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Decisione

15.2020.59

Minimo di esistenza. Ricorso privo di motivazione. Irricevibilità

24 settembre 2020Italiano4 min

RI 1 si aggrava contro tale decisione con ricorso del 27 maggio 2020, postulandone

Source ti.ch

Incarto n.

15.2020.59

Lugano

24 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 27 maggio 2020 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la decisione di pignoramento di reddito emessa il 25 maggio

2020 nelle esecuzioni formanti il gruppo n. 19 promosse nei confronti del

ricorrente da

PI 1,

(rappresentato da RA 2,

PI 2,

Confederazione Svizzera, Berna

Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 25 maggio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha

pignorato presso la Pensionskasse der ISS Schweiz la parte della rendita di fr.

2'431.– mensili spettante a RI 1 eccedente il suo minimo esistenziale stabilito

in fr. 1'076.– (dedotta la sua rendita dell’assicurazione invalidità [AI] di

fr. 1'574.–) sulla base del seguente computo:

Spese

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

Fatti

900.00

Altri

fr.

150.00

Spese di trasferta (mediche)

Altri

fr.

100.00

Spese auto

Altri

fr.

300.00

Spese mediche

Totale

fr.

2'650.00

che

RI 1 si aggrava contro tale decisione con ricorso del 27 maggio 2020, postulandone

la sospensione immediata, in quanto i dati in possesso dell’UE non sono “attendibili”;

che

il ricorrente non precisa però quali dati sarebbero inattendibili né per quale

motivo;

che

il ricorso all’autorità di vigilanza contro un provvedimento dell’ufficio

d’esecuzione (art. 17 LEF) deve contenere una motivazione, anche sommaria (art.

7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che

nel caso in esame il ricorrente non spiega per quale motivo la decisione

impugnata sarebbe errata;

che

le fatture accluse al ricorso con un post-it, sul quale il ricorrente ha

scritto “Queste sono solo alcune delle

spese/fatture che devo affrontare per i mei gravi problemi di salute”,

Considerandi

sono anteriori al pignoramento contestato (risalgono a ottobre/novembre 2019) e

non permettono di determinare se riguardano spese per cure ricorrenti

indispensabili e non a carico della cassa malati, suscettibili di essere

computate nel suo minimo esistenziale;

che

la richiesta di una copia aggiornata di tutte le esecuzioni pendenti e di un

riassunto dettagliato della ripartizione degli importi pignorati “negli ultimi anni” è rivolta – giustamente

– all’UE e non a questa Camera, ed esula quindi dal ricorso;

che

l’UE risulta del resto avervi già dato seguito (v. scritto del 29 maggio 2020),

per tacere del fatto che sono informazioni già fornite a RI 1 con la

trasmissione degli attestati di carenza di beni rilasciati a favore dei

precedenti gruppi di pignoramento;

che

il ricorso va di conseguenza dichiarato irricevibile senza che sia necessario

ordinare atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR né notificare il ricorso e l’odierno

giudizio alle controparti;

che

con la presente decisione la domanda di sospensione immediata del pignoramento diventa

senza oggetto;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.