15.2020.57
Pignoramento di un fondo intestato alla moglie separata dell’escusso. Incasso delle pigioni ottenute dalla locazione del fondo pignorato
19 ottobre 2020Italiano11 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2016 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.57
Lugano
19 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 maggio 2020 delle società
RI 1, IT-
RI 4, IT-
RI 3, IT-
(già RI 5, )
RI 6, IT-
RI 7, IT-
RI 8, IT-)
(già RI 8, )
(patrocinate dagli __________ PA 2 e __________,
studio legale PA 2, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio, o meglio contro il provvedimento del 14 maggio 2020 di
rinuncia all’amministrazione della particella n. __________ RFD __________ intestata
a
PI 2, __________
(patrocinata dall’__________ PA 3, __________)
nell’esecuzione n. __________
promossa dalle ricorrenti nei confronti di
PI 1, IT-
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2016 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano a convalida del sequestro n. __________, le società RI 1, RI
4, RI 5 (ora RI 3), RI 6, RI 7 e RI 8 (ora RI 8) procedono contro PI 1 per l’incasso di fr. 127'155'000.–
oltre agli interessi dell’8.15% dal 22 febbraio 2015. La pretesa è fondata su
un’ordinanza del 20 febbraio 2015, con cui il Tribunale ordinario di Milano ha
decretato il sequestro conservativo dei beni di PI 1. L’ordinanza è stata
dichiarata esecutiva in Svizzera con decisione 22 maggio 2015 della Pretura di
Lugano, sezione 5.
B. Non avendo l’escusso
interposto opposizione, il 24 febbraio 2016 le società
escutenti hanno chiesto la continuazione dell’esecuzione. Dopo aver eseguito
il pignoramento l’8 giugno 2017 anche a favore
delle esecuzioni n. __________ e __________ avviate il 29 novembre 2016 dalla moglie separata dell’escusso, RI 1, per l’incasso
rispettivamente di fr. 1'372'903.70 e fr. 636'225.– oltre ad
accessori, l’UE ha emesso il relativo verbale il 13
febbraio 2018, da valere quale attestato provvisorio di carenza beni giusta l’art.
115 cpv. 2 LEF, siccome l’unico attivo pignorato risultava essere il fondo n. __________
RFD di __________, intestato alla moglie, stimato in fr. 4'895'980.–.
C. Il
26 febbraio 2018 sia PI 2 sia le società escutenti hanno presentato ricorso
contro tale decisione, la prima per far annullare il pignoramento del fondo, le
altre per estenderlo ad altri beni. La Camera ha respinto il primo ricorso con
sentenza del 24 gennaio 2019 (inc. 15.2018.17), ora passata in giudicato,
mentre il 17 aprile 2019 ha parzialmente accolto il secondo, retrocedendo
l’incarto all’UE affinché procedesse a ulteriori accertamenti e si determinasse
nuovamente sul pignoramento dei beni di PI 1 nel senso dei considerandi (inc. 15.2018.19). La sentenza è oggetto di due ricorsi, di
ambedue le parti, tuttora pendenti al Tribunale federale (inc. 5A_377/2019 e 5A_378/2019).
D. Con
scritto del 18 febbraio 2020, le escutenti hanno chiesto all’UE di pignorare
le pigioni incassate dalla moglie per la locazione del fondo pignorato (una
villa a __________) e di farsi versare quanto fino ad allora incassato. Hanno
ribadito la domanda con scritto del 9 aprile 2020, postulando inoltre che il
pignoramento fosse comunicato senza indugio agli inquilini, e passate le ferie
pasquali, hanno chiesto conferma dell’adempimento dei relativi atti con lettera
del 6 maggio 2020.
E. Con
provvedimento del 14 maggio 2020, l’UE ha comunicato alle società escutenti di
non potere amministrare un immobile pignorato ove il proprietario iscritto a
registro fondiario non sia il debitore, bensì un terzo che ne ha rivendicato la
proprietà.
F. Contro
il provvedimento appena menzionato le società escutenti sono insorte con un ricorso
del 25 maggio 2020, volto in via cautelare a ordinare all’UE di richiedere a PI
2 il versamento del ricavato netto derivante dalla locazione del fondo
pignorato, e nel merito ad annullare il provvedimento impugnato e a ordinare
all’UE quanto chiesto in via cautelare.
G. La
domanda cautelare è stata respinta con decreto del presidente della Camera del
29 maggio 2020.
H. Con
osservazioni del 22 e del 26 giugno 2020 PI 2 e PI 1 si sono opposti al
ricorso, come pure ha fatto l’UE nelle sue del 7 luglio 2020.
I. Il
16 luglio 2020 le ricorrenti hanno confermato le proprie conclusioni a mezzo di
una replica spontanea e il 4 settembre 2020 hanno trasmesso la sentenza del 1°
settembre 2020 con cui il Pretore del
Distretto di Lugano (sezione 3) ha accolto l’azione da esse promossa per
contestare la rivendicazione del fondo pignorato formulata da PI 2, la
quale si è brevemente espressa in merito con scritto dell’8 settembre 2020.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta
il 15 maggio 2020, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. L’UE
ha motivato il rifiuto di amministrare il fondo pignorato – e quindi d’incassare
le pigioni versate per la sua locazione – riferendosi all’art. 16 cpv. 1 del
Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di
fondi (RFF, RS 281.42), stante il quale l’ufficio d’esecuzione, finché dura il
pignoramento, deve provvedere all’amministrazione e alla cultura del fondo, “a
meno che esso non si trovi in possesso di un terzo che lo rivendica”. L’UE ha
precisato che avrebbe potuto provvedere all’amministrazione del fondo solo al
termine della procedura di rivendicazione, ove il diritto rivendicato dal
proprietario iscritto dovesse essere negato.
3. Le
ricorrenti si dolgono che malgrado la rinuncia ad amministrare la villa l’UE
non abbia perlomeno ordinato a PI 2 di versargli i ricavi netti derivanti dalla
locazione. Ricordano che in una sentenza del 18 marzo 2013 (5A_80/2013) il
Tribunale federale non ha rimesso in discussione la decisione dell’autorità di
vigilanza bernese, che per l’appunto aveva accolto parzialmente il ricorso dei
procedenti in merito all’obbligo della proprietaria di versare all’ufficio d’esecuzione
il ricavo netto della locazione. Le ricorrenti ritengono quindi di avere
diritto alle pigioni in questione, in quanto sono pignorate ex lege a loro
favore.
Considerandi
4.
Le
ricorrenti non contestano l’applicabilità dell’art. 16 cpv. 1 RFF alla
fattispecie né la sua conformità alla legge (art. 102 cpv. 3 LEF). Hanno quindi
rinunciato alle richieste volte alla gestione del fondo pignorato a cura dell’UE
e alla notificazione del pignoramento delle pigioni agli inquilini. Si limitano
ora a chiedere di far ordine all’UE di esigere da PI 2 il versamento del
ricavato netto delle pigioni, che ritengono incluso nel pignoramento della
villa in virtù dell’art. 102 cpv. 1 LEF (e 14 RFF). Contrariamente a quanto
esse sostengono, nella decisione cui esse rinviano (5A_80/2013 del 18 marzo 2013)
il Tribunale federale non ha avallato implicitamente la decisione dell’autorità
di vigilanza bernese che aveva accolto parzialmente il ricorso dei creditori
facendo ordine all’ufficio d’esecuzione di diffidare la proprietaria del fondo
pignorato (moglie dell’escusso) a versargli il provento netto delle pigioni. La
questione non era infatti litigiosa, giacché i ricorrenti – i creditori –
contestavano solo il rifiuto di ordinare all’ufficio d’esecuzione di
amministrare il fondo e di diffidare l’inquilina a versare le pigioni nelle sue
mani.
5.
Vero
è, però, che come ricordato dal Tribunale il pignoramento del fondo si estende
alle pigioni (art. 102 cpv. 1 LEF e 14 RFF; consid. 2.2) e l’art. 16 cpv. 1 RFF esclude (solo) l’incasso delle pigioni lorde presso il proprietario o direttamente presso gli inquilini (con la
diffida dell’art. 15 cpv. 1 lett. b RFF; consid. 2.3). L’art. 16 cpv. 1 RFF non osta invece a che l’ufficio d’esecuzione
provveda a incassare presso il proprietario il provento netto delle pigioni,
come visto incluse per legge nel pignoramento. Semmai il problema è la
definizione di provento “netto”. Pare scontato che siano da dedurre almeno le
spese che in caso di amministrazione del fondo a cura dell’ufficio devono
essere pagate con il ricavo lordo delle pigioni, ovvero tutte quelle spese
legate a misure necessarie per conservare il fondo nella sua sostanza e nella
sua rendita e per percepirne i frutti e gli altri redditi, elencate in modo
esemplificativo all’art. 17 RFF. Meno chiara è la deduzione del contributo da
concedere al debitore per il suo sostentamento e quello della sua famiglia
(art. 103 cpv. 2 LEF e 22 cpv. 1 RFF; consid. 2.4) – nell’ipotesi considerata
il proprietario non è debitore della somma posta in esecuzione, ancorché la sua
situazione non paia meno degna di protezione di quella del debitore – e di
eventuali investimenti eccezionali o costosi nel senso dell’art. 18 RFF. Non è
tuttavia necessario determinarsi al riguardo a questo stadio della procedura,
in cui la questione non è stata tematizzata. Basta ordinare all’UE d’ingiungere
a PI 2 di versargli il provento netto delle pigioni ottenuto a partire dalla
data dell’esecuzione del pignoramento (l’8 giugno 2017), alla stregua del
pignoramento dei redditi da attività indipendente, che non sono neppure
determinabili in anticipo.
6.
Nelle
sue osservazioni al ricorso PI 2 fa valere che il sequestro di beni in
Svizzera, decretato in esecuzione di una misura provvisionale emessa da un
giudice estero (nel caso concreto il sequestro conservativo del 20 febbraio
2015), non può essere convalidato in Svizzera, sicché è escluso il pignoramento
dei beni sequestrati, a fortiori se appartengono a terzi. Fonda la sua tesi
sulla sentenza emessa il 7 gennaio 2020 dal Tribunale federale in tre cause di
rigetto definitivo dell’opposizione avviate dalle società ricorrenti contro il
padre e le sorelle di PI 1 sulla scorta di un’ordinanza di sequestro
conservativo del 20 marzo 2014 (DTF 146 III 157 segg.). Ora, la resistente
misconosce che il Tribunale federale ha sentenziato unicamente che la misura
provvisionale estera, seppure riconosciuta esecutiva in Svizzera e tramutata in
un sequestro retto dal diritto svizzero, non costituisce un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione (lo potrà essere solo la sentenza di merito emanata
nella causa estera). La questione non si pone invece nel caso in cui, come
nella fattispecie, il debitore non fa opposizione (v. consid. 9.3.1 a
contrario). Nulla osta allora alla continuazione dell’esecuzione in via di
pignoramento se il debitore non è iscritto nel registro di commercio in una
delle qualità enumerate esaustivamente all’art. 39 LEF (art. 88 cpv. 1 e 89
LEF).
7.
Nello
scritto del 4 settembre 2020, le ricorrenti chiedono, sulla scorta della
decisione 1° settembre 2020 con cui è stata accolta la loro azione di
contestazione della rivendicazione della villa, che sia ordinato senza indugio
all’UE di notificare immediatamente il pignoramento agli inquilini. La
richiesta, non formulata con il ricor-so, è tardiva e quindi irricevibile. Ad
ogni modo è infondata (v. sopra consid. 5). La sentenza del 1° settembre 2020
non risultava né esecutiva né definitiva, dal momento che il termine d’appello
non era ancora decaduto infruttuoso, e nel frattempo PI 2 ha interposto appello
davanti a questa Camera il 1° ottobre 2020 (inc. 14.2020.158), sicché la
procedura di rivendicazione non può dirsi terminata (cfr. art. 315 CPC).
Permane così sproporzionato ordinare all’UE di assumere sin d’ora l’amministrazione
coatta del fondo pignorato (DTF 30 I 846; 39 I 294; già citata sentenza
5A_80/2013 consid. 2.3).
8.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio d’ingiungere a PI 2 di versargli il provento netto delle pigioni
ottenuto dalla locazione della particella n. __________ RFD __________ a
partire dalla data dell’esecuzione del pignoramento (l’8 giugno 2017).
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.