15.2020.59
Minimo di esistenza. Ricorso privo di motivazione. Irricevibilità
24 settembre 2020Italiano4 min
RI 1 si aggrava contro tale decisione con ricorso del 27 maggio 2020, postulandone
Source ti.ch
Incarto n.
15.2020.59
Lugano
24 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 27 maggio 2020 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 25 maggio
2020 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 19 promosse nei confronti del
ricorrente da
PI 1,
(rappresentato da RA 2,
PI 2,
Confederazione Svizzera, Berna
Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 25 maggio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha
pignorato presso la Pensionskasse der ISS Schweiz la parte della rendita di fr.
2'431.– mensili spettante a RI 1 eccedente il suo minimo esistenziale stabilito
in fr. 1'076.– (dedotta la sua rendita dell’assicurazione invalidità [AI] di
fr. 1'574.–) sulla base del seguente computo:
Spese
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
Fatti
900.00
Altri
fr.
150.00
Spese di trasferta (mediche)
Altri
fr.
100.00
Spese auto
Altri
fr.
300.00
Spese mediche
Totale
fr.
2'650.00
che
RI 1 si aggrava contro tale decisione con ricorso del 27 maggio 2020, postulandone
la sospensione immediata, in quanto i dati in possesso dell’UE non sono “attendibili”;
che
il ricorrente non precisa però quali dati sarebbero inattendibili né per quale
motivo;
che
il ricorso all’autorità di vigilanza contro un provvedimento dell’ufficio
d’esecuzione (art. 17 LEF) deve contenere una motivazione, anche sommaria (art.
7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
nel caso in esame il ricorrente non spiega per quale motivo la decisione
impugnata sarebbe errata;
che
le fatture accluse al ricorso con un post-it, sul quale il ricorrente ha
scritto “Queste sono solo alcune delle
spese/fatture che devo affrontare per i mei gravi problemi di salute”,
Considerandi
sono anteriori al pignoramento contestato (risalgono a ottobre/novembre 2019) e
non permettono di determinare se riguardano spese per cure ricorrenti
indispensabili e non a carico della cassa malati, suscettibili di essere
computate nel suo minimo esistenziale;
che
la richiesta di una copia aggiornata di tutte le esecuzioni pendenti e di un
riassunto dettagliato della ripartizione degli importi pignorati “negli ultimi anni” è rivolta – giustamente
– all’UE e non a questa Camera, ed esula quindi dal ricorso;
che
l’UE risulta del resto avervi già dato seguito (v. scritto del 29 maggio 2020),
per tacere del fatto che sono informazioni già fornite a RI 1 con la
trasmissione degli attestati di carenza di beni rilasciati a favore dei
precedenti gruppi di pignoramento;
che
il ricorso va di conseguenza dichiarato irricevibile senza che sia necessario
ordinare atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR né notificare il ricorso e l’odierno
giudizio alle controparti;
che
con la presente decisione la domanda di sospensione immediata del pignoramento diventa
senza oggetto;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.