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Decisione

15.2020.52

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Annullamento della decisione di rigetto dell’opposizione

23 luglio 2020Italiano4 min

con “reclamo” (recte: ricorso) del 7 maggio 2020, RI 1 ha tempestivamente impugnato l’avviso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.52

Lugano

23 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 7 maggio 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 5 maggio 2020 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 19

aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il Cantone Ticino ha

escusso RI 1 per l’incasso di fr. 100.– indicando quale titolo di credito

Fatti

il “decreto d’accusa

DA_1064327/1 del 14.11.2018”;

che

in base alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dal Cantone,

cui era allegata la decisione 21 aprile 2020 con cui il Giudice di pace del

Circolo di Lugano Est ha rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dall’escusso, il 5 maggio 2020 l’UE

ha emesso l’avviso di pignoramento;

che

con “reclamo” (recte: ricorso) del 7 maggio 2020, RI 1 ha tempestivamente impugnato l’avviso

di pignoramento facendo valere di aver interposto reclamo contro la decisione

di rigetto dell’opposizione;

che

il 18 maggio 2020 il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto

sospensivo parziale nel senso che l’esecuzione è stata sospesa dopo l’esecuzione

del pignoramento;

che

l’escutente non ha presentato osservazioni al ricorso, mentre l’UE ne ha

postulato la reiezione;

che

nel frattempo, accertato come la raccomandata contenente l’invito al convenuto

a formulare osservazioni sull’istanza di rigetto dell’opposizione non fosse

stata da lui ritirata, con sentenza odier­na la Camera ha accolto il reclamo di

RI 1 contro la sentenza di rigetto, annullandola e

rinviando la causa alla Giudicatura di pace per nuovo giudizio previa

concessione al convenuto della facoltà di esprimersi sull’istanza;

che

in assenza – per ora – di un valido titolo di rigetto dell’opposi­zione

interposta dall’escusso, l’esecuzione non può essere proseguita;

Considerandi

che prima di dare seguito a una domanda di

proseguimento dell’e­secuzione (art. 88 LEF) con l’invio dell’avviso di

pignoramento (art. 89-90 LEF), l’ufficio d’esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità

di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale opposizione

al precetto esecutivo è stata rigettata, con decisione esecutiva, o è stata

ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi giusta

l’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della

CEF 15.2018.95 del 24 aprile 2019 consid. 3, 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 3 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale federale il 14 marzo

2002.

nella decisione 7B.29/2002, consid. 2/c);

che di conseguenza l’avviso

di pignoramento va annullato;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’avviso di pignoramento

emesso il 5 maggio 2020 nell’esecuzione n. __________ è annullato.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.