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Decisione

15.2020.53

Ricorso contro pignoramento. Censure sul comportamento della banca procedente nella gestione della pratica ipotecaria. Inammissibilità

20 agosto 2020Italiano5 min

scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 2 maggio 2018 e il 28 ottobre 2019 dall’Ufficio d'esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.53

Lugano

20 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 maggio 2020 di

RI 1

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro il pignoramento eseguito il 24 febbraio 2020 nelle esecuzioni

n. ____________________ promosse nei confronti della ricorrente da

PI 1, __________

IS 1, __________

(rappresentato dal servizio AC 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 2 maggio 2018 e il 28 ottobre 2019 dall’Ufficio d'esecuzione

(UE) di Bellinzona, la PI 1 e il IS 1 procedono contro RI 1 per l’incasso di rispettivamente

fr. 2'657'547.35 e fr. 352.55, oltre a interessi e spese.

B. Al

precetto esecutivo contro il Comune l’escussa non ha

interposto opposizione, mentre a quello contro la banca sì, ma la sua opposizione

è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del

Distretto di Bellinzona con sentenza del 4 dicembre 2019.

C. A

seguito della presentazione delle domande di proseguimento delle esecuzioni, il

12 dicembre 2019 e il 21 gennaio 2020 l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento

per fr. 3'475'532.25 nella prima esecuzione

e per fr. 406.70 nella seconda, in ognuna spese e interessi compresi.

D. Il 24 febbraio 2020 l’UE ha pignorato le quote di comproprietà per

piani (PPP) n. __________, __________ e __________ RFD di __________ nonché le

PPP n. __________, __________, ____________________ __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ RFD di __________, tutte gravate da

cartelle ipotecarie di primo grado a favore della PI 1, così come le PPP n. __________,

__________, __________ e __________ RFD di __________, gravate da cartelle

ipotecarie “al portatore”.

E. Con

ricorso del 12 maggio 2020, RI 1 chiede a questa Camera di “analizzare la pratica” considerando i fatti dalla stessa evocati nell’impugnazione.

F. Nelle

sue osservazioni del 13 maggio 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di dichiarare

il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2

LPR. Visto l’esisto dell’odierno giudizio il ricorso non è stato intimato ai

creditori per le osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato a RI

1, avvenuta il 4 maggio 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. Contro

i provvedimenti degli uffici di esecuzione e dei fallimenti è data la via del

ricorso da interporre all’autorità di vigilanza cantonale. L'atto di ricorso

deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova

(art. 7 cpv. 3 LPR).

2.1 In

riferimento alle PPP n. __________, __________ e __________ RFD di __________, la

ricorrente afferma di aver sottoposto alla PI 1, nel dicembre del 2019, una

proposta di acquisto formulata da una società terza al prezzo corrispondente

all’intera somma del debito ipotecario, proposta che la banca avrebbe

ingiustamente respinto. In riferimento alle PPP da n. __________ a __________

RFD di __________ la ricorrente allega inoltre che la banca non avrebbe

Considerandi

dapprima rispettato gli accordi presi alfine di terminare le opere di

costruzione, poi, trovato un acquirente disposto ad acquistare tutte le PPP a

un prezzo che avrebbe coperto quasi totalmente il debito, la banca, dopo aver

in un primo tempo accettato l’offerta, l’avrebbe respinta senza alcun motivo.

2.2

Ora,

il ricorso di RI 1 non contiene alcuna domanda specifica, presentandosi come

una critica generale al comportamento avuto dalla procedente nella gestione

della pratica ipotecaria che la riguarda. Al riguardo il ricorso si avvera

inammissibile, giacché non riguarda l’operato dell’UE – l’unico oggetto

possibile di un ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF

bensì quello della banca. Queste censure sarebbero dovute semmai essere fatte

valere nella procedura di rigetto dell’opposizione o con un’azione di

disconoscimento di debito. La richiesta di “analizzare la pratica” esula

dalla competenza dell’autorità di vigilanza.

3.

Con

l’unica censura avente qualche attinenza con l’esecuzione della banca, la

ricorrente rileva che le PPP n. __________, __________, __________ e __________

RFD di __________, sulle quali sorgono appartamenti attualmente messi a

reddito, non hanno alcuna relazione con la PI 1 e non sono ancora stati

ipotecati. Essa dimentica però che la banca procede in via esecutiva ordinaria

e non in via di realizzazione del pegno immobiliare ch’essa vanta sulle altre

unità immobiliari (PPP da __________ a __________) oggetto del pignoramento,

motivo per il quale giunti allo stadio del pignoramento l’UE era tenuto

a pignorare

tutti i diritti patrimoniali pignorabili dell’escusso

(giusta gli art. 92 e 93 LEF). Estendendo la misura anche alle PPP

n. __________, __________, __________ e __________, gravate da cartelle

ipotecarie non detenute della banca, l’UE ha pertanto agito correttamente.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– IS 1, AC 1,

__________,

__________.

Comunicazione

all'Ufficio d'esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.