15.2020.53
Ricorso contro pignoramento. Censure sul comportamento della banca procedente nella gestione della pratica ipotecaria. Inammissibilità
20 agosto 2020Italiano5 min
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 2 maggio 2018 e il 28 ottobre 2019 dall’Ufficio d'esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.53
Lugano
20 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 12 maggio 2020 di
RI 1
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di Bellinzona,
o meglio contro il pignoramento eseguito il 24 febbraio 2020 nelle esecuzioni
n. ____________________ promosse nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
IS 1, __________
(rappresentato dal servizio AC 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi il 2 maggio 2018 e il 28 ottobre 2019 dall’Ufficio d'esecuzione
(UE) di Bellinzona, la PI 1 e il IS 1 procedono contro RI 1 per l’incasso di rispettivamente
fr. 2'657'547.35 e fr. 352.55, oltre a interessi e spese.
B. Al
precetto esecutivo contro il Comune l’escussa non ha
interposto opposizione, mentre a quello contro la banca sì, ma la sua opposizione
è stata rigettata in via provvisoria dal Pretore del
Distretto di Bellinzona con sentenza del 4 dicembre 2019.
C. A
seguito della presentazione delle domande di proseguimento delle esecuzioni, il
12 dicembre 2019 e il 21 gennaio 2020 l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento
per fr. 3'475'532.25 nella prima esecuzione
e per fr. 406.70 nella seconda, in ognuna spese e interessi compresi.
D. Il 24 febbraio 2020 l’UE ha pignorato le quote di comproprietà per
piani (PPP) n. __________, __________ e __________ RFD di __________ nonché le
PPP n. __________, __________, ____________________ __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ RFD di __________, tutte gravate da
cartelle ipotecarie di primo grado a favore della PI 1, così come le PPP n. __________,
__________, __________ e __________ RFD di __________, gravate da cartelle
ipotecarie “al portatore”.
E. Con
ricorso del 12 maggio 2020, RI 1 chiede a questa Camera di “analizzare la pratica” considerando i fatti dalla stessa evocati nell’impugnazione.
F. Nelle
sue osservazioni del 13 maggio 2020 l’UE ha chiesto alla Camera di dichiarare
il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2
LPR. Visto l’esisto dell’odierno giudizio il ricorso non è stato intimato ai
creditori per le osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato a RI
1, avvenuta il 4 maggio 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile
(art. 17 LEF).
2. Contro
i provvedimenti degli uffici di esecuzione e dei fallimenti è data la via del
ricorso da interporre all’autorità di vigilanza cantonale. L'atto di ricorso
deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova
(art. 7 cpv. 3 LPR).
2.1 In
riferimento alle PPP n. __________, __________ e __________ RFD di __________, la
ricorrente afferma di aver sottoposto alla PI 1, nel dicembre del 2019, una
proposta di acquisto formulata da una società terza al prezzo corrispondente
all’intera somma del debito ipotecario, proposta che la banca avrebbe
ingiustamente respinto. In riferimento alle PPP da n. __________ a __________
RFD di __________ la ricorrente allega inoltre che la banca non avrebbe
Considerandi
dapprima rispettato gli accordi presi alfine di terminare le opere di
costruzione, poi, trovato un acquirente disposto ad acquistare tutte le PPP a
un prezzo che avrebbe coperto quasi totalmente il debito, la banca, dopo aver
in un primo tempo accettato l’offerta, l’avrebbe respinta senza alcun motivo.
2.2
Ora,
il ricorso di RI 1 non contiene alcuna domanda specifica, presentandosi come
una critica generale al comportamento avuto dalla procedente nella gestione
della pratica ipotecaria che la riguarda. Al riguardo il ricorso si avvera
inammissibile, giacché non riguarda l’operato dell’UE – l’unico oggetto
possibile di un ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF –
bensì quello della banca. Queste censure sarebbero dovute semmai essere fatte
valere nella procedura di rigetto dell’opposizione o con un’azione di
disconoscimento di debito. La richiesta di “analizzare la pratica” esula
dalla competenza dell’autorità di vigilanza.
3.
Con
l’unica censura avente qualche attinenza con l’esecuzione della banca, la
ricorrente rileva che le PPP n. __________, __________, __________ e __________
RFD di __________, sulle quali sorgono appartamenti attualmente messi a
reddito, non hanno alcuna relazione con la PI 1 e non sono ancora stati
ipotecati. Essa dimentica però che la banca procede in via esecutiva ordinaria
e non in via di realizzazione del pegno immobiliare ch’essa vanta sulle altre
unità immobiliari (PPP da __________ a __________) oggetto del pignoramento,
motivo per il quale giunti allo stadio del pignoramento l’UE era tenuto
a pignorare
tutti i diritti patrimoniali pignorabili dell’escusso
(giusta gli art. 92 e 93 LEF). Estendendo la misura anche alle PPP
n. __________, __________, __________ e __________, gravate da cartelle
ipotecarie non detenute della banca, l’UE ha pertanto agito correttamente.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– IS 1, AC 1,
__________,
__________.
Comunicazione
all'Ufficio d'esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.