15.2020.54
Ricorso contro l’emissione di un precetto esecutivo rettificato quanto alla designazione del creditore (membri al posto della comunione ereditaria)
21 luglio 2020Italiano10 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 aprile 2020 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.54
Lugano
21 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 maggio 2020 del
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’annullamento e sostituzione del precetto esecutivo emesso il
10 aprile 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del
ricorrente dalla “Comunione ereditaria PI 4”, poi sostituita sul precetto
rettificato con l’indicazione dei suoi membri
PI 1, __________
PI 2, __________
PI 3, __________
(rappresentati da PI 3, __________
e patrocinati dall’__________ __________, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 aprile 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Mendrisio, “PI
4 Comunione ereditaria” ha escusso il Comune di RI 1
per l’incasso di fr. 59'914'500.– oltre agli interessi del 5% dall’11
aprile 2019, indicando la seguente causa di credito: “risarcimento danni per mancata pianificazione part.
n. __________ e __________ RFD di __________; part. n. __________ e n. __________
RFD di __________ (cfr. notifica di pretesa risarcitoria 11.4.2019.
Interruzione prescrizione”. Il precetto esecutivo è
stato notificato il 20 aprile 2020 tramite posta al Comune, che vi ha
interposto opposizione il successivo 22 aprile, ciò di cui l’UE ha avuto
notizia il 27 aprile.
B. Su
richiesta dell’escutente, il 30 aprile 2020 l’UE ha provveduto a modificare la
denominazione del creditore, sostituendo “PI 4 Comunione ereditaria”
con “PI 1, PI 2 e PI 3
componenti la CE fu PI 4 c/o PI 3”, e facendo
precedere l’indicazione della causa del credito originale con la dicitura: “Il presente precetto esecutivo annulla e
sostituisce il precedente notificato con opposizione in data 27.04.2020”. Ha d’altronde lasciato come data di notifica il 20 aprile 2020,
mentre ha menzionato quale data dell’opposizione il 27 aprile 2020. L’UE ha poi
spedito per posta A all’escusso il precetto esecutivo rettificato con un foglio
di trasmissione. Il 12 maggio 2020 il Comune ha nuovamente interposto
opposizione al precetto esecutivo rettificato.
C. Con
ricorso del 14 maggio 2020, il Comune di RI 1 chiede l’annullamento del
precetto esecutivo, protestate tasse, spese e ripetibili.
D. Con
osservazioni del 29 maggio 2020 PI 1, PI 2 e PI 3 postulano la reiezione del
ricorso, come pure l’UE nelle sue del 10 giugno 2020.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
avvenuta al RI 1 per posta A il 5 maggio 2020, ciò che non è contestato né
dagli escutenti né dall’UE, il ricorso è tempestivo (art. 17 cpv. 2 LEF).
2. Il
ricorrente fa valere che nessuna norma di legge permette all’ufficio d’esecuzione
di riemettere di propria iniziativa precetti esecutivi che annullano e
sostituiscono atti già emessi e intimati, tanto meno quando non si tratta di
rettificare sviste manifeste, ma di dar seguito, come nella fattispecie, a
richieste telefoniche del creditore, il quale, se intende modificare elementi
essenziali del precetto, deve ritirare l’esecuzione e promuoverne una nuova. A
suo parere il precetto esecutivo dev’essere annullato anche perché le date di emissione
e di notifica del secondo precetto e d’interposi-zione della seconda
opposizione sono errate, siccome corrispon-dono alle date relative al primo
precetto esecutivo.
Nelle
loro osservazioni gli escutenti rilevano di aver correttamente indicato nella
domanda d’esecuzione l’identità della parte creditrice, ovvero i singoli
componenti della comunione ereditaria e tempestivamente segnalato all’UE l’errata
designazione riportata sul precetto esecutivo, motivo per cui, “conformemente a consolidata prassi”, il precetto è stato annullato e sostituito con quello rettificato
oggetto dell’impugnazione. Secondo loro l’UE poteva modificare d’ufficio il
proprio provvedimento entro il termine di ricorso. Si chiedono del resto quale
pregiudizio ne sia derivato al ricorrente, posto come esso abbia potuto
regolarmente sollevare opposizione e come, in ogni caso, gli effetti
interruttivi della prescrizione risalgono alla data d’inoltro della domanda d’esecuzione.
3. Il
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per
oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il
ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva
– non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un
eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di
una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF,
con rif.).
3.1 Nel
caso in esame il ricorrente pretende di aver “un chiaro interesse degno di protezione all’annullamento
[…] del PE impugnato” perché a suo dire lo stesso è
stato emesso in violazione della LEF e riporta elementi essenziali del tutto
Considerandi
inesatti. Non a torto, tuttavia, gli escutenti esprimono dubbi sul fatto che
dall’annullamento e sostituzione del precetto esecutivo sia sorto un pregiudizio
per il ricorrente, il quale ha potuto interporre opposizione (anche due volte),
mentre le critiche relative alle date di emissione e notifica del precetto e di
opposizione riportate sul secondo atto non hanno influsso sulla questione dell’interruzione
della prescrizione, che dipende dalla data di presentazione della domanda d’esecuzione
(DTF 104 III 22 consid. 2; 57 II 462).
3.2
Per
quanto riguarda la contestazione relativa alla facoltà dell’UE di emettere il
precetto esecutivo rettificato il ricorrente non ha effettivamente dimostrato
un proprio interesse concreto, attuale e degno di protezione. Sotto questo
profilo il ricorso si rivela di conseguenza inammissibile.
3.2.1
Ad
ogni modo, gli uffici di esecuzione possono modificare d’ufficio la propria
decisione fino alla scadenza del termine di ricorso e ad-dirittura in ogni
tempo se il provvedimento sia da ritenere nullo giusta l’art. 22 LEF (DTF 97
III 3 consid. 5; 88 III 12 consid. 1; sentenza 5A_367/2019 del 23 giugno 2020
consid. 4.1) oppure se la rettifica della designazione inesatta, perfino
totalmente erronea, o incompleta della parte non comporti alcun rischio di
confusione (DTF 131 I 63, consid. 2.2, 114
III 64, consid. 1/a; sentenze del Tribunale federale
5A_34/2016 del 30 maggio 2016 consid. 3.3.1 e della CEF 14.2012.101 del
16.
agosto 2012, RtiD 2013 I 829 n. 51c, e 14.2019.87 del 28 agosto 2019). In caso di ricorso di una parte, essi possono d’altronde riconsiderare
il provvedimento fino all’invio della propria risposta (art. 17 cpv. 4 LEF).
3.2.2
Nella
fattispecie l’esemplare per il creditore del primo precetto esecutivo è stato notificato
agli escutenti il 28 aprile 2020, come da loro affermato nelle osservazioni al
ricorso senza essere contraddetti, ciò che è del resto indubbio giacché l’atto
è stato inviato loro il giorno precedente.
Ne segue che l’UE ha validamente emesso il precetto rettificato, il 30
aprile 2020, entro il termine di ricorso. Del resto la richiesta degli
escutenti di rettificare il precetto esecutivo avrebbe dovuto essere
considerata come un ricorso, sicché l’UE avrebbe potuto riconsiderare il
proprio provvedimento fino all’invio della propria risposta (art. 17 cpv. 4
LEF). Ed è indubbio che la domanda degli escutenti era legittima, dal momento
ch’essi si erano designati nella domanda d’esecuzione come “PI 1 PI 2 RA 1 componenti la CEF fu PI 4 c/o PI
3, __________” (doc. 2 accluso alle osservazioni al
ricorso).
3.3
L’interesse
del ricorrente per quanto attiene alle censure relative alle date di emissione
del precetto esecutivo è dubbio, dal momento che a questi dati non sono
connesse conseguenze giuridiche, mentre è evidente relativamente alla data di
notifica del precetto esecutivo all’escusso, da cui dipende la determinazione
del termine di perenzione per chiedere la continuazione dell’esecuzione (art.
88.
cpv. 2 LEF; DTF 125 III 46 consid. 3/b).
3.3.1
A scanso di equivoci, va in ogni caso rilevato
che, se l’ufficio d’esecuzione ritiene, come nel caso di specie, di
dover emettere un nuovo precetto esecutivo rettificato (e non solo di
comunicare alle parti di aver rettificato nei suoi registri un’indicazione
manifestamente errata e scevra di rischi di confusione), dovrà per trasparenza
indicare sul nuovo precetto esecutivo la nuova data di emissione, anche se
viene emesso con lo stesso numero del precetto esecutivo contenente dati
errati. Parimenti, l’ufficio dovrà indicare sul nuovo precetto la data della
(nuova) opposizione interposta dall’escusso contro il precetto rettificato (DTF
26.
I 373 consid. 2; Gilliéron, op.
cit., n. 13 ad art. 74).
Occorre
quindi ordinare all’UE di riportare nei suoi registri il 30 aprile 2020 come
data di emissione del secondo precetto esecutivo e il 12 maggio 2020 come data
di opposizione (giacché per giudicare della tempestività dell’opposizione
giusta l’art. 74 cpv. 1 LEF determinante è il momento in cui l’escusso l’ha dichiarata,
allo sportello dell’ufficio d’esecuzione o direttamente all’agente notificatore
(DTF 85 III 167), oppure il momento in cui l’ha consegnata alla posta all’indirizzo
dell’ufficio (art. 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF; DTF 97 III 12
segg.).
3.3.2
Va
inoltre ordinato all’UE di riportare nei suoi registri il 5 maggio 2020 come
data di notifica del (secondo e unico valido) precetto esecutivo, sulla scorta dell’allegazione
del ricorrente (ricorso ad I/3), che risulta vincolante in concreto dal momento
che l’atto non è stato notificato per raccomandata e l’UE non è in grado di
dimostrare la data di notifica in altro modo (cfr. DTF 129 I 10
consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2018.8 del 16 aprile 2018 consid.
2.3).
3.3.3
Non è necessario – e sarebbe addirittura antieconomico
e inopportuno per l’escusso, obbligato a interporre una terza
opposizione –ordinare in più all’UE di notificare alle parti un nuovo precetto esecutivo rettificato
secondo le indicazioni appena fornite. La presente decisione e le modifiche che
verranno apportate al registro delle esecuzioni costituiscono per le parti e
per i terzi la prova dei dati effettivi incorrettamente riportati sul secondo
precetto esecutivo.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto
e di conseguenza è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, per il
tramite del Centro cantonale dei precetti esecutivi, di riportare nei suoi
registri il 30 aprile 2020 come data di emissione del (secondo) precetto
esecutivo n. __________, il 5 maggio
2020 come data di notifica all’escusso e il 12 maggio 2020 come data di
opposizione.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Centro cantonale dei precetti esecutivi, Faido.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.