15.2020.52
Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Annullamento della decisione di rigetto dell’opposizione
23 luglio 2020Italiano4 min
con “reclamo” (recte: ricorso) del 7 maggio 2020, RI 1 ha tempestivamente impugnato l’avviso
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Incarto n.
15.2020.52
Lugano
23 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 7 maggio 2020 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 5 maggio 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19
aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il Cantone Ticino ha
escusso RI 1 per l’incasso di fr. 100.– indicando quale titolo di credito
Fatti
il “decreto d’accusa
DA_1064327/1 del 14.11.2018”;
che
in base alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dal Cantone,
cui era allegata la decisione 21 aprile 2020 con cui il Giudice di pace del
Circolo di Lugano Est ha rigettato in via
definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, il 5 maggio 2020 l’UE
ha emesso l’avviso di pignoramento;
che
con “reclamo” (recte: ricorso) del 7 maggio 2020, RI 1 ha tempestivamente impugnato l’avviso
di pignoramento facendo valere di aver interposto reclamo contro la decisione
di rigetto dell’opposizione;
che
il 18 maggio 2020 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto
sospensivo parziale nel senso che l’esecuzione è stata sospesa dopo l’esecuzione
del pignoramento;
che
l’escutente non ha presentato osservazioni al ricorso, mentre l’UE ne ha
postulato la reiezione;
che
nel frattempo, accertato come la raccomandata contenente l’invito al convenuto
a formulare osservazioni sull’istanza di rigetto dell’opposizione non fosse
stata da lui ritirata, con sentenza odierna la Camera ha accolto il reclamo di
RI 1 contro la sentenza di rigetto, annullandola e
rinviando la causa alla Giudicatura di pace per nuovo giudizio previa
concessione al convenuto della facoltà di esprimersi sull’istanza;
che
in assenza – per ora – di un valido titolo di rigetto dell’opposizione
interposta dall’escusso, l’esecuzione non può essere proseguita;
Considerandi
che prima di dare seguito a una domanda di
proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF) con l’invio dell’avviso di
pignoramento (art. 89-90 LEF), l’ufficio d’esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità
di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale opposizione
al precetto esecutivo è stata rigettata, con decisione esecutiva, o è stata
ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi giusta
l’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della
CEF 15.2018.95 del 24 aprile 2019 consid. 3, 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 3 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale federale il 14 marzo
2002.
nella decisione 7B.29/2002, consid. 2/c);
che di conseguenza l’avviso
di pignoramento va annullato;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’avviso di pignoramento
emesso il 5 maggio 2020 nell’esecuzione n. __________ è annullato.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.