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Decisione

15.2020.54

Ricorso contro l’emissione di un precetto esecutivo rettificato quanto alla designazione del creditore (membri al posto della comunione ereditaria)

21 luglio 2020Italiano10 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 aprile 2020 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.54

Lugano

21 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 14 maggio 2020 del

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro l’annullamento e sostituzione del precetto esecutivo emesso il

10 aprile 2020 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del

ricorrente dalla “Comunione ereditaria PI 4”, poi sostituita sul precetto

rettificato con l’indicazione dei suoi membri

PI 1, __________

PI 2, __________

PI 3, __________

(rappresentati da PI 3, __________

e patrocinati dall’__________ __________, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 aprile 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Mendrisio, “PI

4 Comunione ereditaria” ha escusso il Comune di RI 1

per l’incasso di fr. 59'914'500.– oltre agli interessi del 5% dall’11

aprile 2019, indicando la seguente causa di credito: “risarcimento danni per mancata pianificazione part.

n. __________ e __________ RFD di __________; part. n. __________ e n. __________

RFD di __________ (cfr. notifica di pretesa risarcitoria 11.4.2019.

Interruzione prescrizione”. Il precet­to esecutivo è

stato notificato il 20 aprile 2020 tramite posta al Comune, che vi ha

interposto opposizione il successivo 22 aprile, ciò di cui l’UE ha avuto

notizia il 27 aprile.

B. Su

richiesta dell’escutente, il 30 aprile 2020 l’UE ha provveduto a modificare la

denominazione del creditore, sostituendo “PI 4 Comunione ereditaria”

con “PI 1, PI 2 e PI 3

componenti la CE fu PI 4 c/o PI 3”, e facendo

precedere l’indicazione della causa del credito originale con la dicitura: “Il presente precetto esecutivo annulla e

sostituisce il precedente notificato con opposizione in data 27.04.2020”. Ha d’altronde lasciato come data di notifica il 20 aprile 2020,

mentre ha menzionato quale data dell’opposizione il 27 aprile 2020. L’UE ha poi

spedito per posta A all’escusso il precetto esecutivo rettificato con un foglio

di trasmissione. Il 12 maggio 2020 il Comune ha nuovamente interposto

opposizione al precetto esecutivo rettificato.

C. Con

ricorso del 14 maggio 2020, il Comune di RI 1 chiede l’annullamento del

precetto esecutivo, protestate tasse, spese e ripetibili.

D. Con

osservazioni del 29 maggio 2020 PI 1, PI 2 e PI 3 postulano la reiezione del

ricorso, come pure l’UE nelle sue del 10 giugno 2020.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

avvenuta al RI 1 per posta A il 5 maggio 2020, ciò che non è contestato né

dagli escutenti né dall’UE, il ricorso è tempestivo (art. 17 cpv. 2 LEF).

2. Il

ricorrente fa valere che nessuna norma di legge permette all’uf­ficio d’esecuzione

di riemettere di propria iniziativa precetti esecutivi che annullano e

sostituiscono atti già emessi e intimati, tanto meno quando non si tratta di

rettificare sviste manifeste, ma di dar seguito, come nella fattispecie, a

richieste telefoniche del creditore, il quale, se intende modificare elementi

essenziali del precetto, deve ritirare l’esecuzione e promuoverne una nuova. A

suo parere il precetto esecutivo dev’essere annullato anche perché le date di emissione

e di notifica del secondo precetto e d’interposi-zione della seconda

opposizione sono errate, siccome corrispon-dono alle date relative al primo

precetto esecutivo.

Nelle

loro osservazioni gli escutenti rilevano di aver correttamente indicato nella

domanda d’esecuzione l’identità della parte creditrice, ovvero i singoli

componenti della comunione ereditaria e tempestivamente segnalato all’UE l’errata

designazione riportata sul precetto esecutivo, motivo per cui, “conformemente a consolidata prassi”, il precetto è stato annullato e sostituito con quello rettificato

oggetto dell’impugnazione. Secondo loro l’UE poteva modificare d’ufficio il

proprio provvedimento entro il termine di ricorso. Si chiedono del resto quale

pregiudizio ne sia derivato al ricorrente, posto come esso abbia potuto

regolarmente sollevare opposizione e come, in ogni caso, gli effetti

interruttivi della prescrizione risalgono alla data d’inoltro della domanda d’esecuzione.

3. Il

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza cantonale ha per

oggetto il provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il

ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva

– non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un

eventuale errato comportamen­to dell’organo di esecuzione forzata in vista di

una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17 LEF,

con rif.).

3.1 Nel

caso in esame il ricorrente pretende di aver “un chiaro interes­se degno di protezione all’annullamento

[…] del PE impugnato” perché a suo dire lo stesso è

stato emesso in violazione della LEF e riporta elementi essenziali del tutto

Considerandi

inesatti. Non a torto, tuttavia, gli escutenti esprimono dubbi sul fatto che

dall’annullamento e sostituzione del precetto esecutivo sia sorto un pregiudizio

per il ricorrente, il quale ha potuto interporre opposizione (anche due vol­te),

mentre le critiche relative alle date di emissione e notifica del precetto e di

opposizione riportate sul secondo atto non hanno influsso sulla questione dell’interruzione

della prescrizione, che dipende dalla data di presentazione della domanda d’esecuzione

(DTF 104 III 22 consid. 2; 57 II 462).

3.2

Per

quanto riguarda la contestazione relativa alla facoltà dell’UE di emettere il

precetto esecutivo rettificato il ricorrente non ha effettivamente dimostrato

un proprio interesse concreto, attuale e degno di protezione. Sotto questo

profilo il ricorso si rivela di conseguenza inammissibile.

3.2.1

Ad

ogni modo, gli uffici di esecuzione possono modificare d’ufficio la propria

decisione fino alla scadenza del termine di ricorso e ad-dirittura in ogni

tempo se il provvedimento sia da ritenere nullo giusta l’art. 22 LEF (DTF 97

III 3 consid. 5; 88 III 12 consid. 1; sentenza 5A_367/2019 del 23 giugno 2020

consid. 4.1) oppure se la rettifica della designazione inesatta, perfino

totalmente erronea, o incompleta della parte non comporti alcun rischio di

confusione (DTF 131 I 63, consid. 2.2, 114

III 64, consid. 1/a; sentenze del Tribunale federale

5A_34/2016 del 30 maggio 2016 consid. 3.3.1 e della CEF 14.2012.101 del

16.

agosto 2012, RtiD 2013 I 829 n. 51c, e 14.2019.87 del 28 agosto 2019). In caso di ricorso di una parte, essi possono d’altronde riconsiderare

il provvedimento fino all’invio della propria risposta (art. 17 cpv. 4 LEF).

3.2.2

Nella

fattispecie l’esemplare per il creditore del primo precetto esecutivo è stato notificato

agli escutenti il 28 aprile 2020, come da loro affermato nelle osservazioni al

ricorso senza essere contraddetti, ciò che è del resto indubbio giacché l’atto

è stato inviato loro il giorno precedente.

Ne segue che l’UE ha validamente emes­so il precetto rettificato, il 30

aprile 2020, entro il termine di ricorso. Del resto la richiesta degli

escutenti di rettificare il precetto esecutivo avrebbe dovuto essere

considerata come un ricorso, sicché l’UE avrebbe potuto riconsiderare il

proprio provvedimento fino all’invio della propria risposta (art. 17 cpv. 4

LEF). Ed è indubbio che la domanda degli escutenti era legittima, dal momento

ch’essi si erano designati nella domanda d’esecuzione come “PI 1 PI 2 RA 1 componenti la CEF fu PI 4 c/o PI

3, __________” (doc. 2 accluso alle osservazioni al

ricorso).

3.3

L’interesse

del ricorrente per quanto attiene alle censure relative alle date di emissione

del precetto esecutivo è dubbio, dal momento che a questi dati non sono

connesse conseguenze giuridiche, mentre è evidente relativamente alla data di

notifica del precetto esecutivo all’escusso, da cui dipende la determinazione

del termine di perenzione per chiedere la continuazione dell’esecu­zione (art.

88.

cpv. 2 LEF; DTF 125 III 46 consid. 3/b).

3.3.1

A scanso di equivoci, va in ogni caso rilevato

che, se l’ufficio d’e­se­cuzione ritiene, come nel caso di specie, di

dover emettere un nuovo precetto esecutivo rettificato (e non solo di

comunicare alle parti di aver rettificato nei suoi registri un’indicazione

manifestamente errata e scevra di rischi di confusione), dovrà per trasparenza

indicare sul nuovo precetto esecutivo la nuova data di emissione, anche se

viene emesso con lo stesso numero del precetto esecutivo contenente dati

errati. Parimenti, l’ufficio dovrà indicare sul nuovo precetto la data della

(nuova) opposizione interposta dall’escusso contro il precetto rettificato (DTF

26.

I 373 consid. 2; Gilliéron, op.

cit., n. 13 ad art. 74).

Occorre

quindi ordinare all’UE di riportare nei suoi registri il 30 aprile 2020 come

data di emissione del secondo precetto esecutivo e il 12 maggio 2020 come data

di opposizione (giacché per giudicare della tempestività dell’opposizione

giusta l’art. 74 cpv. 1 LEF determinante è il momento in cui l’escusso l’ha dichiarata,

allo sportello dell’ufficio d’esecuzione o direttamente all’agente notificatore

(DTF 85 III 167), oppure il momento in cui l’ha consegnata alla posta all’indirizzo

dell’ufficio (art. 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF; DTF 97 III 12

segg.).

3.3.2

Va

inoltre ordinato all’UE di riportare nei suoi registri il 5 maggio 2020 come

data di notifica del (secondo e unico valido) precetto esecutivo, sulla scorta dell’allegazione

del ricorrente (ricorso ad I/3), che risulta vincolante in concreto dal momento

che l’atto non è stato notificato per raccomandata e l’UE non è in grado di

dimostrare la data di notifica in altro modo (cfr. DTF 129 I 10

consid. 2.2; sentenza della CEF 14.2018.8 del 16 aprile 2018 consid.

2.3).

3.3.3

Non è necessario – e sarebbe addirittura antieconomico

e inoppor­tuno per l’escusso, obbligato a interporre una terza

opposizione –ordinare in più all’UE di notificare alle parti un nuovo precetto esecutivo rettificato

secondo le indicazioni appena fornite. La presente decisione e le modifiche che

verranno apportate al registro delle esecuzioni costituiscono per le parti e

per i terzi la prova dei dati effettivi incorrettamente riportati sul secondo

precetto esecutivo.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

e di conseguenza è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, per il

tramite del Centro cantonale dei precetti esecutivi, di riportare nei suoi

registri il 30 aprile 2020 come data di emissione del (secondo) precetto

esecutivo n. __________, il 5 maggio

2020 come data di notifica all’escusso e il 12 maggio 2020 come data di

opposizione.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Centro cantonale dei precetti esecutivi, Faido.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.