domanda di non divulgazione dell’esecuzione precedente, l’avv. PI

1 l’ha ritirata il 19 novembre 2019 prima di avviare la nuo­va oggetto dell’odierno

giudizio. Sia come sia, il fatto che l’escu­­tente abbia avviato due esecuzioni

per lo stesso credito non basta in sé a prospettare un atto illecito (DTF 115

III 23 consid. 3/d; 26 I 516); sentenza della CEF 15.2016.68/69 del 19

settembre 2016 consid. 5.1). Potrebbe essere il caso se in precedenza l’inesisten­­za

del credito fosse stata accertata giudizialmente – ma l’azione promossa in tal

senso dalla ricorrente è stata dichiarata inammissibile – o se l’avv. PI 1

avesse promosso diverse esecuzioni per lo stesso credito senza mai

chiedere il rigetto dell’oppo­­sizione né l’accertamento giudiziario del

credito (v. sopra ad 3) – sennonché egli ha avviato una causa giudiziaria in

Italia per far accertare la propria pretesa e nulla indica ch’egli non chiederà

il rigetto dell’opposizione nell’esecuzione avversata dalla ricorrente. Anche

sotto questo aspetto il ricorso si rivela infondato.

3.5 Contrariamente

a quanto lamenta, RI 1 non è senza mez­zi di difesa. Potrà far valere le sue

ragioni nella procedura di rigetto dell’opposizione e se l’escutente non

dovesse avviarne una entro tre mesi dalla notifica del precetto esecutivo, essa

potrà presentare all’UE una (nuova) domanda di non divulgazione giusta l’art. 8a

cpv. 3 lett. d LEF. Potrebbe anche far dichiarare nulla un’ipote­­tica terza esecuzione promossa dall’__________ PI 1 senza ma­nifesta

valida giustificazione, per tacere dei rimedi giuridici offerti dal diritto

italiano (procedura di opposizione al decreto ingiuntivo, ove non sia già

giunta a termine, azione di accertamento dell’ine­­sistenza del credito). Ciò

basta a concludere per la reiezione del ricorso.

4. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.