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Decisione

15.2020.56

Minimo di esistenza. Spese di elettricità per l’uso di un respiratore a fini medici. Pagamento dei premi di cassa malati direttamente alla cassa o inclusione nel minimo d’esistenza

20 novembre 2020Italiano8 min

ricorso datato del 4 aprile 2020 RI 1 si aggrava contro il calcolo del minimo d’esistenza,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.56

Lugano

20 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 4 aprile 2020 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro la decisione di

pignoramento di reddito emessa il

2 aprile 2020 nelle (sei) esecuzioni del gruppo n. 22 promosse nei confronti

del ricorrente da:

PI 1,

PI 2,

(rappresentati dall’RA 2, )

PI 3,

PI 4,

(rappresentata dalla RA 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

2 aprile 2020 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha proceduto a favore

del gruppo n. 22, composto delle esecuzioni promosse dalla PI 1, dallo PI 3,

dal PI 3 e dalla PI 4, al pignoramento della pensione percepita da RI 1 dalla

Cassa pensioni __________ a concorrenza di fr. 1'235.– mensili, secondo il

seguente computo:

Redditi

AVS + Cassa pensione

fr.

4'295.00

(di cui fr. 2'124.– di rendita AVS)

Totale

fr.

4'295.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'100.00

Altri

fr.

160.00

Trasferte

Spese mediche e dentali

fr.

100.00

Totale

fr.

3'060.00

Nel

verbale interno delle operazioni di pignoramento del 2 aprile 2020 è inoltre

menzionato che l’UE non ha riconosciuto il premio dell’assicurazione malattia

obbligatoria di fr. 509.25, siccome la cassa malati dell’escusso, l’escutente

PI 4, aveva comunicato che RI 1 non aveva pagato i premi dei mesi di febbraio,

marzo e aprile 2020.

B. Con

ricorso datato del 4 aprile 2020 RI 1 si aggrava contro il calcolo del minimo d’esistenza,

chiedendo in sostanza che l’importo pignorato sia ridotto a fr. 800.–

mensili.

C. Sulla

base dei nuovi giustificativi prodotti dall’insorgente in sede di ricorso, mediante

verbale interno delle operazioni di pignoramento del 25 maggio 2020 l’UE ha

modificato il calcolo del minimo d’esistenza nel seguente modo:

Redditi

AVS + Cassa pensione

fr.

4'295.00

(di cui fr. 2'124.– di rendita AVS)

Totale

fr.

4'295.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'100.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

66.00

Spese mediche e dentali

fr.

131.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato per il coniuge

fr.

66.00

Totale

fr.

3'063.00

Siccome

il risultato del nuovo computo non si discosta sostanzialmente dal primo

provvedimento, l’Ufficio ha mantenuto il pignoramento di fr. 1'235.– nei

confronti della cassa pensioni dell’escus­­so, ciò che ha ribadito nelle

osservazioni del 26 maggio 2020. I creditori non hanno invece presentato

osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta

Considerandi

il 20 aprile 2020, il ricorso giunto all’UE il 27 aprile 2020 è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2.

Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009).

Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data del­l’esecuzione

del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12

consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011,

consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF;

DTF 108 III 12 consid. 4).

3.

Il

ricorrente premette di soffrire di una malattia ai polmoni e ai reni molto

invalidante, che lo obbliga a usare un respiratore per 18/20 ore al giorno, ciò

che – a sua detta – crea un grande dispendio di energia elettrica, visto che l’apparecchio

assorbe una potenza di 2300 W. A sostegno di tale circostanza, egli ha allegato

al ricorso la fattura e la ricevuta di pagamento per la fornitura di energia

elettrica riferiti all’appartamento in cui abita per il periodo dal 16 maggio 2019

al 10 gennaio 2020 (240 giorni), che ammonta a fr. 745.08 (IVA inclusa), ovvero

a circa fr. 94.50 mensili. Sebbene l’insorgente non lo domandi

espressamente, dalle motivazioni del ricorso si comprende ch’egli pretende il

computo di tale spesa nel minimo esistenziale.

3.1

Nelle

proprie osservazioni, l’UE si limita a comunicare di aver modificato, sulla

base dei nuovi documenti, le spese mediche e di trasferta del debitore e di sua

moglie, senza però soffermarsi sulla censura riguardante i costi per il consumo

di energia elettrica.

3.2

Nell’importo

base mensile di fr. 1'700.– per i coniugi previsto dalla Tabella (cifra I),

che rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i

bisogni vitali dell’escusso e del suo coniuge (sostentamento, abbigliamento e

biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni

private, cultura, ecc.), sono comprese in particolare le spese di

elettricità e/o gas “per la luce e la cucina”, che per una persona sola sono

state stimate in fr. 60.– mensili (sentenza della CEF 15.2017.49 del 2

agosto 2017, consid. 3.2). Per una coppia come quella che il ricorrente forma

con la moglie, quel costo non si discosta molto da quello per una persona sola

e può quindi essere valutato in fr. 70.–. Si può presumere

che la differenza con la spesa documentata da RI 1, di fr. 94.50 (sopra

consid. 3), sia dovuta principalmente all’uso del respiratore per 18/20 ore al

giorno. Ne discende che al ricorrente possono essere riconosciuti fr. 25.–

mensili arrotondati a titolo di spese elettriche per l’uso del respiratore e di

eventuali altri elettrodomestici.

4.

Al

ricorso RI 1 ha pure allegato diverse ricevute di pagamento per l’acquisto di

medicamenti nel periodo dal gennaio all’a­prile 2020. Anche in tal caso il

ricorrente pretende che tali spese siano considerate nel minimo d’esistenza,

ciò che l’UE ha effettivamente fatto nel calcolo del 25 maggio 2020 (sopra,

consid. C), ove ha riconosciuto fr. 131.– a tale titolo, somma che

corrisponde alla media mensile delle spese mediche sopportate dall’escusso nel

periodo in questione (v. ricevute di pagamento). La censura s’avvera pertanto

priva d’oggetto.

5.

Riguardo

infine al mancato riconoscimento dei premi di assicurazione malattie

obbligatorie di fr. 509.25 (sopra, consid. A), il debitore non ha prodotto

alcun giustificativo di pagamento nemmeno in sede di ricorso, sicché la

decisione dell’Ufficio si rivela corretta in tal senso. Tenuto conto tuttavia delle

precarie condizioni di salute dell’escusso, l’UE è invitato a valutare se nel

caso specifico non sia opportuno procedere, con l’accordo di RI 1, al pagamento

diretto dei premi di cassa malati all’assicuratore o al loro computo nel minimo

d’esistenza, esigendo però dall’escusso la produzione spontanea, ogni mese, dei

giustificativi di pagamento, pena la loro (reiterata) esclusione dal calcolo

(sentenza della CEF 15.2009.62 del 19 gennaio 2020, consid. 3.2).

6.

Alla

luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il calcolo del

minimo d’esistenza va rettificato come segue:

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

1'100.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

66.00

Spese mediche e dentali

fr.

131.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato per il coniuge

Spese di elettricità per l’uso del respiratore

fr.

fr.

66.00

25.00

Totale

fr.

3'088.00

Di

conseguenza l’Ufficio deve pignorare presso la Cassa pensioni della __________ l’importo fisso di fr. 1'207.– mensili.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il minimo d’esi­­stenza

di RI 1 è stabilito in fr. 3'088.– mensili.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– ;

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.